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FORME DI AMMINISTRAZIONE

Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

Quando non viene specificato nulla nell’atto costitutivo, tutti i soci di una società di persone sono

amministratori della società: si tratta della rappresentanza organica.

Tutti i soci possono agire in forma congiuntiva, cioè gli atti compiuti dai soci sono validi; ci si può

opporre ad un atto dei soci solo se si viene a conoscenza preventivamente.

Nell’amministrazione congiuntiva chi compie l’atto deve avere il consenso unanime di tutti i soci

amministratori. La norma di legge dice che l’atto che l’amministratore può compiere in forma

congiuntiva è qualunque atto sociale, quindi anche per la redazione del bilancio.

Se è necessaria la maggioranza, questa si determina sulla base della partecipazione agli utili.

Se c’è urgenza di evitare un danno per la società, anche se c’è la forma congiunta, un singolo

amministratore può compiere autonomamente un atto: in questo caso l’amministratore ha violato

un obbligo contrattuale, quello di ottenere il consenso degli altri amministratori, quindi l’atto rimane

efficace e l’unico effetto negativo è nei confronti del socio amministratore, verso il quale gli altri

possono chiedere un risarcimento danni; tale risarcimento non è dovuto tuttavia se c’era l’urgenza

di evitare un danno per la società.

Se un amministratore compie un atto ed in seguito a ciò non c’è alcun danno, il risarcimento danni

agli altri amministratori soci non è dovuto; la norma indica come danno il danno patrimoniale.

Il danno patrimoniale può essere:

- diretto, se è stato provocato dall’azione dell’amministratore;

- indiretto, se successivamente si scopre che si poteva concludere lo stesso contratto con

condizioni economiche migliori;

- potenziale, se c’è l’eventualità che il danno ci sia nel futuro.

Il danno è inteso al patrimonio della società, non del socio.

L’amministratore, per essere esente dal risarcimento, deve dimostrare che quell’atto compiuto non

si poteva rinviare in quanto urgente.

L’efficacia esterna è garantita, mentre l’efficacia interna, se l’amministratore non prova l’urgenza, fa

nascere il diritto al risarcimento degli altri amministratori.

L’amministratore deve contrattare nell’interesse della società, non del singolo socio. 19

Se un socio si vede danneggiato nel personale dall’azione di un altro socio, non può rivalersi su di

esso in quanto si deve perseguire solo l’interesse della società.

È possibile anche coniugare le due forme di amministrazione, quella disgiunta e quella congiunta:

la loro unione prevede che alcuni atti vige il principio dell’amministrazione disgiuntiva e per altri atti

quello congiuntivo.

Spesso si stabilisce che per una cifra sotto una determinata soglia si adotti l’amministrazione

disgiuntiva, mentre sopra quella soglia si sceglie l’amministrazione congiuntiva. Tale distinzione

può inoltre basarsi sulla natura dell’atto da compiere: per l’amministrazione ordinaria si adotta il

principio disgiuntivo e per l’amministrazione straordinaria quello congiuntivo.

Inoltre, per tutte le operazioni che determinano un rischio per il patrimonio della società si sceglie

la forma congiuntiva, mentre per gli altri atti quella disgiuntiva.

Revoca dell’amministratore

La revoca dell’amministratore non ha effetto senza giusta causa (se indicato nell’atto costitutivo).

Se l’amministratore è nominato con atto separato può essere revocato secondo le norme del

mandato: gli altri soci devono solo affermare che viene meno la fiducia verso quell’amministratore.

Se la nomina è indicata nell’atto costitutivo, la revoca deve dimostrare che l’operato di

quell’amministratore non rispetta più l’oggetto sociale.

Se un amministratore viene revocato, nelle società di persone, non è necessario che debba subito

essere sostituito da un altro soggetto (nelle società di capitali invece sì).

L’atto di accessione di ipoteca su un bene della società

Il patrimonio non subisce decurtazione, ma se la società non paga il debito il creditore sociale può

essere liquidato con l’ipoteca (si vende il bene immobile all’asta e si paga il credito con i soldi

ricavati).

Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori, regolati dall’art. 2260, sono disciplinati dalle norme sul

mandato: si deve verificare il rispetto della diligenza (l’amministratore è un mandatario particolare

che deve rispettare una diligenza qualificata). Nel momento in cui i soci nominano amministratore

un soggetto è perché ritengono che abbia delle qualifiche. Tanto più un amministratore è

qualificato, maggiore è la responsabilità, quindi l’obbligo a comportarsi in maniere diligente.

Nell’atto costitutivo va indicata la qualifica che ha l’amministratore.

I due obblighi fondamentali dell’amministratore sono:

- deve rispettare l’oggetto sociale (limite contrattuale);

- non può agire contro la legge (limite legale).

