INTERNAZIONALE II
Lezione 12 aprile 2021 lezione XI sovranità territoriale – immunità
L’immunità viene riconosciuta
Il diritto internazionale prevede dei limiti per l'esercizio della sovranità territoriale. Per
sovranità territoriale si intende che ogni stato è indipendente, nel senso che non
deve sopportare l'interferenza di nessun’altro stato. Questo principio, espresso nell’art.
2 paragrafo 7 della Carta, è il principio della domestic jurisdiction: nessuna
disposizione del presente statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni
che appartengono alla competenza interna di uno stato. Tuttavia, lo Stato non è del
tutto libero di esercitare al proprio interno la sovranità in quanto la domestic
jurisdiction , cioè la sovranità interna, si arresta dove il diritto internazionale
impone allo stato territoriale dei limiti all'esercizio della sovranità,
prevedendo obblighi a carico di ciascuno stato che attengono alla maniera in cui viene
esercitata sul proprio territorio, nei confronti delle persone che ivi si trovano, il proprio
diritto di sovranità.
- Alcuni dei limiti principali sono i limiti che attengano all'immunità degli
stati stranieri e dei suoi organi. Quindi lo stato territoriale deve riconoscere
ad altri stati ed organi determinati privilegi, diritti e poteri che devono essere
salvaguardati e che sono raggruppati nel termine di immunità. Quando parliamo
di organi ci riferiamo agli individui che sono contemporaneamente persone e
organi di stati stranieri, a cui vanno assicurate garanzie e trattamenti.
- Un altro limite all’esercizio della sovranità è il trattamento degli stranieri,
ossia delle persone che non abbiano la nazionalità dello Stato territoriale.
Quindi, quest’ultimo è tenuto a garantire certe forme di trattamento agli
stranieri, non potendoli sottoporre a trattamenti contrari a quanto garantisce il
diritto internazionale.
- Più recentemente si sono affermati dei limiti che attengono al rispetto dei
diritti umani.
Per la questione dell’immunità e del trattamento dello straniero parliamo di
trattamenti nei confronti di persone che non sono cittadini dello Stato territoriale, in
quanto stranieri o organi individuali di stati stranieri. Invece, la portata dei diritti umani
è una portata universale, in quanto non accetta una discriminazione tra straniero e
nazionale. Quindi la novità è che esistono, nei confronti degli stati, dei limiti di
trattamento nei limiti di diritti che devono essere garantiti agli stranieri e ai
propri cittadini nazionali.
Un tempo si diceva che la sovranità territoriale riguardasse la maniera in cui venivano
trattati i cittadini nazionali, e fosse di conseguenza una questione di diritto interno.
Con l'affermazione dell'esistenza di diritti fondamentali dell'uomo questa concezione
viene superata, perché i diritti umani devono essere rispettati dagli Stati territoriali
non soltanto nei confronti degli stranieri, ma anche nei confronti dei propri cittadini.
- Un ulteriore limite riguarda il fatto che lo stato territoriale ha l'obbligo di
prevenire e di punire i crimini internazionali, soprattutto se sono
commessi da propri cittadini che si trovano sul proprio territorio. Da questo
punto di vista anche lo stato territoriale subisce dei limiti perché deve agire
contro i responsabili dei crimini internazionali che si trovino sul proprio territorio.
par in
Partiamo dall'immunità: l’immunità degli stati stranieri dipende dal principio “
parem non habet iudicium”, per cui non c'è un potere di giudicare o di esercitare i
poteri di giurisdizione da parte di uno stato nei confronti di un altro, in quanto “tutti gli
Stati sono uguali” (è una conseguenza della sovrana uguaglianza degli stati, principio
fondamentale ex art. 2 della carta delle Nazioni unite).
Parliamo dell’immunità degli individui o persone organo degli Stati membri.
Nel processo di Norimberga, una delle affermazioni solenni contenute nella sentenza
del tribunale militare internazionale per la punizione dei responsabili dei crimini
compiuti nella Seconda guerra mondiale, era che i crimini contro l'umanità sono
compiuti da individui e non dallo stato. Forse il responsabile di questi crimini è
duplice, composto dallo stato in quanto tale e dagli individui che rivestono all'interno
di questo stato una funzione di organo di ufficiale. Sono tali individui che poi
materialmente commettono i crimini internazionali, ad esempio contro la pace o
contro l’umanità.
