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INTERNAZIONALE II

Lezione 12 aprile 2021 lezione XI sovranità territoriale – immunità

 

L’immunità viene riconosciuta

Il diritto internazionale prevede dei limiti per l'esercizio della sovranità territoriale. Per

sovranità territoriale si intende che ogni stato è indipendente, nel senso che non

deve sopportare l'interferenza di nessun’altro stato. Questo principio, espresso nell’art.

2 paragrafo 7 della Carta, è il principio della domestic jurisdiction: nessuna

disposizione del presente statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni

che appartengono alla competenza interna di uno stato. Tuttavia, lo Stato non è del

tutto libero di esercitare al proprio interno la sovranità in quanto la domestic

jurisdiction , cioè la sovranità interna, si arresta dove il diritto internazionale

impone allo stato territoriale dei limiti all'esercizio della sovranità,

prevedendo obblighi a carico di ciascuno stato che attengono alla maniera in cui viene

esercitata sul proprio territorio, nei confronti delle persone che ivi si trovano, il proprio

diritto di sovranità.

- Alcuni dei limiti principali sono i limiti che attengano all'immunità degli

stati stranieri e dei suoi organi. Quindi lo stato territoriale deve riconoscere

ad altri stati ed organi determinati privilegi, diritti e poteri che devono essere

salvaguardati e che sono raggruppati nel termine di immunità. Quando parliamo

di organi ci riferiamo agli individui che sono contemporaneamente persone e

organi di stati stranieri, a cui vanno assicurate garanzie e trattamenti.

- Un altro limite all’esercizio della sovranità è il trattamento degli stranieri,

ossia delle persone che non abbiano la nazionalità dello Stato territoriale.

Quindi, quest’ultimo è tenuto a garantire certe forme di trattamento agli

stranieri, non potendoli sottoporre a trattamenti contrari a quanto garantisce il

diritto internazionale.

- Più recentemente si sono affermati dei limiti che attengono al rispetto dei

diritti umani.

Per la questione dell’immunità e del trattamento dello straniero parliamo di

trattamenti nei confronti di persone che non sono cittadini dello Stato territoriale, in

quanto stranieri o organi individuali di stati stranieri. Invece, la portata dei diritti umani

è una portata universale, in quanto non accetta una discriminazione tra straniero e

nazionale. Quindi la novità è che esistono, nei confronti degli stati, dei limiti di

trattamento nei limiti di diritti che devono essere garantiti agli stranieri e ai

propri cittadini nazionali.

Un tempo si diceva che la sovranità territoriale riguardasse la maniera in cui venivano

trattati i cittadini nazionali, e fosse di conseguenza una questione di diritto interno.

Con l'affermazione dell'esistenza di diritti fondamentali dell'uomo questa concezione

viene superata, perché i diritti umani devono essere rispettati dagli Stati territoriali

non soltanto nei confronti degli stranieri, ma anche nei confronti dei propri cittadini.

- Un ulteriore limite riguarda il fatto che lo stato territoriale ha l'obbligo di

prevenire e di punire i crimini internazionali, soprattutto se sono

commessi da propri cittadini che si trovano sul proprio territorio. Da questo

punto di vista anche lo stato territoriale subisce dei limiti perché deve agire

contro i responsabili dei crimini internazionali che si trovino sul proprio territorio.

par in

Partiamo dall'immunità: l’immunità degli stati stranieri dipende dal principio “

parem non habet iudicium”, per cui non c'è un potere di giudicare o di esercitare i

poteri di giurisdizione da parte di uno stato nei confronti di un altro, in quanto “tutti gli

Stati sono uguali” (è una conseguenza della sovrana uguaglianza degli stati, principio

fondamentale ex art. 2 della carta delle Nazioni unite).

Parliamo dell’immunità degli individui o persone organo degli Stati membri.

Nel processo di Norimberga, una delle affermazioni solenni contenute nella sentenza

del tribunale militare internazionale per la punizione dei responsabili dei crimini

compiuti nella Seconda guerra mondiale, era che i crimini contro l'umanità sono

compiuti da individui e non dallo stato. Forse il responsabile di questi crimini è

duplice, composto dallo stato in quanto tale e dagli individui che rivestono all'interno

di questo stato una funzione di organo di ufficiale. Sono tali individui che poi

materialmente commettono i crimini internazionali, ad esempio contro la pace o

contro l’umanità.

