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Elementi di procedura penale

Prof. Zacchè

Libro: P. Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, ultima edizione

Argomenti

  • L'azione penale
  • I soggetti del procedimento penale
  • La parte nel procedimento penale
  • La competenza (materia, territorio e connessione)
  • Conflitto di competenza e giurisdizione
  • Imparzialità del giudice
  • L'astensione del giudice (art. 36 c.p.p.)
  • Testimonianza (art. 194 e ss c.p.p.)
  • Esame delle parti
  • Incompatibilità con l'ufficio di testimone
  • Lista dei testimoni (art. 468 c.p.p.)
  • Mezzi di prova
  • Esperimento giudiziario
  • Misure cautelari
  • Principio della presunzione d'innocenza
  • Rito abbreviato
  • Fascicoli
  • L'incidente probatorio
  • Il contraddittorio
  • Eccezione alla regola dell'obbligo al contraddittorio (contraddite implicito, impossibile e inquinato)
  • Riesame e sviluppo del procedimento dinanzi al Tribunale delle Libertà (v. pt. 14)
  • Fascicolo per il dibattimento (v. pt. 17)
  • Archiviazione
  • Gravi indizi di colpevolezza
  • Mezzi d'impugnazione delle misure cautelari (v. pto. 17)
  • Differenza tra riesame ed Appello nelle misure cautelari (v. pto 17)
  • La reformatio in peius (v. pto 17)
  • Udienza preliminare
  • Le intercettazioni

Azione penale

  1. È la richiesta diretta al giudice di decidere sull'imputazione.
  2. Dove per imputazione s'intende addebitare a un determinato soggetto un fatto di reato, ovvero un fatto che per la legge italiana costituisce reato.
  3. L'imputazione deve rispettare alcuni requisiti, chiamati requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 417 c.p.p., per cui essa deve contenere:
    • Le generalità dell'imputato e della parte offesa dal reato
    • L'enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che implichino l'applicazione di misure di sicurezza con i relativi articoli di legge
    • La domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio
    • La data e la sottoscrizione

Soggetti del procedimento penale

  1. Sono coloro che hanno poteri d'iniziativa nel procedimento in quanto titolari di disposizioni soggettive che comportano diritti, facoltà ed obblighi.
  2. Tra i soggetti del procedimento abbiamo:
    • Il Giudice
    • Il Pubblico ministero (PM)
    • La polizia giudiziaria
    • L'imputato
    • La parte offesa
    • Il difensore
    • La parte civile
    • Il responsabile civile
    • Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

La parte nel procedimento penale

Il concetto di parte è correlato a quello di azione, ne consegue quindi che sono parte nel processo, il soggetto attivo e quello passivo dell'azione penale. Noi sappiamo che imputato e PM (pubblico ministero) sono 2 parti "necessarie" del procedimento penale, perché senza la loro presenza non ci può essere un processo penale. La parte civile, invece, è una parte "eventuale" del processo penale, in quanto essa chiede al giudice una decisione in relazione all'imputazione.

La competenza

  1. La competenza è quella parte della funzione giurisdizionale svolta dal singolo organo.
  2. Essa è l'insieme di regole che consentono di distribuire i procedimenti all'interno della giurisdizione ordinaria.
  3. La competenza viene distribuita in base a tre criteri:
    • Della materia
    • Del territorio
    • Di connessione

Esistono due tipi di organi giudiziari:

  • Organi giudiziari ordinari: hanno competenza generale a giudicare tutte le persone e sono composti da magistrati ordinari, ovvero facenti parte dell'ordinamento giudiziario. A questi magistrati (ordinari) viene garantita l'indipendenza e l'autonomia da parte della Costituzione oltre che l'inamovibilità da parte della Carta Fondamentale tra questi abbiamo:
    • La corte d'appello
    • La corte d'assise d'appello, le sezioni della corte d'appello per i minorenni
    • La Cassazione: che controlla se vi è stata inosservanza delle legge e se i giudici delle corti inferiori hanno motivato in modo corretto, non effettua un esame di merito
  • Organi giudiziari speciali: questi organi hanno competenza speciale a giudicare solo alcune persone e sono composti da magistrati speciali, ovvero che non fanno parte dell'ordinamento giudiziario.

Competenza per materia

  1. Essa viene ripartita in base a:
    • La qualità del reato
    • La misura della pena edittale
  2. Viene distribuita tra:
    • Tribunale
    • Giudice di pace
    • Tribunale dei minorenni
    • Corte d'assise

Il tribunale ha:

  • Competenza residuale: in quanto è competente a giudicare tutti i reati che non sono di competenza del Giudice di pace, del Tribunale dei minorenni e della Corte d'assise
  • Competenza qualitativa: in quanto è competente a giudicare i reati che sono previsti in modo specifico da singole norme di legge.

