Premesse sui periodi della storia del diritto romano
Età arcaica
♦ Dalle origini della città (754 a.C.) a metà circa del III sec. a.C.
- ♦ Regime costituzionale
- − Dapprima monarchico: rex, senato e assemblea popolare (comitia curiata)
- − Dalla fine del VI secolo a.C è repubblicano: magistrature, senato e assemblee popolari (comitia curiata, comitia centuriata, tributa e concilia plebis)
- ♦ Espansione di Roma
- − Roma si espande nel Lazio e poi nel resto della penisola
- − Potenza militare
- − Attività commerciali
- ♦ Diritto privato
- − Formazione consuetudinaria sui mores
- − Una classe sacerdotale – dei pontefici – detiene il monopolio della conoscenza e dell'interpretazione del diritto
- − Caratteri peculiari: povertà di strutture
- • Pochi i comportamenti volontari giuridicamente rilevanti
- • Leciti o negozi giuridici: gesta per aes et libram (mancipatio, nexum, solutio per aes et libram)
- • Testamento e calatis comitiis adrogratio
- • Traditio
- • Esponsio acceptilatio
- • Illeciti o delicta: furto e iniuria
- • Poche le situazioni giuridiche soggettive riconosciute e tutelate
- • Diritti soggettivi e potestà
- • Patria potestas, manus, mancipium. Dominium ex iure Quiritium
- • Potere dei creditori sui nexi
- • Pochi gli strumenti giudiziari volti a realizzarle
- • Actiones: sacramenti, per manus iniectionem, per pignoris capionem
Formalismo
- • La produzione di effetti giuridici è generalmente subordinata alla pronunzia di poche parole determinate (certa e anche di certi gesti solenni, verba)
- • Non c'è spazio per un'indagine sulla volontarietà degli atti che si compiono
- • La società era dominata da concezioni magico-sacrali
- • Solo con determinati riti si provoca l'intervento delle forze sovraumane
- • I rapporti tra la sfera del sacro (fas) e quella del giuridico (ius) erano molto stretti
Ruralità
- • La più antica collettività romana era costituita da pastori ed agricoltori
- • Proprietà privata, anche immobiliare
- • Individuazione dei beni di maggiore rilievo sulla base di criteri di valutazione prettamente agricoli (res mancipi)
- • Struttura rigida e patriarcale della famiglia
- • Durezza verso i debitori insolventi
Personalità
- • Era tutto ciò dei cives romani
- • Ius civile
- • I non cittadini (peregrini) ne erano esclusi
Età preclassica
♦ Apogeo e crisi della repubblica
- − Guerre puniche: Roma diventa potenza egemone rispetto ai popoli del Mediterraneo
- • Traffici commerciali con altri popoli
- − Trasformazione della società romana: opulenta, si affina spiritualmente
- ♦ Diritto privato
- − Individuate, riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche soggettive e repressi altri illeciti privati
- − Tutela a nuovi negozi giuridici già in uso nella prassi
- − Processo si affianca al processo delle per formulas legis actiones
- − Il diritto romano perde la povertà di strutture
- − Il loro regime risponde alle esigenze del commercio
- • Fruibili pure dai non cittadini
- • Ius gentium
- − Si riconosce efficacia giuridica alla volontà comunque manifestata e si dà rilievo alla buona fede
- − Fondamentale la funzione giurisdizionale (iuris dictio del pretore)
- • Utilizza l'editto
- • Si pone come fonte del diritto accanto alle consuetudini (e alle mores) leges
- ♦ Si sviluppa la scienza del diritto ad opera di una giurisprudenza laica
Età classica
♦ Inizia con l'avvento del principato fondato da Ottaviano Augusto (27 a.C.)
