Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 1 appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
appunti - domande procedura penale bicocca Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

*B

determinati eventi previsti dalla Legge ( ope legis )

e ciò succede ad es. quando per il medesimo fatto o nei confronti della

medesima persona, alla quale è stata applicata la misura , intervenga un

provvedimento anche non definitivo che escluda l’addebito

10. Mezzi d’impugnazione contro le misure cautelari :

Il codice prevede 3 mezzi d’impugnazione contro le misure cautelari :

C’è da precisare che , il procedimento relativo al singolo mezzo d’impugnazione ,

si svolge in modo autonomo rispetto al procedimento penale che segue il proprio

corso

A) Riesame

è un tipo d’impugnazione devolutiva, che permette all’imputato di ottenere un

1. controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito del provvedimento che

applica una misura cautelare coercitiva ab initio ( per la prima volta )

competente a giudicare in questo caso è il Tribunale (in composizione collegiale )

2. del capoluogo del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il Giudice che ha

disposto la misura coercitiva, tale Tribunale viene detto“Tribunale delle Libertà “

Il Tribunale , nel valutare la legittimità ed il merito del provvedimento che

3. applica ab initio , una misura coercitiva , non deve essere vincolato né dai motivi

del ricorso dell’imputato , né dalla motivazione del provvedimento in questione (

quello che ha applicato la misura coercitiva )

Esso però deve , invece tener conto sia degli atti che erano conosciuti dal Giudice

4. che ha emanato il provvedimento sia degli atti e documenti che le parti hanno

presentato successivamente al Tribunale stesso.

La richiesta di riesame deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale

5. delle Libertà , a pena d’inammissibilità , entro 10 giorni dall’applicazione della

misura coercitiva

Il Tribunale delle Libertà, ha un potere cognitivo limitato, poiché egli può

6. decidere basandosi solo sugli atti scritti presentatigli dal P.M. e non su tutti gli

atti d’indagini raccolti fino a quel momento

L’udienza di svolge in camera di consiglio, con un contraddittorio facoltativo

7. Il P.M. ed il difensore dell’imputato devono essere preavvisati sulla data in cui si

8. svolgerà l’udienza di riesame in quanto essi hanno il diritto di presenziare : se

sono presenti infatti hanno anche il diritto di esporre oralmente le proprie

conclusioni.

Il Giudice del riesame , potrà alla fine del procedimento pronunciare 4 tipi di

9. decisioni :

 Annullare l’ordinanza che applica la misura cautelare coercitiva, per carenza

degli elementi essenziali o per vizi di merito

 Confermare la misura coercitiva applicata , anche per ragioni diverse da quelle

indicate nel provvedimento originario

 Dichiarare inammissibile la richiesta di riesame(es. perchè fuori termini)

 Riformare la misura cautelare coercitiva , quindi modificarla sempre però a

favore dell’imputato

B) Appello

è un mezzo d’impugnazione delle misure cautelari personali residuale rispetto al

1. Riesame , poiché esso riguarda tutte le ordinanze che non applicano misure

cautelari personali ab initio , quindi per la prima volta, quindi rigurda tutti quei

provvedimento cautelari che non sono sottoponibili a riesame

Competente a decidere , anche in questo caso, è il Tribunale ( in composizione

2. collegiale ) del capoluogo del distretto di Corte d’Appello presso il quale ha sede

il Giudice che ha disposto tale misura , questo Tribunale viene detto “ Tribunale

delle Libertà “

La richiesta di appello deve essere presentata , a pena d’inammissibilità, entro 10

3. giorni dall’esecuzione / notificazione del provvedimento , presso la cancelleria

del Tribunale delle Libertà

Il P.M. può proporre appello al Tribunale delle Libertà , contro l’ordinanza del

4. Giudice che ha disposto una misura cautelare personale meno grave rispetto a

quella da lui richiesta oppure contro l’ordinanza del Giudice che ha revocato o

concesso la sostituzione della misura su richiesta dell’imputato

L’udienza si svolge in Camera di consiglio , con un contraddittorio facoltativo

5. Il P.M. ed il difensore dell’imputato devono essere preavvisati in modo che se

6. vogliono possono presenziare a tale udienza; se sono presenti hanno il diritto di

esporre oralmente le proprie conclusioni

Le modalità di svolgimento del procedimento d’appello ed i poteri cognitivi del

7. Tribunale sono in buona parte simili a quelli previsti per il Riesame

La più importante differenza tra Riesame e Appello consiste:

8. nel fatto che l’imputato ( il suo difensore ) nell’atto di appello deve

precisare i motivi per i quali ritiene che il provvedimento che dispone la

misura personale debba essere modificato o annullato

e poi nel fatto che l’appello è un mezzo d’impugnazione delle misure

cautelari personali , residuale rispetto al Riesame, in quanto riguarda i

provvedimenti che non sono sottoponibili a Riesame

C) Ricorso per Cassazione

esso costituisce un mezzo d’impugnazione esperibile contro le decisioni

1. pronunciate dal Tribunale delle Libertà sulle richieste di Riesame e Appello

tale mezzo d’impugnazione è concesso all’imputato in alternativa al Riesame

2. il ricorso per cassazione resta vincolato ai limiti cognitivi che sono propri della

