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LIMITI ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE
- LIMITI ESPLICITI Art. 138 Forma Repubblicana;
- LIMITI IMPLICITI Sono limiti che sono INTERNI al sistema e che rappresentano le impalcature
della Carta Costituzionale (c.d. SUPERPRINCIPI), ad. Es. la libertà personale, l’eguaglianza, ecc…
ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO (1° Grado)
DECRETO LEGGE (DL)
DECRETO LEGISLATIVO (DLVO)
- DECRETO LEGGE (DL)
Per far fronte a casi straordinari di NECESSITA’ e di URGENZA, il Governo può emanare DL che
vengono immediatamente promulgati dl P.d.R. e pubblicati sulla G.U.
DEVONO essere convertiti in Legge dal parlamento ENTRO 60 GIORNI.
In caso di NON CONVERSIONE da parte del Parlamento, il DL DECADE e decadono pure gli EFFETTI
PRODOTTI.
- DECRETO LEGISLATIVO (DLVO)
Si tratta di un Atto del Governo su DELEGA del Parlamento attraverso una LEGGE DELEGA che
incarica il Governo ad emanare degli Atti su specifiche materie di competenza del Governo (ad es.:
amministrazione dello Stato).
La Legge Delega deve contenere:
. la materia da disciplinare
. i tempi
. i limiti di discrezionalità del Governo
REGOLMENTO GOVERNATIVO (2° Grado)
Il Regolamento Governativo (REG. GOV.) è un Atto Amministrativo del Governo che deve sottostate
alla Legge. Deve preventivamente avere l’approvazione del Consiglio di Stato.
- REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE o ESECUZIONE di LEGGI:
- REGOLAMENTI INDIPENDENTI o AUTONOMI, che disciplinano argomenti non ancora disciplinati dal
legislatore, purché taluni argomenti, non siano vincolati dalla RISERVA DI LEGGE.
RISERVA DI LEGGE
La Riserva di Legge è quell’istituto tramite il quale la Costituzione riserva alla Legge la disciplina di
una materia (as es. la libertà personale – Art. 13)
La RdL può essere:
- ASSOLUTA: che deve essere disciplinata solo da una Legge;
- RELATIVA: può essere disciplinata da una FONTE SECONDARIA (ad es. Regolamento Governativo) 6
purché prima sia intervenuta una Fonte Primaria a definirne i principi generali;
- RINFORZATA: si tratta di un meccanismo in cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina
di una materia alla Legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore (ad es. Art. 14.3, Art. 16.1, Art. 43)
LA CONSUETUDINE o FONTE FATTO (3° Grado)
Sono norme “comportamentali”, cioè comportamenti ripetuti nel tempo, nella convinzione che tale
comportamento sia previsto dall’Ordinamento Giuridico.
- Elemento OGGETTIVO o MATERIALE: il ripetersi nel tempo;
- Elemento SOGGETTIVO o PSICOLOGICO: la convinzione che tale comportamento sia conforme alla
Legge
- SECUNDUM LEGEM: coerente con quello che prevede la Legge;
- PRAETER LEGEM: che dice qualcosa in più a quanto stabilito dalla Legge;
- CONTRA LEGEM: consuetudine che contrasta con quanto stabilito dalla Legge, quindi ILLEGALE.
ALTRE FONTI DEL DIRITTO
- FONTI DEL DIRITTO COMUNTARIO E FONTI DERIVATE (Art. 11 Cost.):
ATTI VINCOLANTI
- REGOLAMENTI UE: Atti che si caratterizzano per avere PORTATA GENERALE e sono
OBBLIGATORI e VINCOLANTI in tutti i loro elementi e le Nazioni non devono compiere alcun
ATTO DI RECEPIMENTO in quanto si collocano al di sopra delle FONTI di 1° Grado – ma non della
COSTITUZIONE.
- DIRETTIVE UE: NON hanno Portata Generale e NON sono Vincolanti in tutti i suoi elementi, ma
VINCOLANO gli Stati negli OBIETTIVI da raggiungere e lasciano agli Stati decidere come
raggiungere tali obiettivi. Necessitano di un ATTO di RECEPIMENTO da parte degli Stati Membri.
