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I POPOLI E IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
I popoli possono essere considerati soggetti del diritto internazionale? Questa
domanda viene posta perché il diritto internazionale prevede il diritto
all’autodeterminazione dei popoli che viene imposta a tutti gli Stati ed è,
norma
Ius Cogens:
inoltre, una norma di norme del diritto internazionale inderogabili.
Nel momento in cui è stato istituito il diritto all’autodeterminazione non vi era accordo
tra gli Stati in base al significato da attribuire questo principio, per questo motivo non
è stato ben precisato e si è definito nel corso del tempo attraverso la prassi, ovvero
attraverso il modo in cui questa norma è stata applicata.
Diritto all’autodeterminazione interna: diritto dei popoli di avere un governo che li
rappresenti (poter partecipare e candidarsi alle elezioni, etc…)
Alessia Di Leo – Prof. Spatti – A.A. 2017-2018
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Diritto all’autodeterminazione esterna: diritto alla secessione, diritto di un popolo
di poter andarsene da un paese per poter costruire sul proprio territorio un nuovo
Stato. Può essere attuato in un numero ristretto di casi (es: dominazione coloniale,
casi in cui non venga rispettato il diritto all’autodeterminazione interna, casi di
occupazione militare avvenuti dopo l’affermazione del principio di
autodeterminazione)
Cos’è un popolo?
Movimenti di liberazione nazionale: soggettività temporanea e parziale, si
applicano solo alcune norme che sono quelle dei movimenti insurrezionali. Se la
rivoluzione si sta svolgendo sulla base del diritto di autodeterminazione diventa
qualcosa di diverso rispetto a una semplice rivoluzione.
Gli stati terzi che aiutano un movimento di liberazione nazionale lo possono fare e non
vanno contro il diritto internazionale. Esempi: caso del Sahara occidentale che
inizialmente era governato dalla Spagna che sosteneva di aver stipulato
legittimamente accordi con le tribù che vivevano lì e che le hanno quindi ceduto la
sovranità. Nella fase della decolonizzazione la Spagna se ne andò da quei territori, per
cui il Marocco invase il Sahara Occidentale rivendicando la sovranità. La Spagna
voleva indire un referendum per rimanere in quei territori ma, secondo il Marocco, non
s’ha da fa perché il Sahara apparteneva al Marocco e della Mauritania ancor prima
della Spagna, per cui Marocco e Mauritania richiedono un parere della Corte
internazionale di Giustizia per dirimere la situazione. La Corte Internazionale di
Giustizia, nel 1975, afferma che la Spagna può fare il referendum perché non
riconosce a Marocco e Mauritania la sovranità in quei territori. Affermazione del diritto
all’autodeterminazione dei popoli (tramite referendum, in questo caso) 24/10/17
Caso del Québec: vi sono stati dei tentativi di secessione/dichiarazione di
indipendenza (dal Canada), ben due referendum sono stati proposti dalle autorità
locali, uno nel ’95 e uno nel 2004. In entrambi i casi ha prevalso la decisione di
rimanere nel territorio canadese.
Il governo canadese si è rivolto alla Corte Suprema del Canada chiedendo che valore
giuridico potesse avere un referendum di quel tipo, in particolar modo è stato chiesto
se fosse possibile indire un referendum di questo tipo da parte di un’autorità locale per
poi, eventualmente, dichiarare l’indipendenza. Il governo canadese, inoltre, si chiese
se un referendum di quel tipo potesse essere legittimato a livello di diritto
internazionale.
Solo nel caso di diritto all’autodeterminazione dei popoli si può indire un referendum
che può avere conseguenze d’indipendenza a livello internazionale. Di conseguenza, ai
sensi del diritto internazionale, un referendum di questo tipo non ha nessun valore
perché il Québec non è dotato dei criteri necessari per godere del diritto di
autodeterminazione dei popoli.
Alessia Di Leo – Prof. Spatti – A.A. 2017-2018
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Caso della Crimea: si indice un referendum tramite le autorità locali, nel 1954
l’Ucraina, che faceva parte dell’Unione Sovietica, ottiene il territorio della Crimea. Nel
1997 Ucraina e Russia trovano un accordo per cui la Russia può porre le sue truppe
navali nel Mar Nero, permettendo quindi la creazione di basi russe. Nel 2013, a seguito
dell’avvicinamento dell’Ucraina alla NATO, la Russia decide di inviare mezzi e soldati in
Crimea. I soldati, però, non erano ufficialmente parte dell’esercito russo. Si crea, così,
una divisione tra i due Paesi per cui la Crimea indice un referendum in cui si chiede al
popolo se volesse dividersi dall’Ucraina per unirsi al territorio russo. Il giorno
successivo al referendum, la Crimea presentò la richiesta di annessione al territorio
russo. Pochi giorni dopo, viene concluso l’accordo di annessione. Le autorità ucraine
però affermano di non aver intenzione di riconoscere il referendum. Viene criticato in
particolare il fatto che il referendum sia stato effettuato con la presenza di militari
russi sul territorio. Il giorno stesso del referendum, la Comunità Europea affermò di non
riconoscere il referendum. Nel Consiglio di Sicurezza, gli USA propongono di non
accettare il referendum e propongono una soluzione pacifica che chiedesse all’Ucraina
di riconoscere i diritti degli abitanti della Crimea. 13 Stati su 15 accettarono, ma vi fu il
veto della Russia e l’astensione della Cina, quindi la risoluzione non venne accettata.
