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Vediamo come accanto alla fiducia sorgano poi altre due forme di garanzie reali: il pignus
datum e il pignus conventum, che nelle fonti è denominato anche ipoteca.
I giuristi e l’uso del termine pignus. Nelle fonti esso è impiegato per designare qualunque
forma di garanzia reale che non comporti l’immediato trasferimento della proprietà della res
che ne è oggetto. Pignus è pertanto utilizzato dai giuristi con riferimento a:
Pignus datum: che presuppone il trasferimento informale al creditore della materiale
• disponibilità della cosa;
Pignus conventum o hypotheca: che non implica il trasferimento della disponibilità
• materiale della res.
A differenza del nostro diritto (dove il pegno manuale ha ad oggetto beni mobili, e l’ipoteca gli
immobili) l’impiego dell’una e dell’altra figura dipende solo ed esclusivamente dalla volontà
delle parti.
Elementi comuni e differenze tra pignus datum e hypotheca. Nella giurisprudenza
severiana è ben chiaro che tra il pegno e l’ipoteca vi è soltanto una differenza di nome,
perché la funzione di garanzia è perfettamente identica.
La questione fondamentale della lite - e per essa la ragione che l'attore fa valere in giudizio (v. cosa giudicata) -
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è formulata in una premessa che non può mai mancare perché è essenziale a ogni giudizio, e che prende il nome
di intentio. 47
L’unico elemento distintivo è proprio del pignus datum, nel quale la consegna della cosa
genera un obbligo di restituzione da parte del creditore, condizionato all’adempimento del
debito. Il che, naturalmente, non avviene nell’ipoteca.
Sebbene la cosa rimanga al debitore, la disciplina dell’ipoteca è però identica a quella del
pegno e ruota intorno al modello dell’actio Serviana, che vediamo tra poco.
L’effettività della garanzia è data dall’efficacia erga omnes della tutela giudiziaria.
È necessario sottolineare che si può ipotecare una cosa propria a favore del creditore sia per
una propria obligatio sia per un’obbligazione altrui.
Il pignus datum
Origini. La dottrina ritiene che il pignus datum risalga già all’età più antica e che si riferisca di
norma a beni meno importanti di quelli oggetto di fiducia.
La costituzione del pegno. È realizzata con la dazione del bene e l’accordo di vincolarlo come
pegno a garanzia di un credito. Quindi perché si possa costituire il pegno, l’esistenza del
credito da garantire è un elemento essenziale. Costituente può essere il debitore o un terzo.
Il bene deve appartenere al costituente almeno iure honorario, cioè, se non ha la proprietà per
il diritto dei Quiriti, deve almeno avere la res in bonis (vd. in bonis habere).
Oggetto del pegno può essere:
1. Qualunque bene mobile o immobile;
2. Se si tratta di un bene produttivo di frutti dopo la costituzione del pegno, le parti
possono convenire che il pegno si estenda anche ai frutti;
3. Possono poi essere oggetto di pegno anche i diritti (di credito, di usufrutto etc.) anche
se questi due casi per loro natura si prestano maggiormente al pignus conventum.
Gli obblighi del creditore e del debitore
Gli obblighi del creditore pignoratizio:
1. Non ha la facoltà di usare la cosa;
2. Risponde per custodia dell’integrità della res;
3. Deve restituire la res, nel momento in cui l’obbligazione venga adempiuta o si estingua;
Gli obblighi del debitore. Egli deve risarcire il creditore:
1. Delle spese sostenute per la conservazione della res;
2. Degli eventuali danni arrecati dalla res (pensiamo a un animale).
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La tutela del creditore pignoratizio
Abbiamo due tipi di tutela del creditore pignoratizio: la tutela interdittale e quella poi
garantita dall’actio serviana.
La tutela interdittale
Il creditore pignoratizio è protetto degli interdetti sia retinendae possessionis (per conservare
il possesso) sia recuperandae possessionis (per recuperare il possesso), vedremo, però, con
alcune limitazioni. Questo perché se perde il possesso senza violenza altrui o se il bene,
sottrattogli con la violenza, perviene ad un terzo, egli rimane senza tutela.
L’actio Serviana
Nel periodo classico viene estesa al pignus datum, l’actio Serviana, originariamente introdotta
per il pignus conventum. L’azione serve sia per recuperare il possesso da parte del titolare di
un pignus datum che lo avesse perduto, sia per far conseguire il possesso al titolare di un
pignus conventum. In pratica con l’actio Serviana il creditore ottiene il possesso della cosa
pignorata. Essa è esperibile nei confronti di chiunque interferisca nel potere del creditore.
Si tratta pertanto di una tutela più ampia ed efficace di quella interdittale.
I patti per il soddisfacimento del creditore in caso di inadempimento
Si affermano poi nella prassi una serie di patti per il soddisfacimento del creditore in caso di
inadempimento, che vengono poi recepiti dall’ordinamento.
La lex commissoria: se il credito non viene pagato entro il termine stabilito il bene passa in
proprietà del creditore, come se fosse stato venduto sotto condizione al momento della
dazione del pegno. Nelle fonti incontriamo a questo proposito la terminologia di lex
commissoria.
