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STATUS FAMILIAE

La condizione che si ha all'interno di una famiglia.

  • Dipende dalla nascita
  • Se entrato in famiglia se adottato (se figlio) ADOPTIO: passaggio di un figlio da una famiglia ad un'altra.
  • Attraverso la ADROGATIO (se pater familias): deve essere fatto seguendo un rito, in quanto ci vuole un controllo della civitas.
  • Si è sottoposti al potere di un pater anche se la donna entra nella famiglia del marito attraverso un particolare rito, ossia la CONVENTIUM IN MANUM. Non tutti i matrimoni la determinano.
  • Il filius familias ha un'incapacità dal punto di vista patrimoniale, del diritto privato perché difetta della piena capacità giuridica.

Ma può avere una certa capacità di agire (se capace di intendere e di volere); quindi può porre in essere atti di valenza giuridica. Il diritto romano afferma che se l'atto posto in essere dal figlio o dallo schiavo che ha capacità di agire,

incrementa il patrimonio paterno, allora ha effetti per IUS CIVILE. E l'atto ha effetti negativi per il patrimonio (es. contrarre un debito), l'atto non ha effetti di IUS CIVILE. Con il tempo interverrà il diritto pretorio per dare effetti anche all'atto che comporta obbligazioni del pater familias. Se il figlio o uno schiavo commettono un delitto, un furto, diffamano qualcuno, delitto di danneggiamento, ciò dovrebbe far sì che il pater familias abbia l'obbligo di risarcire il danno, di sottostare alla pena o condanna; in questo caso il padre può liberarsi della responsabilità dando in nostra il figlio o lo schiavo che ha compiuto il delitto. Il pater può scegliere di difendere il figlio o lo schiavo sotto processo oppure decidere di darlo in nostra, ossia di darlo in qualità di schiavo al soggetto offeso dal delitto. Il matrimonio Vi sono tre aspetti fondamentali riguardo a questo tema: - Il matrimonio e la CONVENTIO IN

MANUM

I requisiti di validità del matrimonio

Scioglimento del matrimonio e del divorzio in particolare

Matrimonio e CONVENTIO IN MANUM:

Si tratta di due aspetti diversi, da non confondere; nella realtà romana sono aspetti strettamente connessi (gli aspetti legati alla vita sociale e a quella giuridica del matrimonio sono importanti, addirittura parte della dottrina ha sostenuto fino a poco tempo fa che il matrimonio per i romani fosse più regolato da norme sociali che non giuridiche).

Il matrimonio è dato da un elemento di fatto, ossia dalla convivenza di uomo e donna che tra loro nutrono la c.d. AFFECTIO MARITALIS ed un elemento spirituale, cioè un accordo tale per cui i due soggetti si ritengono marito e moglie.

Perché il matrimonio produca effetti giuridici per il IUS CIVILE, occorre che questa situazione abbia i requisiti del MATRIMONIO IUSTUM.

Soltanto il MATRIMONIUM IUSTUM è quello che produce alla base della FAMILIA.

19 Dispensa

Diritto Romano | L. Denitto

Nelle fonti romane, ossia nei passi dei giuristi che ci sono stati tramandati soprattutto del DIGESTO si trovano alcune definizioni di matrimonio; tuttavia, i romani erano abbastanza contrari nel dare definizioni perché trattavano caso per caso (metodo casistico). Ciò nonostante, vi è una definizione del giurista Modestino (240DC): il matrimonio è la comunione di marito e moglie, è il CONSORTIUM OMNIS VITAE (consorzio/società di tutta la vita) in cui vi è la DIVINI ET HUMANI IURIS COMUNICATIO (comunicazione del diritto umano e divino).

Una definizione più importante dal punto di vista giuridico è di Ulpiano, il quale visse nell’epoca dei Severi, anche questa definizione è raccolta nel DIGESTO: le nozze non le fa il CONCUBITUS (lo stare insieme) ma lo fa il consenso. Egli afferma che la base del matrimonio non è tanto il fatto dello stare insieme ma il consenso, cioè

Nell'accordo dei coniugi tra loro. La Conventio in Manum indica la posizione giuridica della donna sposata rispetto alla famiglia del marito. (è una condizione dopo il matrimonio) la posizione giuridica della donna può essere diversa:

  • La donna mantiene la sua posizione giuridica precedente al matrimonio, ad esempio se era filiafamilias, resta filia familias della sua famiglia d'origine;
  • Se non mantiene questo stato allora si realizza la CONVENTIO IN MANUM, quindi entra nella famiglia del marito.

L'ingresso significa che se la donna è moglie di un pater familias è sottoposta al potere del pater familias e questo potere si chiama MANUS. Se il marito è filius familias allora la donna è sottoposta al suocero.

Dal punto di vista dello ius civile la donna si trova in posizione di filia per il pater familias e, rispetto al marito, la donna si trova nella posizione della sorella.

La CONVENTIO IN MANUM si verifica in tre casi

(riti):• CONFARREATIO: la parola ricorda il termine "farro", i romani erano soliti cucinare una focaccia di farro. Il rito veniva celebrato attraverso lo spezzare della focaccia da parte dei nubendi (futuri sposi) davanti a un sacerdote importante chiamato FLAMES DIALIS (è una cerimonia religiosa), (forse) alla presenza del pontefice a volte e dei testimoni. Questo rito era riservato ai patrizi. Nell'epoca più antica probabilmente tutti i matrimoni tra pater (che sono patrizi) vengono fatti attraverso la CONFARREATIO.

