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Introduzione
L'esame è così articolato:
- Esame orale sulla bibliografia relativa alle linee generali della legislazione;
- Preparazione di un'unità didattica, da consegnare almeno una settimana prima:
- Bibliografia ragionata dei materiali utilizzati;
- Abstract dei contenuti;
- Individuazione dei destinatari (scuola, classe e studenti);
- Presentazione dell'argomento e delle sue motivazioni didattico-disciplinari (obiettivi formativi), considerando che una lezione deve tenere conto dell'intero programma;
- Criteri di scelta dei materiali visivi e dei testi;
- Schede delle opere;
- Glossario relativo al tema trattato;
- Redazione del testo della lezione e del PowerPoint;
- Proposte per le verifiche formative (collegate agli obiettivi formativi e che stimolino anche le competenze, magari inserendo opere non presentate a lezione);
- Facoltativo:
- Ideazione di una visita didattica al percorso;
- Attività di laboratorio per
La Storia dell'Arte è stata una delle ultime materie ad essere inserita nei licei, ragione per cui ancora oggi vi occupa un posto secondario. Questo scarso prestigio è visibile anche in diversi prodotti culturali: ad esempio, un cameo in Amarcord di Fellini mostra un'insegnante che parla di Giotto dopo aver bevuto.
Storia legislativa
- 1900 - Enrico Panzacchi firma una circolare dove sottolinea la necessità di un'educazione alla sensibilità e all'immaginazione. Panzacchi si espone anche riguardo al rapporto tra conoscenza del patrimonio culturale e tutela, per lui indissolubilmente legate.
- Anni '10 - Nel corso degli anni si stabilisce che la materia può essere affidata anche a letterati o storici, con corsi annui e senza obbligo di esame. Adolfo Venturi, già sensibile al problema dell'insegnamento della materia avendo fondato nel 1907 la prima scuola di specializzazione.
1923 Con la riforma del fascista Gentile, la Storia dell’Arte entra nei licei: qui occupa 2 ore in seconda liceo e 3 in terza. Si acquistano proiettori, monografie, atlanti, ma ci si dichiara ancora sfavorevoli alle proiezioni di film. In Francia, tutt’oggi, non viene insegnata nei licei.
1933 Si apre il dibattito relativo ai programmi: vi entrano a far parte i pittori stranieri.
1934 Esce il primo Bignami di Storia dell’Arte, per aiutare gli studenti nella materia.
1936 Si propone di abolire la categoria di “Barocco” e di parlare solo di ‘600. L’arte locale deve essere integrata nel più ampio quadro dell’arte nazionale. L’affido
avviene per incarico.- 1939: La carta del ministro Bottai suddivide la materia in 10 minuti dedicati agli artisti viventi e 50 a quelli del passato.
- 1948: Si verifica l'immissione in ruolo degli insegnanti.
- 1950: Roberto Longhi fonda la rivista Paragone, suddivisa in una parte dedicata alla Storia dell'Arte e in una alla letteratura, discipline da lui individuate come assi fondamentali. Nella rivista si combatte l'idea diffusa di Storia dell'Arte come di una successione di capolavori: L'opera d'arte, dal vaso dell'artigiano greco alla Volta Sistina, è sempre un capolavoro squisitamente "relativo". L'opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare: almeno un rapporto con un'altra opera d'arte. Un'opera sola al mondo, non sarebbe neppure intesa come produzione umana, ma guardata con reverenza o con orrore, come magia, come tabù, come opera di Dio o dello stregone, non
Dell'uomo. E s'è già troppo sofferto del mito degli artisti divini, e divinissimi; invece che semplicemente umani. È dunque il senso dell'apertura di rapporto che dà necessità alla risposta critica. Risposta che non involge soltanto il nessotra opera e opere, ma tra opera e mondo, socialità, economia, religione, politica e quant'altro occorra [...] L'opera d'arte è una liberazione, ma perché è una lacerazione di tessuti propri ed alieni. Strappandosi, non sale in cielo, resta nel mondo. Tutto perciò si può cercare in essa, purché sia l'opera ad avvertirci che bisogna ancora trovarlo, perché ancora qualcosa manca al suo pieno intendimento [...] Opera "storicamente condizionate" e critica "stori-camente condizionata" chiedono e rispondono perennemente come specchi successivi che, di tempo in tempo, l'umanità trasmette del suo
sussistere più profondo. Paragone, "Proposte per una critica d'arte", 1950-1951 Nasce la NISA (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Storia dell'Arte) dall'esigenza di confronto degli insegnanti. Aderiscono anche Carlo Ludovico Ragghianti e Longhi, ed uno dei maggiori problemi evidenziati è lo scarso tempo dedicato alla materia. 1964 Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, varata dal ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui e presieduta da Francesco Franceschini, democristiano già membro della costituente. È la commissione che introduce in Italia il fortunatissimo sintagma "bene culturale". Dagli anni '70, a ridosso della commissione Franceschini, la disciplina amplia i suoi orizzonti dentro e fuori le scuole. 1974 Nasce, per volontà di Giovanni Spadolini, il Ministero per i Beni culturali eambientali (de-creto-legge 14 dicembre 1974, n. 657), preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimo-nio culturale del paese.
