Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
*B
determinati eventi previsti dalla Legge ( ope legis )
e ciò succede ad es. quando per il medesimo fatto o nei confronti della
medesima persona, alla quale è stata applicata la misura , intervenga un
provvedimento anche non definitivo che escluda l’addebito
10. Mezzi d’impugnazione contro le misure cautelari :
Il codice prevede 3 mezzi d’impugnazione contro le misure cautelari :
C’è da precisare che , il procedimento relativo al singolo mezzo d’impugnazione ,
si svolge in modo autonomo rispetto al procedimento penale che segue il proprio
corso
A) Riesame
è un tipo d’impugnazione devolutiva, che permette all’imputato di ottenere un
1. controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito del provvedimento che
applica una misura cautelare coercitiva ab initio ( per la prima volta )
competente a giudicare in questo caso è il Tribunale (in composizione collegiale )
2. del capoluogo del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il Giudice che ha
disposto la misura coercitiva, tale Tribunale viene detto“Tribunale delle Libertà “
Il Tribunale , nel valutare la legittimità ed il merito del provvedimento che
3. applica ab initio , una misura coercitiva , non deve essere vincolato né dai motivi
del ricorso dell’imputato , né dalla motivazione del provvedimento in questione (
quello che ha applicato la misura coercitiva )
Esso però deve , invece tener conto sia degli atti che erano conosciuti dal Giudice
4. che ha emanato il provvedimento sia degli atti e documenti che le parti hanno
presentato successivamente al Tribunale stesso.
La richiesta di riesame deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale
5. delle Libertà , a pena d’inammissibilità , entro 10 giorni dall’applicazione della
misura coercitiva
Il Tribunale delle Libertà, ha un potere cognitivo limitato, poiché egli può
6. decidere basandosi solo sugli atti scritti presentatigli dal P.M. e non su tutti gli
atti d’indagini raccolti fino a quel momento
L’udienza di svolge in camera di consiglio, con un contraddittorio facoltativo
7. Il P.M. ed il difensore dell’imputato devono essere preavvisati sulla data in cui si
8. svolgerà l’udienza di riesame in quanto essi hanno il diritto di presenziare : se
sono presenti infatti hanno anche il diritto di esporre oralmente le proprie
conclusioni.
Il Giudice del riesame , potrà alla fine del procedimento pronunciare 4 tipi di
9. decisioni :
Annullare l’ordinanza che applica la misura cautelare coercitiva, per carenza
degli elementi essenziali o per vizi di merito
Confermare la misura coercitiva applicata , anche per ragioni diverse da quelle
indicate nel provvedimento originario
Dichiarare inammissibile la richiesta di riesame(es. perchè fuori termini)
Riformare la misura cautelare coercitiva , quindi modificarla sempre però a
favore dell’imputato
B) Appello
è un mezzo d’impugnazione delle misure cautelari personali residuale rispetto al
1. Riesame , poiché esso riguarda tutte le ordinanze che non applicano misure
cautelari personali ab initio , quindi per la prima volta, quindi rigurda tutti quei
provvedimento cautelari che non sono sottoponibili a riesame
Competente a decidere , anche in questo caso, è il Tribunale ( in composizione
2. collegiale ) del capoluogo del distretto di Corte d’Appello presso il quale ha sede
il Giudice che ha disposto tale misura , questo Tribunale viene detto “ Tribunale
delle Libertà “
La richiesta di appello deve essere presentata , a pena d’inammissibilità, entro 10
3. giorni dall’esecuzione / notificazione del provvedimento , presso la cancelleria
del Tribunale delle Libertà
Il P.M. può proporre appello al Tribunale delle Libertà , contro l’ordinanza del
4. Giudice che ha disposto una misura cautelare personale meno grave rispetto a
quella da lui richiesta oppure contro l’ordinanza del Giudice che ha revocato o
concesso la sostituzione della misura su richiesta dell’imputato
L’udienza si svolge in Camera di consiglio , con un contraddittorio facoltativo
5. Il P.M. ed il difensore dell’imputato devono essere preavvisati in modo che se
6. vogliono possono presenziare a tale udienza; se sono presenti hanno il diritto di
esporre oralmente le proprie conclusioni
Le modalità di svolgimento del procedimento d’appello ed i poteri cognitivi del
7. Tribunale sono in buona parte simili a quelli previsti per il Riesame
La più importante differenza tra Riesame e Appello consiste:
8. nel fatto che l’imputato ( il suo difensore ) nell’atto di appello deve
precisare i motivi per i quali ritiene che il provvedimento che dispone la
misura personale debba essere modificato o annullato
e poi nel fatto che l’appello è un mezzo d’impugnazione delle misure
cautelari personali , residuale rispetto al Riesame, in quanto riguarda i
provvedimenti che non sono sottoponibili a Riesame
C) Ricorso per Cassazione
esso costituisce un mezzo d’impugnazione esperibile contro le decisioni
1. pronunciate dal Tribunale delle Libertà sulle richieste di Riesame e Appello