- DECISIONI UE: sono PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI obbligatori in tutti i loro elementi e
direttamente applicabili come i REGOLAMENTI, ma – a differenza di questi – si rivolgono a
soggetti specifici, che possono essere uno Stato Membro o una determinata persona giuridica
(ad es.: una Società Commerciale).
ATTI NON VINCOLANTI
- sono le RACCOMANDAZIONI UE (inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad certo comportamento)
ed i PARERI ( che esprimono il punto di vista di un organo su un determinato oggetto)
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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
CONTROLLO COSTITUZIONALE GIURISDIZIONALE (PRIORITARIA)
CONTRLLO DI COSTITUZIONALITA’ DI TIPO POLITICO (MINORITARIA)
- Controllo POLITICO: Controllo compiuto da un Organo Costituzionale che partecipa all’iter di
formazione delle Leggi. Molto forte nel passato, oggi residuale, esercitato dal P.d.R. nell’atto di
promulgazione della Legge in cui controlla l’aderenza costituzionale delle Leggi;
- Controllo GIURISDIZIONALE: Controllo effettuato da un Organo terzo, che ha come compito la
verifica della rispondenza delle Leggi al dettato Costituzionale. Alcuni Organi svolgono un
controllo di costituzionalità PREVENTIVO (come in Francia) durante l’iter legis; viceversa , da noi
in Italia, il controllo è solo SUCCESSIVO ed è fatto dalla Corte Costituzionale.
MODELLI DI CONTROLLO:
- MODELLO DIFFUSO
- MODELLO ACCENTRATO
- DIFFUSO: Controllo non delegato ad un solo Organo, ma delegato a più Organi; come negli USA,
dove tutti i Giudici, al momento dell’applicazione di una Legge, può verificarne l’aderenza
costituzionale e, nel caso ritenga che questa aderenza non vi sia, può DISAPPLICARE la Legge in
parola (in questo caso, la disapplicazione fatta dal giudice, ha effetto inter partes e non erga
omnes);
- ACCENTRATO: (Modello Austriaco) dove il controllo di legittimità costituzionale viene effettuato
solo da un Organo Centrale a tal uopo preposto;
- Da noi vi è il Modello IBRIDO (SUCCESSIVO, INDIRETTO, sebbene, prevalentemente ACCENTRATO)
che prende spunto sia dal Modello Diffuso e sia dal Modello Accentrato; in quanto la Corte
Costituzionale non interviene d’ufficio ma interviene solo se chiamata in causa da un Giudice.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta nella Costituzione del 1948, con il compito di
controllo di costituzionalità delle Leggi promulgate (Art. 134).
E’ composta da 15 Giudici
- 5 eletti dal Parlamento in seduta comune;
- 5 nominati dl P.d.R.;
- 5 nominati dalle Supreme Magistrature (3 dalla C. di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato ed 1 dalla
Corte dei Conti
Con compiti (Art. 134):
- legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni;
- conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato;
- messa in stato d’accusa del P.d.R.;
- ammissibilità del referendum (Art. 33, L. 352/1970)
Vie con cui si può chiamare in causa la Corte Costituzionale:
- in Via INCIDENTALE o INDIRETTA; 8
- in via PRINCIPALE o D’AZIONE.
- Nel nostro sistema, il cittadino NON può promuovere un ricorso dinanzi alla C.COST. Il cittadino
può chiamare in causa la C. Cost. solo: 1. Durante una causa, 2. Tramite il Giudice.
