TECNICHE DI URBANISTICA
Lezione 3
Nella struttura della LUN (Legge Urbanistica Nazionale), in particolar modo, le forme di coesione in
relazione tra i vari livelli territoriali ( 3 livelli di valutazione territoriale), si individuano quelli che sono i
piani (le diverse forme di piano) . I programmi complessi rappresentano tutta una serie di interventi relativi
ad azioni di miglioramento strutturale del territorio stesso, in qualche misura non si potevano attuare
attraverso lo strumento tradizionale della legge urbanistica, ma sono iniziati a entrare in vigore intorno agli
anni 80/90 per definire, attraverso contingenti finanziamenti dati dalla Comunità Europea e integrati con
successive dotazioni di tipo nazionale, i tempi di riqualificazione urbana. Ci si è resi conto che le città e i
territori dovevano far conto, per poter finalizzare gli interventi di recupero di riqualificazione anche sociale
di certi comparti urbani territoriali, non potevano far conto sugli strumenti tradizionali, quindi l’Unione
Europea decise di integrare gli strumenti tradizionali attraverso i programmi complessi come il Programma
Urban (sulle periferie urbane) che si divide a sua volta in diverse stagioni 1,2,3… che interessano gli aspetti
specifici legati alla qualità urbana. Una delle maggiori innovazioni della L. 1150/42 è l’attribuzione di
competenza, con l’attribuzione dei comuni delle competenze dei poteri in materia di riqualificazione
urbanistica. Tra le innovazioni importanti vi sono: le estensioni della pianificazione territoriale attraverso dei
regimi; il tema del zoning che sta a identificare la forma, la consistenza delle zone edificabili (residenziali,
industriali ) e inedificabili (tutti gli elementi legati alla mobilità : strade, aspetti interstiziali come tra un
edificio e un altro ) e il tema del piano urbano ( aree che vengono escluse dalla pianificazione che sono
destinate ad un altro tipo di servizio ). Se sotto il profilo cronologico possiamo dire che l’Italia è la prima
nazione europea ad adottare una legge urbanistica di tipo razionalista, che prevede un sistema a cascata,
dobbiamo fare un confronto con alcune scelte per inquadrare il tema a livello europeo. Il Regno Unito
elabora degli strumenti di pianificazione già all’inizio del 900 in particolare il “planning act” del 1909 e del
1919. Il Regno Unito, giunge di fatto solo nel ‘47 una legge sulla pianificazione urbana territoriale: tra il
1909 e 1919 si ha un aumento del numero delle autorità locali tenute a redigere uno strumento di
pianificazione. Il testo di questa legge è in grado di introdurre delle innovazioni fondamentali, non solo per
quanto riguarda il regime dei suoli ma anche nella forma piana che punta a una definizione della struttura di
piano la quale è suddivisa in 2 livelli : piano strategico strutturale (structure plan) che contiene le grandi linee
strategiche delle politiche urbanistiche e un piano operativo attuativo (local plan) che riguarda gli aspetti
attuativi e di dettaglio.
Per quanto riguarda il tema del regime dei suoli è importante sottolineare che, pur preservando la proprietà
privata, queste innovazioni fondamentali, consentono al soggetto pubblico, cioè allo Stato, di recuperare quel
plus valore derivante dalle scelte di piano. Di questa contaminazione continua, tra partnership pubblici e
privati, che costituirà anche per l’Italia uno degli aspetti importantissimi, ne è esempio Tuvixeddu, che dopo
l’accordo del 2000, che prevedeva la realizzazione di un parco archeologico, ci sarà una crisi tra partnership
pubblico e privati. Diverso è il caso dell’Olanda, perché a differenza dell’Italia e del Regno Unito, dovrà
attendere fino al 1962 per dotarsi di una legge urbanistica generale, però facendo leva sulla formazione di
estesissimi demandi pubblici, le amministrazioni locali olandesi, movendosi all’interno del quadro istituito
dalla legge sulla casa del 1901 e altri 2 provvedimenti, inizia a ragionare in termini di acquisizione dei terreni
interessati alle trasformazioni urbanistiche. L’Olanda, grazie alla sua specificità territoriale e a tutte le
problematiche legate alle faccende idrogeologiche etc, può contare sulla presenza di un’estensione quasi
totalizzante del terreno pubblico ( cioè tutto il terreno appartiene al pubblico) anche quando il pubblico
