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Istituzioni di diritto privato

Capitolo 1 - Il diritto privato

Il diritto privato, a differenza di quello pubblico (che regola i rapporti tra i cittadini e lo Stato), regola i rapporti tra i privati. Il diritto privato è l’insieme di regole che si occupa di regolare i rapporti intersoggettivi, tra persone fisiche ma anche persone giuridiche. Il metodo del diritto privato è molto preciso e necessita di due strumenti didattici:

  • Il manuale di diritto privato, utile per illustrare e spiegare la singola norma giuridica, gli istituti e di trattare gli argomenti di un dato insieme giuridico.
  • Il codice civile, dove si legge direttamente la norma, nel quale si trovano tutte le leggi del diritto privato (esso è la fonte prima del diritto privato).

Diritto codificato

L’Italia è un paese a diritto vigente suddiviso in 5 codici, che costituiscono una raccolta sistematica di norme, ordinate per istituti giuridici. I 5 codici sono:

  • Codice civile.
  • Codice penale.
  • Codice di procedura civile.
  • Codice di procedura penale.
  • Codice della navigazione.

Fonte prima del diritto privato è il codice civile.

Codice civile italiano

Il codice civile è suddiviso in 6 libri, preceduti dalla disposizione sulla legge generale (le preleggi) e seguito dalle disposizioni di attuazioni e dalle norme transitorie. I 6 libri sono:

  • Libro delle persone e famiglia.
  • Libro delle successioni.
  • Libro della proprietà.
  • Libro delle obbligazioni.
  • Libro del lavoro.
  • Libro della tutela dei diritti.

Evoluzione storica del diritto privato

L’evoluzione del diritto privato è complessa.

  • Alcuni istituti affondano le loro radici direttamente nel diritto romano. Molte norme, concetti e termini che utilizziamo oggi, derivano dagli scrittori latini.
  • Alcuni istituti invece, nascono nell’evo moderno, come frutto della lex mercatoria (il diritto dei mercanti), e come risposta a nuove esigenze economiche.
  • Altri istituti ci derivano dal diritto canonico, che per secoli ha regolato famiglia e matrimonio.
  • Altri, infine, ci derivano da ordinamenti stranieri, come frutto della comparazione e della circolazione dei modelli giuridici.

Il tempo presente è caratterizzato dalla globalizzazione e da internet.

Il Codice Napoléon

Con Napoleone nasce il Code Napoléon. L’intero diritto viene codificato e ripartito in 5 codici, il cui fine è di raccogliere, in modo organico e completo, l’insieme e la totalità delle norme giuridiche. Esso era diviso in 3 libri:

  • Il primo si occupava delle persone.
  • Il secondo dei beni e della proprietà.
  • Il terzo, infine, dei modi di acquisto della proprietà.

Entrò in vigore nel Regno d’Italia il 1 aprile 1806, e nel Regno di Napoli (nella versione italiana) il 1 gennaio 1809. In poco tempo quasi tutti gli stati preunitari decisero di adottare questo modello, tranne lo Stato Pontificio e della Toscana. Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, si attese l’unificazione legislativa, che risultò un processo lungo e complicato, che portò alla formazione di 5 codici:

  • Codice civile del 1865.
  • Codice di commercio del 1866 (poi sostituito nel 1882).
  • Codice di procedura civile.
  • Codice penale.
  • Codice di procedura penale.

Il codice civile del 1865

Il codice civile del 1865 nasce 2 anni prima, ed entra ufficialmente in vigore a Firenze il 1 gennaio 1866. Viene poi esteso a tutto il Regno d’Italia. La struttura è in 3 libri, sul modello francese. Accanto al codice civile, troviamo la codificazione del diritto commerciale. Sempre il 1 gennaio del 1866 entra in vigore il codice di commercio (nato dal codice Albertino con successive modifiche). Un anno dopo iniziò una riforma di esso, poiché considerato inadeguato. Il testo definitivo fu elaborato nel 1882, ed emanato nell’anno seguente.

