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Registrazione del marchio (INTERNAZIONALE): avviene tramite l’OMPI; la domanda deve contenere indicazione dei
paesi nel quale si vuole registrare il marchio e l’OMPI stesso si cura di effettuare i vari depositi comunicando quelli andati
a buon fine. Le registrazioni sono valide autonomamente.
La registrazione deve essere curata personalmente per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Parigi. Per i
paesi che hanno aderito alla Convenzione di Parigi vige il diritto di priorità.
Registrazione del marchio (COMUNITARIO): Deposito domanda con contenuto uguale a quello del marchio nazionale
verifica formale e sostanziale (sulla completezza e sulla novità) pubblicazione della domanda fase di opposizione C’è
la registrazione se passano 3 mesi senza che vi sia opposizione.
L’acquisto del diritto avviene al momento della registrazione ma retroagisce al momento di presentazione della
domanda. Dura 10 anni prorogabili e garantisce l’esclusiva su tutti i paesi dell’UE.
L’estinzione del marchio; avviene per:
• nullità cioè per carenza originaria dei requisiti (incapacità a essere rappresentato graficamente, assenza di
novità, assenza di capacità distintiva, illiceità e contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume, utilizzo
indebito di nomi o ritratti altrui, violazione dell’altrui privativa, decettività, registrazione in mala fede).
l’azione di nullità è proposta su marchi già registrati! Davanti all’autorità giudiziaria e spetta a chiunque, tranne
nel caso in qui violi la privativa altrui (carenza di novità, mala fede o uso non autorizzato) nel qual caso spetta
solo al titolare del diritto leso.
• decadenza cioè una carenza sopravvenuta dei requisiti può avvenire per:
o volgarizzazione;
o per illiceità sopravvenuta;
o per decettività sopravvenuta;
o per non uso (qualora non ne sia stato fatto uso effettivo per 5 anni ininterrottamente dalla registrazione
o se successivamente è stato sospeso per 5 anni; la ratio è evitare fenomeni di accaparramento dei
segni distintivi in assenza di interesse)
per parlare di uso effettivo, il marchio deve essere apposto su prodotti immessi sul mercato
comportando almeno una notorietà almeno locale per quantità non simboliche e per un tempo
continuo. Si può parlare di uso effettivo anche se l’utilizzo è solo pubblicitario se i prodotti sono
prossimi all’ingresso nel commercio.
ECCEZIONI: non decade per non uso: se il non uso è giustificato da un motivo legittimo; se il titolare
del marchio riprenda l’uso in epoca anteriore alla proposizione di una domanda di accertamento della
decadenza del marchio. La ripresa dell’uso deve occorrere tre mesi prima dell’azione della domanda di
accertamento ma non può pregiudicare i diritti acquistati nel mentre dai terzi sul marchio (cioè nel
periodo in cui il marchio non era utilizzato varranno i diritti di coloro che lo utilizzavano “di fatto”); il
marchio simile a quello oggetto di uso effettivo (marchio difensivo).
I diritti del marchio registrato: la possibilità di farne uso
• esclusivo (con funzione distintiva e attrattiva)
per impedire ai terzi l’uso del marchio non autorizzato sono possibili: l’opposizione, la nullità, la rivendica o
l’azione di contraffazione che impedisce ogni tipo di lesione del diritto, impedisce la prosecuzione della condotta
illecita e consente il ristoro della lesione subita. Le condizioni per proporre azione di contraffazione sono uguali
al caso dei depositi anteriori ma applicato al contesto dei prodotti (segno identico per prodotto identico …). Gli
elementi di giudizio pe valutare l’azione di contraffazione sono: la somiglianza tra segni; l’identità del
prodotto/servizio; il carattere distintivo del marchio; l’impressione del segno; e la notorietà del marchio
contraffatto.
I marchi che godono di rinomanza sono i marchi conosciuti da una parte significativa dei consumatori interessati
all’acquisto del prodotto o del servizio per cui il marchio è stato registrato. La tutela dei marchi che godono di
rinomanza prescinde dal
o rischio di confusione o di associazione
o da una similitudine o affinità merceologica
è sufficiente che sia configurabile anche solo l’agganciamento. Si ha agganciamento quando l’uso del
marchio provochi indebito vantaggio al contraffattore (lato attivo) o quando provochi un pregiudizio in
capo al titolare del marchio in termini di annacquamento della capacità distintiva o rechi offesa alla
reputazione commerciale.
• concedere l’uso a terzi. Dalla circolazione del marchio non deve derivare un inganno verso il pubblico. È
ammessa ogni forma di trasferimento anche parziale (ad es. non per prodotti o servizi affini e solo per aree
nazionali). La licenza di marchio non trasferisce la proprietà ma il godimento.
