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Diritto dell'informazione e comunicazione

Libertà di manifestazione del pensiero

Libertà di manifestazione del pensiero → molto controversa: è una delle libertà più frequentemente oggetto di controversie davanti ai giudici. I confini sono incerti, e la prevedibilità dei casi è bassa (difficile tracciare i confini di ciò che è lecito e ciò che non lo è).

La risposta ai casi che coinvolgono la libertà di espressione non è se prevale l'uno o l'altro diritto nel conflitto, ma è DIPENDE → risposta che si dà ai casi. Libertà che entra in conflitto con altri valori che hanno rango costituzionale.

Teoria del bilanciamento tra valori

Teoria del bilanciamento tra valori dello stesso livello (conflitti non vengono risolti con prevalenza di un diritto sull'altro, ma attraverso l'equo bilanciamento dei diritti stessi). Le caratteristiche del caso concreto faranno prevalere l'uno o l'altro diritto. Fattori relativi al caso concreto e all'evoluzione sociale.

Altri problemi sono posti dal fatto che non solo muta il contesto tecnologico, ma anche il contesto sociale in cui viene ad esercitarsi questa libertà.

Pluralismo informativo

Mezzi → è indispensabile che ci sia una pluralità di imprese editoriali in qualsiasi settore. Pluralismo informativo → il nostro ordinamento vieta che chi sia in una posizione dominante abusi di questa e la sfrutti a danno degli altri concorrenti. Per il mercato dei media invece non è il divieto di abuso di una posizione dominante, ma il divieto in sé di detenere una posizione dominante.

La disciplina dei media quindi deve essere almeno parzialmente diversa rispetto agli altri settori. La distinzione tra i media con funzione informativa e funzione di intrattenimento è venuta in parte meno, perché con lo stesso mezzo (pensa a telefono) puoi accedere sia a informazioni che contenuti audiovisivi (quindi lo stesso telefono diventa al contempo un fornitore di notizie).

Evoluzione delle carte costituzionali

Evoluzione delle carte costituzionali che hanno affermato la libertà di espressione come diritto: Stato liberale (riv. Francese fine 600/riv. Americana e francese fine 700 / temi divisione dei poteri e libertà fondamentali).

  • Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia 1789) → art. 11- affermazione di valore → “uno dei diritti più preziosi dell'uomo” / centralità valore / unico- riserva di legge definibile come una riserva rinforzata per cui è vietato cancellare questo diritto (nucleo forte della libertà di espressione che non può essere cancellato) - se ledi un diritto/norma rispondi successivamente davanti a un tribunale per la violazione → al legislatore è precluso in controllo preventivo - lo stato non può censurare la stampa; al massimo ne rispondi dopo, perché ci sono limiti.
  • Costituzione americana → I emendamento - principio di laicità degli Stati Uniti / no legame istituzionale religione – stato - la libertà di culto religioso si collega libertà di parola - libertà di poter mettere in discussione i dogmi della chiesa - legame forte libertà di parola e libertà religiosa = riconoscimento libertà di parola si afferma sul riconoscimento della libertà di professare la propria religione e di criticare la religione dominante - 2 aspetti libertà di espressione 1) diritto individuale (libertà di esprimere il pensiero) 2) aspetto legato al sistema democratico (diritto di dialogare e poter interloquire con le istituzioni) - non prevede limiti (SEMBRA diritto senza limiti) / giurisprudenza - tendenza è dare massimo spazio a libertà di espressione - eredità: tendenziale preferenza della libertà di espressione nei conflitti con altri diritti, soprattutto quando ci sono in gioco posizioni politiche.
  • Statuto albertino (1848) → art. 28 - compromesso tra sovrano e borghesia piemontese - schema (+ morbido) è quello della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino - affermazione solo della stampa (mezzo di comunicazione fondamentale) - legislatore non può limitare la libertà di stampa → può reprimere e non prevenire gli abusi.

