APPUNTI DI LEGISLAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE
Professori Arturo Cancrini – Vittorio Capuzza
Anno Accademico 2019/2020
1 LEZIONE 1
La legislazione delle opere pubbliche si basa, nella realizzazione di un'opera pubblica, su due
momenti essenziali:
primo momento: dalla programmazione all’aggiudicazione di un appalto, che tende ad
individuare il soggetto che sarà prescelto dalla stazione appaltante ad eseguire l'opera;
secondo momento: dalla aggiudicazione al collaudo dell'opera, è il momento dell'esecuzione
vera e propria, cioè il momento nel quale, una volta scelto il soggetto che dovrà realizzare
l'opera, si procede nella materiale esecuzione della stessa fino ad arrivare all'ultimazione dei
lavori e al collaudo del risultato finale dell'appalto.
Questi due momenti sono caratterizzati da cadenze procedimentali e da legislazioni completamente
differenti.
Il primo momento, quello della gara d'appalto, si chiama “momento o procedimento dell'evidenza
pubblica” (momento di natura pubblicistica) perché effettivamente, parlando di opere pubbliche, si
parla di denaro pubblico e quindi di comportamenti che l'amministrazione deve avere il più possibile
trasparenti, aderenti al dettato normativo, e che diano garanzia che i comportamenti
dell'amministrazione sono stati in linea con le norme che regolano la materia.
Il secondo momento invece, quello dell'esecuzione, (momento di natura privatistica) perché
effettivamente si parla, a valle, dell'aggiudicazione di un soggetto che è stato prescelto mediante gare
e che viene chiamato a stipulare un contratto. Il contratto, per sua natura, segue regole privatistiche,
nel senso che le due parti non sono più una, una stazione appaltante che opera con provvedimenti e
che è per sua natura un'autorità, ma è uno dei due soggetti contraenti e l'altro soggetto è l'impresa
che si è aggiudicata l'appalto che effettivamente ha il compito di realizzare l'opera a fronte del
corrispettivo che l'amministrazione si impegna a pagare secondo cadenze fissate dal contratto.
Questo secondo momento dell'esecuzione, quindi, viene regolamentato sulla base di un contratto di
clausole civilistiche, di impegni che reciprocamente le parti si danno nell'ambito contrattuale.
La differenza di questi due momenti la vediamo pure sui giudici competenti a stabilire su eventuali
controversie che in questi due momenti potessero intervenire. Nel primo caso, quello della gara
d'appalto, il giudice competente a stabilire la legittimità della gara è il giudice amministrativo, il
tribunale amministrativo regionale, perché effettivamente il concorrente è portatore di un interesse
legittimo e per sua natura questo interesse legittimo sta a significare che l'amministrazione deve
seguire il dettato normativo e il privato ha interesse a che l'amministrazione si conformi a legge. Nel
secondo caso, invece, il giudice competente per eventuali controversie che dovessero sorgere tra la
aggiudicatario dell'appalto e la pubblica amministrazione è il giudice ordinario, perché è il giudice dei
contratti fra privati, anche se una delle due parti è pubblica, e quindi è il giudice che regolamenta il
rapporto che le parti si sono date all'interno del contratto con le clausole contrattuali che hanno
sottoscritto; in questo caso se l'appaltatore è inadempiente o se l'amministrazione non procede al
pagamento di quanto dovuto all'appaltatore sorgono controversie del pari di quelle che sorgono tra
privati di fronte ad un normalissimo contratto.
Queste due situazioni fanno venire alla luce due momenti e due atteggiamenti diversi della stessa
stazione appaltante che in un caso è autorità ed emette i provvedimenti e nell'altro è uno dei due
contraenti del contratto d'appalto che è stato stipulato. LEZIONE 2
Procedimento di evidenza pubblica
Prima fase: deliberazione a contrarre, ovvero il provvedimento con il quale l’amministrazione
esterna la volontà di realizzare un’opera, si dichiara competente nel realizzarla, indica la fonte
di finanziamento sulla base della quale opererà e anche la strada ed il procedimento che
seguirà per la scelta del contraente.
