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Corte poteva essere adita anche da un singolo che ritenesse che un ordinamento avesse
violato un suo diritto, purchè egli avesse esaurito i mezzi di ricorso interno / prima volta che
un singolo può agire contro il suo stesso Stato o contro uno Stato terzo / questo ha portato a
enorme massa di ricorsi
- art. 10, II comma → prevede un tal numero di possibili eccezioni alla libertà di
espressione, che sembra non costituire un'effettiva garanzia → però quel testo è stato
integrato dalla giurisprudenza, che ha limitato le possibili ingerenze
- costituisce un vincolo anche per il legislatore interno → art. 117, I comma impone al
legislatore sia nazionale che regionale di rispettare i trattati internazionali (limitazione di
sovranità)
- ricorda che qui Ue non c'entra nulla
- 2007 la Corte costituzionale fa 2 sentenze in materia di diritto interno e diritto convenzione
con cui dice che le norme della convenzione alla luce dell'interpretazione della Corte di
Strasburgo si pongono nel sistema delle fonti:
1) su un piano inferiore alla costituzione;
2) su un piano superiore alle leggi
Conseguenze → legge in contrasto con convenzione o sua interpretazione è incostituzionale
per violazione dell'art. 117, I comma + il giudice italiano nel risolvere un caso deve
interpretare le leggi italiane alla luce della convenzione e della giurisprudenza di Strasburgo
(se ci sono + interpretazioni dovrà scegliere quella in linea con diritto convenzione/int Stra)
- quasi tutte le sentenze della cassazione in materia di libertà di informazione citano la
giurisprudenza di Strasburgo
- art. 10 è uno dei + importanti lasciti di questa stagione di Carte costituzionali
- I comma → affermazione dei diritti connessi alla libertà di espressione / parla
3 espressamente del diritto di ricevere informazioni / ultima parte riprende problema della
possibilità di controllo di mezzi di comunicazione diversi dalla stampa (fine anni '70
radiodiffusione era monopolio statale / trasmettere la libertà dei media in quel momento
storico era impossibile / Stati firmatari non avrebbero accettato / questa precisazione serve a
evitare che la carta liberalizzi l'etere / governi volevano mantenere il controllo, ma anche le
capacità trasmissive erano molto limitate c'erano solo 1 o 2 emittenti → era logico che
fossero in mano pubblica / successivamente questi mercati si sono aperti)
- cinema c'erano forme di controllo preventivo (commissione)
- II comma → limiti che i legislatori nazionali possono legittimamente porre a queste libertà
→ limiti specifici che attengono a tutela diritti individuali/interessi collettivi/interessi Stato
- libertà pericolosa attraverso cui possono essere lesi diritti e interessi
- limitazioni devono essere previste dalla legge
- la norma sembra debole, ma poi la giurisprudenza di Strasburgo ha costruito un sistema
che ha molto limitato la possibilità degli Stati di intervenire con delle leggi su alcuni aspetti
+ possibilità x giudici di sanzionare alcune condotte da parte di chi esercita la libertà di
espressione
- Corte S. ha fatto ricadere nella protezione del 10 delle forme di comunicazione che non vi
rientrano automaticamente (da noi la pubblicità commerciale è nel 41, ma secondo corte S
deve essere nel 21)
Tipo di controllo che fa la Corte di Strasburgo (diverso dalla nostra Corte costituzionale
che deve giudicare le leggi) → giudica sempre se nel caso concreto i giudici nazionali
abbiano rispettato convenzione:
fase 1 → principio di legalità (verifica che la restrizione sia effettivamente prevista da legge
nazionale)
fase 2 → persegue uno dei fini della convenzione?
Fase 3 → requisiti di necessarietà e proporzionalità (verifica se non ci fossero delle altre
misure meno invasive che potessero raggiungere lo stesso scopo)
Molte volte la Corte di S non solo ha dichiarato la violazione dell'art. 10, ma ha anche
orientato i giudici interni e il legislatore (pensa al caso della diffamazione nella stampa, per
cui ha affermato che la pena detentiva non è compatibile con quel reato, a meno che non sia
un incitamento all'odio → questo ha portato a sentenze cassazione in cui si dice che il
carcere non è una pena adeguata)
7. Costituzione spagnola (1978) → art. 20
- coglie novità che si sono insinuate nell'ambito di libertà di espressione
- aspetti classici (I comma)
- interviene in modo analitico su attività giornalistica / mezzi di comunicazione (anche qui
esperienza storica in cui libertà era stata cancellata da regime di Franco)
- dice che la legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza (se editore cambia indirizzo
politico puoi dimetterti) / segreto professionale (possibilità di non rivelare le fonti) del
giornalista
- comma III → problema radiotelevisione (comincia a esserci problema pluralismo
radiotelevisivo: deve rifondare il servizio pubblico che era stato controllato dal regime: in
Spagna la TV è pubblica nel regime (pensa al fatto che la morte di Picasso non è stata
trasmessa) / questo comma ci dice che ci sarà un controllo parlamentare dei mezzi di
comunicazione per garantire l'accesso ai gruppi politici sociali in modo che tutta la società
possa essere rappresentata dalla Tv pubblica
8. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta Nizza 2000)→ art. 11
4 - Comma II → afferma il principio del rispetto della libertà e del pluralismo dei media
(inserito x pressione italiana Rodotà perchè magnate deteneva monopolio TV) → si prende
atto che tutti i media sono liberi (non solo giornali) / non ci possono essere soggetti che
controllano una fascia troppo ampia del sistema dei media
• Articolo 21 Costituzione
• comma I → prospettiva liberale e individualistica / no aspetto x attività informativa in
generale (diritto informare e essere informati) / no accenno a mezzi di comunicazione che
non siano la stampa (non si voleva inserire la possibilità a terzi di accedere alla radio).