La riforma del 1942

Con la riforma del 1942 fu deciso di unificare il diritto privato in un unico codice, per fondere insieme sia l’antico codice civile che il codice di commercio. Esso è stato redatto durante l’Italia fascista, nonostante ciò è stato adottato durante l’età Repubblicana. È stato salvato per due principali ragioni:

  • La commissione che mise mani al codice civile fu composta da illustri giuristi e non da politici, prendendo spunto da altri codici civili come quello francese, quindi non contiene elementi incompatibili con l’ordinamento repubblicano (quelli che conteneva erano marginali e vennero successivamente eliminati).
  • Il Codice Civile è stato sottoposto a un processo di compatibilità con l’ordinamento repubblicano (ad esempio le preleggi, nella versione prima del 1948, tra le fonti del diritto riconosciute c’erano anche “le norme corporative”, ora rimosse).

Di conseguenza il codice civile, dopo un’attenta revisione, è ancora oggi la fonte primaria del diritto privato.

La Costituzione italiana

La Costituzione, pubblicata il 27 dicembre 1947, entra in vigore il 1 gennaio 1948. È composta da 139 articoli e divisa in due parti, a loro volta suddivise in titoli. La parte 1 è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. La parte 2 invece, all’ordinamento della repubblica. Le modifiche del vecchio modello sono state effettuate poiché esso era ancora un sistema chiuso, fondato sull’idea di stato nazione, che vive isolato dal mondo politico che lo circonda, e con il quale ha rari e sporadici rapporti giuridici ed economici.

Economia e globalizzazione

Da un punto di vista economico, i punti salienti della seconda metà del 900 possono essere così sintetizzati:

  • Per quanto riguarda il mercato interno, l’Italia ha completato il processo di trasformazione in paese industriale.
  • Per quanto riguarda i rapporti con le economie dei paesi vicini, ha completato il processo di unificazione dei mercati europei nel mercato unico.
  • Contemporaneamente a questi eventi, troviamo il processo di globalizzazione dei mercati. Il mercato infatti, non è più regionale o nazionale, ma sempre più europeo.

Il mercato unico, l’euro come moneta unica, l’armonizzazione dei sistemi giuridici dei paesi membri dell’UE, sono fattori che modificano diritto privato.

Prospettive future del diritto

Possiamo perciò identificare le prospettive future, nelle quali il diritto comunitario ne è protagonista. Al suo interno troviamo un’incidenza economica, costituita da numerose azioni come l’abolizione delle dogane tra i paesi dell’UE, l’abbattimento di ostacoli al commercio, la protezione dei consumatori e dell’ambiente. Questi elementi partecipano alla globalizzazione dei mercati, che pongono il diritto privato italiano in una prospettiva nuova. Ad alimentare questo cambiamento, troviamo la rivoluzione digitale e il mondo virtuale.

Le nuove tecnologie infatti, che legano uomini e mercato nel mondo virtuale di internet (e del www), comportano sforzi di adeguamento (soprattutto nell’ambito di protezione dei consumatori). Bisogna tener presente che non sempre il diritto è spontaneamente osservato, o è certo. Spesso bisogna ricorrere allo Stato per accertare l’esistenza di un diritto o per ottenere l’esecuzione cattiva del comando. Si crea così un collegamento tra norma sostanziale e processo. Il diritto privato studia le norme che regolano i rapporti tra i privati al di fuori del processo. Il processo civile è il luogo di verifica della norma giuridica di diritto privato.

Struttura del sistema giudiziario italiano

In questi casi, è bene conoscere la struttura del sistema giudiziario italiano. Esiste infatti un principio gerarchico dell’amministrazione della giustizia e doppio grado di giurisdizione. Il sistema giudiziario italiano è strutturato a piramide. La giustizia in materia civile è amministrata da:

  • Corte suprema di cassazione.
  • Corte d’appello.
  • Tribunale.
  • Giudice di pace.

L’ordinamento giudiziario ha una struttura gerarchica. La decisione del giudice si colloca in un sistema a scala per cui ogni decisione di primo grado può essere oggetto di una nuova decisione da parte di un organo gerarchicamente superiore. Giudice di pace, tribunale e corte d’appello sono giudici di merito. La corte di cassazione è giudice di legittimità. La corte costituzionale e la corte di giustizia delle comunità europee giudicano rispettivamente sulla costituzionalità delle norme e sulla loro conformità ai principi del trattato.

