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Analisi economica del diritto penale
L'analisi economica del diritto penale rappresenta gli studi interdisciplinari di diritto e materie economiche, il cui oggetto è la valutazione delle scelte normative effettuate e il loro impatto sull'ordinamento giuridico e sulla società. L'obiettivo di questa ricerca è stabilire se le decisioni assunte dal legislatore possano o meno superare il vaglio del rapporto costi-benefici. In prima battuta gli studiosi di questa disciplina devono compiere un'analisi positiva, concentrandosi sul tentativo di dare un giudizio prognostico su quali potrebbero essere le conseguenze di diverse scelte normative applicate agli stessi problemi. In seguito viene svolta un'analisi normativa, compiendo un passo avanti e suggerendo una possibile alternativa più efficiente. Il parametro chiave è pertanto l'efficienza, intesa come, secondo le parole di Vilfredo Pareto, la possibilità di "realizzare un'allocazione di risorse, talePer cui, non sia possibile migliorarlo ulteriormente la condizione di un individuo senza peggiorarne quella di un altro”. La natura interdisciplinare e dinamica di tale analisi impone lo svolgimento di indagini che vanno oltre lo studio prettamente giuridico e i tecnicismi della materia, ma condividono oggetto e metodi dell’economia politica, delle scienze politiche e della sociologia.
In questa sede l’analisi verterà sui recenti interventi in materia di immigrazione, rappresentati dalla legge 132 del 2018, conosciuto ai più come “decreto sicurezza”.
Significativa è innanzitutto la scelta del legislatore di restringere significativamente l’ambito di operatività della protezione umanitaria. Tale istituto, disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. n. 286/98, individuava una serie di ipotesi in ricorrenza delle quali sussisteva un divieto di espulsione e di respingimento del cittadino straniero, in particolare al comma 1 prevedeva:
“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
Le modalità di attuazione dell'art. 19 erano previste all'art. 28, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 394/99 che stabiliva: “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: [...] d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico”.
Al posto della protezione umanitaria è stato introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni “casi”.
speciali” cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”. È previsto infine un permesso di 1