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I RAMI DEL DIRITTO

Diritto pubblico

Regola l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i

rapporti di questi con i cittadini. Diritto costituzionale

Diritto internazionale Sancisce i principi fondamentali su cui si basano gli altri rami del

Regola i rapporti tra gli Stati e con le organizzazioni diritto. Regola la forma dello Stato e i suoi poteri.

internazionali. Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelle leggi

Le sue norme sono stabilite dalle consuetudini, dai trattati costituzionali.

internazionali e dalle norme derivate. Diritto amministrativo

Diritto comunitario

Regola i rapporti che intercorrono tra gli Stati membri della Regola l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Le norme sono contenute in molte leggi amministrative.

Comunità Europea.

Le sue norme sono stabilite dai trattati istitutivi delle

Comunità europee, dai regolamenti e dalle direttive delle

istituzioni comunitarie. Diritto penale

Definisce quali sono i comportamenti che devono essere

considerati reati (gli altri comportamenti non sono reati) e

stabilisce le pene che devono essere comminate a che li compie.

Le norme penali sono contenute nel codice penale e in

numerose altre leggi speciali.

Diritto processuale

Regola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudici. A

seconda del tipo di giudice e della natura della controversia, si

distingue il diritto processuale civile, penale e amministrativo.

Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civile e di

procedura penale e in alcune leggi speciali.

Diritto ecclesiastico

Disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.

Le sue norme sono stabilite dai Patti Lateranensi e dal nuovo

Concordato.

(Papa = legge. Potere di Dio sulla Terra. Esercita il suo potere

attraverso il collegio cardinalizio).

Diritto tributario

Stabilisce le imposte e le tasse che i cittadini devono pagare allo

Stato.

Le sue norme sono contenute in varie leggi.

Diritto finanziario

Stabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubblici devono

seguire per reperire i mezzi finanziari necessari alla costruzione

di opere pubbliche, al funzionamento di scuole e ospedali,

all’amministrazione della giustizia ecc.

Le sue norme sono contenute in varie leggi.

GERARCHIA DELLE LEGGI

1 Normative primarie

Regolamenti comunitari: i regolamenti dell’UE prevalgono sui provvedimenti dei paesi membri (rinuncia di

sovranità dei paesi membri). Un regolamento non deve essere recepito come norma interna, ma è

immediatamente applicabile. Però i regolamenti comunitari prevalgono solo sulla “Parte seconda” della

Costituzione.

Direttive comunitarie: fissano un obiettivo necessario da raggiungere per non avere sanzioni. Lo Stato deve

raggiungerlo con i mezzi che ritiene più idonei.

Costituzione: i primi 54 articoli della Costituzione (“Parte prima” = Principi fondamentali + Diritti e doveri dei

cittadini) non si possono modificare. Questa parte può essere modificata solo se il cambiamento consiste in un

ampliamento delle libertà.

Leggi costituzionali

2 ordinaria dello Stato

Legge regionale

Sono sullo stesso piano, cioè hanno stesso valore normativo. Si differiscono solo sul piano applicativo.

decreti legge: devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60

Atti normativi del Governo giorni, altrimenti decadono (controllo ex-post).

decreti legislativi: presuppongono l’esistenza di una delega dal

Parlamento (autorizzazione preventiva).

Il Governo (potere esecutivo) compie funzioni del potere legislativo solo in casi di necessità ed urgenza.

3 Normativa secondaria

Regolamenti (legge n. 400 del 1988): espressione del potere esecutivo del Governo.

Regolamenti interni: di Camera, Senato e Corte costituzionale. All’interno dell’organo dal quale sono emessi, hanno lo

stesso valore della Costituzione. Possono essere modificati solo dall’organo che li ha emessi. Disciplinano, settore per

settore, l’organo da cui sono emanati.

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Usi e consuetudini.

Usi: assurgono a legge solo se vengono richiamati da una legge.

GIURISDIZIONE

È una delle tre funzioni tipiche dello Stato, cioè il potere giudiziario. È assegnato alla magistratura, formata dai giudici,

in posizione di terzietà e imparzialità rispetto a ciò che gli viene sottoposto. Ciascun giudice applica la legge, senza

avere un capo. La magistratura viene divisa in gradi per la divisione delle funzioni, non per la loro diversa importanza.

Giudice naturale: precostituito per legge. Il giudice non può essere scelto.

Controversia tra:

Soggetti privati: diritto privato, giudice ordinario;

Soggetti privati e P.A.: diritto amministrativo (diritto pubblico), giudice amministrativo.

Lo scopo è di dichiarare il diritto da applicare: la sentenza del giudice è legge tra le parti.

Il cittadino si trova in posizione di inferiorità rispetto alla P.A. perché non può esperire (ricorrere) gli stessi mezzi che

potrebbe esperire contro un privato.

Giurisdizione penale: reato contro la persona o il patrimonio.

Giurisdizione civile: causa tra privati.

Giurisdizione contabile: Corte dei conti. Si occupa di chiunque maneggi denaro pubblico e indaga sui beni acquistati

con soldi pubblici (danno erariale = necessario il dolo). Controlla i bilancio dello Stato e il documento di

programmazione economico-finanziaria).

Magistratura

Giudicante: collegio giudicante. Tre persone: presidente + due membri (di cui uno è il relatore della sentenza);

Requirente: pubblici Ministeri;

Di merito (Tribunale e Corte d’Appello): conoscenza dei fatti per arrivare alla sentenza (quadro chiaro dei fatti,

riferiti dalle due parti).

Di legittimità (Corte di Cassazione): giudice delle leggi. Non giudica nel merito, ma giudica la corretta applicazione

delle leggi. Può rendere nulla (cassare) una sentenza della Corte d’Appello.

Garanzie costituzionali

Nomina tramite concorso.

Inamovibilità (ad eccezione del Consiglio superiore della Magistratura che può rimuovere i giudici dal proprio

ordine).

Assenza di gerarchia interna.

Indipendenza da altri poteri. Il processo Amministrativo

Penale Civile Ha ad oggetto le controversie che

Ha ad oggetto l’accertamento e la Ha ad oggetto le controversie tra insorgono tra privati e pubbliche

punizione dei reati. privati per la violazione di diritti amministrazioni.

soggettivi.

Giudice di pace. TAR.

Giudice di pace.

Tribunale. Consiglio di Stato.

Tribunale.

Corte d’Appello. (Due gradi di giudizio)

Corte d’Appello.

Corte d’Assise. Corte di cassazione.

Corte d’Assiste di appello. (Tre gradi di giudizio)

Corte di cassazione.

DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO: DISCORSO STORICO

La distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo nasce dopo l’Unità d’Italia.

Situazione negli Stati preunitari (ante 1861)

Prima del 1861 in Italia erano presenti:

Il Regno del Piemonte (Statuto Albertino nel 1848);

Il Regno Lombardo – Veneto (Austria);

Lo Stato Pontificio;

Il Gran Ducato di Toscana;

Il Regno delle Due Sicilie.

Per unificare l’Italia, occorreva unificare le avanzate legislazioni dell’Italia settentrionale (sotto la Francia e l’Austria) con le

più arretrate legislazioni dell’Italia meridionale (sotto i Borboni), legislazioni profondamente diverse.

Si e

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mek_29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marotta Egidio.
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