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QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

In base all’art.2 DPR 322/1998, la dichiarazione deve essere presentata con periodicità annuale,

questa riflette la natura del tributo. Per ciascun periodo di imposta, normalmente anno solare, è

prevista la presentazione di una dichiarazione. I termini sono relativamente fissi, abbiamo

essenzialmente due tipologie di termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche

se puntualmente vengono prorogati:

1) 30 giugno, previsto per la presentazione delle dichiarazioni di parte delle persone fisiche

che non aderiscono alla possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica. Quindi le

dichiarazioni cartacee devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a

quello in cui si chiude il periodo d’imposta. Per esempio: la dichiarazione dell’anno 2015

deve essere presentata entro il 30/06/2016.

2) I contribuenti che, invece, presentano la dichiarazione in via telematica la devono

dell’anno successivo a quello in cui si chiude

presentare entro il 30 settembre il periodo di

imposta. Questo è anche il termine entro il quale gli altri soggetti diversi dalle persone

fisiche devono presentare la dichiarazione. Il legislatore ha stabilito che la dichiarazione

delle imprese debba essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a

quello di chiusura del periodo di imposta.

Attenzione che le dichiarazioni presentate dopo la scadenza del termine sono assoggettate ad un

doppio regime:

a. se la dichiarazione è presentata fuori termine ma entro 90 giorni dalla scadenza del

termine, questa si considera valida. Il contribuente è assoggettato ad una sanzione ma la

dichiarazione è comunque valida.

b. Se la dichiarazione, invece, viene presentata oltre il 90° giorno della scadenza del termine,

questa si considera omessa, con tutte le conseguenze accertative e sanzionatorie tipiche

delle omesse dichiarazioni. La presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni è

doppiamente grave per il contribuente perché si considera omessa e quindi ne derivano

dell’omissione, ma l’amministrazione finanziaria può comunque fare

tutte le conseguenze

leva sulla dichiarazione per pretendere le imposte che eventualmente derivano da quella

dichiarazione. Quindi è una dichiarazione che a favore del contribuente non vale niente ma

dell’amministrazione vale.

a favore

QUAL E’ LA NATURA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

In passato ci si è interrogati sulla natura giuridica della natura fiscale: qualcuno riteneva che fosse

atto negoziale e qualcuno la riteneva una dichiarazione di scienza. Questa seconda tesi è quella

che viene riconosciuta, in modo pacifico, alla dichiarazione. DICHIARAZIONE DEI REDDITI=

DICHIARAZIONE DI SCIENZA, dichiarazione di conoscenza. Questo significa che con la

dichiarazione il contribuente si limita a comunicare dei fatti/dati alla amministrazione finanziaria. In

alcuni casi nella dichiarazione dei redditi il contribuente è chiamato anche ad esercitare delle

opzioni:

per esempio, il contribuente può essere chiamato a versare le imposte sulla plusvalenza, in

dichiarazione la possibilità di optare se pagare le imposte in un unico esercizio o se pagare le

imposte rateizzate in più esercizio.

Attribuire la natura di dichiarazione di scienza è importate perché

La conseguenza più importante è che questa dichiarazione, in quanto dichiarazione di scienza,

deve essere considerata rettificabile/ritrattabile in modo molto ampio. Il contribuente quando redige

la dichiarazione può commettere degli errori, può incorrere in omissioni: poiché la dichiarazione ha

natura di scienza, il contribuente ha una illimitata possibilità di rettifica della dichiarazione.

Illimitata: il contribuente ha la possibilità di rettificare la dichiarazione e ripresentarla in maniera

corretta.

Questa però soggiace a limiti di natura temporale. Limiti diversi a seconda del risultato che il

contribuente ottiene dalla rettifica:

più lunghi per la rettifica che porta a risultati favorevoli per l’amministrazione

-termini

-termini più brevi per la rettifica che porta a risultati favorevoli per il contribuente

Nel primo caso il termine per correggere la dichiarazione è molto lungo. Il contribuente può

correggere e ripresentare la dichiarazione entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in

cui è stata presentata la dichiarazione oggetto di integrazione. Termine molto lungo perché

corrisponde al termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento

di quella dichiarazione. Oltre quel termine neppure il fisco può controllare la dichiarazione.

successivo per effettuare l’integrazione. Però nel caso in

Tutti potrebbero dire aspetto il 4° anno

cui si presenti dichiarazione integrativa con debito maggiore verso il fisco resta ferma la

irrogazione delle sanzioni a carico del contribuente: questo può presentare dichiarazione

integrativa però è destinatario di sanzioni.

Se il contribuente è comunque assoggettato a sanzioni perché presentare dichiarazione

integrativa?

