Elementi di diritto e procedura penale
Introduzione storica
Il diritto penale moderno è nato con l'Illuminismo - seconda metà del '700 - come una reazione al diritto penale (arbitrario e crudele) dell'Ancien regime.
Caratteristiche del diritto penale dell'Ancien regime
- Incertezza
- Arbitrarietà
- Particolarismo
- Disuguaglianza
- Crudeltà
- Sovrapposizione tra diritto e morale religiosa
La materia penale era disciplinata da leggi e consuetudini numerose, confuse e frammentarie. I reati erano definiti in maniera generica. Si poteva essere puniti per fatti che non erano previsti dalla legge, ma anche per mere idee, opinioni e intenzioni manifestate contro la religione o contro lo Stato. In questa situazione di forte incertezza nella definizione dei reati, molto potere lo avevano i giudici. Un potere così ampio da sconfinare nell'arbitrio. L'impianto del processo penale era rigorosamente inquisitorio, caratterizzato dalla massima segretezza e dal totale disconoscimento del diritto di difesa dell'imputato. La tortura era considerata normale strumento processuale. Al giudice era riconosciuta la più ampia discrezionalità: poteva scegliere la pena che riteneva più conveniente e poteva modificarla aggravandola o attenuandola. All'arbitrio del giudice si aggiungeva l'arbitrio del sovrano che poteva intervenire a favore o a danno di un singolo individuo.
Era un diritto caratterizzato da uno spiccato particolarismo, ossia da forti differenziazioni: da una zona all'altra ma anche a seconda del ceto/rango sociale (ad es. pena di morte diversa in base al rango: impiccagione per contadini, decapitazione per i nobili). Non erano tutti uguali di fronte alla legge, vi erano molte disuguaglianze.
Era inoltre un diritto penale caratterizzato dalla crudeltà: prevalevano pene inumane e dolorose (es. la pena di morte veniva eseguita attraverso l'inflizione di supplizi/varie pene corporali, come la fustigazione). Per i delitti di lesa maestà divina e umana la pena si estendeva anche alla famiglia del condannato, che veniva indirettamente colpita con l'esilio e la confisca generale dei beni. Erano puniti anche i bambini e i pazzi.
Nell'individuazione dei fatti da punire si sovrapponevano le nozioni di reato e di peccato. Si punivano come reato delle opinioni (ateismo, eresia, scisma, ecc...).
Contrapposizione al sistema penale dell'Ancien regime
In contrapposizione a questo sistema penale si pose il modello elaborato dal pensiero illuminista e poi successivamente sviluppato dal pensiero giuridico liberale ottocentesco. Nell'elaborazione di questo nuovo modello di diritto penale è fondamentale il pensiero di Cesare Beccaria.
Cesare Beccaria: "Dei delitti e delle pene" (1764)
Egli proponeva principi nuovi che si ponevano in contrasto radicale con i caratteri tipici del sistema penale dell'Ancien regime.
Contro la sovrapposizione tra diritto penale e morale religiosa, Beccaria sosteneva l'utilitarismo sociale e il laicismo del diritto penale: nell'ottica nuova, il diritto penale non serve a tutelare la virtù morale, ma è semplicemente uno strumento che deve proteggere/tutelare quei beni che è necessario garantire perché possa esserci una concreta convivenza all'interno di una società. Il diritto non ha scopi etici, ma serve alla società per conservarsi (bisogna tutelare la vita, l'integrità fisica, la proprietà affinché una comunità possa mantenersi e sopravvivere).
Visto che lo strumento penale è uno strumento gravoso, il più pesante per l'individuo, perché va ad incidere sulla sua libertà personale, allora occorrerà utilizzarlo soltanto come extrema ratio, quando cioè ogni altra forma di tutela è insufficiente e carente.
Contro l'incertezza, l'arbitrio e le disuguaglianze che caratterizzavano il sistema penale dell'Ancien regime, Beccaria sosteneva la certezza e la chiarezza del diritto e l'uguaglianza della pena.
Certezza e chiarezza del diritto: i reati e le relative pene devono essere definiti in maniera chiara e precisa, in modo che ciascuno sia in grado di conoscere quali sono i comportamenti vietati dalla legge; fondamentale è che ciascuna persona possa essere punita solo se il fatto che ha commesso era già previsto dalla legge.