- − Aspetto costituzionale
- − Regime ibrido, non più repubblicano e non ancora monarchico
- • Sopravvivono gli organi repubblicani
- • Si sovrappongono il princeps e i suoi funzionari
- − Cresce il dominio territoriale
- ♦ Diritto privato
- − Nuove fonti si aggiungono alle precedenti: senatoconsulti e costituzioni imperiali
- • Emanazioni del senato e del principe
- − Si estingue però l'attività legislativa del popolo
- − Il pretore perde il ruolo di innovatore del ius
- − Il livello scientifico raggiunge il più alto grado: giurisprudenza classica
- • Classici per la purezza di forme e per la perfezione tecnica raggiunti dal lavoro scientifico dei giuristi
- • Classico perché modello universale
Età postclassica
♦ Dall'abdicazione di Diocleziano (305 d.C.)
- − L'attività giurisprudenziale si inaridisce in concomitanza con le crisi che travagliarono l'impero romano
- − Si consolida un sistema di governo assoluto e dispotico
- − L'impero viene diviso in due parti (395 d.C.)
- • Con capitale Roma: pars Occidentis
- • Cade con la deposizione di Romolo Augustolo nel 476
- • Con capitale Bisanzio, divenuta Costantinopoli: pars Orientis
- • Giustiniano tenterà di riconquistare regioni dell'Occidente in ognuna di esse sta un imperatore
- ♦ Diritto privato e scienza giuridica
- − Età di decadenza
- − L'imperatore rimane l'unica fonte viva del diritto ma le costituzioni imperiali rivelano uno scadimento di livello tecnico e stilistico
- − Imbarbarimento anche dal punto di vista linguistico
- − Sopravvive lo studio del diritto: raccolte ed antologie giuridiche (soprattutto di materiale classico)
- • Codice Teodosiano
- • Compilazione di costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II di Giustiniano
- • Corpus iuris civilis
- • Compilazione di giurisprudenza classica (iura) e costituzioni imperiali (leges)
Ius e diritto
♦ Concetto controverso e discusso
- − Implicazioni di ordine morale, ideologico, politico ecc...
- − Stabilire non ciò che è ma ciò che per diritto si intende
- − Fenomeno individuato in modo diverso, con contorni diversi, su criteri non uniformi
Due gruppi di correnti di pensiero
- ♦ Il diritto è norma, regola di condotta, complesso organico di norme
- ♦ Il diritto è ordinamento giuridico che trascende le norme
- − L'idea della norma è presente in ogni concezione del diritto
- ♦ Non ogni norma, non ogni regola di condotta, però, è giuridica
- − Deve essere generale ed astratta: non rivolta concretamente ad uno o più soggetti, non volta a regolare un caso concreto, indirizzata a tutti i componenti della collettività per la regolamentazione di situazioni astratte
- − Deve anche essere coattiva: suscettibile di essere imposta con la forza
- − Per alcuni lo è solo la norma che emani dallo Stato o sia da questo esplicitamente riconosciuta
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
♦ Diritto oggettivo (vedi sopra)
- ♦ Norma agendi
- ♦ Diritto soggettivo
- − Aspetto attivo d'una posizione giuridica soggettiva
- − Pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo (cui facultas agendi), corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altro secondo quanto il diritto oggettivo esige
♦ Nelle lingue
- − La lingua inglese ha per i due concetti termini diversi
- • Law per il diritto oggettivo
- • Right per il diritto soggettivo
- − Nella nostra lingua, come in francese e in tedesco, viene adoperata sempre la parola diritto
- • Diritto romano, diritto civile, diritto penale indicano un senso oggettivo
- • Diritto di credito quale spettanza del creditore verso il debitore indica un senso soggettivo
♦ Nozione elaborata dalla dottrina moderna
- − Individua altre due nozioni
- • Potestà (o diritto potestativo)
- • Posizioni giuridiche attive per cui il titolare esercita un potere su altri soggetti indipendentemente dalla loro volontà
- • Es. patria potestas
- • Facoltà
- • Possibilità riconosciute e garantite al soggetto implicate dalla titolarità d'un diritto soggettivo
