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Corso di Laurea in Economia e Commercio

Diritto dei Mercati Finanziari

PROGRAMMA DEL CORSO

Le fonti normative dei mercati finanziari;

 La tutela dei risparmiatori;

 La vigilanza ed i rapporti tra Autorità;

 La nozione di mercato;

 Storia del mercato mobiliare;

 Gli investitori istituzionali;

 La disciplina dei mercati;

 I controlli;

PASSWORD SLIDE: Salomoni2017

Principi, Fonti e Poteri Pubblici

Cosa sono i mercati finanziari?

I mercati finanziari sono ambiti GIURIDICI ED ECONOMICI, in cui operatori QUALIFICATI, svolgono

 attività di scambio di prodotti finanziari, sotto la vigilanza di PUBBLICI POTERI;

La definizione di base ci dice che il mercato finanziario può essere studiato sia dal lato economico

- che da un lato giuridico ma qui ci occupiamo della disciplina giuridica che regola tale economia.

Per OPERATORI QUALIFICATI, intendiamo il fatto che il mercato finanziario non è uno spazio

- aperto a tutte le persone giuridiche o fisiche ma il diritto si occupa di consentire in presenza di

certe caratteristiche ad un operatore di operare nei mercati finanziari il mercato finanziario è un

mercato riservato: a soggetti che hanno certe qualifiche , particolari caratteristiche questo per

tutelare gli interessi pubblici coinvolti nei mercati finanziari

Il mercato finanziario: è un mercato sotto la vigilanza dei pubblici poteri è uno dei mercati meno liberi

perché è una tipologia di mercato TUTELATO COSTITUZIONALAMENTE

 Le attività finanziarie, anche se diverse tra loro, comportano un “guadagno” per gli operatori che

 sono tenuti a “compensare” i soggetti che affidano loro il risparmio o altre risorse finanziarie;

Storicamente, la PRIMA attività di intermediazione finanziaria è stata quella CREDITIZIA, svolta

 dalle Banche; LE BANCHE quindi storicamente sono state il primo operatore degli strumenti

finanziari le operazioni riguardanti gli strumenti finanziari sono contratti regolati dal diritto.

Le BANCHE raccolgono il risparmio, assumendosi l’obbligo del rimborso, e lo impiegano per dare

credito a imprese e famiglie;

La SECONDA attività è stata quella ASSICURATIVA; In questo caso le società assicurative

raccolgono denaro in cambio dell’assunzione dell’obbligo di restituzione di una prestazione

patrimoniale prestabilita in caso di EVENTO DANNOSO (assicurazione danni) o di un EVENTO

FUTURO (assicurazione vita); La liquidità eccedente viene investita in attività finanziare,

configurandosi come intermediario finanziario indiretto; anche le assicurazioni hanno in se il

meccanismo del mercato finanziario agendo tramite contratti, viene consentito a loro di

investire in attività finanziarie la liquidità eccedente 1

Nel corso del 900 l’attività assicurativa si è poi ulteriormente sviluppata in funzione PREVIDENZIALE,

che assicura una rendita o un capitale al verificarsi di un determinato fatto, come il pensionamento.

I 3 ambiti dell’attività degli strumenti finanziari sono quindi:

 Creditizio

- Assicurativo

- Previdenziale

-

Cosa è l’intermediazione finanziaria?

E’ un attività diretta all’investimento in prodotti finanziari; prodotti che da quella compravendita

possono poi generare un profitto.

L’intermediazione finanziaria riguarda la raccolta del risparmio ai fini esclusivi dell’investimento

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: Tutte le attività, ad esclusione di assicurazione e banche,

 mediante le quali gli operatori finanziari raccolgono il risparmio e investono in PRODOTTI

FINANZIARI, che sono SCAMBIATI in MERCATI ORGANIZZATI; intermediazione bancaria è quindi

un attività di compravendita che non riguarda banca e assicurazioni fino alla fine del 1900.

In Italia, fino alla fine del 900, i 3 mercati finanziari (ASSICURATIVO, BANCARIO,

 FINANZIARIO) sono rimasti rigidamente separati

IL CAMBIAMENTO: tale separazione è stata modificata da 2 fattori:

La GLOBALIZZAZIONE;

- LA NORMATIVA COMUNITARIA;

-

- LA GLOBALIZZAZIONE dei mercati ha imposto:

 La DEMATERIALIZZAZIONE dei titoli (il titolo non c’è neanche più fisicamente) e la

 telematizzazione dei sistemi di pagamento;

l’INTEGRAZIONE in senso verticale e orizzontale delle 3 attività finanziarie, spesso gestite da

 un’unica società o gruppo oggi la rigida separazione tra banche, assicurazioni e previdenza viene

quindi superata.

