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GERARCHIA DELLE LEGGI

1 Normative primarie

Regolamenti comunitari: i regolamenti dell’UE prevalgono sui provvedimenti dei paesi membri (rinuncia di

sovranità dei paesi membri). Un regolamento non deve essere recepito come norma interna, ma è

immediatamente applicabile. Però i regolamenti comunitari prevalgono solo sulla “Parte seconda” della

Costituzione.

Direttive comunitarie: fissano un obiettivo necessario da raggiungere per non avere sanzioni. Lo Stato deve

raggiungerlo con i mezzi che ritiene più idonei.

Costituzione: i primi 54 articoli della Costituzione (“Parte prima” = Principi fondamentali + Diritti e doveri dei

cittadini) non si possono modificare. Questa parte può essere modificata solo se il cambiamento consiste in un

ampliamento delle libertà.

Leggi costituzionali

2 ordinaria dello Stato

Legge regionale

Sono sullo stesso piano, cioè hanno stesso valore normativo. Si differiscono solo sul piano applicativo.

decreti legge: devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60

Atti normativi del Governo giorni, altrimenti decadono (controllo ex-post).

decreti legislativi: presuppongono l’esistenza di una delega dal

Parlamento (autorizzazione preventiva).

Il Governo (potere esecutivo) compie funzioni del potere legislativo solo in casi di necessità ed urgenza.

3 Normativa secondaria

Regolamenti (legge n. 400 del 1988): espressione del potere esecutivo del Governo.

Regolamenti interni: di Camera, Senato e Corte costituzionale. All’interno dell’organo dal quale sono emessi, hanno lo

stesso valore della Costituzione. Possono essere modificati solo dall’organo che li ha emessi. Disciplinano, settore per

settore, l’organo da cui sono emanati.

4

Usi e consuetudini.

Usi: assurgono a legge solo se vengono richiamati da una legge.

GIURISDIZIONE

È una delle tre funzioni tipiche dello Stato, cioè il potere giudiziario. È assegnato alla magistratura, formata dai giudici,

in posizione di terzietà e imparzialità rispetto a ciò che gli viene sottoposto. Ciascun giudice applica la legge, senza

avere un capo. La magistratura viene divisa in gradi per la divisione delle funzioni, non per la loro diversa importanza.

Giudice naturale: precostituito per legge. Il giudice non può essere scelto.

Controversia tra:

Soggetti privati: diritto privato, giudice ordinario;

Soggetti privati e P.A.: diritto amministrativo (diritto pubblico), giudice amministrativo.

Lo scopo è di dichiarare il diritto da applicare: la sentenza del giudice è legge tra le parti.

Il cittadino si trova in posizione di inferiorità rispetto alla P.A. perché non può esperire (ricorrere) gli stessi mezzi che

potrebbe esperire contro un privato.

Giurisdizione penale: reato contro la persona o il patrimonio.

Giurisdizione civile: causa tra privati.

Giurisdizione contabile: Corte dei conti. Si occupa di chiunque maneggi denaro pubblico e indaga sui beni acquistati

con soldi pubblici (danno erariale = necessario il dolo). Controlla i bilancio dello Stato e il documento di

programmazione economico-finanziaria).

Magistratura

Giudicante: collegio giudicante. Tre persone: presidente + due membri (di cui uno è il relatore della sentenza);

Requirente: pubblici Ministeri;

Di merito (Tribunale e Corte d’Appello): conoscenza dei fatti per arrivare alla sentenza (quadro chiaro dei fatti,

riferiti dalle due parti).

Di legittimità (Corte di Cassazione): giudice delle leggi. Non giudica nel merito, ma giudica la corretta applicazione

delle leggi. Può rendere nulla (cassare) una sentenza della Corte d’Appello.

Garanzie costituzionali

Nomina tramite concorso.

Inamovibilità (ad eccezione del Consiglio superiore della Magistratura che può rimuovere i giudici dal proprio

ordine).

Assenza di gerarchia interna.

Indipendenza da altri poteri. Il processo Amministrativo

Penale Civile Ha ad oggetto le controversie che

Ha ad oggetto l’accertamento e la Ha ad oggetto le controversie tra insorgono tra privati e pubbliche

punizione dei reati. privati per la violazione di diritti amministrazioni.

soggettivi.

Giudice di pace. TAR.

Giudice di pace.

Tribunale. Consiglio di Stato.

Tribunale.

Corte d’Appello. (Due gradi di giudizio)

Corte d’Appello.

Corte d’Assise. Corte di cassazione.

Corte d’Assiste di appello. (Tre gradi di giudizio)

Corte di cassazione.

DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO: DISCORSO STORICO

La distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo nasce dopo l’Unità d’Italia.

Situazione negli Stati preunitari (ante 1861)

Prima del 1861 in Italia erano presenti:

Il Regno del Piemonte (Statuto Albertino nel 1848);

Il Regno Lombardo – Veneto (Austria);

Lo Stato Pontificio;

Il Gran Ducato di Toscana;

Il Regno delle Due Sicilie.

Per unificare l’Italia, occorreva unificare le avanzate legislazioni dell’Italia settentrionale (sotto la Francia e l’Austria) con le

più arretrate legislazioni dell’Italia meridionale (sotto i Borboni), legislazioni profondamente diverse.

Si ebbe una resistenza notevole in tutta l’Italia e il processo fu ulteriormente rallentato dalla lentezza della burocrazia.