3. Corte di Cassazione

all’imputato è riconosciuto il diritto ad ottenere un’equa riparazione per

4. l’ingiusta custodia cautelare subita e ciò ai sensi dell’art. 314 c. 1 cpp , per il

quale può ottenere tale equa riparazione “ chi è stato prosciolto con sentenza

irrevocabile , perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché

il fatto non costituisce reato , perché il fatto non è previsto come reato dalla

Legge e qualora non abbia dato o non abbia concorso a dare causa , all’ingiusta

custodia cautelare subita, per dolo o colpa grave

la domanda di riparazione deve essere presentata dall’imputato , quando la

5. sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile; su tale richiesta decide la

Corte d’appello con un procedimento in Camera di Consiglio

l’ingiusta custodia cautelare subita a cui si riferisce l’art. 314 c.1 cpp è riferibile

6. sia  alla custodia in carcere

 che agli arresti domiciliari

Il codice non impone all’imputato di accertare se l’ingiusta custodia cautelare sia

7. dovuta ad un atto illecito compiuto dall’Autorità Giudiziaria , poiché ciò avrebbe

comportato un onere della prova alquanto pesante per il richiedente

Lo stesso diritto ad un’equa riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi

8. causa o al condannato che nel corso del procedimento sia stato sottoposto a

custodia cautelare quando con decisione irrevocabile si accerti che il

provvedimento che ha applicato la misura cautelare è stato emesso o cmq

mantenuto anche senza che sussistessero le condizioni di applicabilità

Il codice pone al diritto alla riparazione alcuni ostacoli tra cui :

9. chi ha subito l’ingiusta custodia in carcere non deve aver dato o concorso a

*A darvi causa per dolo o colpa grave

la custodia in carcere non deve essere stata subita anche in forza di un

*B altro titolo ( 15 ) Principio

DELLA PRESUNZIONE D’INNOCENZA

( PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA )

1. tale principio è stato introdotto nell’Ordinamento Italiano dall’art. 27 co.2 della

Costituzione, il quale rt. statuisce “ l’imputato non è considerato colpevole fino alla

condanna definitiva “

2. il Legislatore, mediante questo articolo ha voluto combinare 2 regole :

( A ) una di Trattamento : per il quale l’imputato non è assimilabile al

colpevole fino alla condanna definitiva

( B ) una di Giudizio: per la quale l’imputato è presunto innocente fino alla

condanna definitiva e che prevede che l’onere della prova ricada sulla

parte del processo che sostiene la reità dell’imputato

3. l’accusa deve provare la colpevolezza dell’imputato in modo tale da eliminare

ogni dubbio, poiché ove residui , nel momento decisorio , un ragionevole dubbio

, l’imputato deve essere assolto , in base al principio “ in dubio pro reo “ con una

delle formule previste dal codice , formula che dovrà essere scelta dal Giudice

partendo gradatamente da quelle più favorevoli all’imputato fino ad arrivare a

quelle che lo sono meno perché non è stata possibile l’applicazione delle prime

4. la regola di trattamento :

 per cui l’imputato non è assimilabile al colpevole fino alla condanna definitiva

 e che pone come illegittima qualunque privazione della libertà personale

dell’accusato, privazione anteriore alla condanna definitiva

è in qualche modo smentita dall’art. 13 c.5 della Costituzione, il quale contempla

espressamente l’istituto della Carcerazione preventiva

5. Istituto che può essere considerato costituzionalmente legittimo , solo quando è

giustificato da esigenze legate a garanzie del processo, inerenti

tanto al suo svolgimento (del processo ):

- per salvaguardare la disponibilità dell’imputato al compimento di atti istruttori

per cui la sua presenza fisica è necessaria

- per evitare inquinamenti probatori

quanto al suo risultato : per assicurare l’eseguibilità

 ( del processo )

dell’eventuale condanna , ostacolando il pericolo di fuga dell’imputato

6. dal principio della presunzione d’innocenza deriva che :

 il trattamento degli imputati debba essere differenziato da quello dei condannati

 esigendo la loro sottoposizione ad un diverso regime penitenziario ex art. 10 c.2

PIDU

per cui ad esempio l’imputato , quando presenzia alle udienze debba essere

libero da manette ai polsi anche per non influenzare negativamente l’Organo

Giudicante , soprattutto quando esso sia composto da soggetti non togati

7. Inoltre il Principio di presunzione d’innocenza si pone a fondamento del canone

latino

“ Nullum Crimen, Nulla Poena sine iudiciu “ ( nessun crimine, nessun reato e

nessuna pena senza un giudizio , un processo ) per cui da qui deriva che una

dichiarazione di colpevolezza per la riconosciuta esistenza di un illecito penale e

quindi l’irrogazione della sanzione possa aver luogo solo in seguito ad un

giudizio, un processo

( 16 ) GIUDIZIO ABBREVIATO

1. è quel tipo di procedimento speciale che consente al Giudice ( GUP ) su richiesta

dell’imputato di pronunciare quella decisione

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
27 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabyb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Zacché Francesco.