- • Es. facoltà di chi detiene un diritto di proprietà
- − Al diritto soggettivo di alcuno fa riscontro in altri soggetti il dovere giuridico corrispondente (posizione giuridica passiva)
- • Obbligo
- • Dovere di fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo altrui
- • Soggezione
- • Situazione in cui versa taluno di dover sottostare all'altrui potestà
- • Onere
- • Sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto per conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio
Ius
♦ Non c'è una definizione nella letteratura latina antica
- ♦ I Romani non espressero dubbi o divergente sul suo significato, che bene conoscevano o intuivano
- ♦ Celso
- − “Ius est ars boni et aequi”: il diritto è la tecnica di ciò che è buono ed equo
- ♦ Ulpiano
- − “Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”
- − I precetti del diritto sono: vivere onorevolmente, non danneggiare altri, attribuire a ciascuno il suo
- ♦ Ermogeniano
- − “…hominum causa omne ius costitutum est”: il diritto si è formato in funzione degli esseri umani
Diritto oggettivo e soggettivo
♦ È spesso adoperato in un'accezione che sembra ora quella di diritto oggettivo, ora quella di diritto soggettivo
- ♦ Diritto oggettivo
- − Ius civile, ius gentium, ius honorarium, ius publicum
- ♦ Diritto soggettivo
- − (Paolo) “Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi”
- − Ius eundi agendi, ius aquam ducendi
Ius Quiritium
♦ È la più antica qualificazione del: diritto dei Quiriti
- ♦ Quirites
- − Denominazione propria dei membri della prima, o di una tra le prime collettività cittadine romane
- ♦ Formazione consuetudinaria
- − Riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute (potere su persone o cose)
- − Potere su cose inanimate, animali e schiavi
- − Dichiarazione di appartenenza ex iure Quiritium
- − Più tardi si parlò di dominium ex iure Quiritium
Ius civile
♦ Riguarda solamente i cittadini romani
- ♦ Comprende in sé il ma è più ampio ius Quiritium
- − Vengono riconosciute e tutelate anche posizioni giuridiche di carattere relativo caratterizzate dall'esistenza di un vincolo giuridico per cui un soggetto è tenuto ad un certo comportamento verso un altro soggetto che tale comportamento può pretendere
- • La necessità giuridica del debitore di tenere il comportamento dovuto fu espressa col verbo oportere
♦ Posizioni giuridiche tutelate in sede giudiziaria da azioni civili
- Dal III secolo a.C. si cominciò a dare tutela giudiziaria ed efficacia giuridica a nuovi negozi, anche se compiuti da non cittadini (peregrini)
♦ Si riconosce a questi negozi l'effetto di dar luogo ad obblighi qualificabili in termini di oportere
- ♦ Si parla di quindi in due diverse accezioni
- − Ius civile: dal punto di vista della fruibilità era il diritto riservato ai romani cives
- − Dal punto di vista degli effetti era il diritto nel cui ambito diritti e doveri venivano qualificati in uno dei seguenti modi:
- • Ex iure Quiritium
- • Ovvero pretese spettanti ex iure Quiritio
- • Es. diritto di proprietà
- • “Hanc ego rem meam esse aio ex iure Quiritium”
- • Ius
- • Es. usufrutto
- • “Ius mihi est fundo Corneliano utendi fruendi”
- • Oportere
- • Ovvero come crediti per cui la necessità di adempiere da parte del debitore era espressa col verbo oportere
- • Es. diritto di credito a una somma di denaro
- • “Aio te mihi centum dare oportere”
- − La doppia accezione deve essere messa in relazione con il e il ius gentium ius honorarium
Ius gentium
- • Negozi e gli istituti fruibili anche dai peregrini
- • I relativi diritti e doveri erano tutelati non da azioni civili ma da azioni pretorie
- • Ha come fonti l'editto del pretore e quello degli altri magistrati con ius edicendi
- • Il ius civile invece il ius civile mores, leges (publicae) il e il riconoscimento dei ius civile iudicia bonae fidei
Ius honorarium