L’esigenza primaria era quella di emanare leggi nazionali ed unificate di grande respiro per uniformare il tessuto legislativo.

Tutte queste legge furono emanate dal 1865 ai primi del ‘900 e sono legislazioni ancora in vigore, anche se sono semplici

leggi ordinarie. L’idea era quella di spazzare via un passato non più sostenibile legato allo Stato accentratore e ad un

monarca al quale spettavano pieni poteri sui sudditi.

In questa fase non si parla di diritto costituzionale ma si parte dal diritto amministrativo.

Negli Stati preunitari erano presenti:

I tribunali del contenzioso amministrativo formati da membri della P.A., che quindi non davano mai ragione al

privato;

I ricorsi amministrativi:

 In opposizione: stessa autorità amministrativa che aveva emesso l’atto (inutile);

 Gerarchico: via via ai superiori gerarchici fino ad arrivare al ministro (durata lunghissima ma più

probabilità di avere ragione rispetto al ricorso in opposizione);

 Straordinario al Re: non era possibile farlo nello Stato Pontificio.

Questi ricorsi sono presenti anche adesso, con l’unica differenza che il ricorso straordinario al Re è diventato il

ricorso straordinario al Capo dello Stato. Con i ricorsi si aveva un sistema più veloce di avere giustizia, rispetto ai

tempi “biblici” dei processi davanti ai giudici. Tuttavia gli addetti ai ricorsi erano sempre membri della P.A. e quindi

si aveva poca possibilità di dare torto all’amministrazione stessa;

Il giudice amministrativo: non facente parte della magistratura, ma composto da membri della P.A. che avevano il

potere di giudicare sulle scelte dell’amministrazione stessa;

Il giudice ordinario: avente poteri limitati riguardo le “altre situazioni”. Questo perché la P.A. non voleva

intromissioni nel suo potere. Questo giudice non poteva giudicare sull’operato della P.A.

L’interesse legittimo nasce nel 1890: prima di questa data erano presenti solamente il diritto soggettivo e le “altre

situazioni”.

Ma come si arriva all’interesse legittimo?

Nel 1865 viene emanata la legge abolitrice del contenzioso amministrativo (si passa ad un sistema monistico: un

giudice).

Dopo la legge, si formano dei vuoti di tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

Tra il 1870 e il 1875 si inizia a parlare di posizioni giuridiche alternative e si pensa di tornare al giudice

amministrativo.

Nel 1880 Silvio Spaventa tiene il “Discorso sulla giustizia amministrativa” e mette in evidenza l’esigenza di

considerare altre posizioni soggettive e la necessità di poter andare davanti al giudice anche quando nella

controversia è parte l’amministrazione.

Così nel 1889 avviene la rinascita del giudice amministrativo, assieme alla formazione della IV sezione del Consiglio

di Stato in sede giurisdizionale, con Presidente Silvio Spaventa (fino ad allora c’erano state solo tre sezioni del

Consiglio di Stato, chiamato inizialmente Consiglio della Corona, in sede consuntiva). Si ritorna così ad un sistema

dualistico: sono presenti due giudici. I due giudici sono completamente diversi, anche se entrambi appartengono

all’ordine della magistratura. Il giudice amministrativo ha, inizialmente, un solo grado di giudizio, il Consiglio di

Stato, mentre al giudice ordinario sono affiancati tre gradi di giudizio, il Tribunale, la Corte d’Appello e la Corte di

Cassazione. Solo nel 1970 viene creato un altro grado di giudizio per il giudice amministrativo, i Tribunali

amministrativi regionali, che diventano il primo grado di giudizio, spostando il Consiglio di Stato come secondo

grado di giudizio.

Si arriva così al 1890 con la nascita dell’interesse legittimo.

Errore: non bisognava distinguere tra interesse legittimo e diritto soggettivo. Bastava parlare solo di interesse legittimo. Fu

creata così molta confusione: si è titolare di un diritto o di un interesse? Quale tutela e a quale giudice ci si deve rivolgere?

Fino agli anni ’20: nascita di due altre sezioni del Consiglio di Stato (V e VI) in sede giurisdizionali. Queste due sezioni si

occupano di specializzazioni del giudice amministrativo.

TUTELA DINANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA

Causa petendi (titolo della domanda, perché).

Petitum (oggetto della domanda, che cosa).

Il petitum incide sui limiti entro i quali va contenuta la decisione del giudice ordinario (principio della corrispondenza

tra il chiesto e il pronunciato: non si può ricevere ciò che non si è chiesto).

Il criterio discriminatorio tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo va invece

individuato esclusivamente nella causa petendi: se si lamenta la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse

legittimo saranno competenti rispettivamente il giudice ordinario e il giudice amministrativo.

Sindacato del giudice ordinario sull’atto amministrativo (articoli 4 e 5)

Sindacato limitato alla legittimità (vizi di legittimità):

 Vizio di incompetenza relativa;

 Violazione di legge (legge 241 del 1990, con modifiche ed integrazioni del 2005);

 Eccesso di potere esclusivamente per sviamento della causa tipica, non anche per le altre figure

sintomatiche perché si toccherebbe la discrezionalità della P.A. e si vuole evitare che il giudice

ordinario possa intaccare i processi decisionali dell’amministrazione.

Divieto di annullamento e di revoca: può solo disapplicare gli effetti (ai sensi della legge abolitrice del

contenzioso amministrativo). La disapplicazione è temporanea: a

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Publisher
A.A. 2012-2013
9 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mek_29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marotta Egidio.