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Pianificazione urbana

Prof. Anna Maria Colavitti

La LUN, Legge urbanistica nazionale, n. 1550 del 1942

  • La LUN è la prima legge statale in materia urbanistica, ancora oggi fondamentale;
  • È la prima ad introdurre lo zoning;
  • Introduce la natura e la gerarchia degli strumenti urbanistici;
  • Introduce la licenza edilizia;
  • Attribuisce ai comuni le competenze urbanistiche;
  • Definisce il modello gerarchico a cascata del sistema di pianificazione urbanistica:
    • PPR - Piano Paesaggistico Regionale, livello regionale e territoriale;
    • PTC - Piano Territoriale di Coordinamento, livello provinciale/territoriale;
    • PRG - Piano Regolatore Generale, livello comunale;
    • PUC - Piano Urbanistico Comunale, livello comunale;
    • PP - Piano Particolareggiato o di esecuzione, livello comunale;

Regolamento di attuazione della LUN, n. 2495 del 1954, circolare ministeriale:

  • Dà le istruzioni per la formazione dei PRG e dei PP. Questa rappresenta la prima generazione dei piani, che inizialmente mostra difficoltà nella redazione dei PRG.

Legge Ponte, n. 756 del 1967

  • Introduce i piani di lottizzazione per poi riuscire a redigere i PRG, attuano le previsioni del PRG. Non consente l'espropriazione.

Decreto ministeriale n. 1444 del 1968

Realizzazione di nuovi strumenti urbanistici e revisione di quelli esistenti, è il decreto di attuazione della legge Ponte ed introduce:

  • Introduce le ZTO, Zone Territoriali Omogenee:
    • Zona A, Centri storici;
    • Zona B, Completamento residenziale;
    • Zona C, espansione residenziale;
    • Zona D, zone industriali, artigianali, commerciali;
    • Zona E, zone agricole;
    • Zona F, impianti generali;
  • Definisce gli standard urbanistici: Dotazione minima di servizi ad abitante, riferita quindi alla persona. Rapporti massimi fra spazi destinati ad insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici, attività collettive, verde, ecc.
  • Per le ZTO definisce: limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati.

Decreto Floris: legge n. 2266/U 1983 (Sardegna)

  • Prevede la revisione delle ZTO con alcune aggiunte:
    • Zona A, Centri storici;
    • Zona B, Completamento residenziale;
    • Zona C, espansione residenziale;
    • Zona D, zone industriali, artigianali, commerciali;
    • Zona E, zone agricole;
    • Zona F, zone turistiche;
    • Zona G, servizi generali;
    • Zona H, zone di salvaguardia;
    • Zona S, servizi pubblici e sociali, che a loro volta si dividono in quattro categorie:
      • S1 - scuole e istruzione 4,5 m o 4 m2;
      • S2 - interesse comune 2 m2;
      • S3 - spazi verdi pubblici 9 m o 7 m2;
      • S4 - parcheggi 2,5 m o 1,5 m2;
  • Articolo 2: prevede la divisione dei comuni della Sardegna in base al numero di persone residenti, li divide in quattro classi:
    • Classe I, rappresentata dai comuni con più di 20.000 abitanti;
    • Classe II, rappresentata dai comuni che hanno dai 10.000 ai 20.000 abitanti;
    • Classe III, rappresentata dai comuni che hanno dai 2.000 ai 10.000 abitanti;
    • Classe IV, rappresentata dai comuni che hanno dai 1.000 ai 2.000 abitanti o meno;
  • Articolo 4: stabilisce i limiti di densità edilizia per le diverse ZTO: si devono avere 100 m2 ad abitante per le zone A, B e C, di cui 70% per residenza, 20% per servizi strettamente legati alla residenza quali ad esempio negozi, bar, studi professionali, 10% servizi pubblici quali amministrazione.
  • Articolo 5: limiti di altezza e di distanza tra i fabbricati:
    • Zone A: non è consentito superare l’altezza media degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; non è consentito mantenere distanze minori di quelle fra gli edifici già esistenti.
    • Zone B: come nelle zone A, non si supera la media di quelli già esistenti; altre zone: definite dagli strumenti urbanistici.
  • Articolo 6: rapporti massimi tra spazi destinati ad uso pubblico e parcheggi.

Paesaggio

  • Legge Bottai 1939
  • Legge Galasso 1985: supera il criterio di esteticità, riconosce i beni culturali dando una valenza ai monumenti di interesse pubblico.
  • Legge n. 42 del 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio” Definisce l’elaborazione ed i contenuti del PP. Il PPR viene introdotto per la prima volta, è un nuovo strumento sovraordinato rispetto al PRG e al Piano Attuativo che d’ora in poi dovranno essere adeguati alle previsioni del PPR stesso.

Il piano paesaggistico regionale in Sardegna

Finalità:

  • Preservare, valorizzare, tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica e culturale del territorio sardo;
  • Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale;
  • Promuovere forme di sviluppo sostenibile al fine di migliorarne la qualità;
  • La fascia costiera diviene un bene paesaggistico di valenza ambientale;

Attuazione: si concretizza nella formazione dei PUC, strumenti urbanistici comunali con prescrizioni aderenti allo stesso PPR che gli è congruente.

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