Corso di Laurea in Economia e Commercio
Diritto dei Mercati Finanziari
PROGRAMMA DEL CORSO
Le fonti normative dei mercati finanziari;
La tutela dei risparmiatori;
La vigilanza ed i rapporti tra Autorità;
La nozione di mercato;
Storia del mercato mobiliare;
Gli investitori istituzionali;
La disciplina dei mercati;
I controlli;
PASSWORD SLIDE: Salomoni2017
Principi, Fonti e Poteri Pubblici
Cosa sono i mercati finanziari?
I mercati finanziari sono ambiti GIURIDICI ED ECONOMICI, in cui operatori QUALIFICATI, svolgono
attività di scambio di prodotti finanziari, sotto la vigilanza di PUBBLICI POTERI;
La definizione di base ci dice che il mercato finanziario può essere studiato sia dal lato economico
- che da un lato giuridico ma qui ci occupiamo della disciplina giuridica che regola tale economia.
Per OPERATORI QUALIFICATI, intendiamo il fatto che il mercato finanziario non è uno spazio
- aperto a tutte le persone giuridiche o fisiche ma il diritto si occupa di consentire in presenza di
certe caratteristiche ad un operatore di operare nei mercati finanziari il mercato finanziario è un
mercato riservato: a soggetti che hanno certe qualifiche , particolari caratteristiche questo per
tutelare gli interessi pubblici coinvolti nei mercati finanziari
Il mercato finanziario: è un mercato sotto la vigilanza dei pubblici poteri è uno dei mercati meno liberi
perché è una tipologia di mercato TUTELATO COSTITUZIONALAMENTE
Le attività finanziarie, anche se diverse tra loro, comportano un “guadagno” per gli operatori che
sono tenuti a “compensare” i soggetti che affidano loro il risparmio o altre risorse finanziarie;
Storicamente, la PRIMA attività di intermediazione finanziaria è stata quella CREDITIZIA, svolta
dalle Banche; LE BANCHE quindi storicamente sono state il primo operatore degli strumenti
finanziari le operazioni riguardanti gli strumenti finanziari sono contratti regolati dal diritto.
Le BANCHE raccolgono il risparmio, assumendosi l’obbligo del rimborso, e lo impiegano per dare
credito a imprese e famiglie;
La SECONDA attività è stata quella ASSICURATIVA; In questo caso le società assicurative
raccolgono denaro in cambio dell’assunzione dell’obbligo di restituzione di una prestazione
patrimoniale prestabilita in caso di EVENTO DANNOSO (assicurazione danni) o di un EVENTO
FUTURO (assicurazione vita); La liquidità eccedente viene investita in attività finanziare,
configurandosi come intermediario finanziario indiretto; anche le assicurazioni hanno in se il
meccanismo del mercato finanziario agendo tramite contratti, viene consentito a loro di
investire in attività finanziarie la liquidità eccedente 1
Nel corso del 900 l’attività assicurativa si è poi ulteriormente sviluppata in funzione PREVIDENZIALE,
che assicura una rendita o un capitale al verificarsi di un determinato fatto, come il pensionamento.
I 3 ambiti dell’attività degli strumenti finanziari sono quindi:
Creditizio
- Assicurativo
- Previdenziale
-
Cosa è l’intermediazione finanziaria?
E’ un attività diretta all’investimento in prodotti finanziari; prodotti che da quella compravendita
possono poi generare un profitto.
L’intermediazione finanziaria riguarda la raccolta del risparmio ai fini esclusivi dell’investimento
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: Tutte le attività, ad esclusione di assicurazione e banche,
mediante le quali gli operatori finanziari raccolgono il risparmio e investono in PRODOTTI
FINANZIARI, che sono SCAMBIATI in MERCATI ORGANIZZATI; intermediazione bancaria è quindi
un attività di compravendita che non riguarda banca e assicurazioni fino alla fine del 1900.
In Italia, fino alla fine del 900, i 3 mercati finanziari (ASSICURATIVO, BANCARIO,
FINANZIARIO) sono rimasti rigidamente separati
IL CAMBIAMENTO: tale separazione è stata modificata da 2 fattori:
La GLOBALIZZAZIONE;
- LA NORMATIVA COMUNITARIA;
-
- LA GLOBALIZZAZIONE dei mercati ha imposto:
La DEMATERIALIZZAZIONE dei titoli (il titolo non c’è neanche più fisicamente) e la
telematizzazione dei sistemi di pagamento;
l’INTEGRAZIONE in senso verticale e orizzontale delle 3 attività finanziarie, spesso gestite da
un’unica società o gruppo oggi la rigida separazione tra banche, assicurazioni e previdenza viene
quindi superata.
