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Norme sul sub-appalto e sul cottimo

La norma peraltro limita l'importo del sub-appalto, tra l'importo pagato all'appaltatore e l'importo contrattualizzato del sub-appalto non ci può essere un ribasso superiore al 20%, quindi anche sotto questo profilo, il legislatore si è voluto garantire che il sub-appaltatore non esegue la prestazione ad un prezzo che renderebbe impossibile qualsiasi prestazione. L'80% deve essere comunque garantito al sub-appaltatore sempre e comunque.

Comma 18: Termini dell'autorizzazione: l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione

appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

In questi 30 giorni l'appaltatore consegna all'amministrazione, una richiesta di autorizzazione corredata dal contratto e dalla documentazione e dalle dichiarazioni fatte dal sub-appaltatore, che la stazione appaltante dovrà poi verificare in chiave di non mafiosità, richiedendo alle banche dati tutti i certificati e alla prefettura di attestare la non mafiosità del soggetto che ha intenzione di subentrare in chiave di sub-appalto.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Al massimo nei 60 giorni successivi alla domanda, interviene il cosiddetto silenzio assenso.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000€, i

termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sonoridotti della metà. Quindi diventano di 15 gg, il 2% dell'importo della prestazione affidata o i 100.000€,sono sempre riferiti al contratto principale, il legislatore ci dice: i 30gg sono necessari per i subappaltiper i quali si è richiesta l'autorizzazione, ma se questi sub-appalti sono di modeste dimensioni, al disotto del 2% della prestazione, l'autorizzazione deve intervenire nei 15gg successivi alla richiesta.

Comma 19: L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulterioresubappalto. Questo si chiama divieto di sub-appalto a cascata, quando un appaltatore chiedel'autorizzazione per il sub-appaltatore, questo sub-appaltatore non potrà utilizzare a sua volta ilregime autorizzatorio per chiedere l'autorizzazione per un suo sub-appaltatore. Il sub-appalto si fermaal primo gradino, è

Vietato il sub-appalto a cascata.

LEZIONE 9

I raggruppamenti temporanei di impresa

L'art.45 del codice, indica i soggetti che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare questi soggetti per i lavori, i servizi e le forniture, rientrano ai sensi dell'art. 45 comma 2, in un elenco che non prevede soltanto il singolo imprenditore, ma anche tutte le forme di aggregazione che, degli imprenditori, sono previste nel codice; in particolare rientrano nella definizione di operatori economici, i seguenti soggetti:

  1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; tutti coloro che rispondo ad un bando di gara o ottengono l'affidamento di un appalto, in forma singola;
  2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; ) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Il consorzio stabile ha la caratteristica, non di aggregare imprese, in vista di una specifica gara di appalto o di un gruppo di gare di appalto, ma con un'organizzazione comune che ha una durata temporale, ancorché limitata nel tempo, almeno 5 anni e con un numero di soggetti partecipanti che garantisce la consorzialità,

Cioè il tentativo di raggiungere fra più imprese un obiettivo comune;

d) i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo o mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. Differenza fra associazione temporanea e consorzio: il consorzio e l'associazione temporanea all'incirca rispondono la stessa logica, solo che il consorzio viene costituito con una struttura autonoma, con un suo statuto, con un atto costitutivo, mentre l'associazione temporanea si limita ad una procura.

data a qualcuno perché esprima l'offerta; il consorzio invece opera in nome proprio e per conto dei consorziati, quindi ha una struttura diversa, compiuta, un fondo consortile, una sede, tutte cose che nel caso dell'associazione temporanea non sono necessarie;

16f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE=gruppi europei di interesse economico, disciplinati dalla legge 240 del 1991) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Se questi sono i soggetti che sono ammessi a partecipare ad una gara d'appalto nel settore dei lavori, forniture e servizi, l'articolo 46 del codice specifica quali sono invece gli operatori economici che possono partecipare ad una gara d'appalto per la

specificità dei servizi di architettura e ingegneria. Art.46, comma 1: sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
  • i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
  • gli archeologi;

modificata dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019);

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d. M n. 34 del 2013 - n.d.r.); d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007); e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di

cui alle lettere da a) a d);f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. (Ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli "a prescindere dalla forma giuridica rivestita" ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017) Sotto questo profilo, anche nel caso dei servizi di architettura e ingegneria, il parterre degli operatori economici è costituito o da singoli professionisti o da professionisti associati o da studi di ingegneria o da società di ingegneria o da consorzi stabili. In realtà gli art. 45 e 46 evidenziano lo stesso numero e tipologia di operatori economici, con la differenza che, nel caso dei servizi di ingegneria e architettura, evidentemente le società devono essere fra professionisti e gli studi associati devono essere tra professionisti.

iazione temporanea di imprese (ATI) è una forma di collaborazione tra imprese che si uniscono per partecipare a una gara d'appalto pubblica o privata. L'ATI è regolata dal Codice degli appalti pubblici e prevede che le imprese coinvolte si impegnino a svolgere in modo congiunto l'attività oggetto dell'appalto. L'ATI può essere costituita da imprese di diversa natura giuridica, ad esempio società di capitali, società di persone o professionisti. Le imprese che formano l'ATI devono stipulare un contratto di collaborazione che regoli i rapporti tra di loro e definisca le modalità di partecipazione alla gara d'appalto. L'ATI può essere vantaggiosa per le imprese coinvolte, in quanto consente di unire le risorse e le competenze di più soggetti per affrontare progetti di maggiore complessità. Inoltre, l'ATI può consentire alle imprese di accedere a gare d'appalto che altrimenti sarebbero al di fuori delle loro possibilità economiche o tecniche. Un'altra forma di collaborazione tra imprese è il consorzio ordinario. Il consorzio ordinario è una forma di associazione tra imprese che si uniscono per svolgere attività comuni, ad esempio la realizzazione di un progetto o la gestione di un servizio. A differenza dell'ATI, il consorzio ordinario non è legato alla partecipazione a una gara d'appalto, ma può essere costituito per svolgere attività di diversa natura. Anche il consorzio ordinario è regolato da un contratto di collaborazione tra le imprese coinvolte, che definisce le modalità di gestione e di partecipazione alle attività comuni. Il consorzio ordinario può essere costituito da imprese di diversa natura giuridica e può essere vantaggioso per le imprese coinvolte, in quanto consente di condividere risorse e competenze per affrontare progetti di maggiore portata. In conclusione, sia l'ATI che il consorzio ordinario sono forme di collaborazione tra imprese che consentono di unire risorse e competenze per affrontare progetti di maggiore complessità. La scelta tra l'una e l'altra forma dipende dalle specifiche esigenze e obiettivi delle imprese coinvolte.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossella_25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Cancrini Arturo.