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IN CAMPO IVA:
o imponibile
o non imponibile
o esenti
FUORI CAMPO IVA:
o escluse
- per mancanza di uno dei requisiti
- per esplicita esclusione da parte della legge
La nozione di reddito
L'art. 7 delinea innanzitutto la nozione di reddito, distinguendo:
Territorio dello Stato
Si tratta del territorio della Repubblica italiana:
- comprende lo spazio terrestre compreso nei confini, il soprassuolo e il sottosuolo incorrispondenza al confine terrestre e il mare territoriale.
- comprende inoltre i territori extra-doganali assimilati, quali punti franchi e depositi franchi.
- non comprende i comuni extradoganali di Livigno, di Campione d'Italia e le acque nazionalidel lago di Lugano (l'introduzione di beni negli stessi costituisce operazione di esportazione ele operazioni ivi effettuate non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA).
Territorio della comunità
È quello corrispondente al campo di applicazione del TFUE con alcune esclusioni.
Le regole generali di
soggetti non passivi IVA o soggetti privati (B2C) Nel caso delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato (B2B), la territorialità si considera in Italia se il soggetto che riceve il servizio è stabilito in Italia. Nel caso delle prestazioni di servizi rese a soggetti non passivi IVA o soggetti privati (B2C), la territorialità si considera in Italia se il prestatore del servizio è stabilito in Italia. È importante sottolineare che esistono delle eccezioni a queste regole generali di territorialità, che possono essere applicate in determinati casi specifici. In conclusione, per determinare la territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è necessario considerare diversi fattori come la presenza fisica del bene in Italia, la residenza del soggetto che riceve il servizio e la residenza del prestatore del servizio.- Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
- Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Quindi l'articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972 fissa la regola generale per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi "generiche" distinguendo la territorialità Iva in base alla natura del committente:
- Le prestazioni "B2B", in cui il committente è un soggetto passivo d'imposta, si considerano rilevanti nel Paese del committente.
- Le prestazioni "B2C", in cui il committente non è un soggetto passivo d'imposta, si considerano rilevanti nel Paese del prestatore.
È chiaro pertanto che il...
Prestatore del servizio, per determinare il regime di IVA applicabile, deve stabilire lo status del proprio cliente (consumatore finale o soggetto passivo). Di regola:
- nel caso di clienti comunitari, tale verifica avverrà accertando il possesso di un numero di identificazione (la nostra partita IVA) o perlomeno la sua richiesta
- nel caso di clienti extracomunitari, attraverso un certificato attestante l'esercizio di attività economiche
Le deroghe al criterio generale di rilevanza territoriale sono invece contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, i quali prevedono, per alcune tipologie di servizi, dei criteri di individuazione del luogo di tassazione dei servizi che derogano alla regola generale stabilita nel precedente articolo 7-ter.
Le predette deroghe possono essere classificate nel seguente modo:
- deroghe assolute, a prescindere dalla qualificazione del committente
- deroghe relative, su servizi forniti nei confronti di taluni committenti non soggettivi
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi svolte attraverso mezzi elettronici nei confronti dei soggetti consumatori finali e nazionali UE, queste si considerano effettuate nel luogo in cui è stabilito il fruitore del servizio così da garantire, a parità di destinazione, la medesima aliquota d'imposta quale che sia il fornitore (UE-Extra UE).
Per quanto riguarda le prestazioni relative a scambi con l'estero dobbiamo distinguere due casi:
- la controparte è stabilita fuori dall'UE
- la controparte è stabilita nell'UE
Esportazioni
Nel primo caso si parla tecnicamente di esportazioni e di importazioni.
OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Li art. 8 e 8-bis disciplinano le esportazioni che il legislatore qualifica come "non imponibili".
