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DIRITTO UE

Cosa è l’unione europea?

27 stati membri

 500 milioni di abitanti

 Valori condivisi: diritti umani pace e democrazia

 Politiche comuni: mercato interno, moneta unica

 Apparato istituzionale condiviso

 Non è uno stato ma un’organizzazione internazionale:

 Soggetti di diritto internazionale

o Creati dagli stati tramite trattato

o Per raggiungimento di scopi diversi

o

Organizzazione internazionale sui generis

 Cessione di porzioni di sovranità, attribuendo le relative competenze all’unione

 Avvio del processo di integrazione

Contesto storico

Diverse divisioni dell’integrazione europea:

 Confederale (intergovernativa) organizzazione di stati, priva di istituzioni

o centrali forti (Churchill, De Gaulle)

Federalista superamento degli stati nazionali per raggiungere la creazione

o degli stati uniti d’Europa (Spinelli)

Funzionalista cooperazione ristretta tra stati europei graduale, integrazione

o economica guidata da istituzioni

Obiettivo comune: mantenere la pace

 Manifesto di Ventotene di Spinelli

La dichiarazione Schuman 1950

Ministro esteri francese fa discorso in una conferenza che è considerata il momento

 fondativo del processo di integrazione europea, valenza politica ma con significato

storico

La pace non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai

 pericoli

Unione a piccoli passi > essa sorgerà da realizzazioni concrete

 Funzionalismo integrazione come processo graduale da settori economici e politici

 

Federazione europea indispensabile per il mantenimento della pace

 ‘’nulla è possibile senza gli uomini, ma nulla è duraturo senza delle istituzioni’’

La comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)

Trattato di Parigi 1951

 Obiettivo di una pace duratura dopo la 2GM previsto per 50 anni

 6 stati fondatori: FR, GER, IT, BEL, OL, LUS

 Gestione comune del mercato del carbone e dell’acciaio

 Assetto istituzionale

Fallimento della comunità europea di difesa (CED)

Progetto di sostituire una difesa comune (CED)

 Iniziativa francese, l’accelerazione dell’integrazione è dovuta al timore del riarmo

 tedesco

Forte dimensione di integrazione politica

 UK si sfila dal progetto e il trattato non viene ratificato dalla Francia 1954

 Battuta d’arresto del progetto di integrazione

 1

I trattati di Roma 1957

Approfondimento dell’integrazione in nuovi settori

 Due nuova comunità:

 Comunità economica europea (CEE):

o Istituzione di un mercato comune (mercato interno)

 Politiche per la creazione di un mercato comune: politica agricola, politica

 doganale comune

Quadro istituzionale complesso, caratterizzato da istituzioni sovranazionali

 con poteri incisivi

Il potere normativo rimane tuttavia in capo al consiglio

Comunità europea per l’energia atomica (EURATOM)

o

L’ordinamento UE evolve mediante revisioni successive dei trattati istituitivi

 I trattati prevedono apposite procedure per la loro revisione

 Sono trattati internazionali quindi occorre la forma da parte di tutti gli stati e la

 successiva ratifica secondo le rispettive procedure istituzionali

Atto unico europeo 1986

Rafforzamento del ruolo Parlamento europeo: procedure di parere conforme e di

 cooperazione

Ripristino regola maggioranza in consiglio

 Nuove politiche (ambiente)

Trattato di Maastricht 1992

Salto di qualità nel processo di integrazione metodo intergovernativo: prevalenza

 

organi di stati, prevalenza dell’unanimità, limitato o assente potere di adottare atti

vincolanti, assenza di un sistema di controllo giurisdizionale / metodo comunitario:

prevalenza organi di individui, prevalenza del principio maggioritario, ampio potere di

adottare atti vincolanti, controllo giurisdizionale

Dimensione politica dell’integrazione europea

 Nasce Unione Europea

 Tre pilastri CEE,CECA, EURATOM / PESC / GAI

 

