Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 188
Appunti Diritto Romano Pag. 1 Appunti Diritto Romano Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 188.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto Romano Pag. 41
1 su 188
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

○ FATTI E NEGOZI GIURIDICI

Fatti, atti e negozi giuridici

x fatto giuridico

→ ♦ definizione

− qualsiasi evento che incide sulla realtà giuridica, dando luogo ora alla nascita di situazioni

giuridiche nuove ora a modificazione o estinzione di situazioni giuridiche esistenti

ogni evento produttivo di effetti giuridici

♦ classificazione

− atti giuridici involontari

fatti naturali, eventi che si verificano indipendentemente dalla volontà dell'uomo o che

○ comunque vengono in considerazione nel mondo giuridico

− fatti giuridici volontari (o atti giuridici)

azioni umane volontarie, giuridicamente rilevanti in quanto tali

○ classificazione

○ • atti giuridici leciti

• negozi giuridici

• manifestazione di volontà da parte di privati dirette al conseguimento, che

l'ordinamento garantisce, di risultati pratici giuridicamente definibili in termini

di acquisto, perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive (diritti

soggettivi o posizioni soggettive assolute come le potestà personali)

• atti giuridici illeciti

Un fatto giuridico involontario : il decorso del tempo. Computo

x poteva dare luogo a :

→ ♦ acquisto di capacità

♦ acquisto e perdita di diritti soggettivi 33

− es. possesso in buona fede per una di una per un tempo determinato

iusta causa res habilis

porta ad usucapione ed acquisto del diritto di proprietà

− es. il prolungato per due anni determinava l'estinzione delle servitù prediali

non usus

♦ azioni annuali, cioè prescrittibili

♦ effetti di negozi giuridici subordinati dalle parti al decorso di un termine

problema del computo del tempo dal punto di vista del diritto

→ ♦ computo naturale (a momento ad momentum)

− da un momento determinato del giorno iniziale allo stesso momento del giorno finale

♦ computo civile

− ogni giorno viene comunque computato per intero

anche il giorno iniziale (oggi, dies a quo non computatur in termino)

○ ultimo giorno :

○ • a volte bastava che il giorno ultimo fosse iniziato ( dies inceptus pro completo habetur)

• altre volte si richiedeva che trascorresse interamente

− normalmente valeva il principio del tempo “continuo”

eccezionalmente valeva quello del tempo “utile”

ma

Atti illeciti. Rinvio

x l'effetto giuridico collegato al compimento d'un atto illecito è l'applicazione d'una sanzione a carico

→ dell'autorie

♦ l'atto è in sé voluto, le conseguenze giuridiche evidentemente no

Negozi giuridici. Tipicità ed elementi

x fatti giuridici volontari

→ ♦ gli effetti che vi sono collegati, di norma e nella sostanza, sono gli stessi voluti dall'autore o dagli

autori del fatto

tipicità

→ ♦ è assente l'idea del negozio giuridico ma sono molti gli atti volontari, individuati e circoscritti che

rientrano nello schema di negozio giuridico

− non si riconoscevano effetti giuridici ad ogni atto lecito corrispondente a questo schema

effetti giuridici si riconobbero solo a determinati tipi negoziali

elementi

→ ♦ elementi essenziali (essentialia negotii)

− elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico, in difetto dei quali esso non viene ad

esistenza nel mondo giuridico (nullo)

manifestazione di volontà

○ forma (nei negozi formali)

○ causa (nei negozi causali)

− elementi essenziali speciali

specifici soltanto di singoli tipi negoziali (es. prezzo nella compravendita)

♦ elementi naturali (naturalia negotii)

− effetti conseguenti automaticamente al negozio-tipo pur nel silenzio delle parti

con patto contrario le parti possono espressamente escluderli

♦ elementi accidentali (accidentalia negotii)

− clausole che non sono proprie dei singoli tipi negoziali ma che le parti possono espressamente

inserire, se vogliono

condizione, termine, modus

○ 34

L'invalidità

x negozio che presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi

→ ♦ diverso da negozio inefficace

− negozio che non produce gli effetti propri (ma può essere valido)

♦ diverse specie di invalidità

− nullità

negozio che, per difetto di uno dei suoi elementi essenziali o per altro grave motivo, non

○ produce i suoi effetti, nasce morto

• qualsiasi interessato può far valere la nullità

concetto che si trova nelle fonti romane

○ • nullità ed invalidità coincidono perché ogni invalidità non può che essere nullità e il

negozio nullo è trattato come se non esistesse

ipso iure

− annullabilità

negozio che presenta vizi meno gravi, nasce “vivo” ma “ammalato”

