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S.R.L.

E' la società più modificata dalla riforma del diritto societario del 2003, che ha privilegiato l'autonomia statutaria (soci

liberi di strutturare la SRL come meglio credono). Una SRL può essere strutturata come una SPA, oppure come una società di

persone; in esse non c'è una netta ripartizione di ruoli tra soci e amministratori, dato che:

• i soci possono intromettersi nelle decisioni gestorie, ed essere quindi

amministratori di fatto (è prevista la loro responsabilità in caso di gestione, mentre è assente nelle SPA)

• il socio ha un ampio potere di informazione e di controllo

• il singolo socio può reagire contro la malagestio degli amministratori (nelle

SPA possono solo minoranze qualificate)

Nell'SRL è presente inoltre la golden quota, che attribuisce ad un socio particolari diritti relativi ad amministrazione della

società e/o distribuzione degli utili. Alcune decisioni spettano inderogabilmente ai soci:

• approvazione del bilancio

• distribuzione degli utili

• nomina e revoca di amministratorie organo di controllo (se presente)

• modifiche allo statuto

• decisione di compiere operazioni che modificano in misura sostanziale

l'oggetto sociale o, in maniera rilevante, i diritti dei soci

Altre materie sono invece inderogabilmente spettanti agli amministratori :

• redazione dei progetti di bilancio

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• fusioni

• scissioni

• esercizio della delega a deliberare un aumento di capitale

Al di fuori di queste due fattispecie, in tutte le altre materie i soci possono essere coinvolti nella gestione da ogni

amministratore, oppure dai soci che rappresentano un terzo del capitale. L'assemblea può essere solo generale, non speciale,

perchè nell'SRL non è possibile differenziare le quote in diverse tipologie. Il capitale dell'SRL è diviso secondo un criterio

personalistico (non matematico, dunque una partecipazione da 10 non corrisponderà a 10 azioni, ma ad una quota del

valore di 10). Un'assemblea che funzioni con metodo collegiale nell'SRL ha la particolarità che la convocazione può essere

fatta, oltre che dagli amministratori, anche dagli stessi soci, a condizione che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

La forma della convocazione è la raccomandata, spedita al domicilio dei soci almeno 8 giorni prima della data fissata (a

differenza della SPA in cui è fatta tramite pubblicazione sulla gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima). Anche l'assemblea

dell'SRL può essere totalitar ia, con la differenza che per esserlo è necessaria, oltre alla presenza di tutti i soci, anche quella

dei membri degli organi amministrativi e di controllo (o, in alternativa, questi organi ne devono essere a conoscenza). Il

quorum costitutivo è costituito dalla metà del capitale sociale, quello deliberativo la maggioranza assoluta del capitale

presente. Nella SRL non è riprodotta la regola per cui può intervenire solo chi ha il voto, mentre lo è invece quella di

intervento tramite rappresentante, nominato con delega scritta. La collegialità può essere anche virtuale, perchè è ammessa la

partecipazione a distanza mediante collegamenti audio/video. Nell'SRL non è comunque obbligatorio il metodo collegiale,

dato che le decisioni possono anche essere prese mediante consultazione scr itta (metodo simil referendario) o consenso

espresso per iscr itto (sollecitazione ai soci a manifestare consenso o dissenso rispetto a una determinata proposta). Ci

sono però materie per le quali l'utilizzo del metodo collegiale è inderogabile:

• modifiche allo statuto

• operazioni che modificano l'oggetto sociale o, in misura rilevante, i diritti

dei soci

Delle obbligazioni societarie risponde solo la società con il patrimonio sociale. La SRL si costituisce con un atto pubblico,

che può essere strutturato come contratto o atto unilaterale . Il capitale iniziale necessario non dovrebbe essere inferiore

a 10.000 €, ma recentemente la soglia minima è stata abbassata alla simbolica cifra di 1 €. E’ comunque presente una diversa

normativa per le due diverse soglie minime:

• la quota iniziale compresa tra 1 e 9.999 € dev’essere versata interamente

• la quota iniziale maggiore di 10.000 € dev’essere versata subito solo per il

25%

Nel primo caso, è comunque previsto un meccanismo di progressiva patrimonializzazione forzosa , cioè se la quota è

< 10.000 €, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio per formare la riserva legale dev’essere pari a 1/5

degli stessi, e questo finchè la somma tra riserva e capitale non abbia raggiunto la somma di 10.000 €. La SRL ha una

variante, la SRL S (SRL semplificata); questa forma può nascere per contratto o atto unilaterale, e la sua peculiarità è che

dev’essere formata solo da persone fisiche (e i notai devono costituirla senza pretendere un compenso, in quanto è loro compito

solo quello di compilare un modello standard). Il valore dei confer imenti della SRL non può essere inferiore all’ammontare

globale del capitale sociale. Si può conferire qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, anche il lavoro, tant’è

che è ammessa la presenza del socio d’opera, dietro stipula di un’assicurazione o di una fideiussione (nell’SPA, che non

prevede questa figura, l’unica alternativa è l’emissione di strumenti finanziari o azioni con prestazioni accessorie). Per

conferimenti di proprietà e di godimento si applicano le stesse norme dell’SPA. E’ possibile conferire il 25% della quota di

conferimento (se il capitale è > 10.000 €) sotto forma di polizza o fideiussione, invece che in denaro. Se la società nasce con

più soci e poi si riduce ad uno solo, i conferimenti eventualmente non ancora versati andranno obbligatoriamente depositati

