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ART. 32: Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 (46: il caso del comitato dei ministri che sottopone alla corte una decisione relativa all'applicazione di 47 una sentenza) (riguarda la questione dei pareri consultivi).

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

RICORSI: ART. 33: ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Qui il ricorso è presentato da una parte contraente contro un'altra parte contraente, senza alcun obbligo di dimostrare un particolare interesse a ricorrere.

Questo ricorso potrebbe essere presentato dall'Italia contro la Germania, senza che lo Stato ricorrente abbia nessun interesse individuale all'inosservanza denunciata alla Corte Di Giustizia. Si tratta di un diritto di ricorso generale nell'interesse della legge, non nell'interesse individuale della parte, ma nell'interesse del rispetto della Commissione Dei Diritti Dell'uomo e delle Libertà Fondamentali. Questi ricorsi interstatali sono abbastanza rari, mentre sono molto più frequenti i ricorsi individuali.

ART.34: ricorso individuale- "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo"

“Inizialmente il ricorso individuale era ammesso soltanto nei confronti di quegli Stati che avessero specificatamente approvato/accettato il ricorso individuale. Non tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo avevano fatto. Con il protocollo numero 16 questo ricorso individuale è stato generalizzato, diventando insito nel sistema dei ricorsi individuali alla Corte.”

Il ricorrente può essere una persona fisica, una organizzazione non governativa (società) o un gruppo di privati. Questi devono però dimostrare il loro interesse a ricorrere, esponendo di essere vittime di una violazione, da parte dello Stato convenuto, di un diritto o di una libertà tutelata dalla convenzione.

ART. 35: Condizioni di ricevibilità

2. “1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei”

(quattro) mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

Qui c'è quello che abbiamo già visto a proposito della protezione diplomatica, ovvero la condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni. Questo requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne è necessario, perché in realtà la vera violazione del trattamento degli stranieri è constatabile solo una volta che lo straniero non sia riuscito, attraverso gli organi giurisdizionali dello Stato responsabile, a correggere ed eliminare la violazione. Ciò avviene anche nell'ambito della convenzione della CEDU.

Qui la corte non può essere adita, se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come intese secondo i principi di diritto internazionale.

Il ricorso può essere dichiarato irricevibile, se il giudice unico, o il comitato o anche la camera decidano che non siano state ancora esaurite le vie di ricorso interne, nel senso

che la violazione dei diritti denunciata nel ricorso non è definitivamente avvenuta, nel senso che, attraverso l'esaurimento delle vie di ricorso residue o disponibili, non è ancora escluso che attraverso queste vie si possa ottenere la correzione della violazione. Il termine di ricorso, che prima era di sei mesi mentre adesso è di quattro, parte dalla data della sentenza interna definitiva, che nega la riparazione. Questa idea è correlata al principio di sussidiarietà: i primi competenti a proteggere i diritti dell'uomo e quindi a eliminare eventuali violazioni devono essere gli stessi Stati contraenti, e quindi l'apparato giudiziario di questo Stato. Solo come ultima ratio si può attivare il ricorso alla Corte dell'Unione Europea, quando il sistema interno non abbia assicurato la protezione. Quindi a partire dalla sentenza definitiva poi decorre il termine di 4 mesi altrimenti il ricorso è irricevibile sia per

mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sia per decorso e decadenza dal termine del ricorso di 4 mesi. Il Termine di ricorso è passato da sei a quattro mesi, perché il numero di ricorsi alla Corte è enorme.

ART. 42: Sentenze delle Camere.

3. "Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2."

ART. 43: Rinvio dinnanzi alla Grande Camera-

"1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera."