○ • taluni soggetti possono impugnarlo nei termini stabiliti per l'annullamento

concetto che non si trova nelle fonti romane ma in definitiva deriva da esse

○ • sviluppo, teorizzazione ed elaborazione concettuale dei casi di negozi validi,

iure civili

con effetti però neutralizzabili in iure pretorio

• denegatio actionis, exceptio, in integrum restitutio, bonorum possessio

• il negozio non veniva annullato e nemmeno diveniva inefficace

• gli effetti già prodotti restavano, solo che in pratica se ne impediva la

realizzazione oppure essi venivano sostanzialmente ignorati

casi di nullità nel diritto romano

→ ♦ difetto di elementi essenziali

♦ negozio compiuto in violazione di un precetto giuridico

− non sempre

ma leges perfectae

○ • stabilivano un divieto ed insieme la nullità dell'atto compiuto nonostante il divieto

leges minus quam perfectae

○ • stabilivano un divieto ed una sanzione contro i trasgressori, senza sancire al contempo

la nullità dell'atto compiuto in difformità

leges imperfectae

○ • stabilivano un divieto senza stabilire né nullità dell'atto contrario né sanzioni a carico

dei trasgressori

Negozi giuridici : soggetti e classificazioni

x soggetti

→ ♦ ogni negozio giuridico doveva essere compiuto tra soggetti che avessero capacità di agire e che

fossero al contempo legittimati a compierlo (diversamente era invalido)

− capacità di agire : capacità intellettuale

− legittimazione negoziale

idoneità a porre in essere un negozio in relazione agli effetti che esso in concreto è

○ destinato a produrre

classificazioni

→ ♦ in base agli elementi costitutivi :

− negozi formali 35

la volontà doveva essere manifestata in una forma determinata, pena la nullità

− negozi causali

la causa determina la struttura del negozio e ne è elemento costitutivo ed essenziale

− negozi astratti

la causa non emerge dalla struttura del negozio

♦ in base alle parti :

− negozi unilaterali 9

la manifestazione di volontà proviene da un'unica parte

− negozi bilaterali

convergono le manifestazioni di volontà di due parti

− negozi plurilaterali

convergono le manifestazioni di volontà di tre o più parti

♦ in base alla presenza di un corrispettivo :

− negozi giuridici a titolo oneroso

ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo

− negozi giuridici a titolo gratuito

una parte, o comunque il destinatario, consegue un vantaggio senza corrispettivo

○ • es. atti di liberalità

♦ in base al momento di produzione degli effetti :

− negozi inter vivos

destinati a produrre effetti in vita del soggetto

− negozi mortis causa

destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore

♦ in base agli effetti :

− negozi con effetti reali

idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o estinzione di diritti reali limitati

○ in parte coincidente con la categoria dei negozi dispositivi (o atti di disposizione)

○ • atti in forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un proprio diritto

− negozi con effetti obbligatori

idonei alla nascita o estinzione di obbligazioni

♦ negozi fiduciari

− atti che eccedono, negli effetti, la causa negoziale ma in cui al contempo le parti stringono

un'intesa che, una volta attuata, consentirà di realizzare esattamente lo scopo

Le forme delle manifestazioni di volontà. I negozi formali

x la mancata puntuale adozione delle forme prescritte era in ogni caso motivo di nullità

→ ♦ formalità prescritte fondamentalmente orali

− parole stabilite (certa verba)

− compimento di gesti predeterminati

− presenza id certe cose

− presenza e talora partecipazione di persone estranee agli effetti dell'atto

La mancipatio

x trova fondamento nei ed è confermata dalla legge delle XII Tavole

mores maiorum

→ ♦ uno dei (con e

gesta per aes et per libram nexum solutio per aes et libram)

− caratteristiche :

9 Per parte non si intende necessariamente una persona singola ma genericamente il centro di interessi 36

una parte conseguiva un vantaggio dietro pronunzia di parole determinate ( certa verba)

○ impiego della bilancia (libra) e del metallo

○ come testimoni almeno cinque romani puberi ed un (reggeva la bilancia e

libripens

○ provvedeva alla pesatura del metallo)

caratteristiche :

→ ♦ parti

− e

mancipio dans mancipio accipiens

♦ impiego

− trasferimento sulle della posizione giuridica soggettiva corrispondente alla

res mancipi

10

proprietà

fondi in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma

− costituzione di servitù rustiche

− acquisto della sulla donna

manus

− acquisto sui altrui della potestà detta

filii familias mancipium

− testamento (con i necessari adattamenti)

oltre alla proprietà, trasferiva anche il possesso?

→ ♦ di beni mobili

mancipatio

− trasferiva contemporaneamente proprietà e possesso

le cose mancipate erano presenti e il mancipante faceva adprehensio

♦ di beni immobili

mancipatio

− inizialmente, veniva trasferito anche il possesso con un gesto che ne rappresentasse la presa di

possesso

− in età classica

non fu più necessario recarsi sui luoghi e quindi non trasferiva più anche il possesso

○ • necessaria un'ulterio

Dettagli
A.A. 2014-2015
188 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piccola-eleonora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Luigi Piero.