Quindi è già un momento essenziale perché con la deliberazione a contrarre l'amministrazione si
sottopone alla verifica di chi dall'esterno (organo di controllo o anche semplice collettività) può avere
interesse a verificare la legittimità delle scelte dell'amministrazione nell'aver deciso di realizzare una
certa opera [non soltanto organo di controllo ma anche collettività perché molti potrebbero avere
interesse a sapere che intenzioni ha l'amministrazione rispetto alla realizzazione di un'opera pubblica
e se queste intenzioni corrispondono ad un profilo di legittimità, se l'amministrazione è competente,
se quella opera è effettivamente necessaria, se il raggiungimento di quell'obiettivo deve passare per
quel tipo di opera da realizzare, ecc.]
Tutti coloro che hanno interesse a sapere ma anche a contrastare l'opera pubblica hanno il vantaggio
di poter avere questo documento preliminare con la quale l'amministrazione esterna verso la
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collettività la sua volontà, la sua competenza, i requisiti che possiede, le capacità anche economiche
che gli consentiranno di pervenire alla realizzazione di quell'opera.
Seconda fase: scelta del contraente, poiché l'amministrazione nella deliberazione a contrarre
indica anche le procedure che seguirà per indire la gara e scegliere Il contraente e quindi
applicare quelle che oggi sono le procedure indicate dalle direttive comunitarie.
Oggi il procedimento dell'evidenza pubblica, ed in particolare la scelta del contraente, è
regolamentato da principi e direttive comunitarie, e questo dalla direttiva 304 del 1971 che è stata la
prima direttiva a regolamentare la materia degli appalti pubblici nel nostro ordinamento; sino ad allora
la normativa vigente era quella del 1865, la legge fondamentale dei lavori pubblici e più giovane di
quella la legge di contabilità di stato del 1924. Queste norme esponevano come l’amministrazione si
doveva comportare, quali erano gli impegni che essa aveva verso i concorrenti e quali erano le
procedure che andavano seguite per bandire una gara.
Oggi le direttive comunitarie hanno preso il posto di questa tipologia normativa, che precedentemente
regolamentava a livello statale il procedimento di evidenza pubblica; questa regolamentazione
comunitaria ha cambiato poco i comportamenti delle stazioni appaltanti, ossia i principi contenuti nella
legge fondamentale dei lavori pubblici sono gli stessi che, oggi a livello comunitario, vengono richiesti
alle singole amministrazioni dei Paesi membri per bandire una gara d’appalto.
La differenza è che nel nostro ordinamento e prima delle direttive comunitarie, quei comportamenti e
quelle regole andavano ad incidere soltanto sul territorio nazionale, oggi invece il trattato ci dice che
bisogna salvaguardare, rispettare e raggiungere l’obiettivo della libera circolazione dei beni, delle
persone e del rispetto di tutte le regole comunitarie. Questo comporta che le gare d’appalto bandite in
passato solo a livello nazionale, oggi diventano gare d’appalto con concorrenti comunitari.
Con il passaggio dalla delibera a contrarre alla scelta del contraente si può constatare che il
procedimento da seguire era ed è rimasto invariato anche in presenza delle direttive comunitarie.
I sistemi di scelta del contraente che oggi l'ordinamento ci propone sono 3:
Procedura aperta (asta pubblica): evoca un tipo di gara, aperta a tutti i concorrenti che hanno
interesse a partecipare e possiedono i requisiti indicati dalla legge. La procedura, in generale,
per arrivare ad un progetto, che sia idoneo ad essere oggetto per la costruzione di un'opera,
passa per tre fasi: si elabora un progetto preliminare dove sono presenti le indicazioni di
massima; si passa per un progetto definitivo dove c’è un maggior dettaglio; infine, viene
redatto il progetto completo e pronto ad essere a base dell'opera, cioè il progetto esecutivo.
Sono tre fasi l'una concentrica all'altra, cioè le fasi successive presuppongono la fase
precedente ed il progetto esecutivo amplia il discorso specializzando al massimo.
Procedura ristretta (licitazione privata e appalto-concorso): in questa procedura, invece, la
gara è divisa in due sub-fasi: la prima fase si chiama prequalifica, nella quale le imprese che
sono concorrenti presentano solo le dichiarazioni relative ai propri requisiti generali e speciali,
oltre alla domanda di partecipazione alla gara. Questa prima fase termina con una verifica, in
seduta riservata, da parte dell'amministrazione dei requisiti presentati dai singoli concorrenti:
se la verifica accerterà il regolare possesso dei requisiti di legge e richiesti dal bando, allora il
responsabile del procedimento invierà all’impresa interessata la Lettera d’invito a presentare
l’offerta, aprendo così alla seconda sub-fase della procedura ristretta.