Noi abbiamo già visto un tipo di rimessione alla Grande Camera. Questa è un'ipotesi in cui la Camera (7 giudici) ritiene opportuno che sul ricorso decida la Grande Camera. È una remissione poiché la questione è importante oppure solleva un problema di conflitto di giurisdizione. Invece qui parliamo

di fronte alla Grande Camera viene presentata una richiesta di rinvio del caso. Questa richiesta viene valutata da un collegio di cinque giudici, che devono determinare se il ricorso solleva questioni di grande importanza o se vi sono problemi significativi nell'interpretazione o nell'applicazione della convenzione o dei protocolli. Solo se il collegio ritiene che il caso soddisfi questi criteri, viene accettata la richiesta di rinvio e il caso viene assegnato alla Grande Camera. La Grande Camera è composta da 17 giudici e rappresenta il massimo organo decisionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La sua decisione è vincolante per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il rinvio alla Grande Camera è un momento cruciale nel processo di appello, in quanto offre l'opportunità di una revisione approfondita della sentenza e di una decisione finale da parte del massimo organo giudiziario della Corte.

C'è un collegio di cinque giudici che deve decidere se è il caso oppure no di ammettere il rinvio alla grande camera. Se il collegio accoglie la domanda la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza definitiva. Queste sono le ipotesi, soprattutto quando ci sono questioni molto importanti (come quella del crocifisso), decise prima dalla Camera ma poi la sentenza della camera è stata impugnata alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza definitiva.

La sentenza della Grande Camera è definitiva, mentre la sentenza di una Camera lo è quando le parti dichiarano di non richiedere il rinvio dinanzi alla Grande Camera o

senon è stato richiesto il rinvio o se il collegio della Grande Camera respinge la richiestadi rinvio formulata ai sensi dell'art.43, tre mesi dopo la sentenza.

Contenuto ed effetto delle sentenze

Art 41: equa soddisfazione

4. "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoiProtocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non inmodo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corteaccorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

Che contenuto e che effetto hanno le sentenze di accoglimento della Corte?

Probabilmente l'articolo 41 era immaginato nel senso che la Corte intervenissesuccessivamente a dichiarare l'equa soddisfazione. Cioè che prima si aspettava se loStato condannato ponesse rimedio e poi successivamente, solo se lo Stato nonprovvedeva, il ricorrente ovvero la vittima si poteva rivolgere nuovamente alla Corteper chiedere la

determinazione dell'equa soddisfazione. Quello che invece avviene attualmente è che normalmente quando lo Stato viene riconosciuto colpevole della violazione, la stessa sentenza contiene anche la determinazione dell'equa soddisfazione.

Diritto internazionale 27/4/21

Avevamo incominciato a parlare dell'esecuzione delle sentenze di accoglimento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si parla di esecuzione qualora la sentenza sia una sentenza di accoglimento, perché consta la violazione di uno o più diritti tutelati dalla convenzione europea da parte dello stato contraente convenuto. Le altre parti contraenti si

L'art. 46 ci dice che le sentenze hanno forza vincolante e impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della corte sulle controversie nelle quali sono parti.

L'art. 46, in realtà, parla di un obbligo di risultato per cui le parti contraenti devono conformarsi alle sentenze. Ma, d'altra parte, non indicando come

occorra conformarsi, spetta alla discrezionalità delle alte parti contraenti (cioè gli stati) scegliere i mezzi attraverso cui farlo. La sentenza, perlomeno fino al Protocollo 14, si limitava a constatare la violazione, ma non diceva come dovesse essere eliminata e ripristinata la situazione attraverso un'opera di riparazione nei confronti della vittima. Dunque, si trattava di una sentenza generica, che si limitava a indicare in cosa consistesse la violazione, senza indicare come avrebbe dovuto procedere lo stato la cui violazione era stata constata dalla sentenza. Quindi, c'era un obbligo di risultato ma non di mezzi. Che cosa succede a queste sentenze quando sono emanate? La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione. Il comitato è un organo del Consiglio d'Europa costituito dai ministri degli esteri dei vari stati (rappresentanti dei governi). Si tratta di un organo che rappresenta
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Daniele Luigi.