→ Principio di irretroattività della legge penale: è un principio garantistico fondamentale.
Uguaglianza della pena: le pene devono essere uguali per tutti, a uno stesso fatto deve corrispondere una stessa pena, indipendentemente dallo status dell'autore del reato. L'uomo è un essere dotato di libero arbitrio che gli permette di scegliere se commettere o meno un reato: se sceglie di commettere un reato, dovrà essere punito indipendentemente dalla sua posizione sociale.
Contro la crudeltà delle pene, si sosteneva che la pena debba essere non crudele, ma proporzionata all'offesa causata dal reato. Per essere una pena efficace, essa non deve essere terribile, ma deve essere certa. Pena certa = inflitta in tempi rapidi ed effettivamente eseguita (mitezza e ineluttabilità della pena). Deve essere privilegiata la pena carceraria, sia perché incide sulla libertà (che dopo la vita è il bene di maggiore importanza), sia perché può essere graduata nel tempo in proporzione alla gravità del reato commesso; la pena non deve comunque superare il limite necessario per impedire al reo di danneggiare nuovamente la società e per distogliere i cittadini dal commettere reati uguali o simili. Si sosteneva l'abolizione della pena di morte.
Principi di Cesare Beccaria
- Utilitarismo sociale e laicismo del diritto penale
- Certezza e chiarezza del diritto penale
- Uguaglianza della pena
- Proporzionalità della pena
- Mitezza e ineluttabilità della pena
- Eliminazione della pena di morte
Questi principi si realizzarono parzialmente in maniera concreta negli ultimi decenni del '700, nell'ambito della legislazione penale dei vari paesi europei. In particolare, tali principi ebbero la loro realizzazione più compiuta nella legislazione della rivoluzione francese, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e con i codici penali francesi del 1791 e del 1795.
Però la legislazione rivoluzionaria ebbe vita breve: anche il diritto penale risentì del passaggio dalla rivoluzione al consolidamento del potere da parte della classe che aveva guidato la rivoluzione (la borghesia). Vi fu quindi un breve periodo, quello della legislazione rivoluzionaria, e poi seguì una fase di consolidamento del potere da parte di chi guidò con successo la rivoluzione (un meccanismo ricorrente nelle rivoluzioni, nel nostro caso si parla della borghesia francese).
La volontà di costruire un diritto penale utile a difendere l'ordine costituito con la rivoluzione ispira il codice napoleonico del 1810. Quest'ultimo è molto importante perché costituì il modello per i successivi codici varati nell'800 nei vari paesi dell'Europa continentale, compresi i codici italiani preunitari. Fra i codici preunitari che si ispiravano al codice napoleonico del 1810 è particolarmente importante il codice penale del Regno di Sardegna del 1859. Quando l'Italia venne unificata questo codice penale venne esteso a tutto il regno, con la sola eccezione della Toscana.
Il codice napoleonico (e quelli che ad esso si ispirarono) concretizza il diritto penale che non ha più lo scopo di tutelare tutte le componenti della società, piuttosto il diritto penale diventa uno strumento di tutela in primo luogo degli interessi della classe sociale uscita vittoriosa dalla rivoluzione (interessi della borghesia). Queste legislazioni penali nate dalla rivoluzione francese si caratterizzano per una tutela della proprietà molto forte, sproporzionata per eccesso: la tutela della proprietà è un interesse primario per la borghesia.
Nel codice napoleonico ritroviamo la pena di morte (prevista per oltre trenta reati), il marchio a fuoco, la gogna, la confisca generale dei beni. I delitti contro la sicurezza dello Stato, contro la costituzione del regno e contro la pace pubblica sono formulati in maniera talmente generica da consentire l'incriminazione di ogni forma di dissenso politico.
Le scuole del diritto penale
Scuola classica: Socialismo giuridico - Scuola positiva - Indirizzo tecnico-giuridico/Tecnicismo giuridico.
In Italia, nella seconda metà dell'800 si affermò la cosiddetta scuola classica del diritto penale. L'esponente di maggior rilievo di questa scuola fu Francesco Carrara (sono celebri i volumi del "Programma del corso di diritto criminale"). La scuola classica si ispira al pensiero liberale.
