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II).
2. Il fatto che un passante si lanci tra le fiamme per prestare soccorso senza alcuna cautela è un evento
eccezionale? Sì. -> Allora non vi è nesso causale.
Reati commissivi (visti finora) = reati dove la condotta dell imputato è costituita da un azione. >< Reati
omissivi = reati dove la condotta dell imputato è un omissione.
Reati omissivi:
Il nostro sistema penale conosce due categorie di reati omissivi:
- Reati omissivi propri: sono reati di mera condotta (privi di un evento naturalistico) che si consumano con
la sola omissione del comportamento imposto dalla legge. Es.: omissione di soccorso punita
indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare (queste ultime potranno rilevare come
aggravante dell ipotesi base, come nel caso dell omissione di soccorso dalla quale derivi la morte della
vittima).
Il reato omissivo proprio ha quattro elementi costitutivi: 1) la cioè la situazione descritta
situazione tipica,
dalla norma, che fa scattare l obbligo di attivarsi (nell omissione di soccorso, la situazione tipica è
l imbattersi in un corpo inanimato); 2) l sempre descritta dalla norma incriminatrice, ossia il
azione omessa,
comportamento che il soggetto avrebbe dovuto tenere; 3) il entro cui il soggetto
termine temporale
avrebbe dovuto agire, espresso talvolta in termini numerici, talvolta tramite il ricorso ad avverbi; 4) la
concreta possibilità di agire.
- Reati omissivi impropri: fattispecie delle quali si risponde per non aver impedito un certo evento. Si tratta
di reati ad evento, definiti anche come Art. 40, comma 2, c.p.: Non
reati commissivi mediante omissione.
impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo .
La clausola di equivalenza opera in presenza di un obbligo giuridico, non solo morale. Es.: se Tizio è a
conoscenza del fatto che il suo vicino di casa Caio ha rapporti sessuali con la propria figlia infra sedicenne e
non lo impedisce, tiene un comportamento eticamente riprovevole, ma non risponderà a titolo di concorso
nel delitto di atti sessuali con minore commesso dal padre, perché nessuna norma giuridica obbliga i
comuni cittadini ad impedire il compimento di reati nei confronti dei minori con i quali essi non abbiano
una particolare relazione di parentela o di affidamento per ragioni di cura, educazione o istruzione.
Come individuare la fonte (giuridica) dell obbligo in presenza della quale scatta la clausola di equivalenza
tra non impedire e cagionare?
1) Secondo la teoria formale , si risponde del mancato impedimento solo quando l obbligo derivi da una
norma dell ordinamento giuridico, da una previsione contrattuale (es.: la babysitter deve tutelare il
bambino che è chiamata ad accudire), dal precedente compimento di un azione pericolosa che impone di
attuare determinate cautele (es.: chi apre una buca in un luogo di passaggio, deve recintarla per evitare che
qualcuno possa caderci dentro).
Teoria molto criticata: da una parte rischia di determinare un incontrollata proliferazione di ipotesi di
responsabilità omissiva impropria, dal momento che qualsiasi legge potrebbe costituire fonte giuridica
dell obbligo di impedimento. Dall altra parte, rischia di limitare eccessivamente l ambito di responsabilità
penale, nelle ipotesi di contratto invalido (es.: se i genitori del bambino assumono una babysitter straniera
priva di regolare permesso di soggiorno, il loro rapporto contrattuale è invalido, pertanto la ragazza non
sarebbe tenuta ad impedire che il bambino affidatole si facesse del male). Infine, la teoria formale rende
difficile individuare la fonte di responsabilità penale di chi assuma volontariamente la tutela di un certo
bene e debba pertanto impedire eventi pregiudizievoli per il titolare del bene (es.: donna che si offre di
controllare che i figli della vicina di casa, che giocano in cortile, non si facciano del male: in questo caso,
l obbligo di impedimento che appare ovvio non trova fondamento in una legge, in un contratto, o in una
precedente azione pericolosa.
2) Secondo la teoria funzionale (o sostanziale), l obbligo di impedimento si fonda su una posizione di
quando un soggetto non è in grado di tutelare adeguatamente un proprio bene, occorre
garanzia:
individuare la figura di un garante che si sostituisca a lui nella protezione del bene (ad esempio gli
insegnanti a cui viene affidato un bambino nelle ore scolastiche).
Al fine di limitare le posizioni di garanzia penalmente rilevanti, sono stati individuati tre requisiti: il garante
dev essere fornito di poteri impeditivi, che possono consistere anche in attività di sollecitazione; la
posizione di garanzia deve essere precostituita, in quanto non può venire in essere per il verificarsi di
un improvvisa situazione di pericolo; la posizione di garanzia dev essere specifica, cioè deve consentire di
individuare quale bene o interesse specifico il garante deve proteggere.
3) Nella nostra giurisprudenza tende ad imporsi la teoria mista, che accoglie l impostazione funzionalistica
con il correttivo, derivato dalla teoria formale, che la posizione del garante originario debba essere
individuata da una legge.
Si distinguono due tipologie di posizioni di garanzia: di protezione (quando il garante si sostituisce nella
tutela dei beni o dei diritti di chi non è in grado di provvedervi, come il genitore verso i figli) e di controllo (il
garante ha il controllo di una fonte di pericolo che deve adeguatamente neutralizzare, come il datore di
lavoro che non deve esporre i dipendenti alle sostanze dannose per la loro salute utilizzate nel ciclo
produttivo).