Il DIRITTO COMUNITARIO ha avuto un impatto molto forte nel nostro ordinamento, poiché esso
vincola lo Stato membro al rispetto delle norme europee
L’UNIONE EUROPEA con il diritto comunitario ha avuto un impatto molto forte nel nostro
ordinamento questa legislazione ha imposto una regolazione comune ai 3 settori, per la
realizzazione, di quelli che possono essere considerati i 3 MACROOBIETTIVI DELL’UNIONE
EUROPEA:
1- Del principio di CONCORRENZA; il diritto comunitario ha portato la TUTELA DELLA
CONCORRENZA come bene pubblico in se, ossia la concorrenza come obiettivo a cui il
legislatore deve tendere; anzi nel nostro ordinamento c’era una tendenza verso il monopolio
privato e non verso la tutela della concorrenza il LA TUTELA DELLA CONCORRENZA entra nel
nostro ordinamento grazie al Trattato di Maastricht del 1992.
2- Del MERCATO UNICO; il diritto comunitario porta all’eliminazione delle barriere d’accesso ai
singoli mercati.
3- Della LIBERA CIRCOLAZIONE di merci, beni, servizi e capitali.
Questi tre sono quindi i principi a cui tende il diritto comunitario, essi hanno conseguenze sul nostro
ordinamento e sulla disciplina dei mercati finanziari. 2
Attualmente i mercati finanziari sono dunque disciplinati da una normativa OMOGENEA
sia a livello Nazionale che Comunitario con riguardo a (si cerca un’omogeneità dei):
Principi giuridici;
Sistema delle fonti normative che regolano attività ed organizzazione degli operatori (si cerca un
analogo tipo di fonti, ossia quali sono le fonti e i testi);
Sistema di vigilanza e controllo dei pubblici poteri; è molto più penetrante nei mercati finanziari
rispetto alle normali attività produttive, in questo mercato sono presenti organismi ad hoc (appositi)
che controllano l’attività degli intermediari finanziari, perché IL DIRITTO DI RISPARMIO E’
GARANTITO COSTITUZIONALEMENTE
IL RISPARMIO : … L’obiettivo per tutti è quello di incrementare il V.N, bisogna però avere un obiettivo
di risparmio che si realizza all’interno di un mercato finanziario , questi Stati vanno a fare una
regolamentazione del mercato finanziario se andiamo indietro troviamo l’idea dello Stato Sociale (
Anni 80 ) che interviene per garantire una serie di interventi alla società Stato forte, stato che
interviene tanto nell’economia Stato imprenditore: gestisce l’economia, controlla l’industria e si
preoccupa della tutela del risparmio e in contrapposizione uno Stato Minimo/ Stato Liberale.
ELEMENTI IN COMUNE:
IL RISPARMIO: tutti gli operatori finanziari raccolgono il risparmio per conservarne o incrementarne
il valore monetario (l’obiettivo per è quello di incrementare il V.N) , poste le differenze dei rapporti
giuridico-economici che intercorrono poi tra i diversi operatori (Banche, Assicurazione,
intermediari);
IMPOSTAZIONE GIURIDICA:
Tutti gli Stati occidentali hanno sviluppato la regolazione dei mercati finanziari; la nascita dello Stato
sociale e la memoria delle gravi crisi finanziarie del 900 hanno imposto un forte intervento dello Stato
nell’economia al fine di:
Gestire la manovra economica generale;
Controllare gli ambiti strategici dell’industria nazionale;
Tutelare il risparmio
COME CAMBIA L’IDEA DELLA TUTELA DEL RISPARMIO?
SOCIALE: Lo Stato lascia ai privati (imprenditori o privati) poco spazio, dove le banche sono
STATO
strutturate come parte dell’apparato pubblico ciò lo vediamo bene in ITALIA, il quale è un esempio
tipico di Stato Sociale, dove: BANCHE, ASSICURAZIONI E BORSE sono considerate come ENTI
PUBBLICI, ossia PARTE INTEGRANTE DELLO STATO, secondo quella concezione: era tale la rilevanza
degli interessi coinvolti che gli operatori presenti in questo ambito dovevano essere operatori pubblici
FORMA DI CONTROLLO TOTALE DELLO STATO; qui non ho bisogno di vigilanza e controllo, poiché
sono io STATO stesso che controllo i settori economici presenti Si parla in questo caso di
DIRIGISMO PUBBLICO DEI MERCATI FINANZIARI presente fino alla caduta del fascismo, ma anche lo
stato Sociale tiene a se un controllo di Banche, Assicurazioni e Borse
In ITALIA:
Banche, Borse e Assicurazioni che sono stati a lungo organismi di DIRITTO PUBBLICO,
disciplinati da LEGGI AMMINISTRATIVE, che permettevano allo Stato di mantenere il controllo e
la direzione delle stesse;
Dirigismo pubblico e disciplina giuridica amministrativa hanno caratterizzato i 3 mercati
finanziari fino alla caduta del Regime Fascista; 3
COME LA COSTITUZIONE SI OCCUPA DI QUESTI ASPETTI?
