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Sistema maggioritario
Ovvero che il seggio è attribuito al candidato che ottiene più voti.
Ci sono due variabili:
-plurality o puro: ovvero che per ottenere i seggi in parlamento c'è
bisogno di una maggioranza semplice;
-majority: per ottenere i seggi in parlamento c'è bisogno della
maggioranza assoluta ( metà+1)
Se non c'è la maggioranza assoluta, si farà un ballottaggio.
Il sistema maggioritario fa nascere sempre dei poli opposti, come
nel caso di destra e sinistra.
Il vantaggio è che ci sarà un governo stabile, con una maggioranza.
Lo svantaggio è che non è un sistema inclusivo, quindi le liste di
minoranza non avranno seggi in parlamento.
Il nostro è un sistema misto. ( legge Rosato)
Le fonti del diritto
Sono tutti quegli atti o fatti abilitati dall'ordinamento, che producono
norme giuridiche.
Distinguiamo:
fonti di produzione: (atti o fatti normativi, decreti legge o decreti
legislativi), ovvero quegli atti che producono norme giuridiche.
E' un atto che esprime la volontà del parlamento nel produrre
norme giuridiche.
fonti sulla produzione: sono quelle fonti che descrivono come la
nuova norma deve essere introdotta. ( iter legislativo)
fonti di cognizione: sono quelle fonti che danno conoscenza
dell'entrata in vigore di una norma. ( gazzetta ufficiale).
La fonte delle fonti è la costituzione.
E' una struttura piramidale, e le altre fonti devono rispettare la
costituzione.
Troveremo:
-le fonti costituzionali:
Costituzione
Leggi costituzionali, le quali disciplinano materie che la stessa
Costituzione ritiene che siano della sua stessa importanza.
-le fonti primarie:
legge statale ( parlamento)
legge regionale ( regione )
decreti legge e legislativi ( governo )
referendum abrogativi ( atti di legislazione negativa)
regolamenti parlamentari, sono un eccezione e sono posti nelle
fonti ordinarie per distinguere il potere esecutivo da quello
legislativo.
-le fonti secondarie:
regolamenti dell'esecutivo, i quali hanno lo scopo di attuare ciò che
ha stabilito il parlamento.
Le antinomie
Sono i contrasti che si verificano all'interno delle fonti.
Si risolve questo problema, secondo il principio di non
contraddizione, secondo dei criteri che disciplinano
la risoluzione delle antinomie.
1) criterio gerarchico: la fonte gerarchicamente superiore prevale su
quella inferiore.
C'è un vizio insanabile, quindi deve essere annullata. Ha effetto
retroattivo, quindi colpirà anche i rapporti giuridici azionabile
emanati precedentemente. (futuri e passati ma se non sono ancora
conclusi).
2)criterio cronologico: la fonte successiva prevale quella
precedente, perché all'interno della società c'è un evoluzione.
Qui non c'è un vizio insanabile, allora ci sarà un'abrogazione.
La nuova legge disciplinerà solo i rapporti giuridici nel nuovo anno.
L'abrogazione può essere:
-esplicita: c'è scritto esplicitamente quali e se tutte la parti della
legge precedente, vengono abrogate.
-implicita: l'intera materia viene riformata.
-tacita: nella nuova legge c'è scritto che spetta al giudice
interpretare i contrasti.
-competenza: prevale la fonte che è deputata a disciplinare quella
materia.
-specialità: prevale in caso di contrasto, quella ''speciale''
( disabilità).
La norma generale in questo caso, è valida ed efficace, ma ci sarà
una deroga per quel caso speciale.
Consuetudine
E' un comportamento che si ripete nel tempo( elemento
oggettivo) a cui si associa la convinzione che sia
giuridicamente obbligatorio ( elemento soggettivo psicologico)
Le consuetudini possono essere :
-secundum legem= integra una fonte scritta, ed occupa lo
stesso livello gerarchico.
-preter legem= disciplina una materia del tutto nuova, non
regolamentate. Si metterà alla base della piramide.
-contra legem= abroga una fonte scritta e non si ammettono
quelle che vanno in contrasto con le fonti dell'ordinamento.
Referendum abrogativo
E' l'istituto della democrazia, mediante il quale l'istituto
elettorale decide di abrogate in toto o in parte una legge o degli
atti aventi forza di legge.
Il corpo elettorale si pronuncia in modo dirette ed immediato su
una specifica questione giuridicamente rilevante, operando una
scelta due soluzioni alternative ( si o no),
a prescindere dagli effetti che l'ordinamento ricollega a quella
scelta.
-Esso è disciplinato dall'art 75 della costituzione. ( il referendum
non è ammesso per leggi tributarie, di bilancio, leggi relative ai
reati, alle pene…)
Le leggi costituzionali sono rinforzate.
-E' una forma di legislazione negativa.
- Si articola in diverse fasi:
1) iniziativa:
a)popolo: dove 10 promotori possono presentare alla
cancelleria della corte di cassazione, il quesito dove verranno
raccolte 500.000 firme di elettori.
b) regione: 5 consigli regionali che approveranno la richiesta
con una maggioranza assoluta.
2) giudizio di ammissibilità:
si articola in due fasi:
a) dall'ufficio generale del referendum presso la corte di
cassazione, la quale controlla se è conforme con la legge
(controllo delle firme)
b) la corte costituzionale, la quale controlla se è compatibile
con la costituzione e se la richiesta è chiara.