La immunità per gli individui che agiscono come organi di uno stato straniero è una
conseguenza della immunità dello stato straniero stesso; quindi, come è immune lo
stato straniero, così devono essere immuni anche le persone che agiscono in
nome dello Stato straniero in quanto organo dello stesso. Gli individui organo
possono essere le più alte cariche di uno stato come il capo di Stato, il capo di
governo, i ministri, gli agenti diplomatici, gli agenti consolari ma anche i dirigenti degli
alti gradi delle truppe di uno stato che agiscono nel territorio di un altro stato. In questi
casi siamo di fronte a persone che non agiscono in quanto tali, ma agiscono
nell’esercizio di funzioni loro attribuite dallo stato di appartenenza.
FONTI:
1)È la consuetudine che ha creato e specificato questa immunità. Quindi le norme a
cui dobbiamo far riferimento sono delle norme di tipo consuetudinario, che poi
sono state oggetto di numerose convenzioni o tentativi di codificazione: le due più
importanti sono la Convenzione di Vienna del 61 sulle relazioni diplomatiche e
la Convenzione di Vienna del 63 sulle relazioni consolari. Sono convenzioni di
codificazione che riprendono le norme consuetudinarie già esistenti; eventualmente le
sviluppano, le dettagliano, ma si basano solo sull’esistenza di un corpo di norme
consuetudinarie che vengono tradotte in norme scritte. Vi è un'ampia corrispondenza
tra le due convenzioni di Vienna e le norme consuetudinarie, per cui vengono
applicate queste convenzioni indipendentemente dal fatto che lo stato in questione
abbia ratificato e sia diventato parte di quella convenzione, perché vengono intese
come riproduttive di norme consuetudinarie.
2)La commissione di diritto internazionale delle Nazioni unite ha prodotto un progetto
di articoli sull’immunità degli organi degli stati dalla giurisdizione penale
straniera. Si tratta di un tentativo ancora in itinere perché non si è ancora tradotto,
come le convenzioni di Vienna, in veri e propri accordi internazionali entrati in vigore.
Tuttavia, tali articoli sull’immunità degli organi degli stati stranieri vengono richiamati
dalla giurisprudenza e considerati come possibile espressione delle norme
consuetudinarie.
3)Esistono infine anche delle convenzioni bilaterali o multilaterali su questo
argomento, ad esempio come convenzione multilaterale possiamo citare la
convenzione di New York sulle missioni speciali del 69, una convenzione che si
occupa anche dell’immunità di cui i componenti di queste missioni speciali devono
usufruire nell’esercizio di queste missioni speciali.
Come convenzioni bilaterali ricordiamo l’acronimo Sofas (status of forces
agreements), vale a dire accordi che vengono stipulati tra lo stato territoriale su cui
si svolge la missione (stato ospite) e lo stato che invia in quel territorio proprie
truppe armate o personale civile (stato di invio stato nazionale delle truppe).
Se i componenti delle forze straniere commettono reati o sono coinvolti in azioni civili,
vi sono degli accordi specifici, stipulati di volta in volta, che normalmente garantiscono
l'immunità e stabiliscono una sorta di ripartizione di giurisdizione penale nei confronti
dei componenti di queste forze straniere.
Questi accordi regolano il riparto di competenza giurisdizionale in materia
penale per reati o ipotesi di reati commessi dai membri di queste forze. Il più
importante di questo Sofas è l’“Agreement between the Parties to the North
Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces” (Accordo tra le parti del
Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze), un accordo del 51 stipulato a
Londra. Viene spesso invocato e applicato perché nel territorio degli stati europei ci
sono numerose basi Nato. Personale di queste basi si trova anche in Italia e può
trovarsi coinvolto in episodi con rilevanza criminale. Dunque, in tali circostanze, si
stabilisce a chi spetta la giurisdizione. Ci sono casi di competenza esclusiva dello Stato
di invio e casi in cui invece c'è una competenza concorrente tra lo Stato di invio e lo
Stato territoriale.
Che tipo di immunità può spettare agli organi degli stati stranieri?
