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Sistema maggioritario

Ovvero che il seggio è attribuito al candidato che ottiene più voti.

Ci sono due variabili:

-plurality o puro: ovvero che per ottenere i seggi in parlamento c'è

bisogno di una maggioranza semplice;

-majority: per ottenere i seggi in parlamento c'è bisogno della

maggioranza assoluta ( metà+1)

Se non c'è la maggioranza assoluta, si farà un ballottaggio.

Il sistema maggioritario fa nascere sempre dei poli opposti, come

nel caso di destra e sinistra.

Il vantaggio è che ci sarà un governo stabile, con una maggioranza.

Lo svantaggio è che non è un sistema inclusivo, quindi le liste di

minoranza non avranno seggi in parlamento.

Il nostro è un sistema misto. ( legge Rosato)

Le fonti del diritto

Sono tutti quegli atti o fatti abilitati dall'ordinamento, che producono

norme giuridiche.

Distinguiamo:

fonti di produzione: (atti o fatti normativi, decreti legge o decreti

legislativi), ovvero quegli atti che producono norme giuridiche.

E' un atto che esprime la volontà del parlamento nel produrre

norme giuridiche.

fonti sulla produzione: sono quelle fonti che descrivono come la

nuova norma deve essere introdotta. ( iter legislativo)

fonti di cognizione: sono quelle fonti che danno conoscenza

dell'entrata in vigore di una norma. ( gazzetta ufficiale).

La fonte delle fonti è la costituzione.

E' una struttura piramidale, e le altre fonti devono rispettare la

costituzione.

Troveremo:

-le fonti costituzionali:

Costituzione

Leggi costituzionali, le quali disciplinano materie che la stessa

Costituzione ritiene che siano della sua stessa importanza.

-le fonti primarie:

legge statale ( parlamento)

legge regionale ( regione )

decreti legge e legislativi ( governo )

referendum abrogativi ( atti di legislazione negativa)

regolamenti parlamentari, sono un eccezione e sono posti nelle

fonti ordinarie per distinguere il potere esecutivo da quello

legislativo.

-le fonti secondarie:

regolamenti dell'esecutivo, i quali hanno lo scopo di attuare ciò che

ha stabilito il parlamento.

Le antinomie

Sono i contrasti che si verificano all'interno delle fonti.

Si risolve questo problema, secondo il principio di non

contraddizione, secondo dei criteri che disciplinano

la risoluzione delle antinomie.

1) criterio gerarchico: la fonte gerarchicamente superiore prevale su

quella inferiore.

C'è un vizio insanabile, quindi deve essere annullata. Ha effetto

retroattivo, quindi colpirà anche i rapporti giuridici azionabile

emanati precedentemente. (futuri e passati ma se non sono ancora

conclusi).

2)criterio cronologico: la fonte successiva prevale quella

precedente, perché all'interno della società c'è un evoluzione.

Qui non c'è un vizio insanabile, allora ci sarà un'abrogazione.

La nuova legge disciplinerà solo i rapporti giuridici nel nuovo anno.

L'abrogazione può essere:

-esplicita: c'è scritto esplicitamente quali e se tutte la parti della

legge precedente, vengono abrogate.

-implicita: l'intera materia viene riformata.

-tacita: nella nuova legge c'è scritto che spetta al giudice

interpretare i contrasti.

-competenza: prevale la fonte che è deputata a disciplinare quella

materia.

-specialità: prevale in caso di contrasto, quella ''speciale''

( disabilità).

La norma generale in questo caso, è valida ed efficace, ma ci sarà

una deroga per quel caso speciale.

Consuetudine

E' un comportamento che si ripete nel tempo( elemento

oggettivo) a cui si associa la convinzione che sia

giuridicamente obbligatorio ( elemento soggettivo psicologico)

Le consuetudini possono essere :

-secundum legem= integra una fonte scritta, ed occupa lo

stesso livello gerarchico.

-preter legem= disciplina una materia del tutto nuova, non

regolamentate. Si metterà alla base della piramide.

-contra legem= abroga una fonte scritta e non si ammettono

quelle che vanno in contrasto con le fonti dell'ordinamento.

Referendum abrogativo

E' l'istituto della democrazia, mediante il quale l'istituto

elettorale decide di abrogate in toto o in parte una legge o degli

atti aventi forza di legge.

Il corpo elettorale si pronuncia in modo dirette ed immediato su

una specifica questione giuridicamente rilevante, operando una

scelta due soluzioni alternative ( si o no),

a prescindere dagli effetti che l'ordinamento ricollega a quella

scelta.

-Esso è disciplinato dall'art 75 della costituzione. ( il referendum

non è ammesso per leggi tributarie, di bilancio, leggi relative ai

reati, alle pene…)

Le leggi costituzionali sono rinforzate.

-E' una forma di legislazione negativa.

- Si articola in diverse fasi:

1) iniziativa:

a)popolo: dove 10 promotori possono presentare alla

cancelleria della corte di cassazione, il quesito dove verranno

raccolte 500.000 firme di elettori.

b) regione: 5 consigli regionali che approveranno la richiesta

con una maggioranza assoluta.

2) giudizio di ammissibilità:

si articola in due fasi:

a) dall'ufficio generale del referendum presso la corte di

cassazione, la quale controlla se è conforme con la legge

(controllo delle firme)

b) la corte costituzionale, la quale controlla se è compatibile

con la costituzione e se la richiesta è chiara.