Al contribuente che presenta dichiarazione integrativa è concesso di usufruire del

RAVVEDIMENTO OPEROSO che consente di versare il maggior importo dovuto sulla base della

dichiarazione integrativa, fruendo di agevolazioni. Se si è scoperti dall’amministrazione finanziaria

si subiscono sanzioni in misura piena, se è il contribuente che dichiara l’errore si può usufruire del

ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso art.13 decreto 472/1997 , prevede una diversa gradazione delle

sanzioni a seconda del momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione integrativa. Prima

l’abbattimento

è presentata dichiarazione integrativa, maggiore sarà delle sanzioni di cui il

contribuente potrà fruire.

È previsto che le sanzioni vengono abbattute ad 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 o 1/5 del minimo a seconda

del momento in cui il contribuente regolarizza la propria posizione:

Abbattimento massimo regolarizzazione lampo

regolarizzazione quando l’amministrazione ha già scovato l’errore da

Abbattimento minimo

parte del contribuente.

Sconto diminuisce man mano che ci si avvicina al termine massimo di presentazione della

dichiarazione integrativa.

Se la dichiarazione integrativa porta ad un aumento del debito verso l’amministrazione finanziaria

ed è presentata entro un anno dalla presentazione della dichiarazione, si ha l’abbattimento di 1/5

delle sanzioni. in cui diminuisce il debito verso l’amministrazione la

Se il contribuente presenta una dichiarazione

situazione è delicata: se il contribuente ha commesso un errore che ha portato al versamento di

troppe imposte, questo è in credito verso l’amministrazione. Questo procedimento è seguito

dall’amministrazione. Il legislatore ha stabilito che il contribuente debba agire

attentamente

secondo due binari distinti:

Situazione in cui il contribuente si accorge rapidamente dell’errore. Art. 2 comma 8-bis

1) contribuente si avvede dell’errore

decreto n° 322, stabilisce che nel caso in cui il entro il

termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della

dichiarazione in cui è avvenuto l’errore, questo può presentare dichiarazione integrativa a

suo favore che sostituisce la precedente. Procedura più snella. La dichiarazione integrativa

sostituisce in toto la precedente. Il maggior credito sarà utilizzabile nella nuova

dichiarazione a favore del contribuente, attraverso le procedure di compensazione. Così ho

corretto la dichiarazione e il credito lo posso già spendere verso il fisco attraverso il sistema

della compensazione.

Se invece si accorge dell’errore dopo lo scadere del termine di presentazione della

2) dichiarazione dell’anno successivo, il contribuente può seguire una procedura più

complessa (per via dei tempi più lunghi): procedura di rimborso. Art. 38 DPR 602/1973.

Contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate entro 48 mesi dalla

data del versamento.

Ricordare: Dichiarazione altamente rettificabile.

Strettamente connesso al tema della dichiarazione, c’è il tema dei CONTROLLI

AUTOMATIZZATI E FORMALI.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI: Art.36-bis DPR n 600 e, in materia di IVA, art. 54-bis DPR n

633

CONTROLLI FORMALI: art. 36-ter DPR n 600

Proprio attraverso il meccanismo di acquisizione telematica delle dichiarazioni,

l’amministrazione finanziaria ha potuto strutturare un controllo di primo livello che viene

effettuato su tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Non tutte vengono

materialmente da un funzionario dell’amministrazione, questo non può accadere

controllate

perché sono tantissime ed è materialmente impensabile che ciò avvenga.

Controlli automatizzati l’intervento

Esiste un tipo di controllo effettuato su tutte le dichiarazioni, perché non prevede

umano, prevede solamente un controllo da parte dei funzionari ma è essenzialmente effettuato

in modo automatizzato/informatizzato. È dato da una serie di controlli che l’amministrazione

finanziaria può attuare semplicemente verificando i dati contenuti nella dichiarazione e

incrociandoli con altri dati in possesso dall’amministrazione finanziaria, nel suo anagrafe

tributario.

Art.36-bis

Quando la dichiarazione entra nel sistema telematico dell’amministrazione, questa può fare

tutti i controlli a livello informatizzato. Quando emergono delle anomalie da questi controlli, gli

errori vengono corretti da parte dell’amministrazione finanziaria. Procedura straordinaria,

eccezionale, effettuata solo nei casi indicati dal legislatore nell’art.36-bis.

Le somme che vanno a compensare gli errori vengono richieste con una procedura

particolarmente snella: l’amministrazione corregge la dichiarazione del contribuente e invia allo

in cui comunica l’esito del controllo

stesso un avviso bonario al contribuente e consente a

questo di correggere l’errore, di versare le maggiori imposte che derivano dal controllo.

A volte il controllo ha esito favorevole per il contribuente. In questo caso l’amministrazione

comunica al contribuente l’esito del controllo e della maggior somma versata dallo stesso e

nella dichiarazione successiva il contribuente dovrà riportare il maggior credito derivante dalla

correzione derivante dall’amministrazione.

Secondo il legislatore l’esito del controllo automatizzato si considera autonomamente

dichiarato dal contr

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale.guerriero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Tosi Loris.