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Estratto del documento
12/03/20 In questa seconda parte del corso ci concentreremo sulla disciplina del rapporto di lavoro, ossia del contratto che viene stipulato fra lavoratore e datore di lavoro e per effetto del quale il lavoratore si impegna ad eseguire la prestazione lavorativa, secondo certe modalità, dietro pagamento di un corrispettivo. L’influenza che esercita il diritto sindacale sul diritto del lavoro è molto forte ed evidente. Il diritto del lavoro è il complesso di norme (legislative e contrattuali – derivanti dal CCNL – oppure dagli usi aziendali) che disciplinano il rapporto di lavoro (=contratto di lavoro) e che tutelano tanto interessi di carattere economico, quanto la personalità del lavoratore. Sicuramente il contratto di lavoro ha la funzione di tutelare interessi di carattere economico e regolamentarne la combinazione (da una parte vi è il datore di lavoro che trae vantaggio economico dalla prestazione lavorativa del lavoratore; dall’altra parte vi è il lavoratore che dalla prestazione ricava il suo sostentamento) ma vi sono anche altre implicazioni nel contratto di lavoro. Dal versante del lavoratore vi è anche un coinvolgimento che va al di là dell’aspetto esclusivamente patrimoniale perché nell’ambito del rapporto di lavoro (tempo ed investimento che pone nel rapporto di lavoro) vi è la necessità da parte dell’ordinamento di garantire una tutela sotto profili diversi rispetto a quello strettamente economico (vedi salute e dignità del lavoratore). Il diritto del lavoro svolge una funzione di garanzia, il rapporto di lavoro nasce come un contratto e quindi come un istituto dove le parti però non sono sullo stesso piano (datore di lavoro -imprenditore, PA, persona fisica- in posizione superiore) ed esiste uno squilibrio di forza tra i contraenti. Il datore di lavoro è “più forte” perché:  se parliamo di lavoro dipendente il lavoratore si trova in una situazione di subordinazione tecnica;  il datore di lavoro ha una forza economica maggiore rispetto al lavoratore, è in grado di condizionare maggiormente i contenuti del contratto di lavoro. Ciò comporta che c’è il concreto rischio che il datore di lavoro cerchi di far valere la sua maggior forza, determinando uno squilibrio che svantaggia la parte più debole (lavoratore). Il diritto del lavoro nasce appunto per cercare di riequilibrare questa disparità, per attenuare la differenza di forza, e lo fa attraverso la “norma inderogabile” che è una regola che non può essere modificata nemmeno dalla libera volontà delle parti (in contrasto con l’autonomia contrattuale privata). Se vi sono situazioni di squilibrio è compito dell’ordinamento evitare che la parte più forte ottenga benefici che vadano a discapito del lavoratore. Es. neanche con accordo tra le parti il DDL può violare le norme sulla sicurezza (anche quelle disposte in situazioni di emergenza sanitaria); il lavoratore non può essere discriminato sul posto di lavoro a causa del sesso,
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A.A. 2020-2021
70 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simone.copes.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Morone Andrea.