Dispensa di
Diritto Commerciale
Appunti e materiale necessario per il corso di Diritto Commerciale
tenuto dal professor Fabio Iudica presso la facoltà di Economia,
indirizzo ECOBAN, dell’università Bicocca.
Anno Accademico 2019/2020
Dispensa a cura di Alberto Proverbio 1
Dispensa a cura di Alberto Proverbio 2
Indice
Volume I:
• 1: Imprenditore
• 2: Categorie di imprenditori (Agricolo e commerciale, piccolo imprenditore,
impresa familiare collettiva e pubblica)
• 3: L’acquisto della qualità imprenditore
• 4: Statuto di Imprenditore commerciale
• 5: L’Azienda (manca)
Volume 2:
• 1: Le Società
• 2: Società Semplice, Società in nome collettivo
• 3: Società in Accomandita semplice
• 4: Le Società per Azioni
• 5: Le Azioni
• 8: L’assemblea
• 9: Amministrazione
• 10:I Controlli Interni
• 11: Sistemi Alternativi di Amministrazione e controllo
• 14: Le Modificazioni dello Statuto
• 15: Le Obbligazioni
• 16: Lo Scioglimento Delle società per Azioni
• 17:Società in Accomandita per Azioni
• 18: Le Società a responsabilità limitata
Dispensa a cura di Alberto Proverbio 3
L’IMPRENDITORE
Introduzione
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore
definito all’art. 2082 cc. Tre criteri di selezione sono alla base della distinzione tra i diversi tipi di impresa e
d’imprenditore operanti su piani diversi:
1. Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale..)
2. Dimensione dell’impresa (Piccola, media,..)
3. Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica, ..)
Nel codice civile ci sono anche norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza ulteriori
specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria d’imprenditore e di aziende.
Le definizioni tra i vari tipi di impresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio l’ambito di
applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.
Per L’art. 2082:
“è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi”
Per gli economisti l’imprenditore è quel soggetto che nel processo economico svolge una finzione
intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti o servizi. Egli coordina,
organizza e dirige il processo produttivo assumendo su di sé il rischio relativo ed è mosso dal
raggiungimento del massimo profitto (ricavi-costi). La disciplina dell’imprenditore è applicabile ad attività
caratterizzate da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi) e da specifiche modalità di
svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). I requisiti dell’art. 2082 sono rilevanti ai fini
della nozione civilistica dell’imprenditore e sono solo tendenzialmente coincidenti con quelli fissati da altri
settori.
L’impresa è attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi: è un’attività produttiva. Nel
qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati, il tipo di
bisogno da soddisfare, la qualificazione come attività di godimento o di amministrazione del proprio
patrimonio. Quindi sono Imprese commerciali le società di investimento, quelle finanziarie o le holdings.
La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e
complesso formato da persone e beni strumentali. L’organizzazione imprenditoriale può essere anche
organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Non è necessario che l’attività
organizzata dall’imprenditore crei un apparato strumentale fisicamente percepibile. Quindi la qualità
d’imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia
quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso
aziendale materialmente percepibile.
Per alcuni la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata
organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve
negarsi l’esistenza di impresa. Per altri l’imprenditore è anche lavoratore autonomo. In conclusione un
minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è necessario per aversi impresa. In mancanza si avrà
semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico con modalità che
consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi e l’autosufficienza economica.
L’attività economica deve essere esercitata con professionalità cioè deve essere un esercizio abituale e non
occasionale di una data attività produttiva. Ciò non implica la presenza di interruzioni di attività. E’ possibile
anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa. Impresa si può avere anche quando si opera per il
compimento di un “unico affare”. La professionalità deve essere accertata in base ad indici esteriori e
oggettivi.
Requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.
Dispensa a cura di Alberto Proverbio 4
Vol.1 Cap.2
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il Testo originario dell’art. 2035 cc stabiliva che:
“E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura,
all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla
trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale
dell’agricoltura.”
Quindi distinguevamo attività agricole essenziali e attività per connessione.
Ma la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno subito una profonda
evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto avanzare l’agricoltura industrializzata e ha consentito
di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e
dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale. Oggi è
ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni forma di produzione basata su un
ciclo biologicamente naturale.
Per l’odierno art. 2085 cc
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.”
Per coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame intendiamo quelle attività dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali, nonché attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge.
Quindi:
Ø La produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile come attività agricola essenziale;
Ø Nella coltivazione del fondo si fanno rientrare anche le attività di orticoltura, coltivazione in serra,
“fuori terra” o in vivai e floricoltura;
Ø La selvicoltura è quell’attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti (no
estrazione di legname disgiunto dalla coltivazione del bosco);
Ø Per allevamento di animali s’intendono anche la zootecnica svolta fuori dal fondo, gli allevamenti in
batteria, l’allevamento con alimentazione proveniente da fuori del fondo, l’allevamento di cavalli da
corsa o di animali da pelliccia, attività cinotecnica (allevamento cani), allevamento gatti,
allevamento animali da cortile.
Le attività agricole per connessione sono attività oggettivamente commerciali. Per essere considerate
agricole ci devono essere 2 condizioni:
1) Il soggetto che esercita una tale attività deve essere già qualificabile come imprenditore agricolo
poiché svolge in forma di impresa una delle 3 attività agricole tipiche e attività coerente con quella
connessa;
2) E’ sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola
essenziale.
