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FORMAZIONE DEL GOVERNO

Art. 93 Cost.: il Primo Ministro e i Ministri, devono giurare nelle mani del Presidente della Repubblica.

Nel momento in cui un governo cessa di esistere (sfiducia/dimissione del Presidente del Consiglio/ecc.), il

Presidente della Repubblica deve provvedere in poco tempo a formare un nuovo governo, e avvia così le

consultazioni presidenziali con soggetti che a suo avviso possono meglio consigliarlo su un nuovo governo.

Se il Presidente però ritiene che un’altra persona meglio di lui possa condurre in porto un nuovo governo, a

costi affida un mandato esplorativo, il quale gli fornisce informazioni su possibili ombre di governo. Una

volta individuato un soggetto adeguato, il Presidente gli può affidare il pre-incarico; il soggetto si riserba

però di rifiutare l’incarico se non si sente all’altezza. Se tutto va in porto si procede con il giuramento.

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Art. 94 Cost Commi 1-5: un Governo per esistere deve avere la fiducia di entrambe le Camere, e ciascuna

camera accorda o revoca la fiducia al Governo attraverso mozione motivata e votata per appello nominale

entro 10 giorni dal giuramento al Presidente.

Il primo atto del governo nei confronti del Parlamento è la relazione programmatica, la quale presenta le

linee guida del governo per il paese, le quali possono però essere rifiutate dal Parlamento.

Per quanto concerne le modalità di fiducia abbiamo:

- mozione di fiducia: è lo spartiacque per un neonato governo.

- questione di fiducia: è richiesta dal Presidente del Consiglio, su una questione di vitale importanza per il

mantenimento in carica del governo. Se non viene votata favorevolmente avviene la caduta del governo.

- questione di fiducia su un ministro: quando ci sono dubbi, non su tutto il governo, ma solo su un ministro.

Se il Governo condivide le osservazioni del Parlamento, allora si può sfiduciare il ministro e procedere alla

riassegnazione dell’incarico (rimpasto ministeriale).

RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Così come detta l’Art. 96 Cost., i ministri quando agiscono come privati cittadini sono assoggettati alla legge

ordinaria. Se però sono accusati di aver commesso un reato durante l’esercizio del loro ministero, possono

essere giudicati dalla magistratura ordinaria, solo previa autorizzazione della Camera dei deputati. Due leggi

hanno voluto organizzare ciò:

- Lodo Alfano (legge 124 del 2008): sanciva che, il Primo Ministro, i Presidenti di Camera e Senato, e il

Presidente della Repubblica, non potessero essere assoggettati a procedimenti giuridici mentre erano in

carica. Nel 2009 però con la sentenza numero 262, è stata dichiarata anticostituzionale, in quanto andava

ad intervenire su un argomento di rilevanza costituzionale, il quale poteva essere modificato solo con un

procedimento di verifica costituzionale, e non con una legge ordinaria.

- Legge sul legittimo impedimento (legge 91 del 2010): prevede che Primo Ministro e ministri, non possano

comparire come imputati durante la loro carica. Nel caso però ciò sia fondamentale, la sentenza non deve

interferire sui suoi impegni governativi. Anche questa legge con la sentenza numero 23 del 2011, è stata

dichiarata anticostituzionale per le stesse ragioni della precedente.

REVISIONE DEGLI ORGANI AD IMPORTANZA COSTITUZIONALE

Per mantenere funzionante l’apparato governativo, servono 1 milione di Euro ogni giorno; data l’entità

della cifra, si è ritenuto necessario rivedere l’importanza di alcuni organi che consumano risorse senza

produrre niente:

- CNEL (Art. 99, Commi 1-3): il CNEL è un organo collegiale e amministrativo, con funzione consultiva

(emana pareri in relazione a materie a lui attribuite), e di proposta legislativa.

. pareri facoltativi: quelli che un organo spontaneamente fornisce/richiede ad un altro organo.

. pareri obbligatori: li prevede la legge, e un organo li deve chiedere ad un altro organo, ma non ha

obbligo di rispettarli.

. pareri vincolanti: unici pareri da dover essere seguiti obbligatoriamente.

Il CNEL dal 1948 al 2013 ha emanato solo 20 proposte di legge (molto poche) e perciò con la Legge 214 del

2011 si è abbassato il numero dei suoi membri, da 121 a 64. Inoltre, le categorie produttive non hanno

bisogno del CNEL, in quanto hanno già rappresentanti nelle loro categorie.

- Corte dei Conti (Art. 100): è un organo di controllo giurisdizionale e contabile, il quale si occupa di

controllare in via preventiva se gli atti del governo sono legittimi dal punto di vista contabile. Lavora a

livello regionale, con le procure regionali (hanno la competenza di sapere tutti i reati di maneggio di denaro

pubblico) e a Roma con le Sezioni di Appello.

- Consiglio di Stato: è un organo collegiale composto da 7 sezioni, il quale ha funzioni consultive e

giurisdizionali. Emana pareri vincolati/obbligatori sulla legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione.

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Le sue funzioni giurisdizionali si articolano in tribunali amministrativi regionali, e sezioni di appello a

Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è un organo che ha come funzione principale, la funzione di rappresentanza,

soprattutto nei confronti di altri paesi. La figura del Presidente è prevista da tutti gli ordinamenti giuridici.

Si tratta di un organo monocratico; super partes, ovvero il Presidente deve essere una persona che

raccoglie gli interessi di tutti e che deve fare il bene del paese.