Le posizioni di garanzia possono essere originarie (come per i genitori nei confronti dei figli) o derivate
(trasferite dal garante originario ad un terzo soggetto, come per la babysitter).
La giurisprudenza attribuisce rilevanza anche alla volontaria assunzione di una posizione di garanzia,
quando il titolare del bene vi abbia fatto concreto affidamento (quando non si tratti di assunzione
unilaterale). In questi casi, la fonte giuridica dell obbligo viene individuata nei contratti atipici che, al pari di
tutti gli altri atti negoziali, si basano sulla volontà consensuale delle parti.
b. Nesso di causa nei reati omissivi: L accertamento del nesso di causa si fonda su un giudizio ipotetico; in
questo caso il giudice si pone la domanda: Se l imputato avesse tenuto la condotta prescritta (che non ha
tenuto) questo avrebbe impedito la realizzazione dell evento? .
- Es.: Un uomo malato muore per una certa malattia; il medico va sotto processo per questa morte. Se il
medico gli avesse somministrato la medicina X, questo avrebbe impedito la morte dell uomo? Se sì: c è
nesso di causa, altrimenti non c è.
La risposta non può quasi mai essere certa e perentoria, ma individua il grado di probabilità statistica
dell efficacia salvifica del farmaco.
In materia di causalità nei reati omissivi, la norma di riferimento nel nostro codice è l art. 40 comma II:
Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo . Per il diritto
penale ciò che conta (dal punto di vista di responsabilità causale) è soltanto l inerzia, l omissione che
contrasta con un dovere giuridico di attivarsi per impedire l evento.
- Es.: Il bagnino ha obbligo giuridico di attivarsi per impedire la morte per annegamento dei bagnanti. Di
fronte a un bagnino che non si è tempestivamente attivato, per trovare il nesso di causa bisogna dimostrare
che se egli si fosse prontamente buttato in acqua avrebbe fatto effettivamente in tempo a raggiungere il
nuotatore per salvargli la vita (accertamento non semplice: distanza del nuotatore in difficoltà, condizione
del mare).
- Es. 2: Il medico ha l obbligo giuridico di attivarsi per tutelare/proteggere la vita e la salute dei pazienti che
gli si affida o. → Medi o sotto p o esso pe h ha violato l obbligo di curare il suo paziente non
somministrandogli le medicine disponibili, e il paziente è morto. Ciò non basta per concludere che la morte
del paziente è causalmente riconducibile alla condotta omissiva del medico; bisogna provare che se il
medico si fosse attivato, il paziente si sarebbe salvato.
In entrambi i casi, il giudice ricorrerà alle leggi scientifiche (universali e statistiche) integrate con il criterio
logico-razionale per concludere se il nesso causale c è o meno.
Fatto tipico: si compone di elementi oggettivi e soggettivi descritti dalle norme penali incriminatrici.
Un fatto umano concreto per essere tipico deve possedere sia gli elementi oggettivi, sia gli elementi
soggettivi descritti dalla norma penale incriminatrice.
– –
Elementi oggettivi del fatto tipico: condotta evento nesso di causa.
ELEMENTI SOGGETTIVI DEL FATTO TIPICO:
Non basta che il soggetto abbia causato il fatto dal punto di vista materiale perché sia considerato
penalmente responsabile per quel fatto; è necessario anche che ci sia pure un legame sul piano soggettivo
psicologico. Il nesso soggettivo/psicologico tra un fatto e il suo autore può assumere la forma del dolo o
della colpa.
Dolo e colpa = i due elementi
sono i due fondamentali criteri di imputazione soggettiva del fatto all’autore,
che consentono di attribuire un fatto al suo autore dal punto di vista psicologico/soggettivo). >< Nesso di
causa = elemento che consente di attribuire il fatto al soggetto dal punto di vista oggettivo.
Nel nostro ordinamento, certi fatti sono un reato solo se sono commessi con dolo. In questi fatti, se manca
il dolo, essi non sono reati.
Altri fatti sono reati se commessi con dolo (volontariamente) ma anche se commessi soltanto con colpa,
cioè involontariamente, a causa dell inosservanza di una regola precauzionale.
Delitti = ergastolo, reclusione, multa. >< Contravvenzioni = arresto, ammenda.
Due specie di reato che si distinguono sulla base della pena.
Sulla base del piano soggettivo, delitti e contravvenzioni si comportano diversamente.
Pe i delitti. → Art. 42, comma II: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalle legge come
se non lo ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente
delitto
preveduti dalla legge .
Delitti → Regola: esponsabilità penale solo se c è dolo.
- Es.: art. 581 incrimina le percosse: la pena che riconnette sono la reclusione o la multa (quindi le percosse
sono un delitto). Descrive il delitto di percosse solo dal punto di vista oggettivo. Ma dal punto di vista
soggettivo non ci dice niente.
Art. 581: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia del corpo o della mente, è punito
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro .
Non dice nulla sull elemento soggettivo; si applica la regola generale valida per i delitti (art. 42, comma II).
L elemento soggettivo è il dolo, la semplice colpa non basta perch&eacut