Fra procedura aperta e ristretta, il procedimento parte con lo stesso atto, ossia il bando di gara e
perviene alla stessa conclusione, ossia la presentazione dell’offerta; è nel mezzo che i due sistemi si
differenziano: nella procedura aperta non c’è la fase di preselezione, che contraddistingue la
cosiddetta procedura ristretta. La procedura ristretta si compone, a valle della pubblicazione del
bando, di una cosiddetta fase di preselezione, che a sua volta si compone di due momenti: la
presentazione dei requisiti di idoneità e una volta valutati, la domanda di presentazione dell’offerta da
parte dell’amministrazione, che con una lettera di invito, invita i concorrenti risultati meritevoli, di
presentare l’offerta (richiesta di invito e invito a presentare l’offerta, due momenti che confluiscono
nella vera e propria offerta, che rientra nell’alveo della procedura originaria). Tutti e due i sistemi
partono con il bando e approdano all’offerta, ma solo uno (la procedura ristretta) al suo interno si
compone di un momento (preselezione) che si divide in due ambiti: la richiesta di invito e l’invito a
presentare l’offerta.
La procedura aperta e ristretta, scontano anche una tempistica particolare: il legislatore nel fissare i
principi di queste due procedure ha anche indicato una serie di regole che possano consentire
l’effettiva partecipazione dei concorrenti (il bando deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale
comunitaria e nazionale e sui quotidiani).
Procedura negoziata (trattativa privata): è una procedura eccezionale, perché la regola
indicata dalle direttive comunitarie e dalla nostra normativa nazionale, è il codice approvato
con il Decreto Legislativo n°50 del 2016, è una normativa che come regola generale, impone
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nella scelta del contraente il sistema della procedura aperta o ristretta. A differenza delle
precedenti, è una procedura nella quale il legislatore ha inteso far partire un meccanismo
quasi eccezionale, seguire un procedimento che non passa per la pubblicazione del bando e
per la presentazione di un’offerta indicata ad una certa data, ma che passa invece per la
libertà dell’amministrazione di scegliere direttamente il proprio contraente anche al di fuori
della procedura fissata per la procedura aperta e ristretta.
E’ una procedura utilizzabile eccezionalmente, proprio in presenza di casi particolari:
1. La prima ipotesi è utilizzabile nel nostro ordinamento quando la gara è andata
deserta, ossia quando ci troviamo di fronte ad un sistema che ha generato una
procedura aperta e ristretta, ma quest’ultime non hanno comportato
un’aggiudicazione. Può’ essersi non presentato nessuno perché tutte le offerte che
sono state presentate non erano meritevoli di essere prese in considerazione; in
questo caso, avendo l’amministrazione bandito una gara, essa è libera di potersi
rivolgere direttamente agli operatori, senza dover, a fronte della gara andata deserta,
bandire nuovamente una gara. L’unica condizione da dover tenere in considerazione
in questa ipotesi è che le clausole del bando, sulla base delle quali era stata bandita
la gara, devono essere rispettate poi, a valle, per la scelta del contraente nell’ambito
della procedura negoziata. L’amministrazione non può cambiare le “carte in tavola”,
la gara deve essere la stessa, mantenuta intatta, in tutti i suoi connotati. Se
l’amministrazione ritiene di aver sbagliato le clausole del bando iniziale (indicando
base d’asta troppo bassa) deve a quel punto modificare i contenuti della gara iniziale,
ma deve bandire una nuova gara.
2. La seconda ipotesi può essere quella dell’urgenza, è possibile fare una trattativa
privata o procedura negoziata, sempre se ricorrono le condizioni di urgenza, legate
all’eliminazione di una situazione di pericolo o di danno a persone o cose. E’ possibile
utilizzare la procedura negoziata, senza dover bandire una gara d’appalto, quando
ricorrono situazioni che giustificano un comportamento urgente, quando cioè i tempi
di una gara con procedura aperta e ristretta, sono assolutamente incompatibili con le
esigenze dell’amministrazione.