La Costituzione disciplina la figura del Presidente della Repubblica agli Art. 83-91.

Ai sensi dell’Art. 84 Cost., per essere Presidente della Repubblica, un cittadino:

- deve possedere il diritto di cittadinanza;

- deve avere compiuto 50 anni;

- può svolgere questo ruolo se gode pienamente dei suoi diritti civili e politici;

- non deve ricoprire altre cariche.

Ai sensi dell’Art.83 Cost., il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai

rappresentanti delle singole regioni.

Integrazione regionale -> per dare voce agli enti locali più vicini al cittadino

Il Presidente è eletto con un atto di contrattazione, e con diverse votazioni, per le quali si richiedono

maggioranze diverse.

Il primo atto del Presidente della repubblica è il giuramento. Il Presidente giura sulla fedeltà alla

Repubblica, ovvero giura che non commetterà mai dei comportamenti dolosi, sulla garanzia e osservanza

della Costituzione.

attentato alla Costituzione - il Presidente non può ignorare i principi della Carta costituzionale e, in questo

modo, permettere delle sovversioni istituzionali, che sarebbero contro i valori fondamentali della Carta.

alto tradimento - contro gli interessi della nazione.

All’Art. 85 Cost., la nostra Carta stabilisce che il Presidente abbia una durata limitata della propria carica (7

anni). Dura in carica di più dell’organo che lo ha eletto, perché si cerca di differenziare la durata di mandato

delle diverse autorità.

Il Presidente può essere rieletto. Anche se la Costituzione non disciplina questo caso, la dottrina ha sempre

lasciato aperta questa possibilità.

Art. 86 Cost. Il Presidente della Repubblica è una figura istituzionale, per la quale la nostra Costituzione e il

nostro ordinamento giuridico non hanno previsto una sostituzione. Il Presidente non può avvalersi di un

vicepresidente della Repubblica e non può dunque delegare nessun atto.

L’articolo ha previsto l’istituto della supplenza: nel caso in cui il Presidente della Repubblica non sia in grado

di adempiere alle sue funzioni. Distinguiamo gli adempimenti temporanei da quelli permanenti.

In caso di impedimenti temporanei, non permanenti, la nostra Costituzione prevede sia il presidente del

Senato a supplire.

In caso di impedimenti permanenti (es. morte o dimissione), è il Presidente della Camera dei deputati ad

indire le elezioni per il nuovo Presidente, entro 15 giorni. La compagine istituzionale non può rimanere

senza la figura del Presidente.

I poteri attribuiti al Presidente della Repubblica

Distinguiamo 3 tipologie di poteri:

- poteri inerenti alla funzione legislativa

- poteri inerenti alla funzione esecutiva

- poteri inerenti alla funzione giurisdizionale

Poteri inerenti alla funzione legislativa: Pag. 9 di 27

Il Presidente ha il potere di esternazione, il Presidente richiama le Camere ad emanare una nuova legge (es.

legge elettorale). Il Presidente ha poi il potere di promulgazione (controfirma presidenziale) e di rinvio

presidenziale; ha anche il potere di indire un referendum; ha il potere di sciogliere le Camere (rimettere in

discussione l’assetto politico e ridare la parola al popolo), principale potere che la Costituzione dà al

Presidente della Repubblica.

Poteri inerenti alla funzione esecutiva:

Il Presidente gode ed esercita tutta una serie di prerogative riguardo la gestione concreta della cosa

pubblica (Pubblica Amministrazione). Il Presidente è colui che presiede il procedimento di formazione del

Governo. Dopo aver sciolto le Camere, il Presidente è il primo che deve raccogliere il risultato elettorale e

deve esprimerlo attraverso la formazione di una nuova compagine governativa; avvia le consultazioni

presidenziali. Nomina i vertici dell’amministrazione, in particolare il Presidente della Corte dei Conti e il

Presidente del Consiglio di Stato. Presiede il consiglio superiore di stato.

(?) Mandato esplorativo: si chiede alla personalità prescelta dal Presidente di effettuare indagini su chi

potrebbe raccogliere la fiducia del Parlamento.

Art. 89 Cost., Comma 1 -> controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica. Si crea una

sorta di irresponsabilità amministrativa, per prevenire eventuali attacchi strumentali da parte della

Magistratura o da parte di altri soggetti.

Poteri inerenti alla funzione giurisdizionale:

Il Presidente della Repubblica ha il potere di nominare 5 giudici della Corte costituzionale. Ha il potere di

presiedere il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno della Magistratura).

Il Presidente della Repubblica ha anche il potere di emanare un atto particolare che viene chiamato

“grazia”. Si tratta di un provvedimento di clemenza individuale (diretto ad una persona) che è finalizzato ad

annullare completamente oppure a ridurre la pena rispetto ad una determinata posizione giuridica di quel

soggetto. La Corte costituzionale è intervenuta per interpretare il dettato costituzionale e ha più volte

sottolineato come la grazia dovrebbe essere concessa solo per eccezionali motivi umanitari. La grazia è un

atto di clemenza che il Presidente della Repubblica non può assumersi da solo. Si dice che è un “atto

duumvirale": lo sottoscrive sia il Presidente della Repubblica che il Ministro di Grazia e Giustizia. L’istituto

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A.A. 2016-2017
27 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ettore.malagu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stefanelli Maria Alessandra.