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DIRITTO COMMERCIALE

Corso di economia e amministrazione delle imprese – L18

Libro riferimento: “Manuale di diritto commerciale”,Cian (terza edizione)

fattispecie: analizziamo il destinatario o referente dell’esperienza normativa che ne rappresenta l’oggetto

partendo dal corpo di norme che la compongono; ovvero non sono presenti in un determinato codice di

commercio, bensì nel codice civile (legge organica con molteplici tematiche), esattamente nel libro V (“Del

lavoro”), precisamente nel titolo II (“Del lavoro nell’impresa”) a partire dall’art. 2082 sull’Imprenditore.

può essere diviso in:

1. DIRITTO DELL’IMPRENDITORE

2. DIRITTO DELLE SOCIETA’ (possibili società da costituirsi in italia dai privati)

Ordinamento italiano: fondamentale predisporre legislazione economica di diritto che consenta di

determinare obblighi, limiti e funzioni dell’imprenditore obbiettivo: normativa che riguarda i singoli

rapporti economici in cui si sviluppa l’attività d’impresa e delle società

→ DEF. DIRITTO COMMERCIALE (moderno): parte del diritto privato che ha per oggetto e che regola l’attività

degli atti dell’impresa = “diritto privato delle imprese” [Legislatore ha stabilito disciplina dei singoli atti di

autonomia privata (obbligazioni e contratti) a contenuto commerciale = rinnova le def. rivolgendosi però

all’attività d’impresa]

CARATTERE – specialità: è un diritto speciale in quanto è costituito da norme diverse da valide per la

generalità dei consociati e fondate da propri e unitari principi ispiratori (= principi diritto privato, valide

anche per quello commerciale ma con importanti differenziazioni):

DIRITTO DELL’IMPRESA

NOZIONE DI IMPRESA

IMPRESE: centri di potere economico, luogo in cui avviene formazione delle decisioni che coinvolgono la vita

dell’intera collettività, che quindi concorrono a def. equilibrio sociale e globale della nazione DEF.

IMPRESE non c’è nel codice civile

DEF. IMPRENDITORE – 2082 C.C.: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” (def. requisiti e limiti)

 descrive in termini oggettivi un suo comportamento, che si sostanzia in un’attività, qualificata come

produttiva, a sua volta triplicemente qualificata da: organizzazione, professionalità ed economicità, che

prende il nome di impresa.

 è solo una delle nozioni, in particolare la nozione che serve a determinare quali sono i fenomeni che

devono essere assoggettati al corpo di norme che costituiscono lo statuto codicistico delle imprese, che

rappresenta il diritto commerciale.

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE:

➢ ATTIVITA’ PRODUTTIVA

DEF. (economica) ATTIVITA’: “nello svolgimento della funzione di imprenditore, lo stesso, coordina e

organizza e dirige il processo produttivo (funzione organizzativa), assumendo su di sé il rischio relativo

(imputazione dei rapporti giuridici attivi e passivi), ovvero che i costi sopportati per attività impresa, non

siano coperti dai ricavi conseguiti (=”rischio d’impresa”); il rischio di impresa deve giustificare il potere di

azione e di decisione dell’imprenditore nel processo produttivo, e legittima l’acquisizione da parte

dell’imprenditore dell’eventuale eccedenza ricavi rispetto ai costi (= ”profitto”)”

→ giuridicamente l’attività economica che viene posta in essere dall’imprenditore è un derivato di un

suo profilo decisionale, che può essere svolta in funzione del fatto che lui rischia in prima persona con il

suo patrimonio 1

l’attività può essere immaginata come un modello comportamentale costituito da tanti singoli

comportamenti che sono rilevanti sul piano normativo se presi nel loro insieme, unitamente. questo in

ragione del fatto che essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente.

DEF. ATTIVITA’ PRODUTTIVA: (BENI – 810 C.C.) l’attività di impresa è quindi attività produttiva essendo

irrilevante che si possa qualificarsi anche come attività di godimento e amministrazione di determinati

beni

impresa NON può svolgere un’attività di mero godimento: attività che non da luogo a produzione di

beni e servizi (es. proprietario di beni immobili, per godere dei frutti concedendolo in locazione)

➢ ORGANIZZAZIONE

Funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza in un apparato produttivo stabile e complesso

che può essere formato da persone e beni strumentali (“strumentale” = proiettato allo svolgimento

dell’attività d’impresa e al suo scopo finale quale la produzione del bene o servizio) DEF. AZIENDA –

2555 C.C.: “complesso beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.” (def. come i beni

debbano essere collegati all’attività stessa = funzionali) →

non è necessario che forma organizzativa debba presentare prestazioni lavorative subordinate è

l’imprenditore che opera utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro (esisto cat.