Carrara fa una distinzione tra la parte teorica e una parte pratica del diritto penale. Nel suo pensiero, la parte teorica è l'unica che dovrebbe interessare allo studioso del diritto penale, è la vera scienza del diritto penale. La parte teorica ha per oggetto i principi universali; questi ultimi sono desumibili dalle verità di ragione o dalla natura delle cose. Il compito dello studioso è quello di costruire/elaborare un sistema dei reati e delle pene ispirato ai criteri di razionalità e di scientificità generali ed assoluti. Il giurista deve elaborare un sistema penale che ha la sua legittimazione nella propria razionalità intrinseca, senza essere influenzato dalla realtà politica, sociale ed economica che lo circonda.
Nella sua costruzione del sistema penale, la scuola classica ripropone i capisaldi liberali a cui si ispira:
- Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
- Nessuno può essere punito solo per pensieri od intenzioni (il diritto penale giudica fatti, non uomini).
- La responsabilità penale può essere affermata soltanto se il soggetto è capace di intendere e di volere, quindi se è dotato di libero arbitrio.
- Lo scopo della sanzione/pena che consegue alla commissione di un reato è il ristabilimento dell'ordine esterno turbato dalla commissione del reato. → Deve esserci una corrispondenza matematica tra l'entità del diritto violato e l'entità della pena.
Il merito più importante di Carrara (e del pensiero della scuola classica in generale) è di aver elaborato una salda teoria generale del reato. Il reato viene definito come un ente giuridico astratto che trova fondamento e giustificazione della violazione di un diritto, a cui si risponde reintegrando il diritto violato mediante l'irrogazione della pena. Carrara ha scomposto il reato in un elemento oggettivo (o materiale) da un lato e un elemento soggettivo (o psicologico) dall'altro: i reati e la conseguente responsabilità penale presuppongono una condotta, cioè un fatto materiale che costituisce la forza fisica (elemento soggettivo) del reato, e un elemento psicologico sotto forma di dolo o di colpa, che costituisce la forza morale (elemento oggettivo) del reato. Gli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del reato sono misurabili nella quantità e nel grado secondo parametri predeterminati, che a loro volta sono i presupposti per l'applicazione di un sistema di sanzioni rigorosamente proporzionato alla forza fisica e alla forza morale del reato (corrispondenza matematica tra l'entità del diritto violato e la gravità della pena che deve essere inflitta al reo).
Il limite più significativo di questa scuola è stato quello di contribuire ad isolare il diritto penale dalla realtà sociale, ancorando il diritto penale ad immutabili leggi di ragione: mentre la scuola classica costruiva un diritto penale astratto, lo Stato ottocentesco produceva un diritto penale concretamente funzionale alla conservazione dell'ordine costituito → Il pensiero della scuola classica non aiutava a prendere coscienza di questo carattere del diritto penale concreto, non prendendo in considerazione i condizionamenti della politica e dei rapporti di forza sulla produzione e sull'applicazione del diritto (astraeva dalle contingenze politiche e sociali). Lo stesso Carrara non fu in grado di inserire nel sistema i delitti politici contro lo Stato, incompatibili, data la loro natura subalterna alle concrete e contingenti esigenze di governo e di gestione del potere politico, con la sua costruzione scientifica.
La scuola classica influenzò in modo significativo il codice penale Zanardelli (dal nome del ministro della giustizia in carica) del 1889, lo stesso Carrara partecipò per molti anni ai lavori di elaborazione di questo codice. Il codice penale Zanardelli entrò in vigore il 1 gennaio del 1890 e fu il primo codice penale unitario.
Quando l'Italia si unificò, venne progressivamente esteso a tutto il regno il codice penale sardo del 1859, ma con l'eccezione della Toscana: in Toscana la pena di morte era stata abolita da tempo, per cui essa non si vide estendere il codice penale sardo che invece la prevedeva. Il codice Zanardelli eliminò la pena di morte, le pene infamanti, i lavori forzati e prevedeva sanzioni per i reati minori che non comportavano la privazione della libertà. È un codice di stampo marcatamente liberale e si avvantaggiò dell'elaborazione sistematica degli elementi costituivi del reato fatta dalla scuola classica. Tuttavia, nella parte speciale del codice Zanardelli (quella dedicata ai singoli reati), anche questo risentì dei condizionamenti del concreto assetto politico: in particolare nella parte dedicata alla repressione dei delitti contro lo Stato/contro l'ordine pubblico, si vede la volontà di costruire un diritto penale funzionale alla conservazione dell'ordine costituito, così come vi si trova una forte tutela accordata al diritto di proprietà (pesanti sanzioni erano applicate al delitto di furto, sproporzionate rispetto alle minori pene previste per altri delitti contro il patrimonio).