istruisce delle contrattazioni con il privato a beneficio del territorio. Sotto questo aspetto è molto più
semplice la gestione delle relazioni pubblico- private ma anche il controllo del territorio stesso. Per quanto
riguarda la Francia, abbiamo una legge urbanistica approvata nel ‘43 ( che coincide con la legge italiana), qui
avviene la riorganizzazione della macchina tecnico amministrativa in virtù della nuova concezione tecnico
amministrativa dirigista dello Stato che si propone di congelare la frammentazione municipale, che non dopo
molti anni provvederà a trasferire una gran parte dei poteri dal centro alla periferia. La macchina dirigista,
fondata all’epoca di Aosman, inizia a distribuirsi a partire da Parigi e nel resto delle regioni francesi, alla fine
denuncia i suoi limiti. Aosman, nella fase finale del suo mandato, aveva intravisto un elemento di criticità
che era stato evidenziato nell’occasione della divisione del territorio parigino per facilitare l’incremento delle
decisioni municipali all’interno del territorio. Il sistema di pianificazione, che verrà messo a punto solo con
la legge del ‘67, tende a caratterizzarsi per la natura centralistica del suo apparato decisionale per l’approccio
logistico, per i problemi di crisi economica e soprattutto per la grande efficienza di una burocrazia
ministeriale che gestisce i vari problemi. Il confronto fra questi apparati normativi e quello italiano mostra
delle affinità importanti anche legate alla partecipazione di uno stesso clima culturale (la datazione
caratteristica di tutti i provvedimenti pianificatori sono dopo la prima metà degli anni 40). Laddove il Regno
Unito, l’Olanda e la Francia hanno provato a risollevarsi dalla seconda guerra mondiale, attraverso azioni
improntate a un efficientismo di tipo molto pragmatico di cui erano capaci, in virtù di una specifica
amministrazione statale l’Italia manifesta una tendenza a segnare un primato, quasi assoluto, in quella che
viene definita ingegneria istituzionale ( tutta una serie di innovazioni che vengono prodotte nelle aule
parlamentari e che si consolidano prima ancora di averne sperimentato l’effettiva praticabilità). Quindi
succede che l’Italia inizia ad affrontare il periodo della ricostruzione post bellica con una legge urbanistica
delineata con il quadro europeo, però l’affronta con una sorta di patto sociale che è rappresentato dalla
Costituzione Repubblicana del 1948 (dal ‘45 in poi ci sarà l’assemblea costituente e si inizierà a ragionare su
una modalità di convivenza per la comunità insediata più produttiva, per le esigenze di quel momento e
tentando di adattare il contesto anche a una prassi urbanistica improntata ai valori del razionalismo). Nei
principi fondamentali della Costituzione, in particolare nell’art. 3 si insiste sulla pari dignità sociale dei
cittadini e si affida anche alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli economico, sociale e tutti
quelli che limitano la libertà dell’uguaglianza dei cittadini e ne impediscono lo sviluppo della persona. Se
leggiamo questo aspetto in funzione urbana, tutto ciò si traduce in un rifiuto di una città disuguale,
disomogenea, segregante, una “gated comunities” cioè comunità ristrette, circoscritte e isolate. Un ulteriore
rafforzamento di questa concezione si può notare nelle leggi sulla parità dei sessi (art. 29), del diritto alla
salute (art. 32) e diritto all’istruzione (art. 34) che rimandano ad organismi urbani che siano efficienti, capaci
di erogare dei sevizi indispensabili a consentire tutti i livelli e gli strati di popolazione di far parte di quella
società. La Costituzione, superando la concezione statalista prefigura un futuro di decentramento
amministrativo ( perché dagli anni ‘70 in poi, con la creazione delle Regioni del nostro Paese, il sistema di
pianificazione articolato nella LUN diventerà più complesso e soprattutto si parlerà per la prima volta di
decentramento amministrativo). Quindi quello che si cercherà di fare è di porre le basi per un sistema di
pianificazione maggiormente articolato, aperto, in maniera quasi definitiva, alla partecipazione della società
civile. Al decentramento amministrativo è dedicato l’intero titolo V della Costituzione che si apre con l’art.