Ci sono poi alcune parentesi autoritarie in alcuni ordinamenti (Italia, Germania) in cui la libertà di stampa è la prima ad essere travolta insieme alle libertà politiche. In Italia lo Statuto non viene abrogato ufficialmente ma il suo valore si azzerò in periodo fascista. Evoluzione da Stato liberale a Stato democratico (dopo II Guerra Mondiale / nuova stagione di carte costituzionali → riprendono alcuni principi dello stato liberale ma li modificano alla luce delle esigenze dello stato democratico che si sta formando negli stati occidentali / le nuove carte aggiornano le norme sulla libertà di parola alla luce delle nuove esigenze che si affermano nel tempo).

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)

Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, art. 19 - non ha valore giuridico vincolante nel nostro sistema ma sintetizza i principi di libertà sortidopo la sconfitta del nazismo - l'art. Costituisce un raccordo tra costituzioni liberali e democratiche = riprende il nucleoduro delle costituzioni liberali, ma pone nuovi diritti che mostrano le nuove esigenze della società.

Aspetto nuovo = diritto di ricercare, diffondere e ricevere informazioni con ogni mezzo → diritto a informarsi (è collegato alla precedente libertà di opinione, ma la completa) - novità: 1) emersione dell'informazione come bene 2) tiene in considerazione i mezzi e il diritto di accedere ai mezzi di comunicazione - non nega la libertà di espressione 800entesca, ma la completa → vede esigenze nuove società.

Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca (1949)

Art. 5 - si coglie la stessa cosa di quella sopra - si apre con l'affermazione della libertà di espressione (fin qui siamo nello stato liberale) - novità = diritto a informarsi da fonti accessibili / diritto dei cittadini ad accedere alle fonti informative e quindi conoscere le idee diffuse nel paese - sono garantite la libertà di stampa e di informazione mediante la radio e il cinematografo (due strumenti fondamentali che sono stati usati da Hitler per diffondere le idee del nazismo) → per evitare un'altra esperienza simile il costituente pone la libertà alla radio e al cinema come barriera all'uso massiccio da parte del potere - la stampa non poteva raggiungere qualsiasi cittadino, mentre radio e cinema sì = devono essere posti al riparo dall'uso da parte del potere.

Comma II → pone limiti = riserva di legge rafforzata in cui si dice che ci sono dei beni giuridici (protezione della gioventù + diritto alla reputazione e all'onore della persona → indicati espressamente dal costituente perché ritenuti di pari valore rispetto alla libertà di espressione) che impongono una limitazione alla libertà di espressione / non un divieto, ma un bilanciamento - stessa forma → si afferma la libertà dell'arte e della scienza, della ricerca e dell'insegnamento (c'è anche nella nostra, ma non nel 21) - collegamento tra libertà di pensiero e libertà dell'arte e della scienza (grande conquista contro ad esempio i pregiudizi di natura religiosa) → hanno rapporto privilegiato (pensa al rapporto tra arte e osceno: l'arte non è mai oscena in quanto attività creativa, quindi incontra limiti minori / l'ordinamento vieta le manifestazioni oscene / sul piano pratico è difficile perché è difficile definire il concetto di arte – chiaramente incontrerà dei limiti essendo una forma di manifestazione del pensiero, però saranno meno stretti).

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950)

Ratificata dall'Italia con la l. 848/1955 → art. 10 - prevede un ampio catalogo di diritti - scritta cercando di trovare un minimo comune denominatore tra tutti i diritti previsti nelle varie costituzioni e nei vari ordinamenti che aderivano - novità: corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo) → poteva giudicare la violazione da parte di uno stato aderente alla convenzione dei diritti previsti dalla convenzione stessa / Corte poteva essere adita anche da un singolo che ritenesse che un ordinamento avesse violato un suo diritto, purché egli avesse esaurito i mezzi di ricorso interno / prima volta che un singolo può agire contro il suo stesso Stato o contro uno Stato terzo / questo ha portato a enorme massa di ricorsi.

Art. 10, II comma → prevede un tal numero di possibili eccezioni alla libertà di espressione, che sembra non costituire un'effettiva garanzia → però quel testo è stato integrato dalla giurisprudenza, che ha limitato le possibili ingerenze - costituisce un vincolo anche per il legislatore interno → art. 117, I comma impone al legislatore sia nazionale che regionale di rispettare i trattati internazionali (limitazione di sovranità) - ricorda che qui Ue non c'entra nulla.