imprenditori in cui organizzazione è minimale) la qualificazione di imprenditore non può essere

negata né nel caso in cui non ci siano collaboratori, né coordinamento di altri fattori produttivi si

concretizzino in creazione un complesso aziendale percepibile

➢ ECONOMICITA’ dell’attività di impresa

l’attività produttiva può essere condotta con metodo economico quando tesa al procacciamento di

entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, svolta con modalità che consentano almeno

copertura dei costi con i ricavi assicurata a vantaggio dell’imprenditore un’autosufficienza economica

(da valutarsi oggettivamente – indici esteriori percepibili dai terzi con riferimento all’attività nel suo

complesso e non nei singoli atti di impresa)

(es. non può essere considerato imprenditore colui che scambia gratuitamente o ad un prezzo vile che

non rispetti valori di mercato dei beni; associazione privata o ente pubblico che lo gestisca … un

ospedale o ist. istruzione)

SCOPO DI LUCRO

OGGETTIVO: metodo economico – fondamentale per la def. imprenditore

SOGGETTIVO: quando il soggetto voglia svolgere attività, solo per la percezione dell’utile (tipico dei

soci) – non fondamentale nella def. imprenditore

➢ PROFESSIONALITA’

“l’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione”= stabile, quindi

duraturo professionalità = esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva

per le attività cicliche (es. stabilimenti balneari) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa

secondo cadenze proprie di quel tipo di attività

non implica attività sia unica e principale, ma prevede anche attività collaterali

IMPRESA ILLECITA: (es. contrabbando sigarette, attività bancaria senza autorizzazioni): anche attività impresa

illecita può dar luogo a compimento atti validi e leciti comporta nullità e/o annullabilità singoli contratti,

attività e atti che ha svolto l’imprenditore perseguendo un fine illecito (non definibile illecita l’impresa e

l’imprenditore)

illeceità risultato non comporta illiceità causa e oggetto dei singoli atti d’impresa

CATEGORIE DI IMPRESA

C.C. distingue diversi tipi di imprenditore in base a 3 criteri di selezione che operano su 3 ambiti diversi:

• OGGETTO IMPRESA: oggetto dell’attività che l’imprenditore svolge all’interno della nozione

 imprenditore agricolo – 2135 C.C.

 imprenditore commerciale – 2195 C.C.

• DIMENSIONE IMPRESA: 2

 piccolo imprenditore - 2083 C.C.

 medio-grande imprenditore – (nozione residuale)

• NATURA ORGANIZZAZIONE IMPRESA (FORMA GIURIDICA)

 impresa pubblica

 impresa privata

• NATURA SOGGETTO che svolge attivita’ impresa:

 imprenditore individuale: colui che svolge l’attività all’interno di una sua ditta (= impresa contenente il

suo nome ed in forma autonoma) – con ausilio eventuale di altre persone, con imputazione a 1 sogg.

 imprenditore collettivo (società): quando più consociati decidono di svolgere in maniera congiunta

un’attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi DEF. SOCIETA’:

nasce dal concetto di impresa, ma in maniera collettiva (consociati) [DIRITTO DELLE SOCIETA’]

RESPONSABILITA’ PER ATTIVITA’ SVOLTE - 2740 C.C.: riguarda il soggetto che compie quelle attività

- impresa individuale: imprenditore, PF, è centro di imputazione dei rapporti attivi e passivi

- impresa collettiva: principio dell’alterità soggettiva: nel caso delle società, l’imputazione degli atti

riguarda l’ente e quindi la società, non i singoli soci (+ eventuali eccezioni) = la società è una persona

giuridica, ovvero è titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi, quindi è la società il centro di

imputazione

CATEGORIE DI IMPRENDITORE:

• OGGETTO IMPRESA:

 IMPRENDITORE AGRICOLO – 2135 C.C.:

c1: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse” indicazioni tassative = uniche ipotesi in cui si può

qualificare un imprenditore come agricolo

indica le attività essenziali e le attività connesse

c2: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette

alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o

marine.”

 “utilizzino o possono utilizzare”: il fondo passa nel tempo da essere il fattore produttivo essenziale

ad essere un fattore produttivo eventuale (non può elemento costitutivo e caratterizzante della

fattispecie)

 “biologico”: animale o vegetale

c3: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano

ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse (materia prima) dell'azienda normalmente impiegate

nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”

es. agriturismo

➢ la connessione può essere:

- oggettiva: non si chiede più che le attività di trasformazione e alienazione di prodotti agricoli

rientrino nell’esercizio normale delle attività e neanche che le attività connesse abbiano carattere

accessorio sostituito da principio della prevalenza: necessario e sufficiente, che si tratti di

prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola essenziale (c2)

- soggettiva: è necessario che il soggetto che l’attività, sia qualificabile come imprenditore agricolo

che quindi svolge in forma di impresa una delle 3 attività e che la svolge in modo coerente (es.