114 “la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”. Nella Costituzione sono previste le regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale cioè che alcune materie rimangono dello Stato e altre sono sottoposte a
legislazione concorrente ( che alla definizione di leggi e normative, i decreti concorrono sia allo Stato che
alle regioni). La Costituzione manifesta una grande sensibilità nei confronti del paesaggio, del patrimonio
storico e artistico (per es. nell’ art. 9) e in generale per tutte le risorse territoriali, alla cui tutela aveva
dedicato le 2 leggi fondamentali : 1089/39 (sui beni artistici) e 1497/39 (sulle bellezze paesaggistiche) che
sono antecedenti alla LUN. Va però segnalato anche l’equilibrio che contraddistingue la concezione della
proprietà privata di cui viene richiamata all’art. 42 la funzione sociale che può essere espropriata soltanto per
motivi di interesse generale cioè da quella che viene definita pubblica utilità.
Il piano regolatore generale previsto dalla legge 1150 prevede delle fasi attuative, oltre alla fase previsionale
che è data dal piano stesso che utilizza scale specifiche per illustrare il possibile assetto strategico del
territorio. Queste fasi attuative in origine erano determinate da un solo strumento cioè il PPE ( Piano
Particolare di Esecuzione) cui si affiancano il Piano dell’Edilizia Popolare (introdotto dalla legge 167/62),
Piano dell’Ottimizzazione convenzionata (L. 765/67), Piano di recupero (L. 457/78) e il Piano degli
insediamenti produttivi (L. 865/72). Tutti questi elementi sono atti finalizzati a incrementare l’efficienza del
piano regolatore generale e possono essere attuati sia per intervento diretto che indiretto. All’interno dello
strumento va garantita la valutazione del disegno economico destinato ad attuare, sia con l’intervento diretto
che indiretto, quel tipo di intervento attuativo. Esiste una legge regionale 45/89 che riguarda le norme
dell’uso e la tutela del territorio regionale. Il decreto Floris disciplina i limiti apporti relativi alla limitazione
nella strumentazione urbanistica in previsione a quelli esistenti nei comuni della Sardegna e soprattutto
stabilisce il sistema degli standard urbanistici per quanto riguarda la declinazione regionale (amplia il livello
di concessione di servizio in dotazione). Nell’intervento indiretto si ricompongono i piani attuativi già citati e
i piani di utilizzo dei litorali che, nel caso della nostra regione, è molto importante perché c’è il discorso
sulla distanza della linea costiera (Legge Galasso dell’85 che stabiliva la famosa regola dei 300 mt di
distanza del divieto di edificazione e di distanza dal mare, laghi, fiumi, di tutti quei luoghi sensibili dal punto
di vista ambientale).
Il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) previsto dalla L. 1150 e che viene ripreso dalla legge 45/89,
che in Sardegna viene definito Piano Urbanistico Provinciale, si tratta di un sistema di pianificazione di area
vasta, senza avere valore conformativo del suolo (“non lede gli interessi legittimi”), è un contenuto di
politica socio- economica che indirizza le linee di sviluppo del territorio e individua tutta una serie di zone a
destinazione speciale. Gli elaborati sono in genere in una scala non superiore a 25000, la vigenza di questo
piano è a tempo indeterminato e i comuni sono pronti ad adeguare gli strumenti urbanistici comunali alla
pianificazione straordinaria. Poi abbiamo tra gli strumenti urbanistici sovra-ordinari : il PTP (Piano
Territoriale Paesistico) e il PPR (Piano Paesaggistico Regionale).
La procedura di formazione e approvazione si orienta attraverso determinati step:
- 1) la redazione del progetto strategico di piano sulla base di indicazioni strategiche, sulla base di
costruzione di programma da parte della realizzazione comunale . Alcuni provvedimenti recenti della
Regione Sardegna, ha reso obbligatorio la redazione da parte dello strumento urbanistico comunale un piano
preliminare. Adesso è reso obbligatorio il progetto preliminare di piano che deve essere approvato sia
dall’amministrazione comunale e poi dal consiglio comunale.
2) Adozione dello strumento cioè alla definizione per via provvisoria da parte dell’amministrazione
comunale che può adottare questo strumento anche prima che passi alla valutazione regionale
(proprio pechè l’amministrazione comunale è l’unica autorità a gestire il territorio). Lo strumento è
anche un atto amministrativo ad efficacia limitata, cioè che l’efficacia perdura il rapporto alla durata
di quell’amministrazione (se vi è un cambio di amministrazione, quella successiva può confermare
lo strumento oppure cambiarlo).