2007 la Corte costituzionale fa 2 sentenze in materia di diritto interno e diritto convenzione con cui dice che le norme della convenzione alla luce dell'interpretazione della Corte di Strasburgo si pongono nel sistema delle fonti: 1) su un piano inferiore alla costituzione; 2) su un piano superiore alle leggi. Conseguenze → legge in contrasto con convenzione o sua interpretazione è incostituzionale per violazione dell'art. 117, I comma + il giudice italiano nel risolvere un caso deve interpretare le leggi italiane alla luce della convenzione e della giurisprudenza di Strasburgo (se ci sono + interpretazioni dovrà scegliere quella in linea con diritto convenzione/int Stra) - quasi tutte le sentenze della cassazione in materia di libertà di informazione citano la giurisprudenza di Strasburgo - art. 10 è uno dei + importanti lasciti di questa stagione di Carte costituzionali.

I comma → affermazione dei diritti connessi alla libertà di espressione / parla espressamente del diritto di ricevere informazioni / ultima parte riprende problema della possibilità di controllo di mezzi di comunicazione diversi dalla stampa (fine anni '70 radiodiffusione era monopolio statale / trasmettere la libertà dei media in quel momento storico era impossibile / Stati firmatari non avrebbero accettato / questa precisazione serve a evitare che la carta liberalizzi l'etere / governi volevano mantenere il controllo, ma anche le capacità trasmissive erano molto limitate c'erano solo 1 o 2 emittenti → era logico che fossero in mano pubblica / successivamente questi mercati si sono aperti) - cinema c'erano forme di controllo preventivo (commissione) - II comma → limiti che i legislatori nazionali possono legittimamente porre a queste libertà → limiti specifici che attengono a tutela diritti individuali/interessi collettivi/interessi Stato - libertà pericolosa attraverso cui possono essere lesi diritti e interessi - limitazioni devono essere previste dalla legge.

La norma sembra debole, ma poi la giurisprudenza di Strasburgo ha costruito un sistema che ha molto limitato la possibilità degli Stati di intervenire con delle leggi su alcuni aspetti + possibilità x giudici di sanzionare alcune condotte da parte di chi esercita la libertà di espressione - Corte S. ha fatto ricadere nella protezione del 10 delle forme di comunicazione che non vi rientrano automaticamente (da noi la pubblicità commerciale è nel 41, ma secondo corte S deve essere nel 21).

Tipo di controllo della Corte di Strasburgo

Tipo di controllo che fa la Corte di Strasburgo (diverso dalla nostra Corte costituzionale che deve giudicare le leggi) → giudica sempre se nel caso concreto i giudici nazionali abbiano rispettato convenzione:

  • Fase 1 → principio di legalità (verifica che la restrizione sia effettivamente prevista da legge nazionale)
  • Fase 2 → persegue uno dei fini della convenzione?
  • Fase 3 → requisiti di necessità e proporzionalità (verifica se non ci fossero delle altre misure meno invasive che potessero raggiungere lo stesso scopo)

Molte volte la Corte di S non solo ha dichiarato la violazione dell'art. 10, ma ha anche orientato i giudici interni e il legislatore (pensa al caso della diffamazione nella stampa, per cui ha affermato che la pena detentiva non è compatibile con quel reato, a meno che non sia un incitamento all'odio → questo ha portato a sentenze cassazione in cui si dice che il carcere non è una pena adeguata).

Costituzione spagnola (1978)

Art. 20 - coglie novità che si sono insinuate nell'ambito di libertà di espressione - aspetti classici (I comma) - interviene in modo analitico su attività giornalistica / mezzi di comunicazione (anche qui esperienza storica in cui libertà era stata cancellata da regime di Franco) - dice che la legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza (se editore cambia indirizzo politico puoi dimetterti) / segreto professionale (possibilità di non rivelare le fonti) del giornalista - comma III → problema radiotelevisione (comincia a esserci problema pluralismo radiotelevisivo: deve rifondare il servizio pubblico che era stato controllato dal regime: in Spagna la TV è pubblica nel regime (pensa al fatto che la morte di Picasso non è stata trasmessa) / questo comma ci dice che ci sarà un controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione per garantire l'accesso ai gruppi politici sociali in modo che tutta la società possa essere rappresentata dalla Tv pubblica.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta Nizza 2000)