La immunità per gli individui che agiscono come organi di uno stato straniero è una

conseguenza della immunità dello stato straniero stesso; quindi, come è immune lo

stato straniero, così devono essere immuni anche le persone che agiscono in

nome dello Stato straniero in quanto organo dello stesso. Gli individui organo

possono essere le più alte cariche di uno stato come il capo di Stato, il capo di

governo, i ministri, gli agenti diplomatici, gli agenti consolari ma anche i dirigenti degli

alti gradi delle truppe di uno stato che agiscono nel territorio di un altro stato. In questi

casi siamo di fronte a persone che non agiscono in quanto tali, ma agiscono

nell’esercizio di funzioni loro attribuite dallo stato di appartenenza.

FONTI:

1)È la consuetudine che ha creato e specificato questa immunità. Quindi le norme a

cui dobbiamo far riferimento sono delle norme di tipo consuetudinario, che poi

sono state oggetto di numerose convenzioni o tentativi di codificazione: le due più

importanti sono la Convenzione di Vienna del 61 sulle relazioni diplomatiche e

la Convenzione di Vienna del 63 sulle relazioni consolari. Sono convenzioni di

codificazione che riprendono le norme consuetudinarie già esistenti; eventualmente le

sviluppano, le dettagliano, ma si basano solo sull’esistenza di un corpo di norme

consuetudinarie che vengono tradotte in norme scritte. Vi è un'ampia corrispondenza

tra le due convenzioni di Vienna e le norme consuetudinarie, per cui vengono

applicate queste convenzioni indipendentemente dal fatto che lo stato in questione

abbia ratificato e sia diventato parte di quella convenzione, perché vengono intese

come riproduttive di norme consuetudinarie.

2)La commissione di diritto internazionale delle Nazioni unite ha prodotto un progetto

di articoli sull’immunità degli organi degli stati dalla giurisdizione penale

straniera. Si tratta di un tentativo ancora in itinere perché non si è ancora tradotto,

come le convenzioni di Vienna, in veri e propri accordi internazionali entrati in vigore.

Tuttavia, tali articoli sull’immunità degli organi degli stati stranieri vengono richiamati

dalla giurisprudenza e considerati come possibile espressione delle norme

consuetudinarie.

3)Esistono infine anche delle convenzioni bilaterali o multilaterali su questo

argomento, ad esempio come convenzione multilaterale possiamo citare la

convenzione di New York sulle missioni speciali del 69, una convenzione che si

occupa anche dell’immunità di cui i componenti di queste missioni speciali devono

usufruire nell’esercizio di queste missioni speciali.

Come convenzioni bilaterali ricordiamo l’acronimo Sofas (status of forces

agreements), vale a dire accordi che vengono stipulati tra lo stato territoriale su cui

si svolge la missione (stato ospite) e lo stato che invia in quel territorio proprie

truppe armate o personale civile (stato di invio stato nazionale delle truppe).

Se i componenti delle forze straniere commettono reati o sono coinvolti in azioni civili,

vi sono degli accordi specifici, stipulati di volta in volta, che normalmente garantiscono

l'immunità e stabiliscono una sorta di ripartizione di giurisdizione penale nei confronti

dei componenti di queste forze straniere.

Questi accordi regolano il riparto di competenza giurisdizionale in materia

penale per reati o ipotesi di reati commessi dai membri di queste forze. Il più

importante di questo Sofas è l’“Agreement between the Parties to the North

Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces” (Accordo tra le parti del

Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze), un accordo del 51 stipulato a

Londra. Viene spesso invocato e applicato perché nel territorio degli stati europei ci

sono numerose basi Nato. Personale di queste basi si trova anche in Italia e può

trovarsi coinvolto in episodi con rilevanza criminale. Dunque, in tali circostanze, si

stabilisce a chi spetta la giurisdizione. Ci sono casi di competenza esclusiva dello Stato

di invio e casi in cui invece c'è una competenza concorrente tra lo Stato di invio e lo

Stato territoriale.

Che tipo di immunità può spettare agli organi degli stati stranieri?