Il DIRITTO COMUNITARIO ha avuto un impatto molto forte nel nostro ordinamento, poiché esso

 vincola lo Stato membro al rispetto delle norme europee

L’UNIONE EUROPEA con il diritto comunitario ha avuto un impatto molto forte nel nostro

 ordinamento questa legislazione ha imposto una regolazione comune ai 3 settori, per la

realizzazione, di quelli che possono essere considerati i 3 MACROOBIETTIVI DELL’UNIONE

EUROPEA:

1- Del principio di CONCORRENZA; il diritto comunitario ha portato la TUTELA DELLA

CONCORRENZA come bene pubblico in se, ossia la concorrenza come obiettivo a cui il

legislatore deve tendere; anzi nel nostro ordinamento c’era una tendenza verso il monopolio

privato e non verso la tutela della concorrenza il LA TUTELA DELLA CONCORRENZA entra nel

nostro ordinamento grazie al Trattato di Maastricht del 1992.

2- Del MERCATO UNICO; il diritto comunitario porta all’eliminazione delle barriere d’accesso ai

singoli mercati.

3- Della LIBERA CIRCOLAZIONE di merci, beni, servizi e capitali.

Questi tre sono quindi i principi a cui tende il diritto comunitario, essi hanno conseguenze sul nostro

ordinamento e sulla disciplina dei mercati finanziari. 2

Attualmente i mercati finanziari sono dunque disciplinati da una normativa OMOGENEA

 sia a livello Nazionale che Comunitario con riguardo a (si cerca un’omogeneità dei):

Principi giuridici;

 Sistema delle fonti normative che regolano attività ed organizzazione degli operatori (si cerca un

 analogo tipo di fonti, ossia quali sono le fonti e i testi);

Sistema di vigilanza e controllo dei pubblici poteri; è molto più penetrante nei mercati finanziari

 rispetto alle normali attività produttive, in questo mercato sono presenti organismi ad hoc (appositi)

che controllano l’attività degli intermediari finanziari, perché IL DIRITTO DI RISPARMIO E’

GARANTITO COSTITUZIONALEMENTE

IL RISPARMIO : … L’obiettivo per tutti è quello di incrementare il V.N, bisogna però avere un obiettivo

di risparmio che si realizza all’interno di un mercato finanziario , questi Stati vanno a fare una

regolamentazione del mercato finanziario se andiamo indietro troviamo l’idea dello Stato Sociale (

Anni 80 ) che interviene per garantire una serie di interventi alla società Stato forte, stato che

interviene tanto nell’economia Stato imprenditore: gestisce l’economia, controlla l’industria e si

preoccupa della tutela del risparmio e in contrapposizione uno Stato Minimo/ Stato Liberale.

ELEMENTI IN COMUNE:

 IL RISPARMIO: tutti gli operatori finanziari raccolgono il risparmio per conservarne o incrementarne

 il valore monetario (l’obiettivo per è quello di incrementare il V.N) , poste le differenze dei rapporti

giuridico-economici che intercorrono poi tra i diversi operatori (Banche, Assicurazione,

intermediari);

IMPOSTAZIONE GIURIDICA:

Tutti gli Stati occidentali hanno sviluppato la regolazione dei mercati finanziari; la nascita dello Stato

sociale e la memoria delle gravi crisi finanziarie del 900 hanno imposto un forte intervento dello Stato

nell’economia al fine di:

Gestire la manovra economica generale;

 Controllare gli ambiti strategici dell’industria nazionale;

 Tutelare il risparmio

COME CAMBIA L’IDEA DELLA TUTELA DEL RISPARMIO?

SOCIALE: Lo Stato lascia ai privati (imprenditori o privati) poco spazio, dove le banche sono

STATO

strutturate come parte dell’apparato pubblico ciò lo vediamo bene in ITALIA, il quale è un esempio

tipico di Stato Sociale, dove: BANCHE, ASSICURAZIONI E BORSE sono considerate come ENTI

PUBBLICI, ossia PARTE INTEGRANTE DELLO STATO, secondo quella concezione: era tale la rilevanza

degli interessi coinvolti che gli operatori presenti in questo ambito dovevano essere operatori pubblici

FORMA DI CONTROLLO TOTALE DELLO STATO; qui non ho bisogno di vigilanza e controllo, poiché

sono io STATO stesso che controllo i settori economici presenti Si parla in questo caso di

DIRIGISMO PUBBLICO DEI MERCATI FINANZIARI presente fino alla caduta del fascismo, ma anche lo

stato Sociale tiene a se un controllo di Banche, Assicurazioni e Borse

In ITALIA:

 Banche, Borse e Assicurazioni che sono stati a lungo organismi di DIRITTO PUBBLICO,

 disciplinati da LEGGI AMMINISTRATIVE, che permettevano allo Stato di mantenere il controllo e

la direzione delle stesse;

Dirigismo pubblico e disciplina giuridica amministrativa hanno caratterizzato i 3 mercati

 finanziari fino alla caduta del Regime Fascista; 3

COME LA COSTITUZIONE SI OCCUPA DI QUESTI ASPETTI?