Fonti del diritto

Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e di produzione.

  • Il parlamento, che approva le leggi, è la fonte di produzione delle norme.
  • Le fonti di produzione concorrono alla formazione dell’ordinamento giuridico nel suo insieme. Sono quindi i meccanismi di formazione delle norme giuridiche.

Il codice civile è la fonte di cognizione delle norme di diritto privato. Le fonti di cognizione sono gli strumenti che permettono la conoscenza della norma giuridica. Sono infatti gli strumenti di conoscenza del diritto, e cioè l’insieme dei mezzi materiali e di documenti attraverso i quali conosciamo il diritto. Un detto latino specifica che l’ignoranza delle norme giuridiche non può essere invocata come scusa o giustificazione di un comportamento non conforme alla legge: si presume infatti che i cittadini conoscano le leggi e le osservino.

Il sistema delle fonti è contenuto nell’art. 1 delle preleggi. Esso dispone che sono fonti del diritto (elencate in ordine gerarchico):

  • Le leggi.
  • I regolamenti.
  • Gli usi (e consuetudini).

Le leggi sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esse diventano obbligatorie nel quindicesimo giorno dopo la pubblicazione. L’interpretazione è l’attività critica che determina il significato della norma giuridica. Interpretare significa comprendere, capire. L’interprete è chiunque sia destinatario della norma. Abbiamo 2 tipi di interpretazione:

  • Interpretazione letterale, dove si impone di attribuire alla legge il senso fatto palese del significato proprio delle parole.
  • Interpretazione funzionale, dove invece si impone di ricercare la ratio della legge, e quindi l’intenzione del legislatore.

I regolamenti sono le norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo (Stato o enti pubblici) nell’esercizio della loro potestà regolamentare (governo, regioni, città ecc.). Nessun regolamento può abrogare o modificare norme contenute in una legge. Nessun regolamento può derogare ai principi generali del diritto.

Il termine regolamento assume un significato completamente diverso nel diritto comunitario. I regolamenti comunitari infatti, sono paragonabili alle nostre leggi.

Le consuetudini (o usi, sono sinonimi) sono le principali fonti del diritto non scritto. Esse consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento, nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico. Sono quindi norme scritte. Sono composte da:

  • Un elemento materiale (o oggettivo), che è costituito dal generale, costante ed uniforme comportamento dei consociati.
  • Un elemento psicologico (o soggettivo), che è costituito dal convincimento che il comportamento costituisce il conformarsi ad un obbligo giuridico.

Ci sono 3 tipi di consuetudine:

  • Consuetudo secundum legem, ovvero consuetudine richiamata dalla legge.
  • Consuetudo praeter legem, ovvero consuetudine oltre la legge stessa (cioè in quelle materie o campi del diritto che non sono espressamente regolate né dalla legge né dai regolamenti).
  • Consuetudo contra legem, ovvero consuetudine in contrasto con norme di legge (che è quindi vietata).

Si distinguono anche in:

  • Usi normativi, che sono fonte sussidiaria nelle materie non regolate dalla legge.
  • Usi negoziali, che sono usi interpretativi o integrativi della volontà delle parti contraenti.

La prova degli usi è di solito data attraverso le raccolte pubblicate dalle camere di commercio. Nell’indicazione delle fonti del diritto non si è fatto cenno né alla giurisprudenza né alla dottrina. Il problema viene risolto sottolineando che la giurisprudenza non è fonte formale del diritto, non è cioè indicata come fonte dalla legge stessa. Questa affermazione viene poi temperata ricordando l’importanza pratica delle giurisprudenza.