All’interno della costituzione si mantengono alcuni tratti del forte potere pubblico, parliamo delle norme
della Costituzione che fanno riferimento ai mercati finanziari
QUATTRO PRINCIPI DI REGOLAZIONE
La COSTITUZIONE: Pur nel segno di un forte cambiamento, la Costituzione italiana ha conservato:
LA TUTELA DEL RISPARMIO, ex art.47: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina e controlla l’esercizio del credito la mia attività deve essere rivolta ad esso.
IL CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, ex art. 41: “L’iniziativa economica privata è
libera. (…) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini SOCIALI.” dentro l’ART 41. COST si
prevede un forte intervento dello Stato nell’economia Lo Stato prevede con proprie leggi la
programmazione economica e il controllo, altro aspetto è la FINALIZZAZIONE SOCIALE dell’attività
economica, la legge può indirizzare le politiche economiche ai fini sociali cioè fini pubblici in quel
momento.
NB!! ART 41 NORMA SCHIACCIATA DAL DIRITTO COMUNITARIO: ossia principi contenuti
nel TRATTATO DELL’UNIONE = In seguito al quale la Costituzione deve essere riletta alla luce del
diritto comunitario alcune parti della Costituzione si disapplicano perché contrastano con il Trattato.
Ai principi sanciti dalla Costituzione vanno poi affiancati, quali principi di vertice, quelli contenuti nei
TRATTATI DELL’UNIONE EUROPEA:
La creazione del MERCATO UNICO (presuppone la neutralità, di conseguenza il fine sociale e la
programmazione economica, principi contenuti nella nostra costituzione contrastano con questo
principio)
L’ARMONIZZAZIONE delle legislazioni tra i singoli Stati e tra i diversi mercati
La tutela del risparmio, ART. 47, COST.
Riconoscimento del dovere dello Stato di controllare l’organizzazione e il buon funzionamento del
settore del credito per tutelare il risparmio;
La Costituzione legittima così la Legge bancaria del 1936 e le leggi di attuazione e regolazione
dell’attività bancaria e il ruolo di vigilanza e controllo affidato alla BANCA D’ITALIA.
Dato che oggi le attività di intermediazione finanziaria ed il settore Assicurativo si sono espansi in
misura esponenziale, ed entrambi i settori utilizzano il risparmio, l’art. 47 deve essere letto come
principio che governa TUTTE LE ATTIVITA’ FINANZIARIE.
La tutela del risparmio presente oggi nella nostra Costituzione è diversa rispetto alla concezione di
tutela del risparmio presente inizialmente nella versione iniziale; tale tutela deve servire da rete di
protezione in tutte le possibili attività finanziarie essa nasce con il risparmio nel settore bancario e
successivamente viene preso in considerazione anche il risparmio nel settore assicurativo.
L’iniziativa economica, ART.41 Cost:
Posto che l’iniziativa è libera, la legge determina controlli e programmi per indirizzare l’attività
imprenditoriali per fini di utilità sociale;
Nonostante le critiche attuale di ANACRONISMO GIURIDICO dell’articolo che imporrebbe un
interventismo statale ormai lontano, senza tutelare la concorrenza ed il mercato, l’articolo 41 è
comunque il principio costituzionale che legittima il potere di controllo e regolazione affidato,
oggi, alle Autorità Amministrative Indipendenti.
41, risulta una norma vecchia, non si espande, al contrario…. Essa risulta lontana perché
L’art
immagina un intervento pubblico che risulta lontano concettualmente rispetto a quella che è la
disciplina attuale della tutela della concorrenza. 4
Oggi infatti si ha un cambiamento dell’intervento del settore pubblico nel settore economico, rispetto
alla visione dei costituenti che vedevano lo Stato protagonista (vecchia concezione) con una nuova
concezione proveniente dal diritto Comunitario dove il potere pubblico assume il ruolo di regolatore:
lascio libero il mercato, non assumo più un ruolo di intervento diretto nell’economia ma svolgo un ruolo
di REGOLATORE, al fine di favorire il corretto regolamento del mercato.
