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I CARATTERI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
• Abbiamo visto che il provvedimento amministrativo produce i suoi effetti
• indipendentemente dal consenso del destinatario, soprattutto se si tratta di un
provvedimento restrittivo. Anche i provvedimenti ampliativi (che quindi
accrescono la sfera soggettiva del destinatario dell'atto) producono effetti
indipendentemente dal consenso del destinatario.
Il consenso del destinatario è irrilevante: la produzione degli effetti si imputa
• solo alla pubblica amministrazione (l'atto è imperativo).
Le caratteristiche del provvedimento sono quindi:
• 1) imperatività
2) unilateralità
3) nominatività → l'amministrazione non può creare categorie di
provvedimenti, ma quelli che emana sono predeterminati dal legislatore, e ciò
riguarda tutti i provvedimenti.
4) tipicità → il discorso è diverso rispetto alla nominatività: la tipicità, infatti,
pone un vincolo più stringente. La tipicità sta a significare che i provvedimenti
hanno presupposti, condizioni, contenuti ed effetti già indicati dalla legge,
quindi non sono ammissibili provvedimenti atipici, a differenza di quanto invece
accade nel mondo delle relazioni tra privati, dove i negozi giuridici possono
essere caratterizzati dalla atipicità (dalla libertà, dall'autonomia privata che si
manifesta anche individuando nuove categorie di negozi giuridici).
Nominatività e tipicità sono applicazione del principio di legalità.
• Il gradi di tipicità varia a seconda se si è di fronte ad un provvedimento →
• vincolato (legge predetermina rigidamente ogni possibile contenuto, la tipicità si
esprime al massimo grado) → discrezionale (è riconosciuta all'amministrazione,
ma con maggiore possibilità -potere di scelta- tuttavia sempre nei binari fissati
dalla legge).
C'è una categoria di provvedimenti che deroga al principio di tipicità (per la loro
• natura): le ordinanze di necessità e urgenza → in questo caso il contenuto
concreto del provvedimento non è tipizzato.
99 Tutte queste cose le avevamo già viste.. POI..
• Vi sono altri elementi essenziali del provvedimento:
• LA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Occorre stabilire: - fonte
• - funzione che assolve (qual è lo scopo)
- destinatari della motivazione
- regole concrete della motivazione (non c'è una motivazione che vale per ogni
provvedimento, ma questa varia a seconda del tipo di provvedimento che ci si
trova di fronte)
- guardare se la motivazione sia un adempimento di tipo formale o sostanziale
→ significa poi stabilire se un atto privo di motivazione (o con una motivazione
insufficiente) sia un atto viziato dal punto di vista sostanziale o formale. Occorre
stabilire se il difetto di motivazione sia un vizio formale o sostanziale (perchè il
trattamento giuridico del vizio varia) → art. 21 octies.
• Che cosa intende il legislatore per motivazione del provvedimento
amministrativo?
La fonte normativa è L'art. 3 della legge n. 241/1990, che fissa un obbligo
generale di motivazione del provvedimento e precisa quale debba essere il
contenuto della stessa motivazione obbligatoria.
• La motivazione deve contenere i “presupposti di fatto” e le “ragioni
giuridiche” che hanno condotto alla decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria procedimentale.
• Ragioni giuridiche → il legislatore si preoccupa di indicare il contenuto minimo che ogni
motivazione provvedimentale deve possedere. Per cui occorre indicarela norma attributiva
del potere → le ragioni giuridiche vanno interpretate come la norma che attribuisce un
potere alla pubblica amministrazione. La norma che fonda il potere dell'amministrazione. La
ragione giuridica però non è sufficiente:
• Presupposti di fatto → occorre anche che la motivazione contenga la giustificazione delle
circostanze fattuali. Devo spiegare, esplicitare la ragione fattuale.
• Ragioni giuridiche + circostanze di fatto → sono quelle che emergono dalla fase istruttoria
del procedimento; per questo il provvedimento è anche definito come il riepilogo del
procedimento. La decisione finale è il precipitato di ciò che è avvenuto nella fase istruttoria.
La motivazione deve essere coerente con quanto emerso nella fase istruttoria.
• Funzioni della motivazione del provvedimento amministrativo: a cosa serve? La dottrina ha
individuato una pluralità di scopi:
• agevolare l’interpretazione dell’atto stesso → un provvedimento privo di
1)
motivazione non è facilmente interpretabile all'esterno, non può essere
compreso dal suo destinatario nella sua globalità.
• 2) consentire il controllo amministrativo e il sindacato giurisdizionale →
se il provvedimento in questione lede l'interesse legittimo del privato illegittimamente, l'aver
corredato il provvedimento di una motivazione consente poi la reazione del destinatario.
Consente prima di attivare i controlli amministrativi, ma soprattutto consente di adire le vie
giurisdizionali. Per poter impugnare il provvedimento e chiedere che non produca più effetti
io devo sapere il motivo per cui l'amministrazione ha emanato quell'atto! Per agevolare un
controllo, un sindacato → quindi è a garanzia del destinatario.