Art. 114 - Comma II → afferma il principio del rispetto della libertà e del pluralismo dei media (inserito x pressione italiana Rodotà perché magnate deteneva monopolio TV) → si prende atto che tutti i media sono liberi (non solo giornali) / non ci possono essere soggetti che controllano una fascia troppo ampia del sistema dei media.

Articolo 21 Costituzione

Comma I → prospettiva liberale e individualistica / no aspetto x attività informativa in generale (diritto informare e essere informati) / no accenno a mezzi di comunicazione che non siano la stampa (non si voleva inserire la possibilità a terzi di accedere alla radio).

Costituzione un po miope (attenta a non ripetere i controlli del regime precedente) / tutto filtrato su libertà individuale e meno sulla dimensione partecipativa e di strutturazione dei mezzi di comunicazione. Però la Corte costituzionale con l'interpretazione ha costruito un sistema molto forte (da solo il testo della norma sembra riflettere una concezione individualistica della libertà di espressione).

Comma 5 → obblighi di trasparenza. L'aspetto dell'informazione è stato individuato non solo dalla norma, ma dall'insieme dei principi della Costituzione. “Altro mezzo di diffusione” = forma + ampia possibile (qualsiasi mezzo x diffondere pensiero). “Proprio pensiero” copre anche il riportare pensieri altrui, e non solo il pensiero originario, perché molti nostri pensieri sono il frutto di dialogo con pensieri altrui.

Unico limite esplicito → buon costume → limite non fisso, non determinato una volta per tutte, ma dipende dall'evoluzione sociale. Sono le morali correnti in un determinato periodo storico. Copre uno spazio + ampio rispetto al primo comma (qui parla di “manifestazione”).

Obbligo del legislatore

Poi parla espressamente di un obbligo del legislatore di prevenire la violazione del buon costume: obbligo di prevenzione → sembra in contrasto con la norma che dice “la stampa non può essere soggetta a autorizzazione o censura” → è prevalso il secondo comma sull'ultimo: le misure preventive per la stampa non sono mai ammesse, nemmeno per il buon costume.

Novità recepite attraverso l'opera del giudice costituzionale e del legislatore

Novità recepite attraverso l'opera del giudice costituzionale e del legislatore → lettura evolutiva del testo costituzionale negli anni: emerge la concezione relativistica della nostra società (che quindi non impone verità assolute, ma relative). La Corte costituzionale ha sempre affermato che la libertà di espressione rientra nel nucleo duro dei diritti inviolabili dell'uomo (vuol dire che principio art. 21 non può essere oggetto di revisione costituzionale + in conflitto con altro bene di pari livello non potrà mai essere integralmente sacrificato, ma bisognerà individuare un bilanciamento = no prevalenza di altro bene giuridico che impedisce l'esercizio della libertà di espressione).

Effetto emerso dalla giurisprudenza → nelle materie che più riguardano la vita democratica, la libertà di espressione ha trattamento quasi privilegiato (fatti di pubblici interessi (cronaca e critica) hanno uno spazio di maggiore libertà).

Evoluzione tecnologica

Evoluzione tecnologica → nasce necessità di regolare i mezzi di comunicazione perché nascono una serie di esigenze → vengono affermate soprattutto dalla giurisprudenza e interventi organici del legislatore, perché non c'è una legge ad hoc.

Emergono:

  • Principio del pluralismo informativo
  • Necessità di limitare le concentrazioni
  • Principio di avere eguale accesso ai media

Fasi storiche

Queste tendenze emergono in periodi diversi:

  • Prima fase (1948/inizio anni '70) → fase in cui la grande esigenza era quella di depurare la legislazione italiana dall'eredità del fascismo → assemblea costituente usa il potere legislativo per approvare: legge elettorale + legge sulla stampa (capisci così l'importanza del contesto).
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra_23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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