3)Indizione:
Il presidente della repubblica fissa il giorno del referendum,
periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno .
4) votazione:
l'art 75 prevede inoltre che il referendum deve superare due
quorum;
-quorum di partecipazione ( metà+1 degli aventi diritto al voto,
altrimenti non è valido)
-quorum deliberativo ( voto favorevole della metà +1 dei
soggetti che sono andati a votare )
Se prevalgono i no, quella stessa richiesta non può essere
ripresentata se non passano almeno 5 anni, poiché il corpo
elettorale è sovrano.
Organi costituzionali
Sono organi rappresentativi, necessari ( senza di essi non
possiamo garantire il funzionamento del nostro stato), e
indefettibili( non possono essere sostituiti gli uni, con gli altri).
Il parlamento (art 55-82 cost).
E' un organo bicamerale ( camera dei deputati e senato della
Repubblica), paritario e perfetto( con gli stessi compiti e le
stesse funzioni).
Operano in camera separate, tranne alcuni casi disciplinati
dalla Costituzione ( parlamento in seduta comune).
I deputati sono 630, e i senatori sono 315+5 senatori a vita,
scelti dal PDR per meriti particolari.
Per quanto riguarda la nomina dei senatori a vita, sorgono dei
problemi nell'interpretazione dell'articolo costituzionale.
Ovvero:
1) quando viene a mancare uno di loro, il pdr deve nominarne
uno nuovo.
2) Ogni nuovo presidente della repubblica, può nominare 5
senatori a vita.
La seconda, è di scarsa applicazione.
Entrambe le camere hanno diverso elettorato:
1) elettorato attivo: 18 anni per i deputati, 25 per i senatori;
2) elettorato passivo: 25 anni per diventare deputato, 40 per i
senatori.
Entrambe le camere, hanno diversi regolamenti interni. Infatti
godono entrambe, di propria autonomia.
Le camere si riuniscono entro 20 giorni dalle elezioni. Da quel
momento in poi inizia la legislatura, e dura 5 anni.
A termine della legislatura, o per uno scioglimento anticipato, si
verifica il progatio, ovvero che le camere
possono solo esercitare le funzioni di ordinaria
amministrazione, poiché non sono più legittimate dal popolo.
Siffatta regola, è derogabile solo nel caso della proroga, ovvero
in caso di guerra. parlamento in
Quando le camere si riuniscono si parla di
seduta comune.
Si riuniscono presso la camera dei deputati, con il regolamento
della camera dei deputati e a capo
c'è il presidente della camera dei deputati.
Le eccezioni per cui si riuniscono sono:
1) elezioni del pdr;
2)giuramento del pdr;
3) messa in stato d'accusa del pdr;
4) elezioni di un terzo dei membri del consiglio superiore della
magistratura;
5) elezioni di un terzo dei membri della corte costituzionale;
6) compilazione di un elenco di cittadini, per sorteggiare i
giudici per il giudizio contro il pdr ( si parla di giuria popolare ).
Il regolamento parlamentare,è l'atto con cui si disciplina
l'organizzazione di ciascuna camera.
Nel regolamento della camera dei deputati, chi si astiene è
considerato assente.
Nel regolamento del senato, chi si astiene è considerato
presente. Infatti, chi vuole astenersi, deve allontanarsi dall'aula
per una questione di maggioranza.
Organizzazione delle camere.
1) -il presidente del senato, il quale sostituisce il pdr, quando
quest'ultimo non può partecipare;
- il presidente della camera dei deputati, il quale presiede il
parlamento in seduta comune.
Entrambi i presidente, garantiscono il buon funzionamento delle
camere e definiscono l'ordine del giorno.
2) l'ufficio, il quale dà un supporto ai presidenti di tipo
amministrativo, e non solo.
3) I gruppi parlamentari, i quali si creano per rappresentare la
proiezione dei partiti politici e dei movimenti politici, all'interno
delle camere.
I partiti politici non sono riconoscibili, quindi dovranno decidere
a quale gruppo parlamentare appartenere.
Se ritengono che nessun gruppo sia in grado di definire le
proprie idee, faranno parte di un gruppo misto, poiché
l'adesione è obbligatoria.
La soglia minima di ogni gruppo è di: 20 deputati e 10 senatori.
4) commissioni parlamentari: sono organi collegiali, che
rispecchiano la proporzione dei gruppi parlamentari.
Indirettamente rappresentano i voti ottenuti.
Si distinguono in:
a) commissioni monocamerali: costiuiti o dai membri della
camera o del senato;
b) commissioni bicamerali: costituiti da membri di entrambe le
camere;
c) commissioni temporanee: nascono per il soddisfacimento di
un determinato interesse ( interesse pubblico);
d) commissioni permanenti: nascono e muoiono con la
legislatura ( 5 anni).
5)giunte parlamentari: anche esse come le commissioni, sono
composte in proporzione dei diversi gruppi parlamentari e
svolgono importanti compiti:
-giunte per il regolamento: si occupano di interpretare i
regolamenti parlamentari, quando sorgono dei problemi ed
effettueranno quindi eventuali modifiche;
-giunte delle elezioni: si occupano di accertare la regolarità
delle operazioni elettorali;
-giunte per le autorizzazioni ex art 68 costituzione ( garanzie
parlamentari).