Articolo 9 della Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutelail paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.
L'art. 9 può essere analizzato in tre diversi contesti:
- contesto italiano della Costituzione, nella quale l'art. 9 ha un ruolo chiave;
- contesto europeo, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico in alcune Costituzioni importanti, soprattutto in Germania e in Spagna. Su proposta di Giorgio La-pira, i padri costituenti si formarono infatti su tutte le costituzioni del mondo, le cui peculiarità furono poi discusse nell'assemblea. Una di queste è la Costituzione della Repubblica di Weimar, dove si tutelava il patrimonio artistico vietandone l'esportazione; su questo punto, si propose la prima versione dell'art.
9, molto più simile all'art. 150 di Weimar di quello definitivo. Si guardò anche a quella della Repubblica Spagnola, dove tra i doveri dello Stato vi è anche la salvaguardia di questi beni.
3. contesto mondiale, dei diritti delle generazioni future.
L'articolo 9 non è isolato: al contrario, esso va letto entro una molteplice rete di riferimenti, in cui ognuno dei principi fondamentali della Carta illumina tutti gli altri, e ne è illuminato. L'art.9, in particolare, ha un ruolo essenziale per definire la centralità della cultura nell'orizzonte dei diritti del cittadino (tra i quali vi sono il patrimonio culturale e il paesaggio, già presenti nella legge Bottai). Il diritto alla cultura, che include il diritto all'istruzione come strumento di eguaglianza e di democrazia, ha nella nostra Costituzione uno statuto altissimo: cultura, ricerca, tutela contribuiscono al "progresso spirituale della
società" (art. 4) e allo sviluppo dellapersonalità individuale (art. 3), legandosi strettamente alla libertà di pensiero (art. 21) e diinsegnamento ed esercizio delle arti (art. 33), all'autonomia delle università, alla centralità dellascuola pubblica statale, al diritto allo studio (art. 34). Fa parte di quello stesso orizzonte di dirittia cui appartengono il diritto al lavoro (art. 4) e il diritto alla salute (art. 32).L'originalità di questo articolo fu chiarita da Carlo Azeglio Ciampi nel 2003: egli definiscequesto articolo peculiare, che non ha paralleli nel resto del mondo. Obiettivo della promozionedella cultura non è l'efficienza della sua economia, ma solo un mezzo per la sua diffusione:L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitarioche non ha eguali al mondo. Forse l'articolo più originale della nostraCostituzione repubblicana è proprio quell'articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo. […] La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell'articolo 9 tra i "principi fondamentali" della nostra comunità offre una indicazione importante sulla "missione" della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene.
perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la "primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici" e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque una attività "fra le altre" per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria.
Le linee guida nazionali
I programmi vengono oggi
chiamati "linee guida" (il termine "programma" era inteso come maggiormente vincolante); si tratta delle indicazioni