• Costituzione un po miope (attenta a non ripetere i controlli del regime precedente) / tutto
filtrato su libertà individuale e meno sulla dimensione partecipativa e di strutturazione dei
mezzi di comunicazione. Però la Corte costituzionale con l'interpretazione ha costruito un
sistema molto forte (da solo il testo della norma sembra riflettere una concezione
individualistica della libertà di espressione).
• Comma 5 → obblighi di trasparenza.
• L'aspetto dell'informazione è stato individuato non solo dalla norma, ma dall'insieme dei
principi della Costituzione.
• “altro mezzo di diffusione” = forma + ampia possibile (qualsiasi mezzo x diffondere
pensiero).
• “proprio pensiero” copre anche il riportare pensieri altrui, e non solo il pensiero originario,
perchè molti nostri pensieri sono il frutto di dialogo con pensieri altrui.
• Unico limite esplicito → buon costume → limite non fisso, non determinato una volta per
tutte, ma dipende dall'evoluzione sociale. Sono le morali correnti in un determinato periodo
storico. Copre uno spazio + ampio rispetto al primo comma (qui parla mi “manifestazione”).
• Poi parla espressamente di un obbligo del legislatore di prevenire la violazione del buon
costume: obbligo di prevenzione → sembra in contrasto con la norma che dice “la stampa
non può essere soggetta a autorizzazione o censura” → è prevalso il secondo comma
sull'ultimo: le misure preventive per la stampa non sono mai ammesse, nemmeno per il buon
costume.
• Novità recepite attraverso l'opera del giudice costituzionale e del legislatore → lettura
evolutiva del testo costituzionale negli anni:
• emerge la concezione relativistica della nostra società (che quindi non impone verità
assolute, ma relative).
• La Corte costituzionale ha sempre affermato che la libertà di espressione rientra nel nucleo
duro dei diritti inviolabili dell'uomo (vuol dire che principio art. 21 non può essere oggetto
di revisione costituzionale + in conflitto con altro bene di pari livello non potrà mai essere
integralmente sacrificato, ma bisognerà individuare un bilanciamento = no prevalenza di
altro bene giuridico che impedisce l'esercizio della libertà di espressione).
• Effetto emerso dalla giurisprudenza → nelle materie che più riguardano la vita democratica,
la libertà di espressione ha trattamento quasi privilegiato (fatti di pubblici interessi (cronaca
e critica) hanno uno spazio di maggiore libertà).
• Evoluzione tecnologica → nasce necessità di regolare i mezzi di comunicazione perchè
nascono una serie di esigenze → vengono affermate soprattutto dalla giurisprudenza e
interventi organici del legislatore, perchè non c'è una legge ad hoc.
• Emergono:
1) principio del pluralismo informativo
2) necessità di limitare le concentrazioni
3) principio di avere eguale accesso ai media
5 • Queste tendenze emergono in periodi diversi:
1. Prima fase (1948/inizio anni '70) → fase in cui la grande esigenza era quella di depurare la
legislazione italiana dall'eredità del fascismo → assemblea costituente usa il potere
legislativo per approvare: legge elettorale + legge sulla stampa (capisci così l'importanza
della stampa nella nuova democrazia) → disciplina tanti aspetti dell'attività di stampa:
- prevede la necessità che i periodici cartacei abbiano un editore e un direttore responsabile
- prevede il divieto di stampa clandestina
- prevede che ogni stampato debba avere l'indicazione del soggetto responsabile
- prevede il diritto di rettifica
- prevede sanzioni penali più gravi rispetto a quelle del c.p. per la diffamazione a mezzo
stampa
Legislatore introduce leggi importanti: istituisce l'ordine e l'albo dei giornalisti + legge sulla
revisione dei film e lavori teatrali.
Corte inizia a eliminare quelle norme palesemente in contrasto con i valori costituzionali.
2. Seconda fase → c'è ancora dialogo Corte – legislatore, ma il tema centrale è cambiato:
nuovi mezzi di comunicazione, in particolare avvento radiotelevisione.
Rispetto agli altri ordinamenti i grandi passaggi del sistema radiotelevisivo sono stati attuati
+ dalla Corte (ha ruolo centralissimo in questa fase) che dal legislatore (Corte nel 1974 ha
dettato regole perchè la TV pubblica diventasse un servizio pubblico).
• Grande tema → disciplina della rete → abbiamo per alcuni aspetti un ritorno alle origini, in
quanto per la pr