L’uso illecito del marchio altrui: avviene quando sul territorio coperto da privativa viene: apposto il marchio sui propri
prodotti; apposto il marchio e commercializzato i prodotti; importato o esportato il prodotto contraddistinto dal segno;
soppresso il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto le merci. Viene utilizzato il segno nella
corrispondenza e nella pubblicità.
L’uso lecito del marchio altrui: è lecito l’uso del marchio altrui se è il proprio nome o indirizzo; se viene utilizzato con
funzione descrittiva (pubblicità comparativa); se viene utilizzato per indicare ricambi e componenti di prodotti complessi.
L’uso deve essere sorretto da una esigenza informativa conformemente ai principi di correttezza professionale. REPAIR
CLAUSE: i diritti esclusivi su componenti non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita degli
stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originale.
Principio di esaurimento: all’atto di immissione in commercio di un bene nell’UE il titolare perde il diritto di privativa su
quel bene perché il diritto sul segno non è un diritto sul prodotto, una volta venduto il diritto di proprietà svanisce. A
condizione che l’immsissione sul mercato sia avvenuta ad opera del titolare o con il suo consenso.
Azione di contraffazione: la contraffazioen è un reatoper cui la colpa è presunta; se è fatta nei confronti di un marchio
registrato per questo c’è la presunzione di validità. I provvedimenti sono: l’inibitoria (viene fatto cessare il
comportamento), la distruzione dei prodotti, pubblicazione della sentenza; e risarcimento del danno emergente (le spese
sostenute) e del lucro cessante(perdita di profitto). Nel caso di parvenza di diritto e di preicolosità nel ritardare l’azione
avviene subito il sequestro dopodichè l’inibitoria e la pubblicazione su riviste e giornali.
Marchio di fatto: è un diritto di proprietà industriale non titolato (non gode di presunzione di validità).
Sono protetti i segni distintivi diversi dal marchio registrato (le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche
e le denominazioni d’origine).
• Devono avere i requisiti del marchio REGISTRATO . Il non essere registrato implica che manca la presunzione
di validità;
• Il segno deve essere effettivamente utilizzato. Occorre provare che il marchio sia stato utilizzato prima del
deposito del marchio da parte del terzo. Il marchio registrato invece può non essere utilizzato per 5 anni.
o la decadenza per non uso del M.F. potrà avvenire anche in un periodo più breve
• Occorre provare la notorietà acquisita e la tutela sarà commisurata al livello di notorietà è tutelato limitatamente al
rischio di confusione relativamente all’origine dei prodotti e servizi
o se non comporta notorietà non può impedire la registrazione da parte di terzi
• non è passibile di convalida
• non è riconosciuto a livello europeo o internazionale
Principio di unitarietà dei segni distintivi: è vietato adottare un segno usato nell’attività economica uguale o simile
all’altrui marchio se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titiolari di quei segni ed i prodotti o servizi
per il quale il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione o associazione. Il divieto si estende nel
caso di marchio che goda di rinomanza anche a prodotti/servizi non affini che senza giusto motivo traggano vantaggio
indebitamente o rechi pregiudizio al marchio di rinomanza.
Nomi di dominio: sono segni distintivi in particolare sono indirizzi (IP)che hanno la funzione di recapito e distintiva
(esclusiva mondiale).
Viene registrato come segno distintivo il primo che viene presentato; per questo è un segno non titolato (non esiste
presunzione dei requisiti di validità) a cui non viene effettuata la verifica dei requisiti di validità (i requisiti del marchio per
intenderci) e può essere richiesto da chiunque.
Non può interferire con i diritti altrui su un marchio precedentemente registrato ma può privare di novità un marchio
registrato successivamente (ipotesi di preuso).
La registrazione richiesta/concessa in mala fede può, su domanda dell’avente diritto, essere revocata o trasferita a
quest’ultimo.
Qualora il nome di dominio leda l’altrui diritto di marchio registrato troveranno applicazione le norme in materia di nullità
e azione di contraffazione con il riconoscimento: della presunzione di validità del marchio leso! della confondibilità ed
anche dell’associazione di segni! (quindi il titolare del M.F. deve dimostrare il contrario) della tutela dei segni che godono
di rinomanza! (quindi tutela dall’agganciamento e pubblicità parassitaria)
La giurisdizione applicabile è il luogo di destinazione dell’offerta commerciale, guardando così la lingua dell’offerta e la
disponibilità alla spedizione. La responsabilità dei provider (fornitore dei servizi internet) è limitata al caso in cui
• non si limiti alla trasmissione ma anche alla lavorazione del dato
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