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Il biennio 30-31 e i poteri di intervento del giudice e dell'autorità di pubblica sicurezza

Nel biennio 30-31 si completano i poteri di intervento del giudice, equelli, soprattutto preventivi, dell'autorità di pubblica sicurezza.

Introduzione delle prime forme di sostegno, economico e non, allastampa:

  • Istituzione di un ente pubblico, l'ente nazionale cellulosa e carta, istituito con fini protezionistici nei confronti dell'industria cartiera italiana rispetto a quelle estere, finanziato dalle stesse cartiere italiane. Una parte delle sue risorse viene destinata all'editoria stampata per l'acquisto di carta, per colmare la differenza tra il prezzo interno (molto alto) e quello estero.
  • Ente stampa (1940), ente controllato dal governo, che attraverso una serie di convenzioni con le imprese editoriali forniva loro servizi giornalistici preconfezionati.
  • Agenzia Stefani, agenzia di fornitura dell'informazione di base, unica agenzia autorizzata.

Periodo costituzionale provvisorio interventi legislativi caratteristici sono di carattere restrittivo.

come ad esempio il decreto legge 727 del 1943, che impone alle imprese editoriali delle limitazioni al cambio di proprietà, o il dl 13 del 1944, che prevede un'autorizzazione prefettizia per la prosecuzione della stampa di quotidiani o periodici. In vista dell'avvio dei lavori dell'Assemblea costituente, si ha un provvedimento più liberale, che riguarda il sequestro: viene abolito il sequestro preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, e solo il giudice può ricorrere a questo, ma solo nelle ipotesi di accertamento della responsabilità per la commissione di un reato a mezzo stampa. 08/03 Costituzione repubblicana è rigida, non più flessibile. Novità principali dell'art.21: meccanismi di controllo diventano successivi e non più preventivi, e vengono affidati quasi unicamente al giudice, e all'autorità di pubblica sicurezza solo in misura eccezionale (con interventi provvisori,

soggetti alla convalida del giudice entro 24h), quando l'autorità giurisdizionale non abbia la possibilità di intervenire tempestivamente

divieto di introdurre con legge ogni forma di autorizzazione o censura

unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero è quello del buon costume, da intendersi come il pudore sessuale, per tutelare i minori

principio della tassatività dei limiti, si prevede un unico limite espresso, legislatore non potrà liberamente introdurre limiti collegati a ragioni diverse da quelle che sorreggono limiti ulteriori, che si collegano a principi costituz.

la legge può stabilire forme di pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa, questo comma è rivolto a tutelare il diritto all'informazione dei destinatari dell'informazione (da qui la corte ha ricavato il principio del pluralismo informativo, si mette in luce il carattere partecipativo della libertà

Primo intervento legislativo adottato nel periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione: legge 47 del 1948, legge sulla stampa, che viene adottata direttamente dall'Assemblea costituente (così come era successo per l'Editto sulla stampa 100 anni prima). La legge 47 si occupa delle condizioni per l'esercizio della libertà di stampa: abolisce l'autorizzazione prefettizia (introdotta durante il periodo cost. provvisorio), introduce degli obblighi di indicazione sulla pubblicazione (luogo e data, nome stampatore, proprietario e direttore responsabile), l'obbligo di registrazione presso il tribunale del territorio di riferimento. Scompare ogni forma di autorizzazione, di riconoscimento del direttore responsabile (introdotta durante il periodo fascista).

Sentenza n.3 del 1957: riconoscimento dell'incostituzionalità della responsabilità oggettiva, attribuita al direttore responsabile, e la riconfigura come

responsabilità personale per omissione di controllo, e scusabile per fatto fortuito o per cause di forza maggiore

Unico intervento della legge del 1948 alle leggi 14 e 15: estensione del divieto di pubblicazioni oscene, esteso alle pubblicazioni dedicate ai minori, quando presentino un contenuto lesivo della morale o violenti

Un istituto previsto dalla legge del 1948 è quello della rettifica, che può essere utilizzato dal destinatario per notizie o informazioni non vere, o che ledano la sua dignità. Sono notizie false che però non arrivano a configurare un reato di diffamazione. Rettifica deve essere data entro 2 giorni per i quotidiani, per i periodici entro il numero successivo. Se la rettifica non viene data si può ricorrere al giudice, che può ordinare la rettifica e la pubblicazione della sua sentenza sul periodico interessato

Legge 62 del 2001 prevede l'estensione alle testate online delle disposizioni della legge 47 del 1948 relative

All'obbligo delle indicazioni obbligatorie e all'obbligo di registrazione Decreto legislativo 70 del 2003 limita l'obbligo di registrazione soltanto alle testate telematiche che abbiano intenzione di richiedere delle provvidenze economiche a favore della stampa.

Una sentenza della cassazione penale del 2015 considera applicabile il regime del sequestro anche alle testate online.

