I RAMI DEL DIRITTO
Diritto pubblico
Regola l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i
rapporti di questi con i cittadini. Diritto costituzionale
Diritto internazionale Sancisce i principi fondamentali su cui si basano gli altri rami del
Regola i rapporti tra gli Stati e con le organizzazioni diritto. Regola la forma dello Stato e i suoi poteri.
internazionali. Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelle leggi
Le sue norme sono stabilite dalle consuetudini, dai trattati costituzionali.
internazionali e dalle norme derivate. Diritto amministrativo
Diritto comunitario
Regola i rapporti che intercorrono tra gli Stati membri della Regola l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici.
Le norme sono contenute in molte leggi amministrative.
Comunità Europea.
Le sue norme sono stabilite dai trattati istitutivi delle
Comunità europee, dai regolamenti e dalle direttive delle
istituzioni comunitarie. Diritto penale
Definisce quali sono i comportamenti che devono essere
considerati reati (gli altri comportamenti non sono reati) e
stabilisce le pene che devono essere comminate a che li compie.
Le norme penali sono contenute nel codice penale e in
numerose altre leggi speciali.
Diritto processuale
Regola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudici. A
seconda del tipo di giudice e della natura della controversia, si
distingue il diritto processuale civile, penale e amministrativo.
Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civile e di
procedura penale e in alcune leggi speciali.
Diritto ecclesiastico
Disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.
Le sue norme sono stabilite dai Patti Lateranensi e dal nuovo
Concordato.
(Papa = legge. Potere di Dio sulla Terra. Esercita il suo potere
attraverso il collegio cardinalizio).
Diritto tributario
Stabilisce le imposte e le tasse che i cittadini devono pagare allo
Stato.
Le sue norme sono contenute in varie leggi.
Diritto finanziario
Stabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubblici devono
seguire per reperire i mezzi finanziari necessari alla costruzione
di opere pubbliche, al funzionamento di scuole e ospedali,
all’amministrazione della giustizia ecc.
Le sue norme sono contenute in varie leggi.
GERARCHIA DELLE LEGGI
1 Normative primarie
Regolamenti comunitari: i regolamenti dell’UE prevalgono sui provvedimenti dei paesi membri (rinuncia di
sovranità dei paesi membri). Un regolamento non deve essere recepito come norma interna, ma è
immediatamente applicabile. Però i regolamenti comunitari prevalgono solo sulla “Parte seconda” della
Costituzione.
Direttive comunitarie: fissano un obiettivo necessario da raggiungere per non avere sanzioni. Lo Stato deve
raggiungerlo con i mezzi che ritiene più idonei.
Costituzione: i primi 54 articoli della Costituzione (“Parte prima” = Principi fondamentali + Diritti e doveri dei
cittadini) non si possono modificare. Questa parte può essere modificata solo se il cambiamento consiste in un
ampliamento delle libertà.
Leggi costituzionali
2 ordinaria dello Stato
Legge regionale
Sono sullo stesso piano, cioè hanno stesso valore normativo. Si differiscono solo sul piano applicativo.
decreti legge: devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60
Atti normativi del Governo giorni, altrimenti decadono (controllo ex-post).
decreti legislativi: presuppongono l’esistenza di una delega dal
Parlamento (autorizzazione preventiva).
Il Governo (potere esecutivo) compie funzioni del potere legislativo solo in casi di necessità ed urgenza.
3 Normativa secondaria
Regolamenti (legge n. 400 del 1988): espressione del potere esecutivo del Governo.
Regolamenti interni: di Camera, Senato e Corte costituzionale. All’interno dell’organo dal quale sono emessi, hanno lo
stesso valore della Costituzione. Possono essere modificati solo dall’organo che li ha emessi. Disciplinano, settore per
settore, l’organo da cui sono emanati.
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Usi e consuetudini.
Usi: assurgono a legge solo se vengono richiamati da una legge.
GIURISDIZIONE
È una delle tre funzioni tipiche dello Stato, cioè il potere giudiziario. È assegnato alla magistratura, formata dai giudici,
in posizione di terzietà e imparzialità rispetto a ciò che gli viene sottoposto. Ciascun giudice applica la legge, senza
avere un capo. La magistratura viene divisa in gradi per la divisione delle funzioni, non per la loro diversa importanza.
Giudice naturale: precostituito per legge. Il giudice non può essere scelto.
Controversia tra:
Soggetti privati: diritto privato, giudice ordinario;
Soggetti privati e P.A.: diritto amministrativo (diritto pubblico), giudice amministrativo.
Lo scopo è di dichiarare il diritto da applicare: la sentenza del giudice è legge tra le parti.
Il cittadino si trova in posizione di inferiorità rispetto alla P.A. perché non può esperire (ricorrere) gli stessi mezzi che
potrebbe esperire contro un privato.
Giurisdizione penale: reato contro la persona o il patrimonio.
Giurisdizione civile: causa tra privati.
Giurisdizione contabile: Corte dei conti. Si occupa di chiunque maneggi denaro pubblico e indaga sui beni acquistati
con soldi pubblici (danno erariale = necessario il dolo). Controlla i bilancio dello Stato e il documento di
programmazione economico-finanziaria).
Magistratura
Giudicante: collegio giudicante. Tre persone: presidente + due membri (di cui uno è il relatore della sentenza);
Requirente: pubblici Ministeri;
Di merito (Tribunale e Corte d’Appello): conoscenza dei fatti per arrivare alla sentenza (quadro chiaro dei fatti,
riferiti dalle due parti).
Di legittimità (Corte di Cassazione): giudice delle leggi. Non giudica nel merito, ma giudica la corretta applicazione
delle leggi. Può rendere nulla (cassare) una sentenza della Corte d’Appello.
Garanzie costituzionali
Nomina tramite concorso.
Inamovibilità (ad eccezione del Consiglio superiore della Magistratura che può rimuovere i giudici dal proprio
ordine).
Assenza di gerarchia interna.
Indipendenza da altri poteri. Il processo Amministrativo
Penale Civile Ha ad oggetto le controversie che
Ha ad oggetto l’accertamento e la Ha ad oggetto le controversie tra insorgono tra privati e pubbliche
punizione dei reati. privati per la violazione di diritti amministrazioni.
soggettivi.
Giudice di pace. TAR.
Giudice di pace.
Tribunale. Consiglio di Stato.
Tribunale.
Corte d’Appello. (Due gradi di giudizio)
Corte d’Appello.
Corte d’Assise. Corte di cassazione.
Corte d’Assiste di appello. (Tre gradi di giudizio)
Corte di cassazione.
DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO: DISCORSO STORICO
La distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo nasce dopo l’Unità d’Italia.
Situazione negli Stati preunitari (ante 1861)
Prima del 1861 in Italia erano presenti:
Il Regno del Piemonte (Statuto Albertino nel 1848);
Il Regno Lombardo – Veneto (Austria);
Lo Stato Pontificio;
Il Gran Ducato di Toscana;
Il Regno delle Due Sicilie.
Per unificare l’Italia, occorreva unificare le avanzate legislazioni dell’Italia settentrionale (sotto la Francia e l’Austria) con le
più arretrate legislazioni dell’Italia meridionale (sotto i Borboni), legislazioni profondamente diverse.
Si e
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