REGOLARE = intervenire per favorire la concorrenza e per accompagnare un mercato verso la
concorrenza, ne sono un esempio:
I REGOLAMENTI DELLA CONSOB: sono atti di natura amministrativa non sono LEGGI, la LEGGE E’
UN ATTO INADATTO PER REGOLARE; servono organismi con competenze specifiche e tecniche in
grado di esercitare atti amministrativi per un determinato settore in modo rapido e in grado di
permettere ad adattarsi ai cambiamenti del mercato LO STATO DA PRODUTTORE DIVENTA
REGOLATORE secondo la concezione del diritto comunitario si ha la rilettura della:
LA COSTITUZIONE ECONOMICA deve essere riletta alla luce della COSTITUZIONE
ECONOMICA EUROPEA, essa contiene 3 principi fondamentali:
1) Il MERCATO UNICO;
2) LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE DI PERSONE, MERCI, CAPITALI E SERVIZI;
3) TUTELA DELLA CONCORRENZA E DIVIETO DEGLI AIUTI DI STATO
Come si fa a perseguire questi principi, per realizzare tali principi ha imposto:
Libertà di stabilimento dei servizi finanziari e mutuo riconoscimento;
Armonizzazione, attraverso varie Direttive, delle normative nazionali nei 3 settori;
Creazione di una RETE di Autorità Indipendenti con poteri di vigilanza e controllo;
Privatizzazione di imprese pubbliche bancarie e assicurative che si occupavano di strumenti
finanziari passaggio da una forma pubblica ad una forma privata
La privatizzazione può essere FORMALE (cambia solo la ragione giuridica) o SOSTANZIALE (anche la
proprietà passa sotto forma privata)
DIRETTIVE: lo Stato è libero di individuare le forme e i modi attraverso cui mettere in atto una
determinata norma SONO DIFFERENTI RISPETTO AI REGOLAMENTI, i quali vincolano direttamente
tutti i membri dell’Unione Europea.
IL QUADRO DELLE FONTI (utilizzate per gli strumenti finanziari)
FINE: quali uso in caso di contrasto ossia quale fonte ha la prevalenza
1) Principi Costituzionali nazionali ed europei; non tutta la costituzione solo la costituzione economica
sia italiana che europea, poiché la carta cost. Italiana deve essere letta in ottica europea
2) Fonti normative primari: regolamenti, direttive e leggi ordinarie; fonti primarie ossia legislative sono
fonti inadatte a fare regolamentazioni economiche, poiché essenziali sono per il diritto finanziario
quelle norme che stanno al di sotto delle legge, LA MATERIA ECONOMICA NON E’ ADATTA AD
ESSERE NORMATA CON LEGGE.
Le leggi ordinarie sono rigide, astratte e concrete non vanno bene per materie altamente
tecniche il parlamento è una sede inadatta per una materia molto mutevole come il mercato
finanziario soprattutto per la velocità con la quale si verificano cambiamenti.
3) Atti di regolazione secondari, emanati dalle Autorità Indipendenti (ISVASS, ANTITRUST, CONSOB) il
sistema è strutturato in modo tale da avere organismi che emanano queste norme settoriali.
4) Atti di autoregolamentazione delle Associazioni di settore in settori molto specifici, dove gli
operatori sono pochi c’è un numero ristretto, gli operatori si fissano regole comuni attraverso le
proprie rappresentanze/associazioni di settore, autoregolandosi TALE REGOLAMENTAZIONE HA
5
CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PRIVATO: le autoregolamentazioni servono molto sul piano della
persuasione morale, non vincolano come la legge, ma raggiungono l’effetto a stimolare il
mantenimento di un determinato comportamento
5) Il sistema è ovviamente organizzato in senso gerarchico.
1) Principi Costituzionali nazionali ed europei;
Principi a cui devono conformarsi sia le norme ordinarie nazionali che comunitarie per raggiungere le
finalità di:
Tutela del risparmio;
Concorrenza del mercato;
Stabilità ed efficienza del mercato;
2) Fonti normative primarie: regolamenti, direttive e leggi ordinarie;
Per adeguare la legislazione italiana alle molte direttive di armonizzazione, si è utilizzato lo strumento
del TU, adottato con D.Lgs:
1993 T.U.B., Testo Unico in materia bancaria;
1998 T.U.F., Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;
2005 Codice delle Assicurazioni;
L.n. 62/2005 Recepito la Direttiva sugli Abusi di Mercato;
L.n. 262/2005 e D.lgs 303/2006 sulla Tutela del Risparmio;
Recepimento della Direttive Prospetti e Direttiva MiFID;
Si è fatto molto ricorso allo strumento del Testo Unico, il parlamento delega al governo all’emanazione
del Testo Uni
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di Diritto dei mercati finanziari
-
Appunti Diritto dei mercati finanziari
-
Appunti diritto dei mercati finanziari
-
Appunti diritto dei mercati finanziari