La dottrina e l'equità

La funzione della dottrina ha perso, nell’arco del tempo, gran parte della sua tradizionale importanza. Oggi la sua funzione è limitata. La dottrina concorre, con la legge scritta e la giurisprudenza, alla formazione del sistema e alla ricostruzione dell’ordinamento giuridico. L’equità è il principio creato dal giudice nel caso concreto per risolvere una controversia. Il codice civile si riferisce all’equità in diversi articoli, tra cui l’art. 1371, 1374, 1733, 2047, 2118. Un diritto codificato non ha lacune. Se il giudice non riesce a decidere di un caso concreto può fare ricorso all’analogia. Se neanche il ricorso all’analogia serve, egli è tenuto a decidere secondo i Principi Generali dell’ordinamento.

Fatto e atto

Troviamo una differenza tra il fatto e l’atto. Il fatto è la situazione rispetto al quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici non prescindendo dalla volontà dell’uomo. L’atto è la situazione rispetto al quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici prescindendo dalla volontà dell’uomo. Può essere lecito o illecito. Per essere preso in considerazione, un fatto deve essere provato. I mezzi di prova sono:

  • Prova documentale, che può essere atto pubblico o scrittura privata.
  • Scritture contabili, che fanno prova contro l'imprenditore, ma chi ne trae vantaggio non può dividerne il contenuto.
  • Prova testimoniale, ovvero la narrazione al giudice dei fatti di cui il testimone è a diretta conoscenza.
  • Presunzione, ovvero le conseguenze che un giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Da una presunzione non può derivare un'altra presunzione. Può essere semplice o legale.
  • Confessione, ovvero la dichiarazione della verità dei fatti sfavorevoli alla parte che confessa a favorevole all'altra. Può essere giudiziale o stragiudiziale.
  • Giuramento, ovvero la dichiarazione solenne della verità di un fatto, che proviene dalla parte alla quale i fatti giurati giovano. Può essere decisorio o suppletorio.

Norme giuridiche

L’insieme delle norme giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico. Spesso confondiamo norma e legge. La legge è una delle fonti del diritto (con i regolamenti e le consuetudini), ed è un insieme di norme collegate logicamente tra loro. La norma fa quindi parte delle leggi, ma è una disposizione più precisa, limitata ad un determinato ambito o settore. Non è una differenza di concetto, ma di contenuto. La norma è comando, ovvero è il comando che l’ordinamento dà ai consociati. La norma non consiglia: comanda. Essa ha 3 caratteristiche:

  • Sanzionabilità, poiché la norma prevede una sanzione in caso di violazione.
  • Generalità, poiché la norma è rivolta ad una generalità di persone.
  • Astrattezza, poiché la norma prevede un’ipotesi astratta, e vale per una serie infinita di casi concreti.

Abbiamo 4 tipi di norme:

  • Norma imperativa.
  • Norma derogabile, di cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti.
  • Gli interessati possono sostituire la norma derogabile con altra disposizione legale o negoziale.
  • Norma inderogabile, che contiene un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire (derogare) la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale.
  • Norma suppletiva, che integra la volontà negoziale, se essa è mancante o incompleta.

Le norme hanno dei limiti, espressi da 3 concetti:

  • L’efficacia della legge nel tempo. La costituzione dispone che le leggi vengono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione. Il periodo di tempo che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore, è detto periodo di vacatio legis. Alcune leggi, possono richiedere una vacatio legis più o meno lunga, a seconda dell’esigenze.
  • Il principio di irretroattività. La legge non può avere effetto retroattivo. Nessuno può infatti essere punito per una legge che, al momento del presunto fatto commesso, non è ancora entrata in vigore.
  • Quando una nuova legge entra in vigore, essa si applica alle nuove controversie. Per i rapporti pregressi o per le controversie in atto, si utilizzano le norme transitorie (sono norme nate per “sistemare i conti" in prossimità di una nuova legge).
  • L’efficacia della legge nello spazio. Una caratteristica importante di ciascun ordinamento giuridico è la territorialità. Le leggi italiane infatti, sono efficaci nel nostro territorio, e non hanno efficacia extraterritoriale (così come ogni stato).

La norma è composta dal precetto della sanzione. Quest’ultima è collegata con la norma ad un interesse generale.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco3vis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Tosi Emilio.
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