Gli aspetti del diritto penale più chiaramente ispirati alla tutela delle esigenze della classe sociale dominante furono oggetto di critica da parte del socialismo giuridico. Il socialismo giuridico è un indirizzo di pensiero che si sviluppò tra il 1880 ed il 1910. Il merito più significativo fu quello di denunciare gli scopi reali del diritto penale dell'epoca che invece la scuola classica finiva per celare. In particolare, vennero criticate dai suoi esponenti alcune tendenze che rivelavano una matrice classista (ad es. venne denunciata la tutela eccessiva accordata alla proprietà - tutto a vantaggio dei ceti dominanti - e la strumentalizzazione di reati come l'associazione per delinquere che venivano usati per colpire le organizzazioni legali del movimento operaio). Quanto al processo penale, viene denunciata la mancanza di equità e uniformità tra difesa di fiducia e difesa d'ufficio, che lascia sostanzialmente privi di difesa gli imputati non abbienti. Alle istituzioni penitenziarie vengono recriminate le incivili condizioni di vita dei detenuti, le forme di violenza cui erano sottoposti e la totale emarginazione dalla società libera.
Però il socialismo giuridico ebbe il limite di fermarsi alla denuncia o al massimo a proporre riforme di tipo settoriale/parziale; non fu capace, cioè, di formulare una propria proposta di ampio respiro sul terreno tecnico che avanzasse l'idea di un sistema alternativo, nuovo, capace di superare le ingiustizie del diritto allora vigente.
Chi elaborò effettivamente un'alternativa radicale al sistema del diritto penale elaborato dalla scuola classica fu la scuola positiva. La scuola positiva si sviluppò a partire dalla metà degli anni '70 del 1800. I massimi esponenti furono Enrico Ferri e Cesare Lombroso.
Differenze tra scuola classica e scuola positiva
1. Individuazione dell'oggetto privilegiato del diritto penale
Scuola classica: l'oggetto privilegiato è il fatto di reato e la pena che ne consegue. Scuola positiva: l'oggetto privilegiato è il reo e la sua pericolosità per la società.
Lombroso aveva una concezione antropologica del diritto penale; infatti si concentrò sull'autore del reato considerandolo dal punto di vista antropologico, utilizzando un approccio empirico. Lombroso credeva di aver individuato le cause biologiche del delitto: andò a classificare i delinquenti sulla base di criteri che facevano riferimento ad anomalie fisiche o psichiche. Le sue teorie sono state smentite sul terreno scientifico.
Ferri si concentrò sul reo non semplicemente dal punto di vista antropologico ma sottolineò anche le cause sociali del delitto, cioè le influenze che possono essere esercitate sul delitto dall'ambiente sociale di provenienza del reo. Ferri richiamò le cause sociali non per sviluppare una critica nei confronti degli assetti politici, sociali ed economici esistenti che portavano all'emarginazione di alcuni strati della popolazione, facilitandone gli atteggiamenti delinquenziali, ma solo a fine di classificazioni dei delinquenti.
2. Concezione della responsabilità penale
Scuola classica: la responsabilità penale presuppone libero arbitrio; se non c'è libero arbitrio, se la persona non è capace di intendere e di volere e quindi libera di scegliere come agire, allora non può essere considerato responsabile penalmente per la sua condotta. Scuola positiva: il reato non è tanto il frutto di una libera scelta dell'individuo, ma piuttosto la manifestazione di una sua devianza, posta in essere da un soggetto anormale, portatore di patologie fisio-psichiche, in quanto tale socialmente pericoloso. In quest'ottica, la responsabilità penale dell'individuo discende dal fatto che quella persona ha materialmente causato quel fatto; non conta se l'ha compiuto con coscienza e libertà di agire, oppure no.
Diverse conseguenze per quanto riguarda il modo di concepire la sanzione discendente dalla commissione di un reato.
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