Estratto del documento

Dispensa di

Diritto Commerciale

Appunti e materiale necessario per il corso di Diritto Commerciale

tenuto dal professor Fabio Iudica presso la facoltà di Economia,

indirizzo ECOBAN, dell’università Bicocca.

Anno Accademico 2019/2020

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 1

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 2

Indice

Volume I:

• 1: Imprenditore

• 2: Categorie di imprenditori (Agricolo e commerciale, piccolo imprenditore,

impresa familiare collettiva e pubblica)

• 3: L’acquisto della qualità imprenditore

• 4: Statuto di Imprenditore commerciale

• 5: L’Azienda (manca)

Volume 2:

• 1: Le Società

• 2: Società Semplice, Società in nome collettivo

• 3: Società in Accomandita semplice

• 4: Le Società per Azioni

• 5: Le Azioni

• 8: L’assemblea

• 9: Amministrazione

• 10:I Controlli Interni

• 11: Sistemi Alternativi di Amministrazione e controllo

• 14: Le Modificazioni dello Statuto

• 15: Le Obbligazioni

• 16: Lo Scioglimento Delle società per Azioni

• 17:Società in Accomandita per Azioni

• 18: Le Società a responsabilità limitata

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 3

L’IMPRENDITORE

Introduzione

Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore

definito all’art. 2082 cc. Tre criteri di selezione sono alla base della distinzione tra i diversi tipi di impresa e

d’imprenditore operanti su piani diversi:

1. Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale..)

2. Dimensione dell’impresa (Piccola, media,..)

3. Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica, ..)

Nel codice civile ci sono anche norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza ulteriori

specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria d’imprenditore e di aziende.

Le definizioni tra i vari tipi di impresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio l’ambito di

applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

Per L’art. 2082:

“è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o servizi”

Per gli economisti l’imprenditore è quel soggetto che nel processo economico svolge una finzione

intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti o servizi. Egli coordina,

organizza e dirige il processo produttivo assumendo su di sé il rischio relativo ed è mosso dal

raggiungimento del massimo profitto (ricavi-costi). La disciplina dell’imprenditore è applicabile ad attività

caratterizzate da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi) e da specifiche modalità di

svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). I requisiti dell’art. 2082 sono rilevanti ai fini

della nozione civilistica dell’imprenditore e sono solo tendenzialmente coincidenti con quelli fissati da altri

settori.

L’impresa è attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi: è un’attività produttiva. Nel

qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati, il tipo di

bisogno da soddisfare, la qualificazione come attività di godimento o di amministrazione del proprio

patrimonio. Quindi sono Imprese commerciali le società di investimento, quelle finanziarie o le holdings.

La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e

complesso formato da persone e beni strumentali. L’organizzazione imprenditoriale può essere anche

organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Non è necessario che l’attività

organizzata dall’imprenditore crei un apparato strumentale fisicamente percepibile. Quindi la qualità

d’imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia

quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso

aziendale materialmente percepibile.

Per alcuni la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata

organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve

negarsi l’esistenza di impresa. Per altri l’imprenditore è anche lavoratore autonomo. In conclusione un

minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è necessario per aversi impresa. In mancanza si avrà

semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico con modalità che

consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi e l’autosufficienza economica.

L’attività economica deve essere esercitata con professionalità cioè deve essere un esercizio abituale e non

occasionale di una data attività produttiva. Ciò non implica la presenza di interruzioni di attività. E’ possibile

anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa. Impresa si può avere anche quando si opera per il

compimento di un “unico affare”. La professionalità deve essere accertata in base ad indici esteriori e

oggettivi.

Requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 4

Vol.1 Cap.2

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il Testo originario dell’art. 2035 cc stabiliva che:

“E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura,

all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla

trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale

dell’agricoltura.”

Quindi distinguevamo attività agricole essenziali e attività per connessione.

Ma la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno subito una profonda

evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto avanzare l’agricoltura industrializzata e ha consentito

di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e

dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale. Oggi è

ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni forma di produzione basata su un

ciclo biologicamente naturale.

Per l’odierno art. 2085 cc

“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse.”

Per coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame intendiamo quelle attività dirette alla

cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o

animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di

animali, nonché attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità

come definite dalla legge.

Quindi:

Ø La produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile come attività agricola essenziale;

Ø Nella coltivazione del fondo si fanno rientrare anche le attività di orticoltura, coltivazione in serra,

“fuori terra” o in vivai e floricoltura;

Ø La selvicoltura è quell’attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti (no

estrazione di legname disgiunto dalla coltivazione del bosco);

Ø Per allevamento di animali s’intendono anche la zootecnica svolta fuori dal fondo, gli allevamenti in

batteria, l’allevamento con alimentazione proveniente da fuori del fondo, l’allevamento di cavalli da

corsa o di animali da pelliccia, attività cinotecnica (allevamento cani), allevamento gatti,

allevamento animali da cortile.

Le attività agricole per connessione sono attività oggettivamente commerciali. Per essere considerate

agricole ci devono essere 2 condizioni:

1) Il soggetto che esercita una tale attività deve essere già qualificabile come imprenditore agricolo

poiché svolge in forma di impresa una delle 3 attività agricole tipiche e attività coerente con quella

connessa;

2) E’ sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola

essenziale.