L’imprenditore agricolo è esonerato dalla natura delle scritture contabili (art. 2214) e dall’assoggettamento
delle procedure concorsuali (art. 2221) ma è obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità
notizia e legale).
L’articolo 2195 cc individua le attività che qualificano l’imprenditore commerciale:
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1) Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
2) Attività intermediaria nella circolazione dei beni o servizi (commercio)
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Chi esercita professionalmente una di queste attività, è assoggettato alla disciplina commercialistica prevista
per l'imprenditore commerciale, a meno che, per le modalità con cui esercita l'attività, non possa essere
qualificato piccolo imprenditore. La qualifica di imprenditore commerciale si perde quando cessa in modo
effettivo l'attività, indipendentemente dal fatto che persista l'iscrizione presso il registro delle imprese.
Anche gli imprenditori commerciali che soddisfano… ; Devono soddisfare contemporaneamente:
Ø Attivo non superiore a 300mila nei primi 3 anni precedenti all’istanza di fallimento (o inizio
attività);
Ø Ricavi lordi non superiori a 200mila nei 3 anni..;
Ø Ammontare di debiti (anche non scaduti) inferiore a 500mila.
Impresa Familiare
Regolato dall’Art. 230bis.
“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi
nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto
da chi esercita la potestà su di essi.”
N.B. Diritto al mantenimento diverso dal vitto e alloggio. Possono partecipare all’impresa il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore.
Piccolo Imprenditore
Il Piccolo Imprenditore è regolato dall’art. 2083 cc:
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia”
E’ sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore e, anche se esercita un attività commerciale, è esonerato
dalle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali mentre è obbligato all’iscrizione
nel registro delle imprese (pubblicità notizia).
La legge 860 del 1956 stabiliva che:
“È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali: a) che
abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; b) che
sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente,
con quello dei suoi familiari; c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti
gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione. La qualifica artigiana di un'impresa è
comprovata dall'iscrizione nell'albo”.
Il suo dato caratterizzante era nella natura artistica od usuale dei beni o servizi prodotti e non più nella
prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. Questa qualifica era anche riconosciuta alle imprese
costituite in forma di società cooperative o s.n.c. purché la maggioranza dei soci partecipasse personalmente
al lavoro e ,nell’impresa, il lavoro avesse funzione preminente sul capitale.
Dispensa a cura di Alberto Proverbio 6
La L443/1985 ha abrogato quella precedente dando una definizione dell’impresa artigiana basata su:
a)l’oggetto dell’impresa costituito da qualsiasi attività di produzione dei beni o di prestazione di servizi sia
pure con alcune limitazioni ed esclusioni; b) il ruolo dell'artigiano nell’impresa che deve svolgere in misura
prevalente il suo lavoro nel processo produttivo;
Il numero massimo dei dipendenti è più elevato rispetto al 1956, con la possibilità di raggiungere le
dimensioni di una piccola industria di qualità, ed è ribadito che devono essere diretti personalmente
dall’artigiano. Egli può essere titolare di una sola impresa artigiana. Nel 2001 viene esteso la possibilità di
essere imprese artigiane anche alle s.r.l. pluripersonali a condizione che la maggior parte dei soci (se 2
almeno 1) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa
il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale,
quindi si qualificano artigiane anche imprese di costruzioni edili. Non è consentito desumere da nessuna
norma che debba ricorrere anche la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul
lavoro altrui e sul capitale investito.
È scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale, quindi si qualificano artigiane anche imprese di
costruzioni edili. Non è consentito desumere da nessuna norma che debba ricorrere anche la prevalenza del
lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul lavoro altrui e sul capitale investito. Ma se non è
rispettato il criterio della prevalenza dell’art. 2083 c.c., l’artigiano non è sottratto allo statuto
dell’imprenditore commerciale, sarà artigiano ai fini delle provvidenze regionali ma non ai fini civilistici e
potrà fallire. Anche la società artigiana in caso di dissesto fallirà e non godrà più dell’esonero. Le imprese
artigiane non possono essere qualificate come imprese civili per la presenza del requisito dell’industrialità.
Impresa Pubblica e Impresa Collettiva
Le società sono le forme associative tipiche previste dal nostro ordinamento. La società semplice è la forma
utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciali. La società commerciale è quella che può svolgere
attività agricola (società di tipo commerciale con oggetto agricolo) o attività commerciale (società di tipo
commerciale con oggetto commerciale). Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si
applica alle società commerciali qualunque sia l’attività svolta. Le società non sono mai piccoli imprenditori.
Nelle s.n.c. e s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore si applica solo o anche nei confronti dei soci a
responsabilità illimitata. Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività d’impresa in 3 modi:
a) possono svolgere direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di
un’autonomia decisionale e contabile (imprese-organo);
b) possono dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale sia
l’esercizio di attività d’impresa (enti pubblici economici); dall’inizio degli anni ’90 sono stati privatizzati
prima formalmente e poi sostanzialmente. Essi sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore con
l’esonero dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori sostituiti da altre procedure;
c) possono svolgere attività d’impresa servendosi di strutture di diritto privato (società a partecipazione
pubblica).
Per le prime 2 tipologie le regole peculiari sono dettate dagli art. 2093, 2201 e 2221 c.c. L’art. 2093 dice che:
”le disposizioni del libro V si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblic
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