Visto il fallimento del Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea Generale propose la
risoluzione 68/262: condanna al referendum ed invito a tutti i paesi a non riconoscerne
l’esito. Venne votata come favorevole da 100 stati, contro 11 contrari e 58 astenuti.
Come si difende la Russia? Afferma di intervenire per aiutare il processo di
secessione rimedio: si tratta della possibilità, per i popoli i cui diritti fondamentali
non vengono rispettati, di scindersi dallo Stato di appartenenza. Ovviamente non è
questa la reale motivazione che ha mosso la Russia.
Caso della commissione di Venezia: in relazione al caso Berlusconi contro l’Italia.
La commissione di Venezia è un organo del Consiglio d’Europa: si tratta di
un’organizzazione etno-regionale e si occupa della tutela dei diritti umani, dello stato
di democrazia etc. Adotta solo pareri e si occupa dello stato di diritto. Sulla vicenda
della Crimea, la Commissione ha adottato due pareri:
1. Va a verificare se quello che è accaduto in seguito al referendum sia
conforme al diritto costituzionale russo.
2. Prima ancora della celebrazione del referendum, alcuni parlamentari russi
hanno proposto una legge che affermava sarebbe stato possibile per la
Russia procedere ad annessione di territori di altri Stati membri anche in
assenza di accordi di diritto internazionale sull’argomento. 25/10/17
Principio dell’integrità territoriale: non sono ammessi mutamenti di territorio a
meno che esso avvenga tramite un accordo di trasferimento tra lo stato che cede il
territorio e lo stato che ne accetta l’annessione. Deve esserci il consenso di entrambe
le parti.
Nel caso della Crimea, sarebbe stato valido solo se si fosse trattato di un accordo
stipulato tra Ucraina e Russia, non tra Russia e Crimea perché la Crimea era del
territorio Ucraino.
Alessia Di Leo – Prof. Spatti – A.A. 2017-2018
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Si può dire che le autorità della Crimea hanno attuato il principio di
autodeterminazione dei popoli?
La Crimea non era sottomessa a una dominazione di tipo coloniale, non era
sottomessa a un’occupazione di tipo militare da parte dell’Ucraina e, inoltre, la
popolazione della Crimea sceglieva i suoi governanti per cui la Commissione di
Venezia verifica se possa ricorrere il quarto criterio necessario al principio
dell’autodeterminazione dei popoli, ovvero la secessione rimedio, che può aver
luogo nel caso in cui non vengano rispettati i diritti fondamentali egli individui che
abitano in quel luogo. La Commissione di Venezia conclude affermando che non esiste
la secessione rimedio all’interno del diritto internazionale, il quarto criterio non esiste.
Di conseguenza, la proposta di legge avanzata dai Russi era contraria al diritto
internazionale perché si sarebbe ammesso un trasferimento territoriale senza il
consenso dello Stato che avrebbe dovuto cedere il territorio. Le autorità della Crimea
non avevano nessun diritto di concludere il trattato con la Russia.
ALTRI SOGGETTI O ATTORI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
La Santa Sede: è un soggetto del diritto internazionale. Non si tratta dello
stato Città del Vaticano ma della suprema autorità di governo della Chiesa
Cattolica e la suprema autorità politica di Città del Vaticano. La Santa Sede
conclude accordi internazionali, come trattati bilaterali (es: patti lateranensi) o
multilaterali (es: Convenzione di Vienna, Convenzione di Ginevra, Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo, etc…). È anche un osservatore presso le
Nazioni Unite. Gode di immunità.
Il Sovrano Militare Ordine di Malta: ordine religioso dedito ad attività
medico-assistenziali. In passato ha esercitato una sovranità di tipo territoriale
(su Rodi e Malta). È considerato un soggetto del diritto internazionale,
nonostante non eserciti più nessun tipo di sovranità territoriale. Gode di una
serie di prerogative tipiche degli Stati, il Gran Maestro è considerato come un
Capo di Stato. Viene riconosciuta l’inviolabilità della sede, la cui principale si
trova a Romale autorità italiane non possono esercitare attività di controllo su
questa sede. Gode dell’immunità di cui godono gli Stati.
Comitato Internazionale della Croce Rossa: la più importante ONG
(associazioni di individui che perseguono obiettivi internazionali) con sede a
Ginevra. Ha il diritto di visitare i campi di prigionia e ha il diritto di essere
presente sul campo di battaglia per assistere i feriti. Ha diritto di non divulgare
le proprie informazioni (es: riguardo all’Olocausto). Alcune persone ritengono
che sia un soggetto del diritto internazionale, in considerazione delle
prerogative che gli sono riconosciute dal diritto internazionale umanitario.
Esistono degli accordi di sede: prevedono che lo Stato non eserciti la propria
sovranità nella sede dell’organizzazione (in questo caso, Svizzera). Inviolabilità
della valigia diplomatica: non possono aprire la valigia ai membri di questa
organizzazione.
Le ONG: organizzazioni non governative. Sono istituite da privati sulla base
della legislazione del paese in cui vengono istituite. Sono soggetti del diritto
nazi