Pianificazione urbana
Prof. Anna Maria Colavitti
La LUN, Legge urbanistica nazionale, n. 1550 del 1942
- La LUN è la prima legge statale in materia urbanistica, ancora oggi fondamentale;
- È la prima ad introdurre lo zoning;
- Introduce la natura e la gerarchia degli strumenti urbanistici;
- Introduce la licenza edilizia;
- Attribuisce ai comuni le competenze urbanistiche;
- Definisce il modello gerarchico a cascata del sistema di pianificazione urbanistica:
- PPR - Piano Paesaggistico Regionale, livello regionale e territoriale;
- PTC - Piano Territoriale di Coordinamento, livello provinciale/territoriale;
- PRG - Piano Regolatore Generale, livello comunale;
- PUC - Piano Urbanistico Comunale, livello comunale;
- PP - Piano Particolareggiato o di esecuzione, livello comunale;
Regolamento di attuazione della LUN, n. 2495 del 1954, circolare ministeriale:
- Dà le istruzioni per la formazione dei PRG e dei PP. Questa rappresenta la prima generazione dei piani, che inizialmente mostra difficoltà nella redazione dei PRG.
Legge Ponte, n. 756 del 1967
- Introduce i piani di lottizzazione per poi riuscire a redigere i PRG, attuano le previsioni del PRG. Non consente l'espropriazione.
Decreto ministeriale n. 1444 del 1968
Realizzazione di nuovi strumenti urbanistici e revisione di quelli esistenti, è il decreto di attuazione della legge Ponte ed introduce:
- Introduce le ZTO, Zone Territoriali Omogenee:
- Zona A, Centri storici;
- Zona B, Completamento residenziale;
- Zona C, espansione residenziale;
- Zona D, zone industriali, artigianali, commerciali;
- Zona E, zone agricole;
- Zona F, impianti generali;
- Definisce gli standard urbanistici: Dotazione minima di servizi ad abitante, riferita quindi alla persona. Rapporti massimi fra spazi destinati ad insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici, attività collettive, verde, ecc.
- Per le ZTO definisce: limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati.
Decreto Floris: legge n. 2266/U 1983 (Sardegna)
- Prevede la revisione delle ZTO con alcune aggiunte:
- Zona A, Centri storici;
- Zona B, Completamento residenziale;
- Zona C, espansione residenziale;
- Zona D, zone industriali, artigianali, commerciali;
- Zona E, zone agricole;
- Zona F, zone turistiche;
- Zona G, servizi generali;
- Zona H, zone di salvaguardia;
- Zona S, servizi pubblici e sociali, che a loro volta si dividono in quattro categorie:
- S1 - scuole e istruzione 4,5 m o 4 m2;
- S2 - interesse comune 2 m2;
- S3 - spazi verdi pubblici 9 m o 7 m2;
- S4 - parcheggi 2,5 m o 1,5 m2;
- Articolo 2: prevede la divisione dei comuni della Sardegna in base al numero di persone residenti, li divide in quattro classi:
- Classe I, rappresentata dai comuni con più di 20.000 abitanti;
- Classe II, rappresentata dai comuni che hanno dai 10.000 ai 20.000 abitanti;
- Classe III, rappresentata dai comuni che hanno dai 2.000 ai 10.000 abitanti;
- Classe IV, rappresentata dai comuni che hanno dai 1.000 ai 2.000 abitanti o meno;
- Articolo 4: stabilisce i limiti di densità edilizia per le diverse ZTO: si devono avere 100 m2 ad abitante per le zone A, B e C, di cui 70% per residenza, 20% per servizi strettamente legati alla residenza quali ad esempio negozi, bar, studi professionali, 10% servizi pubblici quali amministrazione.
- Articolo 5: limiti di altezza e di distanza tra i fabbricati:
- Zone A: non è consentito superare l’altezza media degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; non è consentito mantenere distanze minori di quelle fra gli edifici già esistenti.
- Zone B: come nelle zone A, non si supera la media di quelli già esistenti; altre zone: definite dagli strumenti urbanistici.
- Articolo 6: rapporti massimi tra spazi destinati ad uso pubblico e parcheggi.
Paesaggio
- Legge Bottai 1939
- Legge Galasso 1985: supera il criterio di esteticità, riconosce i beni culturali dando una valenza ai monumenti di interesse pubblico.
- Legge n. 42 del 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio” Definisce l’elaborazione ed i contenuti del PP. Il PPR viene introdotto per la prima volta, è un nuovo strumento sovraordinato rispetto al PRG e al Piano Attuativo che d’ora in poi dovranno essere adeguati alle previsioni del PPR stesso.
Il piano paesaggistico regionale in Sardegna
Finalità:
- Preservare, valorizzare, tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica e culturale del territorio sardo;
- Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale;
- Promuovere forme di sviluppo sostenibile al fine di migliorarne la qualità;
- La fascia costiera diviene un bene paesaggistico di valenza ambientale;
Attuazione: si concretizza nella formazione dei PUC, strumenti urbanistici comunali con prescrizioni aderenti allo stesso PPR che gli è congruente.
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