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Capitolo XII - Le fonti del diritto statale

La revisione costituzionale, rivedere delle norme per aggiornarle.

Legge di revisione costituzionale: si incide sul testo, modificandoli, sostituendoli, abrogandoli e aggiungendo nuove disposizioni, creando un articolo aggiuntivo rispetto ad un altro.

Esempio: legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Articolo sulla procedura di revisione:

ART. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è

promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Due votazioni per ogni camera (4 in tot), alternate, ma sullo stesso testo. Tra la prima votazione di ogni camera e la seconda di ogni camera, devono passare 3 mesi, perché essendo un procedimento complesso, ci vuole riflessione, essendo che la revisione si deve introdurre nella scala dei nostri valori (così che non ci si penta della decisione presa). Per le prime due votazioni si applica la regola della maggioranza semplice, ma dopo queste, si deve passare ad una votazione condivisa ai rappresentanti del popolo, con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera (metà+1 dei componenti).

ART. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Divieto di reintrodurre la forma di monarchia. Non si

può rivedere la formarepubblicana: difatti l'art. 1 dice che l'Italia è fondata su una repubblica democratica. LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (71,72,73,74) Le FASI sono: 1. l'iniziativa legislativa (chi propone il ddl, art 71) 2. L'istruttoria e l'approvazione della legge (art 72) 3. La promulgazione (art 73) 4. la pubblicazione. (art 73) ART. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. In tema di iniziativa, la costituzione pone una riserva di legge costituzionale, cosa voglio dire in concreto? SOLO la costituzione, e nessun'altra fonte, può indicare i soggetti dotati di questo potere di avviare il procedimento legislativo del parlamento. In sostanza, la costituzione non vuole, per esempio,che il regolamento della camera dia questo potere a qualche altro soggetto o che la legge dia questo potere a qualcun altro. La costituzione=riserva di legge costituzionale. C'è un altro soggetto non contenuto nell'art.71, ma contenuto nell'art. 121, secondo comma: Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. Anche il C.N.E.L, ha potere di iniziativa legislativa, Consiglio Nazionale Economia Lavoro, art.99 terzo comma: Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ma c'è anche l'art 133: Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni.

Sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

INIZIATIVA: Governo, camera e senato, popolo, ciascuna regione. Chi ha più impatto? Il Governo essendoci il rapporto di fiducia tra camera e governo, c'è appoggio.

Il singolo parlamentare, che può proporre una legge alla propria camera, lo fa singolarmente o si concorda con altri colleghi? Si accordano, ad esempio tutti gli esponenti di un certo gruppo parlamentare, presentano l'iniziativa legislativa con la raccolta delle firme.

La forza politica del governo c'è di per sé, mentre quella del singolo parlamentare solo se sostenuta dal proprio gruppo parlamentare.

Quali sono i casi in cui il singolo deputato o senatore, esercita l'iniziativa legislativa da sola? Quando propongono gli emendamenti migliorativi di un testo.

Ostruzionismo:

presentare un numero alto di emendamenti per rallentare la sua approvazione. Ostruzione.

ART. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole

dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. APPROVAZIONE: Come si approva la legge? Ci sono 3 diversi procedimenti: 1. procedimento normale o con commissione in sede referente: la commissione fa un lavoro di studio, esaminando articolo per articolo, ed in seguito l'aula vota. È richiesto per leggi importanti (elenco tassativo nel comma 4). 2. procedimento abbreviato: gli stessi passaggi, ma con tempi obbligatoriamente stretti. 3. procedimento alternativo con commissione in sede deliberante: la commissione competente esamina e approva direttamente il testo. (secondo comma) il regolamento della camera, al di fuori dei

Casi di leggi importanti, può direin quali casi l'approvazione della legge può essere fatta dalla stessa commissione al posto dell'aula. (terzo comma) anche se si è deciso che sia la commissione ad approvare la legge al posto dell'aula, si può cambiare idea, facendo votare l'aula. "sole dichiarazioni di voto" - solo votando, senza discutere. La legge è già "legge"? no. Si deve completare con il procedimento di PROMULGAZIONE e PUBBLICAZIONE, le fasi finali del procedimento legislativo.

ART. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse.

ART. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

La promulgazione è un potere che spetta al presidente: il presidente, in caso di controllo positivo, procede con la firma. In caso di esito negativo, il Capo dello Stato può chiedere con messaggio motivato, alle camere, una nuova deliberazione, ma nel caso in cui le camere riapprovino, il presidente è OBBLIGATO a promulgare.

Una volta promulgata, la legge deve essere pubblicata entro 30 gg (pubblicazione sulla G.U.)

Nella gerarchia delle fonti del diritto, sotto la costituzione, c'è la legge (del parlamento). Ma ci sono degli atti di governo che hanno lo stesso VALORE O FORZA DI LEGGE del parlamento.

Gli atti aventi forza o valore di legge sono 2:

  1. il decreto legislativo (art 76)
  2. il decreto legge. (art

77) Entrambi fatti dal governo

Dal punto di vista della gerarchia, legge, decreto legge e decreto legislativo, sono sotto la costituzione, mentre decreto legge e decreto legislativo sono allo stesso livello gerarchico della legge.

Per loro vige il criterio cronologico: un decreto legge successivo può abrogare una legge precedente? Si.

IL DECRETO LEGISLATIVO

ART. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Poiché è un atto importante che incide sulla vita come la legge parlamentare, la costituzione prevede una limitazione, nella creazione di questi decreti legislativi da parte del governo.

La funzione legislativa è esercitata dal parlamento (art 70), ma se vuole può delegare il governo a fare un atto avente forza o valore di legge, ma solo ponendogli dei limiti (art 76).

Oggetti definiti - il parlamento se

Vuole delegare il governo, deve individuare oggi singoli ben definiti, quindi, non tutti. Indicati ed elencati con precisione, se non è elencato un determinato soggetto, quei soggetti non possono adottare il decreto. Tempo limitato- non illimitato. Es. entro un anno dall'entrata in vigore della delega. Un termine preciso che abbia una data o un anno.

Principi e criteri direttivi- il parlamento deve dire al governo quali obiettivi deve raggiungere. Non solo su chi, ma anche su cosa e come.

Acronimi: Costituzione- cost. ; Regolamento camera RC e senato RS; Legge l.; Legge costituzionale-l.cost. ; Decreto legge d.l; Decreto legislativo d.lgs.; Regolamento del governo d.p.r.; decreto ministeriale d.m.

IL REFERENDUM ABROGATIVO

Era prevista la possibilità per il popolo di chiedere e di votare l'abrogazione di una legge, fino al primo gennaio del '48.

Art. 75 primo comma: È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Lamarque Elisabetta.