3. La terza ipotesi sull’utilizzo di questa procedura è la ragione tecnica: quello che nel
codice, precedente le direttive comunitarie, veniva definito come “le speciali ed
eccezionali circostanze che giustificano la richiesta di offerta e la stipulazione del
contratto nei confronti di un particolare soggetto, soggetto determinato”. Il soggetto
determinato potrebbe essere il portatore di un diritto di esclusiva, di un brevetto;
questa ipotesi, nei lavori pubblici, si chiama anche “soggetto determinato sulla base
di ragione di connessione funzionale”. Al di là di queste condizioni non è possibile
utilizzare la procedura negoziata.
Queste procedure poi, una volta individuate, comportano in tutti i casi la presentazione di un’offerta.
Qui il legislatore comunitario fissa due metodi di valutazione dell’offerta:
Uno legato soltanto al prezzo, il massimo ribasso o il miglior prezzo (come oggi viene in
qualche misura indicato e sollecitato dal nuovo codice degli appalti): si basa su un’indicazione
esclusivamente economica, vince chi ha formulato il prezzo più vantaggioso per
l’amministrazione, sulla base di meccanismi che, al di sotto delle soglie per esempio,
prevedono anche la possibilità di fare dei conteggi matematici che consentono
all’amministrazione di escludere automaticamente le offerte ritenute anomale. Il massimo
ribasso o il miglior prezzo, viene indicato dal codice 50, soltanto per certe tipologie di appalti,
perlopiù riconducibili alla sottosoglia.
L’offerta economicamente più vantaggiosa (privilegiata): si basa su una serie di elementi che
l’amministrazione prende in considerazione e che, addirittura, possono prescindere dal
prezzo e che relegano il prezzo, secondo il nuovo codice, ad un peso percentuale che non
può superare il 30% del valore complessivo dell’offerta.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è stata introdotta proprio dalle direttive comunitarie. In
realtà nella legge di contabilità di stato il meccanismo che veniva privilegiato era proprio quello del
prezzo e l'elaborazione successiva con le direttive comunitarie ha portato invece il legislatore a
favorire il metodo dell'offerta più vantaggiosa rispetto al miglior prezzo o al prezzo più basso. Il
decreto legislativo numero 50 e cioè il nuovo codice degli appalti in realtà non consente, come era in
passato o come dicono le stesse direttive comunitarie, alle stazioni appaltanti di scegliere liberamente
quale metodo di valutazione utilizzare nella singola gara d'appalto ma ci dice che il sistema principe
che debbono utilizzare le amministrazioni, sempre e soltanto, è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. Il miglior prezzo viene indicato dal codice 50 soltanto per certe tipologie di appalti per
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lo più riconducibili alla sottosoglia. Quindi noi in realtà oggi ci ritroviamo con un metodo di valutazione
dell'offerta nelle gare d'appalto che è nel 99% dei casi il cosiddetto criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
La scelta fatta dal legislatore è una scelta che tutto sommato da ampia discrezionalità alle stazioni
appaltanti e non si limita a fare o a pretendere un calcolo matematico per scegliere l'aggiudicatario.
Le stazioni appaltanti, secondo il legislatore, devono avere il potere di scegliere sulla base di
un'offerta ragionata e non del solo prezzo. Per fare questo, il legislatore ha fatto una scelta di campo
molto rilevante: concedere così ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, è una valutazione
complessiva di fiducia nei confronti delle stazioni appaltanti. In realtà il legislatore, nel dare questa
fiducia alle stazioni appaltanti, aveva introdotto dei paletti, che consentissero di avere certezza sui
comportamenti delle amministrazioni, in sede di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Questi paletti, che furono introdotti nel 2016, in realtà a tutt’oggi non hanno avuto attuazione:
1. Il primo paletto è che le commissioni di gara che dovevano valutare l’offerta economicamente
più vantaggiosa, erano commissioni che dovevano essere prescelte dall’autorità nazionale
anticorruzione, quindi in realtà era l’ANAC che doveva scegliere i soggetti che garantissero
questa terzietà rispetto alle stesse stazioni appaltanti, sulla base di un albo. [Sono passati 4
anni dall’ingresso del codi
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