Ci sono le immunità funzionali, dette anche ratione materiae, che sono legate

all'espletamento di certe funzioni pubbliche in nome dello stato straniero. Ratio:

l'individuo organo non agisce a titolo personale ma in nome dello Stato di

appartenenza, e se quest’ultimo in quanto stato straniero è immune e gode di certe

immunità per certi atti o aspetti, così deve esserlo anche l'individuo organo. Dunque,

non è tanto l'individuo che gode di questa immunità, ma è lo stato di invio che

gode, attraverso l'individuo, di queste immunità.

Differenza Rinuncia Lo stato è il titolare di questo tipo di immunità ed è il

solo a potervi rinunciare: non può l'individuo organo sottoporsi volontariamente

alla giurisdizione dello Stato territoriale nel caso in cui goda dell’immunità: la rinuncia

a quest’ultima può essere operata solo da chi ne è titolare, cioè dallo Stato.

Altro elemento riguarda la durata dell’immunitàL'immunità non cessa con la

cessazione della carica di organo nel senso che, una volta accertato che

determinati atti rientrino nella immunità funzionale, la persona che li ha compiuti nel

momento in cui era organo continua a godere di questa immunità anche quando avrà

cessato dalla carica di organo. L’immunità è permanente.

Eccezione: questa immunità funzionale non può essere opposta e fatta valere quando

si tratta di atti che consistano nella commissione di crimini internazionali. La

responsabilità penale per crimini internazionali non dovrebbe permettere in questi casi

di avvalersi delle immunità. Chi è responsabile per crimini internazionali, sia pure

responsabile in un momento in cui era organo di uno stato straniero, proprio perché il

caso riguarda una commissione di un crimine internazionale che quindi colpisce valori

universali, non può invocare la sua posizione come individuo organo dello Stato

straniero per sottrarsi alla propria responsabilità penale, quindi al proprio processo ed

eventualmente anche alla propria punizione.

immunità personali

Ci sono poi le , dette anche ratione personae, che invece

riguardano la persona in quanto tale: soprattutto le immunità degli agenti diplomatici

e consolari. Tali immunità agevolano l'esercizio della funzione da parte dell’individuo

organo affiancando all'immunità, strettamente legata all'esercizio delle funzioni, anche

altri privilegi o altri garanzie che agevolano indirettamente lo svolgimento di queste

funzioni. Ad esempio, la libertà di circolazione, la libertà delle franchigie di tipo fiscale:

esse sono immunità legate e accordate alla persona perché agevolano l'esercizio della

funzione.

Quindi sono immunità proprie della persona e questa naturalmente può

rinunciarvi. Ad esempio, un diplomatico potrebbe rinunciare alla sua immunità dalla

giurisdizione civile relativamente ad un contratto (responsabilità civile per

inadempimento di un contratto).

È un'immunità che cessa con la cessazione della carica: cioè, quando la persona

non è più individuo organo, non ha più diritto ad invocare l'immunità in quanto i fatti

oggetto di interesse sono stati compiuti quando era organo dello Stato.

Il contenuto delle immunità è difficile da definire perché esistono immunità diverse:

vi è l’immunità dalla giurisdizione penale, cioè l’impossibilità di aprire un’azione

penale a carico di una persona organo di uno stato straniero, in quanto il diritto

internazionale assicura questa immunità dalla giurisdizione penale.

Abbiamo poi l’immunità dalla giurisdizione civile (di cognizione e di

esecuzione) in parte legata alla funzione e in parte può anche essere di tipo

personale. Ad esempio, un'azione di tipo contrattuale per un contratto commerciale

che un agente diplomatico ha stipulato con un soggetto dello Stato territoriale, non ha

niente a che fare con l'esercizio della sua funzione.

Poi vi sono immunità dall'arresto o da altre misure restrittive della libertà,

immunità di tipo fiscale, immunità di tipo domiciliare (il domicilio dell'agente

diplomatico non può essere oggetto di ispezione da parte delle forze di polizia),

immunità delle sedi diplomatiche, libertà di circolazione, libertà postale, eccetera.

Quali sono le persone a cui spettano queste immunità ? Non c'è un corpus

complessivo perché l'immunità è diversa a seconda del tipo di persona.