Cittadinanza europea

 Unione economica e monetaria

 Istituzionalizzazione del consiglio europeo

Trattato di Amsterdam 1997 e Nizza 2001

Allargamento

 Riforme istituzionali

 

Rafforzamento del potere del parlamento europeo, revisione delle procedure

o decisionali, estensione delle ipotesi di decisione a maggioranza qualificata

Cooperazione rafforzata

o

Parziale revisione della struttura a pilastri

 Trasferimento di alcune materie (immigrazione e asilo, cooperazione giudiziaria

o in amteria civile) dal terzo al primo pilastro

Tratto di Nizza 2001

o 2

Fallimento del ‘’trattato costituzionale’’ 2004

’trattato che istituisce una costituzione per l’Europa’’

‘ Rafforzamento della dimensione politica e simbolica del processo di integrazione

 Abolizione della struttura a pilastri

 Diritti fondamentali

 Il testo è predisposto da una convenzione

 Esito negativo dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi dunque non entra in vigore

Tratto di Lisbona 2007

Cessa di esistere la CE ora TFUE

 eliminazione pilastri

 Cancellate simbologie costituzionali

 Riforma istituzionale e politica

ALLARGAMENTO, ADESIONE E RECESSO

Nel 1951 i membri fondatori erano 6: FR, ITA, GER, BEL, LEX, OLA > CECA

 1973 DAN, IRL, UK

 

1981 GRECIA

 

1986 SPA, PORT

 

1995 AUS, FIN, SVE

 

2004 allargamento ad est con 10 stati che avevano adeguato il loro assetto

 

istituzionale interno per avere dei requisiti per entrare a far parte dell’UE

2013 CRO

 

La Turchia candidata da circa 10 anni, lo status di paese candidato è status formale che

 consente di avviare negozio nati con UE per entrarci e per instaurare una serie i

rapporti privilegiati che possano consentire le condizioni che rendano idonee

all’integrazione. L’Islanda, la Repubblica di Macedonia, il Montenegro e la Serbia sono

ancora in domanda di adesione.

I criteri di Copenaghen

Articolo 49 definisce i principi di adesione

3 criteri:

Politico libertà, diritti fondamentali, non discriminazione

 democrazia,

Economico economia di mercato attiva, capacità di concorrenza

 

Giuridico capacità di rispettare l’acquis = rispettare gli obblighi ma anche sostenere

 

gli obiettivi

La procedura di adesione art. 49 TUE:

1. Domanda al consiglio a parte dello stato

2. Parere della commissione e approvazione del parlamento europeo per potere

riconoscere allo stato lo status di candidato

3. Deliberazione del consiglio all’unanimità > tutti gli stati che risiedono al consiglio

devono essere d’accordo dell’ingresso potenziale del nuovo stato membro

4. Avvio dei negoziati con lo stato candidato

5. Accordo di adesione e ratifica di tutti gli stati membri 3

La procedura di recesso art. 50 TUE

Prima del trattato di Lisbona non c’era nei trattati un riferimento alla possibilità di recedere ed

era opinione diffusa che il processo di integrazione fosse irreversibile e dunque non potesse

venir meno l’adesione. Con il trattato di Lisbona viene introdotto l’art. 50 del TUE sul recesso.

1. Notifica al Consiglio Europeo

2. Avvio dei negoziati e conclusione di un accordo

3. Consiglio a maggioranza, previa approvazione del Parlamento Europeo

Entro due anni dalla notifica al consiglio da parte dello stato che tende recedere questo

diventa effettivo anche se non viene eseguito l’accordo tranne nel caso in cui viene allungato.

Caso Brexit alla scadenza dei due anni è sotto richiesto e accordata una proroga per potere

concludere un accordo e proseguire i negoziati.

IL SISTEMA DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA

Sistema competenze = meccanismo per cui l’UE può adottare atti normativi e svolgere la sua

azione sono delimitate da alcune previsione dei trattati che ne delimitano il campo d’azione e

determinano l’esercizio.