- non si applica il tributo
- non sono assoggettate ad adempimenti formali
- consentono la detrazione dell'IVA sugli acquisti
Sono "non imponibili"
in cui un bene viene introdotto nel territorio dello Stato da un paese estero. Per le importazioni si applica il principio di tassazione dello Stato di destinazione. Gli importatori abituali possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, come l'assoggettamento all'IVA con aliquota ridotta o l'esenzione dall'IVA, a condizione che siano rispettati determinati requisiti e vincoli. È importante sottolineare che le operazioni soggette a reverse charge, ovvero quelle in cui l'obbligo di pagamento dell'IVA è spostato dal fornitore al cliente, non sono influenzate dalla lettera d'intenti e sono disciplinate da norme specifiche. In conclusione, sia per le esportazioni che per le importazioni, è fondamentale rispettare le norme fiscali e presentare la documentazione richiesta per poter beneficiare delle agevolazioni previste.imponibili anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni e sono dunque assoggettate all'imposta da chiunque siano effettuate. Tuttavia, se colui che introduce i beni opera nell'esercizio dell'impresa di arti o professioni, avrà diritto a detrarre l'imposta, diversamente dal privato che ne resterà inciso.
L'imposta è dovuta in dogana all'atto dell'introduzione materiale dei beni nel territorio italiano, dunque per singola operazione (e non "per masse"), oltre ai dazi doganali.
In alcuni casi, determinati beni possono essere immessi nel territorio UE in franchigia dai dazi doganali e senza pagamento dell'IVA.
Si pensi, ad esempio, alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori, ai beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza nell'UE o ai beni ricevuti nell'ambito di una successione.
e) gli scambi intracomunitari
gli scambi con altri Stati UE (scambi intracomunitari) possiamo distinguere tra:- cessioni intracomunitari
- acquisti intracomunitari
- In via preliminare occorre che il cedente, che intende effettuare operazioni in ambito comunitario, si iscritto nella banca dei soggetti autorizzati (c.d. Archivio Vies).
- Il cedente, una volta identificata la controparte quale soggetto IVA, emetterà una fattura senza l'applicazione dell'imposta.
- Il cessionario, ricevuta la fattura, la integrerà con l'imposta corrispondente all'aliquota nazionale applicabile e la registrerà sia tra gli acquisti che tra le vendite.
tra le vendite. Ciò in quanto l'IVA non è mai stata addebitata al fornitore.
4. A questo punto:
-
o il soggetto avrà pieno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, nel qual caso IVA a credito e IVA a debito, in quanto di identico valore, si elideranno a vicenda
-
oppure il soggetto avrà delle limitazioni al diritto alla detrazione (es. operazioni esenti), nel qual caso sorgerà un debito di imposta
-
N.B. Tale meccanismo si applica sia che l'acquirente sia un soggetto passivo italiano (acquisto intracomunitario), sia che l'acquirente sia un soggetto passivo UE (cessione intracomunitaria).
Presupposto del requisito di non imponibilità è che i beni arrivino fisicamente nell'altro stato UE (la prova è il documento di trasporto Cmr o un altro mezzo di prova idoneo).
Va infine ricordato che per non penalizzare gli scambi in ambito intra-UE rispetto a quelli extra UE, sono stati istituiti i depositi IVA, in
cui le merci vengono introdotte materialmente, consentendo all'acquirente di assolvere l'IVA solo al momento di estrazione della merce dal deposito stesso. L'estrazione potrà generare: - operazioni imponibili (utilizzazione o commercializzazione di beni in Italia) - operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione o cessioni intracomunitarie) 6. Il momento di effettuazione dell'operazione e esigibilità dell'imposta Il momento di effettuazione delle operazioni è il momento in cui si verifica la sussistenza dei presupposti. Solamente da quel momento nasce l'obbligazione tributaria. Di regola, l'esigibilità dell'imposta ed il momento dell'effettuazione coincidono, ma vi possono essere dei casi in cui l'esigibilità è differita. L'art. 6 distingue i momenti di effettuazione secondo i vari tipi di operazioni: - per la cessione di beni immobili → il momento di effettuazione èLa stipula del contratto o atto