L’imprenditore agricolo è esonerato dalla natura delle scritture contabili (art. 2214) e dall’assoggettamento

delle procedure concorsuali (art. 2221) ma è obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità

notizia e legale).

L’articolo 2195 cc individua le attività che qualificano l’imprenditore commerciale:

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 5

1) Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi

2) Attività intermediaria nella circolazione dei beni o servizi (commercio)

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Chi esercita professionalmente una di queste attività, è assoggettato alla disciplina commercialistica prevista

per l'imprenditore commerciale, a meno che, per le modalità con cui esercita l'attività, non possa essere

qualificato piccolo imprenditore. La qualifica di imprenditore commerciale si perde quando cessa in modo

effettivo l'attività, indipendentemente dal fatto che persista l'iscrizione presso il registro delle imprese.

Anche gli imprenditori commerciali che soddisfano… ; Devono soddisfare contemporaneamente:

Ø Attivo non superiore a 300mila nei primi 3 anni precedenti all’istanza di fallimento (o inizio

attività);

Ø Ricavi lordi non superiori a 200mila nei 3 anni..;

Ø Ammontare di debiti (anche non scaduti) inferiore a 500mila.

Impresa Familiare

Regolato dall’Art. 230bis.

“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua

attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la

condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati

con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla

quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi

nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione

dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I

familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto

da chi esercita la potestà su di essi.”

N.B. Diritto al mantenimento diverso dal vitto e alloggio. Possono partecipare all’impresa il coniuge, i

parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore.

Piccolo Imprenditore

Il Piccolo Imprenditore è regolato dall’art. 2083 cc:

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro

che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia”

E’ sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore e, anche se esercita un attività commerciale, è esonerato

dalle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali mentre è obbligato all’iscrizione

nel registro delle imprese (pubblicità notizia).

La legge 860 del 1956 stabiliva che:

“È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali: a) che

abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; b) che

sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente,

con quello dei suoi familiari; c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti

gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione. La qualifica artigiana di un'impresa è

comprovata dall'iscrizione nell'albo”.

Il suo dato caratterizzante era nella natura artistica od usuale dei beni o servizi prodotti e non più nella

prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. Questa qualifica era anche riconosciuta alle imprese

costituite in forma di società cooperative o s.n.c. purché la maggioranza dei soci partecipasse personalmente

al lavoro e ,nell’impresa, il lavoro avesse funzione preminente sul capitale.

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 6

La L443/1985 ha abrogato quella precedente dando una definizione dell’impresa artigiana basata su:

a)l’oggetto dell’impresa costituito da qualsiasi attività di produzione dei beni o di prestazione di servizi sia

pure con alcune limitazioni ed esclusioni; b) il ruolo dell'artigiano nell’impresa che deve svolgere in misura

prevalente il suo lavoro nel processo produttivo;

Il numero massimo dei dipendenti è più elevato rispetto al 1956, con la possibilità di raggiungere le

dimensioni di una piccola industria di qualità, ed è ribadito che devono essere diretti personalmente

dall’artigiano. Egli può essere titolare di una sola impresa artigiana. Nel 2001 viene esteso la possibilità di

essere imprese artigiane anche alle s.r.l. pluripersonali a condizione che la maggior parte dei soci (se 2

almeno 1) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa

il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale,

quindi si qualificano artigiane anche imprese di costruzioni edili. Non è consentito desumere da nessuna

norma che debba ricorrere anche la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul

lavoro altrui e sul capitale investito.

È scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale, quindi si qualificano artigiane anche imprese di

costruzioni edili. Non è consentito desumere da nessuna norma che debba ricorrere anche la prevalenza del

lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul lavoro altrui e sul capitale investito. Ma se non è

rispettato il criterio della prevalenza dell’art. 2083 c.c., l’artigiano non è sottratto allo statuto

dell’imprenditore commerciale, sarà artigiano ai fini delle provvidenze regionali ma non ai fini civilistici e

potrà fallire. Anche la società artigiana in caso di dissesto fallirà e non godrà più dell’esonero. Le imprese

artigiane non possono essere qualificate come imprese civili per la presenza del requisito dell’industrialità.

Impresa Pubblica e Impresa Collettiva

Le società sono le forme associative tipiche previste dal nostro ordinamento. La società semplice è la forma

utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciali. La società commerciale è quella che può svolgere

attività agricola (società di tipo commerciale con oggetto agricolo) o attività commerciale (società di tipo

commerciale con oggetto commerciale). Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si

applica alle società commerciali qualunque sia l’attività svolta. Le società non sono mai piccoli imprenditori.

Nelle s.n.c. e s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore si applica solo o anche nei confronti dei soci a

responsabilità illimitata. Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività d’impresa in 3 modi:

a) possono svolgere direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di

un’autonomia decisionale e contabile (imprese-organo);

b) possono dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale sia

l’esercizio di attività d’impresa (enti pubblici economici); dall’inizio degli anni ’90 sono stati privatizzati

prima formalmente e poi sostanzialmente. Essi sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore con

l’esonero dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori sostituiti da altre procedure;

c) possono svolgere attività d’impresa servendosi di strutture di diritto privato (società a partecipazione

pubblica).

Per le prime 2 tipologie le regole peculiari sono dettate dagli art. 2093, 2201 e 2221 c.c. L’art. 2093 dice che:

”le disposizioni del libro V si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblic

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alberto95x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iudica Fabio.
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