Successivamente vi è la pubblicità dello strumento, anche qui vi sono degli step da attenersi : entro 15 gg
dall’adozione il piano è sottoposto a 30 gg all’azione partecipativa dei cittadini, finalizzata al raggiungimento
del massimo interesse pubblico, dal quale scaturiscono delle osservazioni che portano a una modificazione
prima della fase di approvazione; mentre il piano depositato in segreteria comunale, viene reso noto dalla
stampa, internet ecc. La fase delle osservazioni, al decorrere della scadenza del periodo di pubblicazione, la
legge prevede un termine di circa 30 gg per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini che il
comune deve esaminare sulle quali deve pronunciarsi con le cosiddette “contro deduzioni”. Dopo di che vi è
l’approvazione da parte del comune con la verifica di conformità da parte della Regione e la pubblicazione
del piano sul BURAS (cioè deve essere conforme alle leggi regionali e ai dettami del piano paesaggistico
regionale, decreto 42/2004, che prevede l’adeguamento degli strumenti urbanistici sotto ordinati ). il piano
urbanistico è vigente solo quando è definitivamente approvato e pubblicato sul Buras (bollettino regionale),
dopo di che sostituisce la disciplina urbanistica precedente.
Quando vi è un rallentamento di procedura del piano, significa che un territorio è privo del suo Governo,
succede che tra un piano e un altro subentrano le cosiddette “misure di salvaguardia” (norme di tutela dei
piani durante il complesso inter-amministrativo della loro conformazione per tutelare quella fase di
interregno che si ha tra un piano e un altro, ma non garantiscono che non si verifichino delle criticità nel
territorio). Si adotta il sistema della variante per non mettere in crisi tutto l’impalcato culturale strategico del
piano, ma non è consigliabile utilizzarlo nel momento in cui si vogliono fare delle modifiche sostanziali alle
strategie del piano stesso. L’attuazione è mediante convenzione diretta o è legata ai piani attuativi.
Il Piano Urbanistico Comunale (di Cagliari) all’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico, sul quale il
comune di Cagliari ha iniziato a lavorare intorno alla fine degli anni 90, che è stato adottato ed entrato in
vigore nel 2003 (attualmente vigente) sta predisponendo il nuovo piano regolatore generale in adeguamento
al Piano Paesaggistico Regionale.
Gli strumenti che compongono gli elaborati testuali del piano:
- Relazione analitica generale :
- Relazione di sintesi introduttiva
- Relazione sui criteri informativi
Una parte importantissima del piano senza la quale il piano non si realizza, attraverso l’efficacia e
l’efficienza (l’efficacia è riferita al modo che ha lo strumento urbanistico generale di realizzare e produrre le
trasformazioni presenti nell’analisi strutturale del territorio; l’efficienza è la modalità con cui lo strumento si
dota di elementi tali da realizzare l’efficacia), è la norma tecnica di attuazione (NTA). Le norme tecniche di
attuazione definiscono le norme locali, le prescrizioni, i limiti, i parametri di indirizzi urbanistici standard e
le procedure di attuazione. I parametri (sono delle grandezze variabili delle quali la variabilità descrive un
certo fenomeno) e gli indici (sono i rapporti tra i parametri che esprimono la/le proprietà di un fenomeno dal
punto di vista quantitativo) sono finalizzati a descrivere e regolare l’uso del suolo e l’edificazione.
A fianco al Piano Regolatore Generale abbiamo il Regolamento Edilizio (R.E) aggiornato nel 2010, ha per
oggetto una qualsiasi attività di trasformazione edilizia, di attuazione degli strumenti urbanistici di
esecuzione, nonché anche di quelle parti del processo di intervento che influenzano la procedure e le qualità
del piano; quindi contiene tutte le norme comunali che afferiscono alle attività di costruzione e
trasformazione fisiche e funzionali delle imprese edilizie e strutturali, comprese anche le norme igieniche di
particolare interesse edilizio e si applica all’intero territorio comunale. Il territorio comunale è suddiviso in
zone omogenee: ad es. Ad una zona di uso agricolo (zona E) attribuisco una vocazione diversa cambiando
quella originaria, il PUC avrà un forte elemento di criticità, perché quella zona sarà soggetta a subsidenza, a
problemi geologici, problemi legati al piano di assetto idrogeologico che cambiano la vocazione d’uso, non
può essere destinata ad uso agricolo. Il tema della zonizzazione, di cui ha origine
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