All’interno della costituzione si mantengono alcuni tratti del forte potere pubblico, parliamo delle norme

della Costituzione che fanno riferimento ai mercati finanziari

QUATTRO PRINCIPI DI REGOLAZIONE

La COSTITUZIONE: Pur nel segno di un forte cambiamento, la Costituzione italiana ha conservato:

 LA TUTELA DEL RISPARMIO, ex art.47: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le

 sue forme; disciplina e controlla l’esercizio del credito la mia attività deve essere rivolta ad esso.

IL CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, ex art. 41: “L’iniziativa economica privata è

 libera. (…) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini SOCIALI.” dentro l’ART 41. COST si

prevede un forte intervento dello Stato nell’economia Lo Stato prevede con proprie leggi la

programmazione economica e il controllo, altro aspetto è la FINALIZZAZIONE SOCIALE dell’attività

economica, la legge può indirizzare le politiche economiche ai fini sociali cioè fini pubblici in quel

momento.

NB!! ART 41 NORMA SCHIACCIATA DAL DIRITTO COMUNITARIO: ossia principi contenuti

nel TRATTATO DELL’UNIONE = In seguito al quale la Costituzione deve essere riletta alla luce del

diritto comunitario alcune parti della Costituzione si disapplicano perché contrastano con il Trattato.

Ai principi sanciti dalla Costituzione vanno poi affiancati, quali principi di vertice, quelli contenuti nei

TRATTATI DELL’UNIONE EUROPEA:

La creazione del MERCATO UNICO (presuppone la neutralità, di conseguenza il fine sociale e la

 programmazione economica, principi contenuti nella nostra costituzione contrastano con questo

principio)

L’ARMONIZZAZIONE delle legislazioni tra i singoli Stati e tra i diversi mercati

 La tutela del risparmio, ART. 47, COST.

Riconoscimento del dovere dello Stato di controllare l’organizzazione e il buon funzionamento del

settore del credito per tutelare il risparmio;

La Costituzione legittima così la Legge bancaria del 1936 e le leggi di attuazione e regolazione

 dell’attività bancaria e il ruolo di vigilanza e controllo affidato alla BANCA D’ITALIA.

Dato che oggi le attività di intermediazione finanziaria ed il settore Assicurativo si sono espansi in

 misura esponenziale, ed entrambi i settori utilizzano il risparmio, l’art. 47 deve essere letto come

principio che governa TUTTE LE ATTIVITA’ FINANZIARIE.

La tutela del risparmio presente oggi nella nostra Costituzione è diversa rispetto alla concezione di

tutela del risparmio presente inizialmente nella versione iniziale; tale tutela deve servire da rete di

protezione in tutte le possibili attività finanziarie essa nasce con il risparmio nel settore bancario e

successivamente viene preso in considerazione anche il risparmio nel settore assicurativo.

L’iniziativa economica, ART.41 Cost:

Posto che l’iniziativa è libera, la legge determina controlli e programmi per indirizzare l’attività

imprenditoriali per fini di utilità sociale;

Nonostante le critiche attuale di ANACRONISMO GIURIDICO dell’articolo che imporrebbe un

interventismo statale ormai lontano, senza tutelare la concorrenza ed il mercato, l’articolo 41 è

comunque il principio costituzionale che legittima il potere di controllo e regolazione affidato,

oggi, alle Autorità Amministrative Indipendenti.

41, risulta una norma vecchia, non si espande, al contrario…. Essa risulta lontana perché

L’art

immagina un intervento pubblico che risulta lontano concettualmente rispetto a quella che è la

disciplina attuale della tutela della concorrenza. 4

Oggi infatti si ha un cambiamento dell’intervento del settore pubblico nel settore economico, rispetto

alla visione dei costituenti che vedevano lo Stato protagonista (vecchia concezione) con una nuova

concezione proveniente dal diritto Comunitario dove il potere pubblico assume il ruolo di regolatore:

lascio libero il mercato, non assumo più un ruolo di intervento diretto nell’economia ma svolgo un ruolo

di REGOLATORE, al fine di favorire il corretto regolamento del mercato.