Ci sono le immunità funzionali, dette anche ratione materiae, che sono legate
all'espletamento di certe funzioni pubbliche in nome dello stato straniero. Ratio:
l'individuo organo non agisce a titolo personale ma in nome dello Stato di
appartenenza, e se quest’ultimo in quanto stato straniero è immune e gode di certe
immunità per certi atti o aspetti, così deve esserlo anche l'individuo organo. Dunque,
non è tanto l'individuo che gode di questa immunità, ma è lo stato di invio che
gode, attraverso l'individuo, di queste immunità.
Differenza Rinuncia Lo stato è il titolare di questo tipo di immunità ed è il
solo a potervi rinunciare: non può l'individuo organo sottoporsi volontariamente
alla giurisdizione dello Stato territoriale nel caso in cui goda dell’immunità: la rinuncia
a quest’ultima può essere operata solo da chi ne è titolare, cioè dallo Stato.
Altro elemento riguarda la durata dell’immunitàL'immunità non cessa con la
cessazione della carica di organo nel senso che, una volta accertato che
determinati atti rientrino nella immunità funzionale, la persona che li ha compiuti nel
momento in cui era organo continua a godere di questa immunità anche quando avrà
cessato dalla carica di organo. L’immunità è permanente.
Eccezione: questa immunità funzionale non può essere opposta e fatta valere quando
si tratta di atti che consistano nella commissione di crimini internazionali. La
responsabilità penale per crimini internazionali non dovrebbe permettere in questi casi
di avvalersi delle immunità. Chi è responsabile per crimini internazionali, sia pure
responsabile in un momento in cui era organo di uno stato straniero, proprio perché il
caso riguarda una commissione di un crimine internazionale che quindi colpisce valori
universali, non può invocare la sua posizione come individuo organo dello Stato
straniero per sottrarsi alla propria responsabilità penale, quindi al proprio processo ed
eventualmente anche alla propria punizione.
immunità personali
Ci sono poi le , dette anche ratione personae, che invece
riguardano la persona in quanto tale: soprattutto le immunità degli agenti diplomatici
e consolari. Tali immunità agevolano l'esercizio della funzione da parte dell’individuo
organo affiancando all'immunità, strettamente legata all'esercizio delle funzioni, anche
altri privilegi o altri garanzie che agevolano indirettamente lo svolgimento di queste
funzioni. Ad esempio, la libertà di circolazione, la libertà delle franchigie di tipo fiscale:
esse sono immunità legate e accordate alla persona perché agevolano l'esercizio della
funzione.
Quindi sono immunità proprie della persona e questa naturalmente può
rinunciarvi. Ad esempio, un diplomatico potrebbe rinunciare alla sua immunità dalla
giurisdizione civile relativamente ad un contratto (responsabilità civile per
inadempimento di un contratto).
È un'immunità che cessa con la cessazione della carica: cioè, quando la persona
non è più individuo organo, non ha più diritto ad invocare l'immunità in quanto i fatti
oggetto di interesse sono stati compiuti quando era organo dello Stato.
Il contenuto delle immunità è difficile da definire perché esistono immunità diverse:
vi è l’immunità dalla giurisdizione penale, cioè l’impossibilità di aprire un’azione
penale a carico di una persona organo di uno stato straniero, in quanto il diritto
internazionale assicura questa immunità dalla giurisdizione penale.
Abbiamo poi l’immunità dalla giurisdizione civile (di cognizione e di
esecuzione) in parte legata alla funzione e in parte può anche essere di tipo
personale. Ad esempio, un'azione di tipo contrattuale per un contratto commerciale
che un agente diplomatico ha stipulato con un soggetto dello Stato territoriale, non ha
niente a che fare con l'esercizio della sua funzione.
Poi vi sono immunità dall'arresto o da altre misure restrittive della libertà,
immunità di tipo fiscale, immunità di tipo domiciliare (il domicilio dell'agente
diplomatico non può essere oggetto di ispezione da parte delle forze di polizia),
immunità delle sedi diplomatiche, libertà di circolazione, libertà postale, eccetera.
Quali sono le persone a cui spettano queste immunità ? Non c'è un corpus
complessivo perché l'immunità è diversa a seconda del tipo di persona.