Tribunale in composizione monocratica (composto da 1 giudice) è competente a giudicare i reati puniti con pena detentiva fino a 10 anni nel massimo, purché non sia di competenza del Giudice di pace. Tribunale in composizione collegiale (formato da 3 giudici) è competente a giudicare i reati per cui è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni di reclusione sia nella forma consumata che in quella tentata.

Giudice di pace: è un giudice non professionale che conosce una serie di fattispecie distribuite qualitativamente ed è nominato a tempo determinato. Il Tribunale per i minorenni: è composto da 2 giudici togati e da 2 esperti in psicologia, pedagogia o materie simili. Esso è competente a giudicare i reati commessi da minorenni di 18 anni. La Corte d'assise: ha una composizione collegiale, di cui fanno parte 2 giudici di carriera e 6 giudici popolari. Essa è competente a giudicare i più gravi fatti di sangue ed i più gravi delitti politici.

Competenza per territorio

  1. È disciplinata ex art. 8 c.1 del c.p.p.
    • La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato,
    • Se dal fatto è derivata la morte di 1 o più persone è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione
    • Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione anche se dal fatto è derivata la morte di 1 o più persone
    • Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Competenza per connessione

  1. Tale competenza è disciplinata dall'art. 12 c.p.p.
  2. Quando 2 o più procedimenti hanno in comune elementi che li collegano essi possono essere riuniti o mantenuti separati
  3. Se vengono riuniti, l'art. 12 c.p.p. stabilisce che 1 solo giudice è competente a giudicare i reati connessi, di regola è competente il giudice, competente del reato più grave
  4. La connessione è possibile, la separazione a volte è obbligatoria

Conflitti di competenza e giurisdizione

Competenza: si ha tra giudici ordinari. Giurisdizione: si ha tra un giudice ordinario ed uno speciale o tra più giudici speciali. Il conflitto può insorgere in ogni stato e grado del processo. Esso può essere denunciato dal PM, da una delle parti o rilevato d'ufficio da uno dei giudici.

Imparzialità del giudice

Poiché il giudice, nel giudicare un dato reato deve essere imparziale, qualora, egli si dovesse trovare in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 c.p.p o dalla Leggi sull'ordinamento giudiziario, egli deve, poiché manca di impregiudicatezza, astenersi (art. 36) o può essere ricusato (art. 37). Il giudice ha, inoltre, l'obbligo di astenersi o può essere ricusato (sostituito) quando abbia legami con le parti e/o con l'oggetto del procedimento perché manca di terzietà, ciò avviene ad esempio quando:

  • Ha interesse nel procedimento, se il difensore o una delle parti private è di lui, del coniuge o dei figli debitore o creditore
  • Se è tutore, curatore o datore di lavoro di una delle parti private, o se il difensore, il curatore, procuratore di una delle parti è un prossimo congiunto di lui o del coniuge
  • Se ha dato consigli o ha manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento al di fuori delle sue funzioni giurisdizionali
  • Se esiste grave inimicizia fra di lui o tra un suo prossimo congiunto e una delle parti private del procedimento
  • Se uno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o è parte privata nel processo
  • Se uno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di P.M.

L'astensione del giudice

  1. Il giudice che manca d'impregiudicatezza, poiché si trova in una delle situazioni d'incompatibilità ex artt. 34 e 35 del c.p.p., manca di terzietà in quanto ha legami con l'oggetto e/o le parti private del procedimento oppure quando vi sono gravi ragioni di convenienza (perché esistono motivi che possono incidere sulla libera determinazione del giudice) deve ed è obbligato ad astenersi (36 c.p.p.) o può essere ricusato (37 c.p.p.) per cui
  2. Effettua una dichiarazione motivata di astensione, la trasmette al Presidente dell'organo giudicante di cui egli fa parte affinché la valuti
  3. Tale dichiarazione, viene accolta se si accerta che esistono in concreto le situazioni che mettono in pericolo l'imparzialità del giudice e quindi egli viene sostituito da un altro giudice

La testimonianza (art. 194 c.p.p. e ss)