tale mezzo d’impugnazione è concesso all’imputato in alternativa al Riesame
2. il ricorso per cassazione resta vincolato ai limiti cognitivi che sono propri della
3. Corte di Cassazione
all’imputato è riconosciuto il diritto ad ottenere un’equa riparazione per
4. l’ingiusta custodia cautelare subita e ciò ai sensi dell’art. 314 c. 1 cpp , per il
quale può ottenere tale equa riparazione “ chi è stato prosciolto con sentenza
irrevocabile , perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché
il fatto non costituisce reato , perché il fatto non è previsto come reato dalla
Legge e qualora non abbia dato o non abbia concorso a dare causa , all’ingiusta
custodia cautelare subita, per dolo o colpa grave
la domanda di riparazione deve essere presentata dall’imputato , quando la
5. sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile; su tale richiesta decide la
Corte d’appello con un procedimento in Camera di Consiglio
l’ingiusta custodia cautelare subita a cui si riferisce l’art. 314 c.1 cpp è riferibile
6. sia alla custodia in carcere
che agli arresti domiciliari
Il codice non impone all’imputato di accertare se l’ingiusta custodia cautelare sia
7. dovuta ad un atto illecito compiuto dall’Autorità Giudiziaria , poiché ciò avrebbe
comportato un onere della prova alquanto pesante per il richiedente
Lo stesso diritto ad un’equa riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi
8. causa o al condannato che nel corso del procedimento sia stato sottoposto a
custodia cautelare quando con decisione irrevocabile si accerti che il
provvedimento che ha applicato la misura cautelare è stato emesso o cmq
mantenuto anche senza che sussistessero le condizioni di applicabilità
Il codice pone al diritto alla riparazione alcuni ostacoli tra cui :
9. chi ha subito l’ingiusta custodia in carcere non deve aver dato o concorso a
*A darvi causa per dolo o colpa grave
la custodia in carcere non deve essere stata subita anche in forza di un
*B altro titolo ( 15 ) Principio
DELLA PRESUNZIONE D’INNOCENZA
( PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA )
1. tale principio è stato introdotto nell’Ordinamento Italiano dall’art. 27 co.2 della
Costituzione, il quale rt. statuisce “ l’imputato non è considerato colpevole fino alla
condanna definitiva “
2. il Legislatore, mediante questo articolo ha voluto combinare 2 regole :
( A ) una di Trattamento : per il quale l’imputato non è assimilabile al
colpevole fino alla condanna definitiva
( B ) una di Giudizio: per la quale l’imputato è presunto innocente fino alla
condanna definitiva e che prevede che l’onere della prova ricada sulla
parte del processo che sostiene la reità dell’imputato
3. l’accusa deve provare la colpevolezza dell’imputato in modo tale da eliminare
ogni dubbio, poiché ove residui , nel momento decisorio , un ragionevole dubbio
, l’imputato deve essere assolto , in base al principio “ in dubio pro reo “ con una
delle formule previste dal codice , formula che dovrà essere scelta dal Giudice
partendo gradatamente da quelle più favorevoli all’imputato fino ad arrivare a
quelle che lo sono meno perché non è stata possibile l’applicazione delle prime
4. la regola di trattamento :
per cui l’imputato non è assimilabile al colpevole fino alla condanna definitiva
e che pone come illegittima qualunque privazione della libertà personale
dell’accusato, privazione anteriore alla condanna definitiva
è in qualche modo smentita dall’art. 13 c.5 della Costituzione, il quale contempla
espressamente l’istituto della Carcerazione preventiva
5. Istituto che può essere considerato costituzionalmente legittimo , solo quando è
giustificato da esigenze legate a garanzie del processo, inerenti
tanto al suo svolgimento (del processo ):
- per salvaguardare la disponibilità dell’imputato al compimento di atti istruttori
per cui la sua presenza fisica è necessaria
- per evitare inquinamenti probatori
quanto al suo risultato : per assicurare l’eseguibilità
( del processo )
dell’eventuale condanna , ostacolando il pericolo di fuga dell’imputato
6. dal principio della presunzione d’innocenza deriva che :
il trattamento degli imputati debba essere differenziato da quello dei condannati
esigendo la loro sottoposizione ad un diverso regime penitenziario ex art. 10 c.2
PIDU
per cui ad esempio l’imputato , quando presenzia alle udienze debba essere
libero da manette ai polsi anche per non influenzare negativamente l’Organo
Giudicante , soprattutto quando esso sia composto da soggetti non togati
7. Inoltre il Principio di presunzione d’innocenza si pone a fondamento del canone
latino
“ Nullum Crimen, Nulla Poena sine iudiciu “ ( nessun crimine, nessun reato e
nessuna pena senza un giudizio , un processo ) per cui da qui deriva che una
dichiarazione di colpevolezza per la riconosciuta esistenza di un illecito penale e
quindi l’irrogazione della sanzione possa aver luogo solo in seguito ad un
giudizio, un processo
( 16 ) GIUDIZIO ABBREVIATO
1. è quel tipo di procedimento speciale che consente al Giudice ( GUP ) su richiesta
dell’imputato di pronunciare quella decisione