Vi sono gli agenti diplomatici che hanno un’immunità ratione personae e ratione
materiae e gli agenti consolari che hanno soltanto l’immunità ratione materiae,
legata alle funzioni e non ad altri tipi di immunità.
Anche i capi di Stato o di governo e i ministri degli esteri godono dell’immunità
ratione personae e ratione materiae. Quindi non è possibile, per esempio, l'esercizio
dell’azione penale o civile nei loro confronti.
Più problematica è l’analisi degli altri organi che si trovano ad operare nel territorio
straniero, come le forze armate o di polizia. Un caso particolare è quello in cui
l’agente venga scoperto e arrestato nel territorio straniero in cui sta effettuando
azioni di spionaggio. Su questi aspetti la prassi non è univoca, non esiste una
convenzione internazionale di portata generale e universale, e quindi sono questioni
discusse.
Vediamo alcuni casi interessanti: il caso Calipari-Lozano, il caso Abu Omar e il caso
dell’Enrica Lexie.
Caso Calipari-Lozano, Corte di cassazione sezione I penale, sentenza del 19
giugno 2008
Calipari era un alto funzionario dei servizi segreti italiani del Sismi, recatosi in Iraq
durante il periodo in cui, a seguito della seconda guerra del Golfo, vi era una
situazione di transizione in cui le autorità governative avevano difficoltà ad esercitare
la loro funzione. Di conseguenza erano presenti sul territorio varie truppe straniere, in
particolare truppe americane dislocate lì dalla seconda guerra del Golfo, che avevano
portato alla caduta del regime di Saddam Hussein e poi erano rimaste lì almeno in
parte per aiutare le forze del nuovo governo a stabilire l'ordine e ad esercitare il
controllo sul territorio. La permanenza in Iraq di queste truppe era stata autorizzata
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Calipari si reca in Iraq per trattare con bande di insorti, probabilmente forze
antigovernative, terroristi oppure criminali, che avevano rapito una giornalista italiana,
Luciana Sgrena, la quale si trovava in quel territorio per delle inchieste giornalistiche.
Era stata rapita ed era stato necessario l’intervento del Sismi per intavolare delle
trattative con i rapitori e per ottenere il rilascio della Sgrena. La missione ebbe
successo e la Sgrena venne liberata. Calipari ed un altro ufficiale del Sismi a bordo di
una autovettura con la signora Sgrena si dirigevano verso l'aeroporto internazionale di
Baghdad per rientrare in Italia, ma incappano in un posto di controllo gestito da truppe
del contingente militare Usa, che non era stato avvertito del fatto che questa vettura
avrebbe transitato per giungere all'aeroporto. Spararono dei colpi di avvertimento e
poi spararono contro la vettura temendo si trattasse di terroristi: uccisero Calipari e
ferirono il guidatore e la Sgrena.
Tale caso tratta dell’immunità da giurisdizione penale per atti compiuti da
organi statali, in questo caso dal soldato semplice Lozano.
Poiché le vittime dell'omicidio, del tentato omicidio e ferimento sono italiane, si
voleva sapere se l'autorità giudiziaria italiana potesse procedere
penalmente contro i responsabili dell’episodio, in particolare contro il signor
Lozano, lontanamente d'origine italiana dato il cognome, autore materiale della
sparatoria.
Il problema che si è posto è se Lozano, in quanto membro del contingente militare Usa
dislocato in Iraq, con una forza armata che era autorizzata dalle Nazioni Unite, fosse
soggetto alla giurisdizione penale italiana oppure no. Lozano invoca la sua
immunità in quanto organo degli Stati Uniti e la Procura della Repubblica e la
parte civile invece sostengono l'esistenza della giurisdizione italiana. Si arriva fino alla
Corte di Cassazione alla prima sezione penale che deve pronunciarsi su questa
questione.
“Se, con riferimento e all'uccisione al ferimento di due funzionari del Sismi, in
missione governative in territorio iracheno per conseguire la liberazione di una
giornalista rapita (la signora Sgrena) e della medesima giornalista appena
liberata, (attinti da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi contro l’autovettura
sulla quale essi viaggiavano la sera del 4 Marzo 2005 ad un posto di blocco
istituito nei pressi dell’aeroporto di Baghdad), reati
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