I doveri trovano invece più specificazione nel contratto e sono le forme di legittimazione che sono

contenute nella procura. Gli amministratori sono solidalmente responsabili per l’adempimento degli

obblighi imposti dalla legge, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrano di

essere esenti da responsabilità. Anche se c’è la forma disgiuntiva, nel rispetto di diligenza

qualificata, gli amministratori si riuniscono e decidono come gestire la società.

Per evitare che l’amministratore possa compiere qualunque atto, gli amministratori devono

periodicamente chiedere informazioni sull’operato degli altri e fornire lui stesso informazioni sul suo

operato.

La prassi della società di persone è buona se contiene clausole specifiche che prevedono delle

riunioni periodiche dove c’è uno scambio delle informazioni.

Se un amministratore dimostra che in riunione era contrario, attraverso un verbale, al compimento

di quell’atto, allora ha la tutela di esenzione da responsabilità.

Se l’amministrazione è congiuntiva, il socio deve dimostrare il vizio del consenso per essere

esente da responsabilità; deve dimostrare un dolo da parte dell’amministratore agente. 20

Il controllo dei soci

I soci hanno la possibilità di controllare l’operato. Nelle società di persone non c’è alcun obbligo di

riunirsi in assemblea, non ci sono convocazioni, e questo perché se tutti devono esprimere un

consenso, automaticamente vengono informati. Spesso accade che i soci debbano riunirsi per

decidere (in base alle partecipazioni agli utili) per un consenso o meno. Qui manca la

convocazione e gli amministratori volendo potrebbero chiedere singolarmente il consenso o

dissenso a ciascun socio.

Nella norma di legge è contenuto un diritto per i soci non amministratori: il diritto di avere notizia,

consultare i documenti e avere il rendiconto quando le attività sono state compiute: ogni socio, a

prescindere dalla sua partecipazione agli utili, ha questo diritto.

Quando il periodo di affari è più lungo di un anno, i soci hanno il diritto ad avere il bilancio ogni

anno (ha diritto sia ad un rendiconto infrannuale, sia ad uno annuale).

La rappresentanza

Amministrare significa prendere le decisioni, mentre rappresentare significa spendere il nome della

società, è insomma l’operato dell’amministratore: chi è amministratore solitamente è anche

rappresentante.

Il rappresentante executive decide, come amministratore, e compie atti, come rappresentante.

Quando nulla è scritto nell’atto costitutivo, tutti i soci sono soci amministratori e soci rappresentanti.

Il rappresentante legale di una Spa spesso è unico, mentre nelle società di persone di solito sono

tutti rappresentanti legali.

La rappresentanza soffre dello stesso limite dell’amministrazione: entrambe devono riguardare atti

inerenti l’oggetto sociale.

L’art. 1296 afferma che le motivazioni di revoca della procura devono essere rese note ai terzi. C’è

una presunzione legale a favore del terzo ed è onere della società dimostrare che il terzo

conosceva o era in grado di conoscere le limitazioni e solo in quel caso l’atto diviene inefficacie.

LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento

Lo scioglimento si ha quando la tutela maggiore è quella dei creditori: l’interesse che il diritto vuole

garantire è quello dei terzi. Le cause che possono portare allo scioglimento sono quelle tipiche:

- per il decorso del termine indicato, il termine può essere o non essere indicato in atto costitutivo;

- per il conseguimento dell’oggetto sociale o la sua impossibilità nel perseguirlo, l’oggetto sociale è

perseguibili quando ha un fine. Di norma le società si dotano di oggetti sociali molto ampi in modo

da non avere un vero e proprio fine. L’oggetto sociale diventa impossibile quando la società perde i

mezzi per perseguirlo;

- per la volontà dei soci, se c’è l’accordo ed il consenso espresso di tutti i soci, la società si scioglie

(si riconduce al principio di modifiche dell’atto sociale, infatti lo scioglimento è una modifica dell’atto

sociale). Tutti i soci devono esprimere il consenso dello scioglimento, altrimenti la società rimane in

vita;

- perché viene a mancare la maggioranza dei soggetti ed entro 6 mesi non viene ricostituita, nelle

società di persone, eccetto le sas, serve sempre la pluralità di soggetti, non è possibile costruire

una società unipersonale. La società si scioglie quando il socio rimane unico, ma non

immediatamente, dopo 6 mesi se non ricostituisce la pluralità. Gli accadimenti per il quale manca

la pluralità sono il recesso dei soci, la morte e l’esclusione dei soci;

- per qualsiasi altra clausola prevista nell’atto costitutivo, le prime cause sono tipiche, mentre

questo punto lascia la possibilità ai soci di decidere delle cause che portano automaticamente allo

scioglimento (es. i soci possono stabilire nell’atto costitutivo che se la società non fa 100000€ di

fatturato annuo essa si scioglie automatica). Questo punto è stato inserito per garantire ai soci il

loro interesse (autonomia statutaria). 21

Avvenuto lo scioglimento (art. 2247), gli amministratori conservano il potere di amministrare, ma

solo per gli atti urgenti (di amministrazione ordi

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher perroandrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.