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La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato
autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non
abbiano così convenuto.
Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari
testi autentici.
Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del par.1,
quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che
l’applicazione degli artt.31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che,
tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in
questione.
- Riserve
Art.2 lett.d: espressioni e termini usati il termine “riserva” indica una dichiarazione
à
unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento
in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad
escludere o a modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro
applicazione a tale Stato.
Tipologie di riserva:
• Esclusiva: la norma si applica a tutti, tranne a chi appone la riserva.
• Modificativa: la norma si applica a chi appone la riserva per come la modifica.
• Interpretativa: la norma si applica a chi appone la riserva per come la interpreta.
≠ tra mera dichiarazione interpretativa e riserva interpretativa:
Mera dichiarazione interpretativa: proposta interpretativa.
o Riserva interpretativa: condiziona l’efficacia della norma pattizia al fatto che è
o applicata in un certo modo.
Il passaggio dal diritto internazionale della sovranità al diritto internazionale della tutela dei
valori comuni e dei diritti fondamentali dell’uomo ha avuto impatto sulla disciplina delle
riserve. Fasi:
1. Diritto internazionale classico: tutela più rigida del consensualismo. 48
2. Parere della Corte Interazionale di Giustizia del 1951 sulla validità delle riserve alla
Convenzione contro il genocidio del ‘48.
3. Regole della Convenzione di Vienna (artt.19 ss.), integrate dalla Guida alla prassi
sulle riserve approvata nel 2011 dalla Commissione del diritto internazionale.
4. Giurisprudenza della Corte EDU con 2 sentenze: massimo punto di tutela dei valori
universali che corrisponde al massimo punto di compressione del volere statale.
=> dal consensualismo all’universalitismo.
1. Diritto internazionale classico:
Non esiste un obbligo che non sia stato accettato uno dei corollari è il principio di
à
integrità dei trattati: diritti e obblighi devono essere tendenzialmente uguali per tutte le parti
contraenti.
Le riserve sono ammesse se accettate da tutti gli altri stati contrenti le riserve accettate
à
sono scritte nel testo del trattato.
Se uno stato appone una riserva non accettata dagli altri stati: l’oggetto della volontà non è
più lo stesso per tutti => la riserva è invalida e lo stato è escluso dal trattato.
2. Parere della Corte Interazionale di Giustizia del 1951 sulla validità delle riserve alla
Convenzione contro il genocidio del ’48:
Nel ’48 entra in vigore la Convenzione sul genocidio delle Nazioni Unite.
L’art.9 della Convenzione prevede che, in caso di controversia tra stati contraenti
sull’interpretazione o applicazione della Convenzione, le parti attribuiscono
automaticamente competenza giurisdizionale alla Corte Internazionale di Giustizia ma i
à
paesi socialisti non vogliono riconoscere la competenza giurisdizionale automatica =>
vogliono apporre riserva sull’art.9.
Problema: la Convenzione non contiene disposizioni in materia di riserve => non le vieta e
non le accetta.
=> affiora il contrasto tra il vecchio regime (se la riserva non è prevista dal trattato, chi la
oppone è escluso) e l’esigenza di favorire la max partecipazione al trattato per proteggere
valori universali e meritevoli di tutela.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite fa una richiesta di emissione di un parere alla
Corte Internazionale di Giustizia chiedendo:
- Lo stato che ha formulato la riserva può essere considerato parte alla Convenzione
fintanto che mantiene la sua riserva se una o più parti alla Convenzione sollevano
un’obiezione rispetto a tale riserva?
- In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale è l’effetto di un’obiezione
e di un’eventuale accettazione?
1° quesito: la Corte afferma che il principio di integrità è quel principio in base al quale uno
Stato non può, nei suoi rapporti convenzionali, essere vincolato senza il proprio consenso
e che pertanto nessuna riserva gli sia opponibile se non ha prestato il suo consenso. Tale
principio si ricollega alla nozione di integrità della Convenzione, nozione che ha portato a
riconoscere la validità di qualsiasi riserva soltanto quanto accettata da tutti i contraenti,
come sarebbe avvenuto se essa fosse stata espressa nel corso del negoziato.
La Corte ha altresì affermato che per quel che riguarda la Convenzione sul genocidio
occorre tener conto di una serie di circostanze che ne attenuano le applicazioni, tra cui un
carattere universale delle Nazioni Unite.