viticoltore che produce vino, non colui che lo commercializza)

3

➢ accessorietà (elemento fondamentale)della connessione l’attività rispetto all’attività agricola

essenziale come indicate nel secondo comma

 IMPRENDITORE COMMERCIALE – 2195 C.C.

c1: “è imprenditore commerciale, l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti attività indicate:

ipotesi tassative, solo e unicamente in questi casi

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

Industria

industrialità: non agricolo (non esiste spazio per altre tipologie di imprese)

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

commerciante acquista e vende ad altri commercianti (scambio di beni e servizi)

intermediarietà: di scambio

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

trasporti (producono servizi: veicolare e spostare persone o cose da un punto ad un altro) – può

essere intesa come specificazione dell’attività produttiva di servizi

4) un'attività bancaria o assicurativa;

banche: raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’esercizio del credito (intermediazione del bene del

denaro) – sempre necessaria autorizzazione governativa e banca italia

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

categoria residuale nei casi da 1 a 5, tutte le attività di ausilio a esse sono commerciali (es.

trasporto: produzione e commercio biglietti)

DISTINZIONE TRA IMPRENDITORE AGRICOLO E COMMERCIALE

AGRICOLO COMMERCIALE

FALLIBILITA’ impossibilità possibile

FORMA DI in fase di genesi (sezione speciale del sono soggetti a forma di pubblicità legale,

PUBBLICITA’ registro delle imprese) non è un ossia presso pubblici registri , con natura

degli ATTI soggetto che deve iscriversi per dichiarativa = tutti atti compiuti

rispettare pubblicità dichiarativa, ma dall’imprenditore sono soggetti a

soggetto a pubblicità notizia = natura dichiarazione/registrazione che ne

informativa (rende conoscibile determina l’opponibilità nei confronti dei

l’informazione nei confronti dei terzi) terzi

Registro delle imprese: registro tenuto per pubblicizzare gli atti ed i fatti →

FALLIMENTO PROCEDURA

delle imprese (imprenditore individuale e collettivo) CONCORSUALE

• DIMENSIONE IMPRESA: attualmente non esiste più una

 PICCOLO IMPRENDITORE - 2083 C.C. figura sul fallimento, ma con la

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli recente riforma si tenderà a

qualificare non più il soggetto

commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata come fallito ma come suscettibile

prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.” di una liquidazione patrimoniale

 + specifica delle figure soggettive di: coltivatore diretto del fondo, artigiano

e piccolo commerciante

 fattore produttivo: lavoro titolare e familiari

 il piccolo imprenditore come l’imprenditore normale deve svolgere l’attività professionale e

organizzata (diversa organizzazione)

 quando imprenditore presta il proprio lavoro presso l’impresa

 “prevalentemente”: il lavoro dell’imprenditore e eventuali collaboratori familiari, prevalgono

rispetto il lavoro altrui (in modo qualitativo e funzionale: costituendo un fattore essenziale,

imprescindibile ed essenziale) ed al capitale investito nell’impresa (in modo quantitativo)

 non fallibilità, ovvero la mancata applicazione delle procedure concorsuali (in quanto nei criteri

stabiliti per l’esclusione delle procedure concorsuali sono stabiliti dei parametri che fanno

intendere l’esclusione della piccolezza di un’impresa)

 MEDIO-GRANDE IMPRENDITORE – (nozione residuale)

4

 situazione in cui il titolare (ed eventuali componenti famiglia) non può avere alcun ruolo esecutivo

nell’iniziativa, in quanto pienamente surrogabile all’organizzazione, e limitarsi a svolgere ruolo di

carattere organizzativo, apportando i diversi fattori produttivi

 soggetto a fallibilità

+ IMPRESA FAMILIARE – 230 bis C.C.:

c1: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua

attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione

patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi

nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e

qualità del lavoro prestato.”

non definito l’imprenditore nei suoi diritti, ma definisce i diritti dei familiari, che rappresentano un

eccezione alla normativa 2082 C.C. ss. che tutela in modo preciso e corretto il lavoro svolto dai familiari

nella famiglia o impresa famigliare, tramite:

 mantenimento (diritto costante)

 partecipazione agli utili (diritto eventuale: prima occorre verificare che abbia utili (ricavi > costi) e

che quindi ci sia dividendo che possa essere distribuito tra i partecipanti) tramite tutela a monte,

attraverso un contratto che determina quale sarà la partecipazione agli utili del familiare, ma può

anche pattuire nel mentre o alla fine una proporzione diversa

c2: “Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione

straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai

familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena

capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.”

discostamento da def. imprenditore per l’adozione delle decisioni non esclusivamente da imprenditore

(unico centro

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.
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