  1. È uno dei 7 mezzi di prova tipici, previsti dal Codice, così come anche l'esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, l'esperimento giudiziario, la perizia ed i documenti
  2. Il Codice fa però una netta differenza tra la testimonianza e l'esame delle parti, tale distinzione riguarda sia aspetti di diritto processuale sia di diritto penale sostanziale
La testimonianza L'esame delle parti
Il testimone ha l'obbligo penalmente sanzionato di presentarsi dinanzi al giudice e di dire la verità Le parti quando vengono esaminate ai sensi dell'art. 208 c.p.p., non hanno l'obbligo di presentarsi, di rispondere alle domande né quello di dire la verità
La qualità di testimone è di regola incompatibile con quella di parte, anche se un'eccezione a ciò riguarda la parte civile che invece può essere sentita come testimone con i relativi obblighi penali. La qualità di parte ovviamente è incompatibile con quella di testimone, ma un'eccezione a ciò riguarda la parte civile, che invece può essere sentita in giudizio in qualità di testimone ma con i relativi obblighi.
  1. Il testimone ha i seguenti obblighi:
    • Ha l'obbligo di presentarsi dinanzi al giudice; se non si presenta senza un legittimo impedimento il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo e può condannarlo a pagare una somma a favore della cassa delle ammende nonché alle spese che la sua mancata comparizione ha dato causa.
    • Obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per esigenze processuali
    • Obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte: se tace ciò che sa, se nega il vero, e afferma il falso, commette il delitto di falsa testimonianza
  2. La deposizione è resa in dibattimento con le forme dell'esame incrociato
  3. Il testimone viene esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova
  4. Le domande devono:
    • Essere pertinenti, cioè devono riguardare sia i fatti che si riferiscono all'imputazione sia i fatti dai quali dipenda l'applicazione di norme processuali
    • E devono avere ad oggetto determinati fatti
  5. Il testimone non può di regola esprimere valutazioni o apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti
  6. Dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta o indiretta

Tipi di testimonianza

  • Testimonianza diretta: è quella per cui il testimone viene a conoscenza dei fatti oggetto di prova, mediante uno dei propri 5 sensi, quindi ha una conoscenza diretta dei fatti.
  • Testimonianza indiretta: è quella invece per cui il testimone viene a conoscenza dei fatti oggetto di prova, mediante un'altra persona e quindi si dice "per sentito dire".

Il codice pone alcune condizioni all'utilizzabilità della deposizione indiretta:

  • Il testimone indiretto deve indicare la persona o la fonte dalla quale ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
  • Qualora una delle parti del processo chieda che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, il giudice è obbligato a disporne la sua citazione.
  1. È vietato assumere deposizioni su fatti appresi da persone vincolate al segreto professionale o d'ufficio, salvo che queste abbiano divulgato comunque tali fatti.
  2. La prova delle deposizioni rese dall'imputato e dall'indagato in un atto del procedimento deve ricavarsi unicamente dal verbale d'udienza che deve essere redatto ed utilizzato con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento.
  3. Se il testimone rende dichiarazione dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente, il giudice, deve:
    • Interrompere l'esame
    • Avvertire il soggetto che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti
    • Invitare a nominare un difensore
  4. È fatto divieto arrestare in udienza il testimone per reati concernenti il contenuto della deposizione e cioè per la testimonianza falsa o reticente. In tali casi il giudice dispone l'immediata trasmissione degli atti al P.M. perché proceda a norma di legge.

L'esame delle parti

  1. È quel mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all'accertamento dei fatti nel processo.
  2. L'esame ha luogo solo su richiesta o su consenso dell'interessato.
  3. Le dichiarazioni delle parti sono rese con la forma dell'esame incrociato.
  4. Le domande devono riguardare i fatti oggetto di prova.
  5. L'imputato che ha chiesto l'esame o vi ha consentito non è obbligato a rispondere secondo verità, infatti egli non è testimone.
  6. L'imputato può dichiarare il falso senza incorrere in conseguenze penali finché è coperto da una o più cause di non punibilità ex art. 384 c.p.p.
  7. È invece punibile se incolpa una persona di un reato pur sapendola innocente e se afferma che è avvenuto un reato che nessuno ha commesso (simulazione di reato).
  8. La dichiarazione dell'imputato "per sentito dire" (testimonianza indiretta) può essere usata nel procedimento in quanto essa non è vincolata alle condizioni di utilizzabilità ai sensi dell'art 195 c.p.p. (come invece avviene per il testimone).

Incompatibilità con l'ufficio di testimone (art. 197 c.p.p.)

Posto che il Codice pone come regola generale quella secondo cui...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabyb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Zacché Francesco.
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