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entro 90 giorni. Il conferimento di beni in natura o crediti è sottoposto alla consegna di una relazione giurata di stima ,

come nella SPA, ma con la differenza che l’esperto incaricato di redarla verrà nominato dal socio, non dal tribunale. In caso

di acquisti potenzialmente per icolosi (acquisti di beni, nei primi 2 anni di vita dell’azienda, da soci per un ammontare

uguale o superiore a 1/10 del capitale), il legislatore ha stabilito la necessità di allegare una perizia. Il socio moroso è

disciplinato sostanzialmente come nella SPA. I finanziamenti anomali (quei finanziamenti effettuati quando sarebbe

stato più ragionevole fare un conferimento) sono disciplinati come nei gruppi (holding e controllate). Le partecipazioni in un

SRL sono dette quote, non azioni; i diritti sociali spettano in maniera proporzionale alla partecipazione. Le quote sono

liberamente trasferibili, sia con atto tra vivi che per causa di morte. E’ possibile prevedere limiti alla circolazione delle quote

con clausole di prelazione o di godimento, ma in ogni caso il socio non dev’essere imprigionato nella società, quindi se queste

clausole risultano impedirgli la vendita della quota ha la possibilità di recedere. La pubblicità della cessione di quote è data

dal deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro imprese. Se la stessa quota è alienata, con successivi

contratti, a più soggetti, prevale il primo che esegue la pubblicità, anche se il suo titolo ha data posteriore agli altri (questo

purchè il soggetto sia in buona fede). E’ possibile che la quota sia oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, come nella SPA. E’

consentita la vendita di quote non ancora liberate (conferimenti non versati al 100%), caso in cui vi è responsabilità solidale

di alienante e acquirente, se il nuovo socio non adempie ai versamenti. E’ possibile escludere un socio (a differenza

dell’SPA), ma solo per giusta causa, e in tal caso il socio ha diritto al rimborso della quota. Non è ammessa l’esclusione se, per

rimborsare la partecipazione dell’escluso, si deve ridurre il capitale sociale. In nessun caso la società può acquistare o

accettare in garanzia partecipazioni proprie, né può concedere prestiti per acquistarle. I casi di nullità delle decisioni dei soci

di SRL sono 1) oggetto illecito o impossibile e 2) assenza assoluta di informazioni. La legittimazione a far valere la nullità

spetta a chiunque vi abbia interesse, tranne al socio che abbia dato il suo assenso durante lo svolgimento dell'assemblea. Il

tempo per impugnare le decisioni è di 3 anni. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le decisioni che modificano

l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. Quando la decisione non è conforme alla legge o allo statuto, la

legittimazione spetta ai soci, assenti, dissenzienti e astenuti, agli amministratori e all'organo di controllo, e il tempo per farla

valere è di 3 mesi. La delibera di approvazione del bilancio non può essere impugnata dopo l'approvazione del bilancio

dell'anno successivo. L'organo amministrativo può essere composto da uno o più soci; in caso di pluralità degli

amministratori si forma il CDA (regolato come nella SPA). E' anche possibile che l'SRL sia amministrata come le società di

persone (metodo congiuntivo e disgiuntivo). C'è però un limite; alcune materie devono essere regolate per forza collegialmente

(metodo congiuntivo):

• progetto di bilancio

• progetto di fusione/scissione

• esercizio della delega ad aumentare il capitale

Gli amministratori possono restare in carica a tempo indeterminato, e di conseguenza tra le cause di cessazione non è presente

la cessazione del termine (revoca dimissioni, morte, decadenza, venuta meno di un amministratore). Se l'incarico

dell'amministratore è a tempo indeterminato, per la revoca si applica la regola del mandato oneroso (risarcimento non

dovuto se la revoca viene data con un certo preavviso). Gli amministratori hanno poteri di gestione e rappresentanza,

quest'ultima avente due regole:

• non sono opponibili ai terzi di buona fede i vizi della delibera di nomina

degli amministratori dotati di rappresentanza

• le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi a

meno che la società non dimostri che i terzi le conoscevano, e hanno intenzionalmente agito a danno della società

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Il contratto sottoscritto dal rappresentante portatore di un interesse proprio o di terzi è annullabile su domanda della società

quando il conflitto è noto o conoscibile dal terzo. Gli amministratori sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza

dei doveri loro impos

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davidetirello@hotmail.it di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.