La Corte costituzionale ha giocato un ruolo importante nell'eliminazione di ogni forma di sequestro amministrativo ereditata dal passato, e ha lasciato in piedi soltanto 2 ipotesi di sequestro preventivo: quello di stampati contrari al buon costume, e quello di propaganda di mezzi anticoncezionali (eliminato poi nel 1971).

Viene eliminata l'autorizzazione all'affissione degli stampati (sentenza n.1 del 1956), ma rimane l'autorizzazione all'esercizio dell'arte tipografica (abolita con il decreto legislativo 112 del 1998).

La Corte ha poi eliminato dal codice penale alcune

disposizioni, come quelle che punivano la propaganda diretta a deprimere il sentimento nazionale, e quelle che istigavano all'odio tra le classi

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di reati a mezzo stampa si caratterizza comunque per essere una giurisprudenza prevalentemente adeguatrice, che ha fatto salvi in molti casi la legittimità cost. dei reati a mezzo stampa (es. reati a mezzo stampa lesivi dell'ordine pubblico, che è un limite che non risulta dalla cost., ma la Corte lo ha considerato come limite implicito, come ordine legale su cui poggia la pacifica convivenza)

Un ulteriore intervento è rappresentato dall'istituzione dell'Ordine e dell'Albo dei giornalisti, operato con la legge 69 del 1963. L'Ordine è articolato in un Consiglio nazionale, istituito presso il ministero della giustizia; in Consigli regionali o interregionali, organi elettivi, rappresentativi dei giornalisti. L'Albo è composto di 2 elenchi

distinti: quello dei giornalisti professionisti, che prevede requisiti dell'amaggiore età, dell'esercizio della professione per un periodo di tempo non inferiore ai 18 mesi, di una prova di idoneità professionale; quello dei giornalisti pubblicisti, che hanno esercitato l'attività giornalistica per un periodo non inferiore a 2 anni, in modo occasionale ma non esclusivo. Contro le decisioni dei consigli dell'ordine relativi all'iscrizione all'Albo, esiste per gli interessati la possibilità di ricorrere in primo luogo al Consiglio nazionale, e in secondo luogo anche al giudice. In tempi recenti, il potere disciplinare nei confronti dei giornalisti è passato dai Consigli dell'Ordine a Collegi di disciplina territoriale, sempre composti da giornalisti, ma che non fanno parte dei Consigli (si è voluto distinguere tra la parte amministrativa, legata alle funzioni dei Consigli, e la parte para-giurisdizionale, per

accentuarel'imparzialità di coloro che sono chiamati ad esercitare il potere disciplinare)

Con riferimento all'Ordine dei giornalisti, si è posto il problema della sua legittimità costituzionale sentenza n. 11 del 1968 della Corte costituzionale, afferma che l'Ordine e l'Albo non rappresentano un filtro tale da impedire a tutti l'esercizio della libertà di infoattraverso la stampa, perché è previsto accanto all'elenco dei giornalisti professionisti l'elenco dei pubblicisti, i quali possono esercitare la libertà di stampa per 2 anni, senza essere iscritti all'Albo (non c'è quindi lesione dell'art. 21 primo comma). Il secondo argomento della Corte è quello che l'Ordine dei giornalisti serve anche a tutelare la posizione del singolo giornalista all'interno dell'impresa giornalistica

Segreto professionale del giornalista: contrasto tra le previsioni del codice

di procedura penale, che prevede solo per alcune professioni il riconoscimento del segreto professionale, del diritto cioè a non presentare testimonianza su notizie ottenute in virtù della professione esercitata (ministri dei vari culti, medici, avvocati, notai, pubblici ufficiali). Non era ricompresa tra queste categorie quella dei giornalisti, e la Corte con la sentenza n.1 del 1981 rigetta la questione, ritenendo che a differenza delle professioni elencate dal codice, non si potesse considerare il segreto professionale per i giornalisti così funzionale all'esercizio della loro professione. Tuttavia nella stessa sentenza la Corte invita il legislatore a trovare una soluzione che bilanci in modo diverso la posizione del giornalista e quella delle altre professioni. Si arriva quindi al nuovo codice di procedura penale, che adotta una soluzione di compromesso: l'art. 200 riconosce anche ai giornalisti il segreto professionale, però è un segreto chepuò essere superato dal giudice. Se il giudice ritiene che non ci sia altro modo per l'accertamento della verità che conoscere le fonti di informazione, il segreto lascia il passo al regolare funzionamento della giustizia. 14/03 Rapporto tra libertà d'informazione e tutela della privacy → riferimento ai limiti ulteriori alla libertà di stampa, in questo caso al diritto alla riservatezza, che non è previsto formalmente dalla costituzione, ma è previsto nelle 2 carte europee dei diritti (CEDU e Carta di Nizza). Sul piano interno il diritto alla riservatezza è stato ricavato in via interpretativa prima dalla cassazione e poi dalla Corte costituzionale, riferendolo all'art. 2 cost. e all'art. 3 dove si parla di dignità sociale. Art. 2: tutela dei diritti dell'uomo, possibilità di integrare.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ftarto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bianchi Leonardo.