Vi sono gli agenti diplomatici che hanno un’immunità ratione personae e ratione

materiae e gli agenti consolari che hanno soltanto l’immunità ratione materiae,

legata alle funzioni e non ad altri tipi di immunità.

Anche i capi di Stato o di governo e i ministri degli esteri godono dell’immunità

ratione personae e ratione materiae. Quindi non è possibile, per esempio, l'esercizio

dell’azione penale o civile nei loro confronti.

Più problematica è l’analisi degli altri organi che si trovano ad operare nel territorio

straniero, come le forze armate o di polizia. Un caso particolare è quello in cui

l’agente venga scoperto e arrestato nel territorio straniero in cui sta effettuando

azioni di spionaggio. Su questi aspetti la prassi non è univoca, non esiste una

convenzione internazionale di portata generale e universale, e quindi sono questioni

discusse.

Vediamo alcuni casi interessanti: il caso Calipari-Lozano, il caso Abu Omar e il caso

dell’Enrica Lexie.

Caso Calipari-Lozano, Corte di cassazione sezione I penale, sentenza del 19

giugno 2008

Calipari era un alto funzionario dei servizi segreti italiani del Sismi, recatosi in Iraq

durante il periodo in cui, a seguito della seconda guerra del Golfo, vi era una

situazione di transizione in cui le autorità governative avevano difficoltà ad esercitare

la loro funzione. Di conseguenza erano presenti sul territorio varie truppe straniere, in

particolare truppe americane dislocate lì dalla seconda guerra del Golfo, che avevano

portato alla caduta del regime di Saddam Hussein e poi erano rimaste lì almeno in

parte per aiutare le forze del nuovo governo a stabilire l'ordine e ad esercitare il

controllo sul territorio. La permanenza in Iraq di queste truppe era stata autorizzata

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Calipari si reca in Iraq per trattare con bande di insorti, probabilmente forze

antigovernative, terroristi oppure criminali, che avevano rapito una giornalista italiana,

Luciana Sgrena, la quale si trovava in quel territorio per delle inchieste giornalistiche.

Era stata rapita ed era stato necessario l’intervento del Sismi per intavolare delle

trattative con i rapitori e per ottenere il rilascio della Sgrena. La missione ebbe

successo e la Sgrena venne liberata. Calipari ed un altro ufficiale del Sismi a bordo di

una autovettura con la signora Sgrena si dirigevano verso l'aeroporto internazionale di

Baghdad per rientrare in Italia, ma incappano in un posto di controllo gestito da truppe

del contingente militare Usa, che non era stato avvertito del fatto che questa vettura

avrebbe transitato per giungere all'aeroporto. Spararono dei colpi di avvertimento e

poi spararono contro la vettura temendo si trattasse di terroristi: uccisero Calipari e

ferirono il guidatore e la Sgrena.

Tale caso tratta dell’immunità da giurisdizione penale per atti compiuti da

organi statali, in questo caso dal soldato semplice Lozano.

Poiché le vittime dell'omicidio, del tentato omicidio e ferimento sono italiane, si

voleva sapere se l'autorità giudiziaria italiana potesse procedere

penalmente contro i responsabili dell’episodio, in particolare contro il signor

Lozano, lontanamente d'origine italiana dato il cognome, autore materiale della

sparatoria.

Il problema che si è posto è se Lozano, in quanto membro del contingente militare Usa

dislocato in Iraq, con una forza armata che era autorizzata dalle Nazioni Unite, fosse

soggetto alla giurisdizione penale italiana oppure no. Lozano invoca la sua

immunità in quanto organo degli Stati Uniti e la Procura della Repubblica e la

parte civile invece sostengono l'esistenza della giurisdizione italiana. Si arriva fino alla

Corte di Cassazione alla prima sezione penale che deve pronunciarsi su questa

questione.

“Se, con riferimento e all'uccisione al ferimento di due funzionari del Sismi, in

 missione governative in territorio iracheno per conseguire la liberazione di una

giornalista rapita (la signora Sgrena) e della medesima giornalista appena

liberata, (attinti da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi contro l’autovettura

sulla quale essi viaggiavano la sera del 4 Marzo 2005 ad un posto di blocco

istituito nei pressi dell’aeroporto di Baghdad), reati

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Daniele Luigi.
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