La lex venditionis: il creditore acquista il potere di vendere il bene, pur non essendo
proprietario. Secondo Gaio, ciò trova giustificazione nella circostanza per la quale il pegno è
alienato volontariamente dal debitore con un patto in base a cui sarebbe stato lecito al
creditore vendere il pegno, se non fosse stato saldato il debito.
La lex venditionis è stata abolita da Costantino con lo scopo di evitare che i creditori si
impadronissero di beni aventi valore molto superiore all’importo del loro credito.
Lo ius distrahendi: nelle fonti troviamo parimenti menzione dello ius distrahendi. Scaduto il
termine e dopo una triplice richiesta formale del creditore (denuntiatio), egli può vendere il
pegno e soddisfarsi sul ricavato sino all’ammontare del suo credito.
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La tutela del debitore
L’actio pigneraticia. E’ esperibile nei confronti del creditore pignoratizio che:
1. Non restituisca il bene dopo l’adempimento dell’obbligazione;
2. Non restituisca il superfluo dopo la vendita del pegno.
L’interdictum de migrando. Se il canone è stato regolarmente pagato e il conduttore lascia la
casa, egli, attraverso questo interdetto, può essere tutelato, in quanto il pretore impedisce che
il locatore trattenga le cose da lui portate nell’abitazione non sua.
L’hypotheca o pignus conventum
Origine dell’ipoteca. Verso la fine del periodo classico comincia ad affermarsi la prassi di
stringere patti o conventiones, secondo cui dati beni, pur essendo vincolati come pegno a
garanzia di crediti (pignoris iure), a garanzia di crediti, rimangono però in possesso del
debitore e possono essere presi dal creditore solo in caso di inadempimento.
Gli invecta e gli illata
Il caso più antico di ipoteca è quello che riguarda gli invecta e gli illata, cioè gli strumenti da
lavoro e le scorte, portati dall’affittuario sul fondo per poterlo coltivare, o riguardo a mobili o
altri beni portati nell’abitazione dal conduttore (inquilinus).
Il locatore è autorizzato a prendere il possesso di questi beni con la forza, ma se la sua
autodifesa fallisce, egli non ha altri rimedi a sua disposizione.
Questi beni rappresentano pertanto un pegno a favore del proprietario del bene immobile
(rustico o urbano), che potrà rifarsi del mancato pagamento del canone, impossessandosi di
essi.
La costituzione dell’hypotheca
Costituzione dell’hypotheca: avviene mediante conventio (patto non formale) tra le parti e
presuppone necessariamente che:
1. Il costituente sia proprietario (ex iure Quiritium) o abbia la res in bonis;
2. Deve sussistere un credito da garantire.
Costituzione dell’ipoteca mediante testamento. L’ipoteca si può costituire anche mediante
disposizione testamentaria.
Un editto di Marco Aurelio concede un’ipoteca sull’edificio a favore di chi abbia dato a mutuo
una somma di danaro per ristrutturarlo. 50
Successivamente, un senatoconsulto prevede lo stesso effetto, se il danaro è dato in prestito a
chi esegue i lavori su mandato del dominus. Anche in questo caso il mutuante acquista
l’ipoteca.
Costituzione di ipoteca a favore di più soggetti. L’ipoteca può essere costituita sullo stesso
bene a favore di più soggetti. In questo caso i diritti dei creditori non sono uguali ma sono
subordinati l’uno all’altro, secondo un ordine determinato dal tempo in cui ciascuno di essi è
stato costituito.
Il principio prior tempore, potior iure
Il suddetto principio è espresso dai romani con la formula prior tempore potior iure. Vediamo
ora di cosa si tratta.
Soddisfacimento in caso di pluralità di creditori. Nel caso in cui due o più creditori
abbiano ricevuto la stessa cosa in pegno in tempi diversi i creditori vengono soddisfatti in
ordine di costituzione: «come sei primo nel tempo, così il più avvantaggiato secondo il
diritto».
Lo ius offerendi. Nelle fonti troviamo menzione anche dello ius offerendi. La priorità di
costituzione determina la superiorità del diritto. Ma qualsiasi creditore può offrirsi di
soddisfare i creditori che lo precedono (ius offerendi) e quindi acquistare la priorità
nell’esercizio del diritto.
In alcuni casi è prevista una deroga al principio del prior tempore, potior iure. Determinati
creditori ottengono il privilegio di soddisfarsi con precedenza sui creditori pignoratizi con
titolo cronologicamente anteriore. Il privilegio può derivare dalla natura del credito o dalle
caratteristiche dei suoi titolari.
La tutela del pignus conventum o hypotheca
Per quanto riguarda la tutela del pignus conventum, diciamo che sono due gli strumenti validi
a questo riguardo: l’interdetto salviano e l’actio Serviana.
L’interdictum Salvianum. Introdotto tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. per il pignus
relativo agli invecta et illata, consente al locatore di conseguire la materiale disponibilità delle
cose oggetto della garanzia, nel caso in cui il canone non viene pagato.
L’interdetto tutela il locatore solo nei diretti confronti del colonus. Quindi se i beni
pervengono a terzi, il locatore non ha alcuna tutela. Per questo motivo, nel I secolo a.C. è
concessa dal pretore un’actio pretoria in factum, chiamata actio Serviana.
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L’actio Serviana: essa consente al locatore di conseguire gli invecta et illata, presso qualsiasi
terzo che ne s