3)Indizione:

Il presidente della repubblica fissa il giorno del referendum,

periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno .

4) votazione:

l'art 75 prevede inoltre che il referendum deve superare due

quorum;

-quorum di partecipazione ( metà+1 degli aventi diritto al voto,

altrimenti non è valido)

-quorum deliberativo ( voto favorevole della metà +1 dei

soggetti che sono andati a votare )

Se prevalgono i no, quella stessa richiesta non può essere

ripresentata se non passano almeno 5 anni, poiché il corpo

elettorale è sovrano.

Organi costituzionali

Sono organi rappresentativi, necessari ( senza di essi non

possiamo garantire il funzionamento del nostro stato), e

indefettibili( non possono essere sostituiti gli uni, con gli altri).

Il parlamento (art 55-82 cost).

E' un organo bicamerale ( camera dei deputati e senato della

Repubblica), paritario e perfetto( con gli stessi compiti e le

stesse funzioni).

Operano in camera separate, tranne alcuni casi disciplinati

dalla Costituzione ( parlamento in seduta comune).

I deputati sono 630, e i senatori sono 315+5 senatori a vita,

scelti dal PDR per meriti particolari.

Per quanto riguarda la nomina dei senatori a vita, sorgono dei

problemi nell'interpretazione dell'articolo costituzionale.

Ovvero:

1) quando viene a mancare uno di loro, il pdr deve nominarne

uno nuovo.

2) Ogni nuovo presidente della repubblica, può nominare 5

senatori a vita.

La seconda, è di scarsa applicazione.

Entrambe le camere hanno diverso elettorato:

1) elettorato attivo: 18 anni per i deputati, 25 per i senatori;

2) elettorato passivo: 25 anni per diventare deputato, 40 per i

senatori.

Entrambe le camere, hanno diversi regolamenti interni. Infatti

godono entrambe, di propria autonomia.

Le camere si riuniscono entro 20 giorni dalle elezioni. Da quel

momento in poi inizia la legislatura, e dura 5 anni.

A termine della legislatura, o per uno scioglimento anticipato, si

verifica il progatio, ovvero che le camere

possono solo esercitare le funzioni di ordinaria

amministrazione, poiché non sono più legittimate dal popolo.

Siffatta regola, è derogabile solo nel caso della proroga, ovvero

in caso di guerra. parlamento in

Quando le camere si riuniscono si parla di

seduta comune.

Si riuniscono presso la camera dei deputati, con il regolamento

della camera dei deputati e a capo

c'è il presidente della camera dei deputati.

Le eccezioni per cui si riuniscono sono:

1) elezioni del pdr;

2)giuramento del pdr;

3) messa in stato d'accusa del pdr;

4) elezioni di un terzo dei membri del consiglio superiore della

magistratura;

5) elezioni di un terzo dei membri della corte costituzionale;

6) compilazione di un elenco di cittadini, per sorteggiare i

giudici per il giudizio contro il pdr ( si parla di giuria popolare ).

Il regolamento parlamentare,è l'atto con cui si disciplina

l'organizzazione di ciascuna camera.

Nel regolamento della camera dei deputati, chi si astiene è

considerato assente.

Nel regolamento del senato, chi si astiene è considerato

presente. Infatti, chi vuole astenersi, deve allontanarsi dall'aula

per una questione di maggioranza.

Organizzazione delle camere.

1) -il presidente del senato, il quale sostituisce il pdr, quando

quest'ultimo non può partecipare;

- il presidente della camera dei deputati, il quale presiede il

parlamento in seduta comune.

Entrambi i presidente, garantiscono il buon funzionamento delle

camere e definiscono l'ordine del giorno.

2) l'ufficio, il quale dà un supporto ai presidenti di tipo

amministrativo, e non solo.

3) I gruppi parlamentari, i quali si creano per rappresentare la

proiezione dei partiti politici e dei movimenti politici, all'interno

delle camere.

I partiti politici non sono riconoscibili, quindi dovranno decidere

a quale gruppo parlamentare appartenere.

Se ritengono che nessun gruppo sia in grado di definire le

proprie idee, faranno parte di un gruppo misto, poiché

l'adesione è obbligatoria.

La soglia minima di ogni gruppo è di: 20 deputati e 10 senatori.

4) commissioni parlamentari: sono organi collegiali, che

rispecchiano la proporzione dei gruppi parlamentari.

Indirettamente rappresentano i voti ottenuti.

Si distinguono in:

a) commissioni monocamerali: costiuiti o dai membri della

camera o del senato;

b) commissioni bicamerali: costituiti da membri di entrambe le

camere;

c) commissioni temporanee: nascono per il soddisfacimento di

un determinato interesse ( interesse pubblico);

d) commissioni permanenti: nascono e muoiono con la

legislatura ( 5 anni).

5)giunte parlamentari: anche esse come le commissioni, sono

composte in proporzione dei diversi gruppi parlamentari e

svolgono importanti compiti:

-giunte per il regolamento: si occupano di interpretare i

regolamenti parlamentari, quando sorgono dei problemi ed

effettueranno quindi eventuali modifiche;

-giunte delle elezioni: si occupano di accertare la regolarità

delle operazioni elettorali;

-giunte per le autorizzazioni ex art 68 costituzione ( garanzie

parlamentari).

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annylandy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Messina Daniela.