COENTIO: è un altro modo attraverso il quale si realizza la CONVENTIO IN MANUM. La parola COENTIO ha in sé la parola "ENTIO" che in latino significa "compera". La compravendita in latino si dice "ENTIO VENDITIO". Ha fatto ipotizzare agli studiosi il fatto che il matrimonio fosse per comperare la donna; oggi non si pensa così. I romani avevano, infatti, elaborato un particolare rito

Per l'acquisto del MANCIPIUM, il rito si chiama MANCIPATIO. La COENTIO è un'applicazione della MANCIPATIO per ottenere l'ingresso della moglie nella famiglia del marito. La MANIPATIO può essere compiuta dai cittadini romani e chi ha lo ius commercium.

USUS: è un'applicazione in ambito matrimoniale di un istituto che disciplinava l'acquisto della proprietà. Se uomo e donna avevano convissuto insieme per un anno con l'AFFECTIO MARITALIS, il diritto presume che la MANUS sia stata acquistata. Per un anno la donna ha convissuto con il marito e si sono considerati marito e moglie; ciò determina l'acquisto della MANUS.

Anche oggi c'è un modo di acquisto della proprietà chiamato usucapione, ha origini molto antiche; per i romani consisteva nel fatto che se per un anno un uomo aveva posseduto una cosa mobile o per due anni se la cosa era immobile, in presenza di determinati altri requisiti (non rubata,...

non sacra20 Dispensa Diritto Romano | L. Denittoetc…) questa situazione di fatto determina l’acquisto della proprietà. Ciò serve a guarire determinatemalattie dell’atto dell’acquisto.

L’USUS è uno dei modi di acquisto della proprietà, ad un certo punto si specifica come il dirittoassoluto su una cosa; all’inizio vi è solo un potere assoluto del padre sulle cose e sui sottoposti.

Ad un certo punto, c’è una norma delle XII tavole (450 AC) che afferma che se la donna per tre notticonsecutive in un anno, si allontana dalla casa del marito (TRINOTIUM) l’USUS non è compiuto.

Ciò ci dice che probabilmente nell’età arcaica, il matrimonio comportava sempre l’acquisto dellaMANUS sulla donna rispetto al marito o al pater familias, ad un certo punto inizia a farsi strada ilpensiero che nel matrimonio non è necessario che la donna passi sotto la MANUS.

Il TRINOTIUM era un

modo per interrompere l'USUS e quindi la donna poteva restare nella sua posizione iniziale.

Sono tre diverse modalità di matrimonio, tanto che la dottrina fino a poco tempo fa diceva che a volte c'è il matrimonio CON MANU altre SINE MANU. Il matrimonio è sempre uguale, cambia solo la posizione della donna una volta sposata.

A mano a mano che si va avanti con il tempo non si ha quasi più la CONVENTIO IN MANUS, in particolare dall'epoca di Augusto; a meno che la donna e l'uomo siano d'accordo entrambi.

Cambiamento grande: si realizza con l'avvento del Cristianesimo (epoca post-classica); si fa strada un'idea di indissolubilità del matrimonio. L'influenza del Cristianesimo comporta dei limiti allo scioglimento del matrimonio e soprattutto comporta un'attenzione non verso il permanere dell'AFFECTIO MARITALIS ma verso il momento iniziale del matrimonio, al momento della sua celebrazione (il matrimonio).

Comincia ad avere effetti al momento della sua celebrazione. [Nelle province e in Oriente gli usi potevano essere diversi, ma a Roma non importava.]

Libertà matrimoniale

In origine era una decisione tra patres, ma è importante notare che nelle fonti, da un'epoca già abbastanza antica, si sottolinea il rilievo della VOLONTÀ DEI NUBENDI anche se sono figli.

Con Augusto, vi è la crisi della Repubblica ed è preoccupato della crisi demografica, vede una certa mollezza dei costumi dei cittadini. Emana una legislazione che ha il compito di mettere ordine nella morale matrimoniale dell'epoca con due leggi:

  • LEX IULIA (18AC)
  • LEX PAPIA ET POPPEA

Le due leggi vengono citate sempre assieme come LEX IULIA ET PAPIA.

Le due leggi hanno lo scopo di far sì che gli uomini e le donne romane si sposino con il MATRIMONIUM IUSTUM e lo sanciscono come obbligo per tutti i cittadini maschi tra i 25 e i 60 anni e per le donne tra i 20 e i 50.

anni. Esse stabiliscono anche alcuni divieti; ossia alcune categorie di persone che tra loro non possono contrarre matrimonio:

  1. Gli ingenui (persone libere perché sono nati liberi) non possono sposare donne di condizione inferiore dal punto di vista morale
  2. I senatori non possono sposare le attrici
  3. Non ci può essere un matrimonio con una prostituta etc...

Questi divieti potevano essere evitati solo se vi era il c.d. IUS LIBERORUM (diritto dei figli).

Lo IUS LIBERORUM era il diritto dei figli; in sostanza da questi obblighi e divieti erano esonerati quelli che avevano già avuto da un matrimonio IUSTUM tre figli se erano ingenui, oppure 4 figli se erano dei liberti.

Augusto vuole incrementare così la sua politica demografica, ma non ha avuto effetti molto prolifici.

REQUISITI PER AVERE MATRIMONIO IUSTUM:

  • Avere il CONNUBIUM: tra cittadini romani c'è sempre la possibilità del matrimonio iustum.
Invece, se si tratta di un latino o una latina, occorre che quest'ultimo abbia lo ius connubi: solo così
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura.denitto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.