Secondo la Corte la risposta a tali domande deve essere ricercata nelle caratteristiche
specifiche della Convenzione, in quanto le origini e il carattere della Convenzione e i fini
perseguiti dall’Assemblea Generale e dalle parti contraenti, forniscono elementi di
interpretazione della volontà dell’Assemblea Generale e delle parti. 49
Quanto alle origini della Convenzione: rivelano l’intenzione delle Nazioni Unite di
condannare e reprimere il genocidio come un crimine del diritto delle genti la Corte
à
afferma che la Convenzione presenta un duplice carattere: si propone, da un lato, di
salvaguardare l’esistenza di certi gruppi umanitari e, dall’altro, di confermare e sancire i
principi morali più elementari.
Per la prima volta si fa riferimento a obblighi erga omnes nella Convenzione gli stati
à
contraenti non hanno interessi propri, bensì hanno tutti e ciascuno un interesse comune:
realizzare i superiori fini che costituiscono la ragione d’essere della Convenzione, con la
conseguenza che non si può parlare di vantaggi o svantaggi individuali degli stati, né di un
preciso equilibrio contrattuale da mantenere tra diritti e obblighi.
Interesse: garantire il più ampio ambito partecipativo degli stati => non si può affermare,
come nel diritto internazionale classico, che se le riserve di uno stato non sono accettate
dalle altre parti contraenti, tale stato è escluso dal trattato la Corte ritiene che l'oggetto e
à
lo scopo della Convenzione fissino così dei limiti tanto alla libertà di apporre riserve quanto
a quella di formulare obiezioni ad esse.
2° quesito: la Corte ha affermato che le considerazioni che stanno alla base della risposta
al 1° quesito sono applicabili anche al 2° quesito in base al principio secondo cui la
à
valutazione della validità della riserva spetta a ciascuno Stato parte alla Convenzione, il
quale esercita tale diritto individualmente e per proprio conto e nessuno Stato può essere
vincolato da una riserva alla quale non ha dato il proprio consenso, la Corte afferma che
ciascuno Stato che abbia formulato un'obiezione ad una riserva può, sulla base della
propria individuale valutazione e nei limiti del criterio dell'oggetto e dello scopo,
considerare o meno lo stato che ha formulato la riserva come parte alla Convenzione.
Una tale decisione, secondo la Corte, produce effetto soltanto nei rapporti tra lo stato che
ha formulato la riserva e quello che ha sollevato l'obiezione e, solo nell'hp in cui si traduce
in una presa di posizione sul piano giurisdizionale, essa potrebbe determinare la completa
esclusione dalla Convenzione.
• 1° possibilità: lo stato X fa la riserva e lo stato Y la accetta riserva e trattato si
à
applicano.
• 2° possibilità: lo stato X fa la riserva e lo stato Y fa un’obiezione semplice: afferma che
la riserva non è compatibile con l’oggetto e lo scopo => decide che il trattato non si
applica (possibilità che risente del principio consensualistico).
• 3° possibilità: lo stato X fa la riserva e lo stato Y fa un’obiezione qualificata: si
accordano di far entrare una Convenzione in vigore tra di loro eccetto per le clausole
coperte dalla riserva.
Conseguenza delle 3 hp: un trattato multilaterale può frammentarsi in tanti regimi bilaterali
per quante sono le coppie di stati parti potenzialmente diventa una serie di trattati
à
bilaterali.
Nella Convenzione di Vienna sono definite in modo opposto l’obiezione semplice e
qualificata:
a) Obiezione semplice: permette il mantenimento e in vigore il trattato tranne la norma
riservata.
b) Obiezione qualificata: esclude dalla partecipazione del trattato.
Perché:
1969: l’obbiettivo è mantenere una partecipazione al trattato, dunque il paese
§ obiettante che vuole escludersi dalla partecipazione deve esprimere la sua scelta,
non si presume.
1951: la conseguenza tipica è che il trattato non opera, nel momento in cui non vi è
§ alcuna espressione di diversa volontà delle parti. 50
Se uno stato, entro 12 mesi dalla comunicazione della riserva, non si oppone à
l’accettazione si presume.
3. Regole della Convenzione di Vienna:
Art.19 Convenzione di Vienna: formulazione della riserva uno Stato, al momento della
à
firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di un trattato o al momento
dell’adesione, può formulare una riserva, a meno che:
a) la riserva non sia vietata dal trattato;
b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura
la riserva in questione; o
c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con
l’oggetto e lo scopo del trattato.
Il criterio dell’incompatibilità del trattato diventa il criterio principe per giudicare la validità di
una riserva quando il trattato non afferma nulla riguardo alle riserve.
Art.20: accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse una riserva autorizzata
à
espressamente da un trattato non deve essere accettata successivamente dagli altri Stati
contraenti, a meno che il trattato non lo preveda.
Se il trattato prevede la riserva non vi è necessità di accettarla, perché è consentita da tutti
i contraenti.
Art.21: effetti giuridici delle