♦ Riconoscimento di nuovi negozi giuridici costitutivi di obbligazioni fruibili anche dai peregrini
- ♦ Alla necessità di adempiere da parte del debitore si fa riferimento col verbo oportere (qualificato dall'aggiunta delle parole ex fide bona)
- − Il giudice chiamato a decidere su una lite per cui si dava luogo a un giudizio di buona fede doveva valutare secondo buona fede i doveri del debitore convenuto
- • Metro di giudizio di correttezza nella vita di relazione
- • Buona fede in senso oggettivo
- • Oggettivo era il metro di giudizio per essa demandato al giudice
- • Si distingue da quella in senso soggettivo
- • Convinzione di operare rettamente
- • Nella forma, il giudice era così dotato di poteri ampi
- • Nella sostanza i giudici seguivano i punti di vista espressi dalla giurisprudenza
♦ Gli stessi negozi erano tutelati da azioni di buona fede
- − Furono presto detti appartenere allo ius gentium
I giuristi giustificano lo ius gentium perché si trattava di negozi che era dato riscontrare con uguali strutture e modalità pure presso altri popoli
- ♦ Vi appartengono anche taluni negozi ed istituti propri del antico (traditio, mutuo, ius civile nella forma della stipulatio – sponsio)
- − Fruibilità e tutela giudiziaria anche ai non cittadini
Il ius honorarium
♦ Diritto risultante dall'attività sostanzialmente creativa dei pretori, urbano e peregrino, degli edili curuli e dei governatori delle province (magistrati eletti dal popolo con carica annuale)
- ♦ Pretore urbano
- − Istituito in seguito alle leges Liciniae Sextiae del 367 a.C.
- − Magistrato cum imperio: l'imperium era il potere supremo dei maggiori magistrati repubblicani che trovava limite solo nei diritti essenziali dei cittadini e nelle garanzie agli stessi assicurate da leges publicae
- − Tra gli altri compiti ebbe quello di dicere ius
- ♦ Praetor peregrinus
- − Istituito nel 242 a.C. per l'intensificarsi dei traffici commerciali
- − Compito di dicere ius tra cittadini romani e stranieri, oppure tra stranieri
- ♦ Edili curuli
- − Magistrati sine imperio
- − A loro spettava la cura annonae: potere di vigilanza sui mercati e relativa giurisdizione
- ♦ Governatori provinciali
- − Dipende dall'attività edittale dei magistrati giurisdicendi, a sua volta collegata con il processo formulare
- − Il magistrato emanava un editto destinato a durare un anno
- ♦ Non conteneva ordini nei confronti dei cittadini
- − Programma, promesse di strumenti giudiziari, indicazione dei modelli dei provvedimenti che avrebbe emanato
- ♦ Con i decreta poteva adottare provvedimenti in ordine a fattispecie che non rientravano nella previsione dittale
- ♦ Formalmente scadeva alla fine dell'anno di carica
- − I pretori via via confermano, migliorandola, la parte di editto precedente con buon esito
- • Nucleo edittale che si trasmette da pretore a pretore (edictum tralaticium)
- − Intorno al 130 il giurista Salvio Giuliano stabilì il testo definitivo dell'editto pretorio: “Editto perpetuo”
- • Il ius edicendi perde ogni significato sostanziale
♦ Contenuto
- − Contempla i modelli (le formulae) dei mezzi di tutela giudiziaria (actiones) del ius civile
- − Il pretore era viva vox iuris civilis
- − Il diritto pretorio era quello che scaturiva dalle clausole edittali che promettevano strumenti processuali che non erano dello ius civile
- • Tre direzioni di intervento
- • Adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia (agevolare l'applicazione del ius civile, colmarne le lacune, correggerlo)
- • Adiuvandi: es. interdictum quem fundum
- • Supplendi: es. actiones utiles, actiones in factum
- • Corrigendi: es. denegatio actionis, exceptio
− L'applicazione del ius civile poteva risultare iniqua, il pretore non potendolo né negare né abrogare concede strumenti idonei a paralizzarne
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti diritto romano
-
Diritto privato romano - Appunti
-
Appunti di diritto romano
-
Appunti di diritto romano