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AZIONE OBBLIGAZIONE

titolo di credito nominativo che determina titolo di credito (quasi sempre al portatore).

emissione titolo a favore di colui che diventa socio, tuttavia, quanto apporta in denaro l'obbligazionista

in quanto conferisce in capitale ("imputato a non va a capitale, ma a patrimonio capitale")

partecipa al rischio dell'attività di impresa non può mai partecipare al rischio di impresa

(creditore interno alla società) (creditore esterno)

partecipa alla vita della società, vota, partecipa ad non vive la vita della società, è esterno, è un

utili se esistenti, ha diritto opzione e recesso creditore (può partecipare in assemblee speciali

che tutelano però essi)

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI – 2420 bis C.C.

una categoria particolare di obbligazione che consente all'obbligazionista di convertire, ovvero modificare il

proprio rapporto, e diventare un'azionista, entro un certo

  1. terminec1: L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
    • n° obbligazioni che obbligazionista detiene in quel momento
    • rapporto di cambio = ′n° futuro azioni che possiederà all'esito della conversione
  2. terminec2: Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
    • aumento di capitale (aumento a servizio) = sommatoria degli importi del VN di tutte le obbligazioni emesse → non è detto che tutti gli obbligazionisti convertano, ma va prevista
  3. terminec6: Resta salva la possibilità che la società,
a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, la società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso, lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. La società decide di emettere questo strumento finanziario che può andare a favore di soci o di terzi (soggetto che instaura un rapporto giuridico con la società di dare: prestazione opera/servizio, denaro; e avere: emissione dello strumento finanziario). Gli strumenti sono dotati di diritti amministrativi (voto) e patrimoniali (divisi in maniera libera, creando dei meccanismi di partecipazione alla società) → lo strumento finanziario rappresenta una via di mezzo tra azionista e obbligazionista. In comunecon: OBBLIGAZIONISTA: entrambi sono terzi, creditori della società per una prestazione, quindi hanno il diritto ad una restituzione = obbligazionista: capitale + interessi; strumento finanziario: diritti patrimoniali (determinati dall'autonomia statutaria) quanto viene dato da entrambi non viene imputato a capitale ma a patrimonio (nessuno dei due rischia l'attività di impresa) AZIONE: concessione a diritto di voto all'interno dell'assemblea, inoltre trova la disciplina nell'atto costitutivo (assemblee speciali) – 2376 C.C. c1: "Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata." anche i titolari di strumenti finanziari devono potersi riunire in assemblea speciale (avvicinamento ad obbligazione + azione).

unificazione categoria azione allo strumento finanziario)MEZZI DI FINANZIAMENTO:

  • AZIONE: titolo di credito nominativo che la società emette a fronte del conferimento che un futuro socio attua nei confronti della società
  • STRUMENTI FINANZIARI DI PARTECIPAZIONI
  • OBBLIGAZIONI: possibilità che la società ha di emettere titoli di credito al portatore che possono essere acquistati da terzi, che diventano veri e propri creditori della società

RECESSO – 2437 ss. C.C.

DIRITTO DI RECESSO – 2437 C.C.c1: “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  1. possibilità del socio di recedere anche solo per una quota delle stesse
  2. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società
  3. la trasformazione della società
  4. il trasferimento della sede sociale

all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

prima è stata sciolta e posta in liquidazione, successivamente la società dei soci decide a maggioranza di tornare in attività e quindi revoca lo stato di liquidazione

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione."

ipotesi 1: cause tipiche inderogabili previste dalla legge non sarebbe possibile prevedere alcuna clausola che neghi al socio che voti contro una di queste delibere che annulli il diritto di recesso

oc2: "Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei

titoli azionari”

ipotesi 2: previsto dalla legge ma derogabilic3: “Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato ilsocio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un terminemaggiore, non superiore ad un anno.”

c4: “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori causedi recesso.”

ipotesi 3: di recesso statutarie, nei limiti del diritto commerciale e privatoc6: “È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesipreviste dal primo comma del presente articolo.”

TERMINI E MODALITA’ DI ESERCIZIO – 2437 bis C.C. 72c1: “Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giornidall'iscrizione nel

registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

c2: "Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale."

c3: "Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società."

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI – 2437 ter C.C. Socio recedente ha diritto ad avere la quota di liquidazione

rappresentante il valore reale delle azioni:

“Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.”

“Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.”

1. consistenza patrimoniale della società: tramite bilancio, in particolare SP (fotografia che individua status in quel momento della società)

2. prospettive reddituali: lettura CE (andamento reddituale della società tramite confronto con altri anni)

3. eventuale valore di mercato delle azioni: capacità che può avere l’amministratore di confrontare la compravendita delle azioni della stessa società avvenuta in tempi recenti (non è da

intendersi come valore reale delle azioni) – devono essere azioni della stessa società e con le stesse caratteristiche se manca si possono utilizzare altri criteri di valutazione (es. confronto con altra società che ha le stesse caratteristiche con quella di cui in questione si confrontano valore cessione questa società con valore azione recedente) operazione condivisa con altri organi di controllo della società. c3: "Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo [esclusivo] riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso…" c4: "Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere"Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. La relazione degli amministratori deve contenere anche le modalità di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso.

azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.