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LE AZIONI DI GODIMENTO

Le azioni di godimento costituiscono una categoria di azioni speciali la cui funzione è quella di assicurare la parità di trattamento degli azionisti in occasione della riduzione reale del capitale sociale attuata mediante sorteggio ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del valore nominale delle azioni stesse. Agli azionisti rimborsati vengono rilasciati speciali titoli detti azioni di godimento. I titolari di tali azioni partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni un dividendo pari all'interesse legale sul valore nominale. Inoltre, partecipano alla liquidazione dell'attivo solo dopo che le altre azioni siano state rimborsate nel loro valore nominale.

Le azioni di godimento non danno diritto di voto, diritto di intervento nell'assemblea e di impugnare le delibere assembleari invalide.

AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

L'emissione degli strumenti finanziari

partecipativi è stata prevista dalla riforma del 2003, anche al fine di consentire l'acquisizione da parte di soci o di terzi di apporti patrimoniali che non possono formare oggetto di conferimento e che quindi non sono imputabili al capitale sociale, quali le prestazioni di opera o di servizi (art. 2346 cod. civ., 6 comma), nonché come alternativa alle azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 cod. civ., 2 comma). A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono quindi la qualità di azionista e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti propri delle azioni che possono essere loro riconosciuti. Essi possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o dei diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Lo statuto disciplina modalità e

Condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Dispensa a cura di Alberto Proverbio.

LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

I TITOLI AZIONARI

I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni non quotate, né diffuse fra il pubblico, e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito. La loro emissione nelle società non quotate non è essenziale, infatti lo statuto può escludere l'emissione dei titoli azionari (art. 2346 cod. civ., l comma). In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, e il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto in quanto applicabile ed ha effetto nei confronti delle società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (art. 2355 cod. civ., l).

comma).Qualora emessi, i certificati azionari devono indicare:

  1. la denominazione e la sede della società;
  2. la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, l'ufficio del registro in cui è depositato;
  3. il loro valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, l'ammontare del capitale sociale;
  4. l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  5. i diritti e gli obblighi ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. Le stesse regole seguono gli eventuali certificati provvisori rilasciati ai soci in attesa dell'emissione dei titoli definitivi. I certificati provvisori devono essere ritirati dalla società al momento del rilascio dei titoli definitivi. Ai titoli azionari è collegato un foglio cedole, costituito da un certo numero di tagliandi contrassegnati dalla denominazione della società e numerati progressivamente. Le cedole consentono di esercitare i

diritti che maturano durante la vita dell'associazione, senza necessità di esibire il titolo azionario. È sufficiente distaccare e consegnare alla società l'acedola. Le cedole sono di regola al portatore e possono formare oggetto di autonoma circolazione una volta distaccate dal titolo principale, acquisendo così la natura di titoli di credito. AZIONI E TITOLI DI CREDITO Ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito. Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali. Sono cioè titoli di credito che possono essere emessi solo in base a un determinato rapporto causale e che si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario. Le azioni sono trattate come titoli di credito circa la circolazione e le modalità di esercizio dei diritti.diritti sociali. I titoli azionari sono un veicolo necessario per il trasferimento della partecipazione sociale e pertanto è applicabile il principio dell'autonomia in sede di circolazione dei titoli di credito, art. 1994: chi acquista in buona fede il possesso del titolo azionario non è soggetto a rivendicazione, cioè diventa proprietario del titolo. AZIONI NOMINATIVE E AZIONI AL PORTATORE Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista (art. 2354 cod. civ., l comma). Ciò significa concedere il beneficio dell'anonimato all'investimento azionario, rendere quest'ultimo fiscalmente competitivo rispetto ad altre forme di investimento. Il sistema vigente è perciò il seguente: tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav che, purché interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista. LA LEGGE DI

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Dispensa a cura di Alberto Proverbio

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo (art. 2355 cod. civ., 2 comma). Il possessore del titolo è legittimato all'esercizio dei relativi diritti in base alla semplice presentazione del titolo alla società. Per le azioni nominative è invece dettata una specifica disciplina, che in larga parte riprende e sviluppa la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice civile (artt. 202l-2027). Le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona fisica o giuridica e l'intestazione deve risultare anche dal libro dei soci. Per il trasferimento dei titoli azionari è quindi necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci e quindi la necessaria cooperazione della società emittente.

La doppia annotazione può avvenire secondo due tipi di procedure:

- il transfer, cioè il

cambiamento contestuale delle due intestazioni, sul titolo e sul libro soci, a cura dellasocietà emittente;- il trasferimento mediante girata, sul titolo a cura dell'alienante e sul libro soci a cura dellasocietà.

La girata deve contenere la data, il nome del giratario; deve essere sottoscritta dal girante e dal giratario se sitratta di azioni non liberate, deve essere autenticata da un notaio, da un agente di cambio, da una banca a ciòautorizzata o da una sim. Il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate èlegittimato ad esercitare tutti i diritti sociali. Resta tuttavia l'obbligo per la società di aggiornare il librosoci.

LE AZIONI DEMATERIALIZZATE

La circolazione delle azioni si fonda sul trasferimento materiale dei titoli e comporta, per le azioni nominative,il compimento delle complesse formalità connesse alla duplice annotazione. Da qui l'esigenza disemplificare il mercato dei titoli quotati

in borsa attraverso l'adozione di meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati su semplici registrazioni contabili. A tale finalità risponde nel nostro ordinamento il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari, che ha le seguenti caratteristiche:

  • il sistema è gestito da apposite S.p.A. a statuto speciale che operano sotto il controllo della Consob e della Banca d'Italia;
  • le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata sono determinati dalla Consob con proprio regolamento;
  • le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata varia a seconda che gli strumenti finanziari siano o meno rappresentati da titoli, in base alla dematerializzazione introdotta dal d.lgs. 213/1998.

Infatti, in base a tale decreto dal 5 ottobre 1998 non possono più essere rappresentati da titoli e sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione due tipi di strumenti:

quelli negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;- quelli diffusi fra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri della Consob.

Gli altri strumenti che non hanno tali caratteristiche sono liberi di dematerializzare o meno, specificandolo nello statuto. Quindi, nel sistema di gestione accentrata coesistono due sistemi: dematerializzata e non dematerializzata.

Il sistema di gestione accentrata non dematerializzata si fonda sul deposito dei titoli azionari presso la società di gestione (Monte Titoli S.p.A.), e l'adesione è facoltativa per ogni azionista. Questi può depositare i propri titoli presso un intermediario autorizzato con un contratto di deposito titoli in amministrazione, che autorizza l'intermediario a subdepositarli presso la società di gestione accentrata. Si determinano due tipi di rapporto di deposito fra loro collegati.

Il sistema di gestione accentrata consente di sostituire la circolazione documentale.

dei titoli depositati con una circolazione fondata su semplici scritture contabili, che producono l'effetto proprio del trasferimento secondo la disciplina legislativa dei titoli di credito.

Dispensa a cura di Alberto Proverbio 40

L'esercizio dei relativi diritti è svincolato dall'esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione accentrata. Questa è infatti legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei titoli, secondo le regole fissate dalla Consob, quali i diritti patrimoniali. Sono invece riservati ai titolari delle azioni i diritti amministrativi, sulla base di una certificazione non trasferibile rilasciata dall'intermediario.

I VINCOLI SULLE AZIONI

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive. La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene mediante annotazione del relativo vincolo sul titolo e nel libro soci, a

cura della società emittente. Salvo convenzione contraria, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Essi dovranno comunque

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alberto95x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iudica Fabio.