- Lo Stato e le Regioni, invece, possono adire DIRETTAMENTE allaC. Cost. , secondo l’Art. 127 Cost,
che richiama anche l’Art 117)
- PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE
Il presupposto è che ci si trova all’interno di un processo dove, una delle due parti o il Giudice,
possono SOLLEVARE la QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE. Se è una Parte a sollevarla,
essa deve produrre un’ISTANZA che deve contenere le disposizioni della Legge che si ritengono
siano VIZIATE e gli Articoli della Costituzione che si ritiene siano VIOLATI. E’ chiaro come sia
fondamentale la figura del Giudice (Giudice a quo) che dovrà VALUTARE l’Istanza che gli viene
sottoposta e dovrà controllare la sussistenza di:
- RILEVANZA DELLA QUESTIONE;
- NON MANIFESTA INFONDATEZZA.
§ Rilevanza della questione è un concetto che ha a che fare con il processo che si sta
svolgendo davanti a lui. Quindi, la questione deve essere rilevante ai fini della
risoluzione del processo in corso. In altri termini, quando la questione riguarda la Legge
che poi – il Giudice – dovrà applicare (NESSO di CASUALITA’);
§ La non manifesta infondatezza, cioè vi deve essere il fumus boni juris, cioè ci deve
essere un minimo di fondatezza giuridica ictu oculi.
Laddove il Giudice si renda conto che nell’istanza vi siano i presupposti, egli emette
un’ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN CORSO e trasmette gli atti alla C. Cost.
Si apre, quindi, il processo davanti alla C. Cost.
Tendenzialmente, la C. Cost. decide con delle SENTENZE; può anche esserci un caso in cui la Corte
decide con un’ORDINANZA di INAMMISSIBILITA’.
Le sentenze possono essere di ACCOGLIMENTO o di RIGETTO.
In caso in cui la Corte risponda con un ORDINANZA di INAMMISSIBILITA’, in pratica, dice che il
Giudice a quo non ha fatto bene il suo lavoro di filtro.
Le SENTENZE DI ACCOGLIMENTO sono dette così perché con queste sentenze la Corte ACCOGLIE la
Questione di Legittimità sottoposta, quindi DICHIARA ILLEGITTIMA la Legge o gli articoli della
Legge.
In questo caso la Legge viene ANNULLATA (ex tunc) come se la Legge NON FOSSE MAI ESISTITA e
la decisione avrà efficacia erga omnes.
Con la SENTENZA DI RIGETTO, la Corte respinge la “Questione” come gli è stata proposta. RIGETTA
la QUESTIONE di LEGITTIMITA’, non dice che la Legge è legittima.
In questo caso l’efficacia della decisione è INTER PARTES (ex nunc).
Esistono anche delle SENTENZE INTERPRETATIVE, con le quali la Corte re-interpreta la Norma e
rigetta il ricorso o, più raramente, lo accoglie.
- DISPOSIZIONE: è il testo scritto;
- NORMA: è ciò che si enuclea dalla Disposizione. E’ il prodotto dell’attività di chi INTERPRETA la
Disposizione 9
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Quando la Corte Costituzionale è chiamata a dirimere Conflitti di Attribuzione tra poteri dello stato,
agisce come ARBITRO.
§ TIPI DI CONFLITTI:
- Conflitti INTER-ORGANICI = tra Poteri dello Stato;
- Conflitti INTER-SOGGETTIVI = tra Stato e Regioni.
§ CHI PUO’ SOLLEVARE IL CONFLITTO: Soggetti che sono titolari a dichiarare definitivamente la
volontà dei poteri a cui appartiene e la cui sfera di attribuzioni è disciplinata da Norme
Costituzionali:
§ OGGETTO DEL CONFLITTO: Tutti gli atti (ad esclusione della Legge Ordinaria) che siano percepiti
come “USURPAZIONE” dei poteri di un Organo, sia il “comportamento” di un Organo che
“OSTACOLI” l’esercizio del potere di un altro Organo (Conflitti di MENOMAZIONE o di
INTERFERENZA).
AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM
COME FUNZIONA IL REFERENDUM ?? (L. 352/70)
- Almeno 10 cittadini o 5 Consigli Regionali, possono richiedere il Referendum presso l’Ufficio
apposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- Raccolta delle 500.000 firme (da completare entro il 30/09);
- Deposito delle firme presso la Cancelleria della Corte di C