• 3) garantire la trasparenza dell’azione amministrativa → il provvedimento è
esercizio di potere, e l'amministrazione adotta sempre atti che non hanno una
rilevanza meramente bilaterale, ma incidono su una sfera giuridica soggettiva
multilaterale; allora per consentire un controllo diffuso occorre corredare il
provvedimento di motivazione. La motivazione ha un aggancio costituzionale
100 (art. 97) → principio di imparzialità. La motivazione serve perchè
l'amministrazione si ponga all'esterno come soggetto imparziale.
• Da queste 3 distinte funzioni coordinate tra loro si individuano anche chi sono i
destinatari della motivazione ( a chi serve):
in corrispondenza ai 3 scopi abbiamo 3 destinatari di soggetti:
•
• 1) il soggetto inciso dal provvedimento quale potenziale ricorrente → quello a cui serve
interpretare l'atto.
• 2) il giudice amministrativo → il soggetto che esercita il controllo
• 3) l’intera comunità dei cittadini → tutta la collettività ha un beneficio dall'introduzione di un
obbligo di motivazione.
• Campo di applicazione dell'obbligo di motivazione:
• Riguarda tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il
personale, eccezion fatta per gli atti normativi e gli atti generali.
È un obbligo generalizzato → nasce in via normativa nel 1990 con la legge 241,
• e non è stato cambiato nel corso degli anni!!!! L'articolo 3 è rimasto intonso (a
differenza delle altre parti che hanno subito costanti riscritture). ma non è che
prima nessun provvedimento amministrativo non fosse motivato: erano già
motivati, ma non c'era un obbligo di legge.
Prima del 1990 è stata la giurisprudenza (giudice amministrativo) a imporre
• all'amministrazione un'obbligo di motivazione con riferimento ad alcuni specifici
provvedimenti, con riferimento ad alcuni provvedimenti con ragioni di garanzia
del privato (che doveva capire le ragioni del decidere della pubblica
amministrazione). In particolare sono stati i provvedimenti sfavorevoli ad essere
i primi in via esclusivamente pretoria (quindi da parte del giudice) a dover
essere motivati → e privi di motivazione erano considerati dal giudice
amministrativo illegittimi.
Quindi abbiamo, prima di un intervento normativo, una giurisprudenza sensibile
• alle ragioni del destinatario del provvedimento, che cerca di importare delle
iniezioni di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione.
Poi l'articolo 3 generalizza per qualsivoglia tipo di provvedimento (anche
• ampliativo) un obbligo di motivazione. Quindi l'articolo 3 è un passo avanti
rispetto alla giurisprudenza precedente: amplia il campo di applicazione
dell'obbligo di motivazione.
• Non tutti i provvedimenti sono motivati: l'articolo 3 dice che l'obbligo di
motivazione non vale né per gli atti normativi, né per gli atti generali.
• Atti normativi → i regolamenti (fonti del diritto secondarie)
• Atti generali → quegli atti amministrativi che non hanno destinatari individuati o
facilmente individuabili. Quando c'è una pluralità di destinatari indifferenziata.
Poi però leggi di settore (quindi non la 241) hanno introdotto per alcune
• tipologie di atti generali delle autorità di regolazione un obbligo di motivazione.
Quindi le leggi di settore superano il dettato generale dell'articolo 3 imponendo
che anche atti generali siano accompagnati da una motivazione, perchè la
motivazione serve per legittimarsi all'esterno (a rendere trasparente il percorso
decisionale).
La motivazione dei provvedimenti amministrativi:
•
• È uno strumento di ampliamento della possibilità di controllo, non solo
giurisdizionale, sull'attività della pubblica amministrazione.
101
• Rende visibile la vera e propria valutazione compiuta dall’amministrazione, sia
pure partendo dagli elementi formali (ossia un precipitato scritto) attraverso la
quale si esprime.
• Tuttavia l'obbligo di motivazione fissato dalla legge è sottoposto a un continuo e
sottile PROCESSO DI SVUOTAMENTO da parte dapprima
dell' amministrazione e poi della giurisprudenza amministrativa per quanto
riguarda sia gli atti amministrativi vincolati sia gli atti amministrativi
discrezionali.
• L'obbligo di motivazione serve per accrescere un controllo (giurisdizionale, ma anche del
singolo), e quindi rendere visibile e chiara la decisione compiuta. Però c'è un fenomeno
sottile a cui va incontro un obbligo generalizzato; un fenomeno molto simile a quello che
abbiamo visto per la comunicazione di avvio del procedimento: ossia il legislatore introduce
un istituto di garanzia, e poi però via via viene erosa la garanzia insita in questo istituto.
L'obbligo di motivazione normativo è infatti sottoposto a uno svuotamento sia da parte della
pubblica amministrazione (che non motiva i suoi provvedimenti), sia in successiva istanza dal
giudice amministrativo (che non censura la mancata motivazione).
•