Principio di attribuzione (art. 5 TUE) 

Regola la delimitazione delle competenze dell’Unione > attribuzione come limite, l’UE

 può agire solo nei limiti del potere trasferito dagli stati membri

L’unione non ha competenze proprie, ma solo quelle attribuite dalla cessazione di

 sovranità dagli stati

Specialità delle competenze >

 Stati membri > competenza generale limitata territorialmente

o UE > competenza speciale o di attribuzione

o

Tre categorie di competenze

Esclusive

1. (art 3 TFUE) 

Tassativamente previste dai trattati:

 No estensione in via di prassi

 Necessaria modifica dei trattati per aggiungere competenze

Es. politica monetari, concorrenza nel mercato interno, unione doganale,

 conservazione risorse biologiche

Può intervenire solo l’Unione a meno che gli stati membri autorizzati a legiferare

 dalla Commissione oppure quando è necessario a recepire atti dell’UE

Concorrenti

2. (art. 4 TFUE) 

Categoria residuale > le materie sono determinate per esclusione, ovvero

 laddove non ricadono nelle competenze esclusive o nelle competenze del terzo

tipo

Es. mercato interno, politica sociale, trasporto, agricoltura e pesca

 Sia UE che gli stati membri possono legiferare

 Opera il principio della pre-emption > gli stati possono intervenire in

 questi settori solo nella misura in cui UE non abbia già legiferato

Salvo competenze parallele: nonescludono azione coordinata

Azioni di sostegno, coordinamento e completamento

3. (art. 5-6 TFUE) 

Settori di competenza solo degli stati membri

 Possibile intervento dell’UE a completamento dell’azione degli stati membri per

 garantire raggiungimento degli obiettivi UE

Coordinando e supportando l’azione normativa degli SM come progetti e

 finanziamenti (erasmus) 4

Meccanismi di flessibilità

Sistema di competenze rigido di garanzia per gli SM

 Ma ci sono anche elementi di flessibilità:

 Teoria dei poteri impliciti 

o Temperamento al principio di attribuzione

 Competenza dell’unione se potere indispensabile per esercizio

 competenza espressamente attribuita

Es. parallelismo delle competenze interne ed esterne (concluse accordi

 internazionali)

Clausola della flessibilità ex art. 352 TFUE 

o Estensione poteri nell’ambito delle competenze previste (es. parere

 sull’assenza di competenza adesione CEDU non estendibile con flessibilità

Condizioni necessarie:

 Assenza totale di base giuridica nei trattati idonea a giustificare

 potere

Potere d’azione necessario a perseguire obiettivi dell’Unione

 Esclusione ambito PESC

Procedura interistituzionale:

 Proposta della commissione

 Voto unanime del consiglio

 Approvazione del parlamento

Preemption

o Interpretazione dei trattati

o

Criteri di esercizio delle competenze > perché sono previsti? = per evitare constasti tra SM e

UE su incisività degli interventi a scapito degli stati

Principio di proporzionalità

 

L’azione UE limitata allo stretto necessario per perseguire gli obiettivi dell’unione

o avendo una minor influenza possibile sugli stati membri

È un principio generale dell’ordinamento UE

o È un principio ‘’giustiziabile’’ > tutelabile in giudizio

o Riguarda tutte le competenze dell’UE

o

Principio di sussidiarietà

 

Regola solo competenze non esclusive

o Infatti l’UE può intervenire solo se e nella misura in cui può legiferare meglio

o degli SM

Due requisiti:

o UE può disciplinare meglio una certa materia

 L’azione degli stati è insufficiente

Gli stati possono sindacare l’azione UE se non motivata

o Controllo ex post > ricorso per annullamento

o Controllo ex ante > procedura ex protocollo n2

o Consultazioni della commissione e relazione di accompagnamento

 Motivazione della proposta e impa

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aurora2399 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Corcione Elena.
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