REGOLARE = intervenire per favorire la concorrenza e per accompagnare un mercato verso la

concorrenza, ne sono un esempio:

I REGOLAMENTI DELLA CONSOB: sono atti di natura amministrativa non sono LEGGI, la LEGGE E’

UN ATTO INADATTO PER REGOLARE; servono organismi con competenze specifiche e tecniche in

grado di esercitare atti amministrativi per un determinato settore in modo rapido e in grado di

permettere ad adattarsi ai cambiamenti del mercato LO STATO DA PRODUTTORE DIVENTA

REGOLATORE secondo la concezione del diritto comunitario si ha la rilettura della:

LA COSTITUZIONE ECONOMICA deve essere riletta alla luce della COSTITUZIONE

ECONOMICA EUROPEA, essa contiene 3 principi fondamentali:

1) Il MERCATO UNICO;

2) LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE DI PERSONE, MERCI, CAPITALI E SERVIZI;

3) TUTELA DELLA CONCORRENZA E DIVIETO DEGLI AIUTI DI STATO

Come si fa a perseguire questi principi, per realizzare tali principi ha imposto:

 Libertà di stabilimento dei servizi finanziari e mutuo riconoscimento;

 Armonizzazione, attraverso varie Direttive, delle normative nazionali nei 3 settori;

 Creazione di una RETE di Autorità Indipendenti con poteri di vigilanza e controllo;

 Privatizzazione di imprese pubbliche bancarie e assicurative che si occupavano di strumenti

 finanziari passaggio da una forma pubblica ad una forma privata

La privatizzazione può essere FORMALE (cambia solo la ragione giuridica) o SOSTANZIALE (anche la

proprietà passa sotto forma privata)

DIRETTIVE: lo Stato è libero di individuare le forme e i modi attraverso cui mettere in atto una

determinata norma SONO DIFFERENTI RISPETTO AI REGOLAMENTI, i quali vincolano direttamente

tutti i membri dell’Unione Europea.

IL QUADRO DELLE FONTI (utilizzate per gli strumenti finanziari)

FINE: quali uso in caso di contrasto ossia quale fonte ha la prevalenza

1) Principi Costituzionali nazionali ed europei; non tutta la costituzione solo la costituzione economica

sia italiana che europea, poiché la carta cost. Italiana deve essere letta in ottica europea

2) Fonti normative primari: regolamenti, direttive e leggi ordinarie; fonti primarie ossia legislative sono

fonti inadatte a fare regolamentazioni economiche, poiché essenziali sono per il diritto finanziario

quelle norme che stanno al di sotto delle legge, LA MATERIA ECONOMICA NON E’ ADATTA AD

ESSERE NORMATA CON LEGGE.

Le leggi ordinarie sono rigide, astratte e concrete non vanno bene per materie altamente

tecniche il parlamento è una sede inadatta per una materia molto mutevole come il mercato

finanziario soprattutto per la velocità con la quale si verificano cambiamenti.

3) Atti di regolazione secondari, emanati dalle Autorità Indipendenti (ISVASS, ANTITRUST, CONSOB) il

sistema è strutturato in modo tale da avere organismi che emanano queste norme settoriali.

4) Atti di autoregolamentazione delle Associazioni di settore in settori molto specifici, dove gli

operatori sono pochi c’è un numero ristretto, gli operatori si fissano regole comuni attraverso le

proprie rappresentanze/associazioni di settore, autoregolandosi TALE REGOLAMENTAZIONE HA

 5

CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PRIVATO: le autoregolamentazioni servono molto sul piano della

persuasione morale, non vincolano come la legge, ma raggiungono l’effetto a stimolare il

mantenimento di un determinato comportamento

5) Il sistema è ovviamente organizzato in senso gerarchico.

1) Principi Costituzionali nazionali ed europei;

Principi a cui devono conformarsi sia le norme ordinarie nazionali che comunitarie per raggiungere le

finalità di:

Tutela del risparmio;

 Concorrenza del mercato;

 Stabilità ed efficienza del mercato;

2) Fonti normative primarie: regolamenti, direttive e leggi ordinarie;

Per adeguare la legislazione italiana alle molte direttive di armonizzazione, si è utilizzato lo strumento

del TU, adottato con D.Lgs:

1993 T.U.B., Testo Unico in materia bancaria;

 1998 T.U.F., Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;

 2005 Codice delle Assicurazioni;

 L.n. 62/2005 Recepito la Direttiva sugli Abusi di Mercato;

 L.n. 262/2005 e D.lgs 303/2006 sulla Tutela del Risparmio;

 Recepimento della Direttive Prospetti e Direttiva MiFID;

Si è fatto molto ricorso allo strumento del Testo Unico, il parlamento delega al governo all’emanazione

del Testo Uni

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tonio9517 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mattasoglio Francesca.
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