Lezione 1 - 19/09/2016
Diritto tributario è una branca del diritto pubblico, del diritto amministrativo, si occupa della
disciplina dei tributi cioè di quelle entrate pubbliche che normalmente lo stato e gli altri enti
territoriali riscuotono dai contribuenti per il loro funzionamento. Si tratta di entrate fortemente
caratterizzate da una natura autoritativa, i tributi si pagano non per libera scelta; vengono riscossi
“iure imperi” e questo li contraddistingue da altre entrate pubbliche che vengono riscosse da enti
“iure gestiones”,
pubblici ad esempio se lo stato affitta un proprio bene sta agendo generalmente
come se fosse un privato. Quindi ci occupiamo di un particolare settore di entrate pubbliche,
sicuramente il settore più importante. La necessità di disporre di risorse proprie fa si che ogni stato
abbia un suo diritto tributario, più gli stati sono evoluti più il diritto tributario è complesso, articolato.
Il nostro diritto tributario presenta molte somiglianze con il diritto tributario di altri paesi occidentali,
dell’unione
soprattutto i paesi che fanno parte europea; però non condividiamo tutta la disciplina
dei tributi, ci sono delle differenze importanti pur essendoci degli aspetti in comune. Ma la funzione
dei tributi è sempre la stessa, è quella di fornire agli enti pubblici le risorse necessarie per il loro
funzionamento, nessun ente pubblico potrebbe funzionare se non ci fosse un ordinamento
tributario che gli garantisce le risorse necessarie.
I problemi di fondo del diritto tributario di un paese moderno, sono sostanzialmente due:
- all’ente
equità: dire che il diritto tributario serve a disciplinare le entrate che servono pubblico
per funzionare significa individuare i criteri equi perché questo obbligo venga ripartito in modo
equo tra tutti i cittadini.
- effettività: dire che serve individuare dei criteri di equità ci fa capire che questi criteri devono
essere effettivi cioè completamente attuati.
In questo senso noi leggiamo in tutti i libri che il diritto tributario è innanzitutto un diritto distributivo,
che è un diritto che racchiude le regole giuridiche che lo stato crea per stabilire i criteri di
ripartizione del concorso alle spese pubbliche.
c’è
Quindi un ente pubblico che deve funzionare, per funzionare ha bisogno di risorse finanziarie,
quell’ente
queste risorse finanziarie devono essere fornite dai cittadini che appartengono a
pubblico, quindi bisogna trovare dei criteri di riparto equi e questi criteri devono essere effettivi.
I tributi non rispondono solo a questa logica, soprattutto negli ultimi decenni lo strumento fiscale è
stato utilizzato anche per altre finalità tra cui le tre più importanti sono:
• finalità redistributiva della ricchezza: si usa la leva fiscale per evitare che si formino delle
concentrazioni di ricchezza eccessive e al tempo stesso per reperire risorse utili ad aiutare le
fasce più deboli.
• funzione di incentivazione/disincentivazione di particolari attività: voglio fare in modo che
una certa attività si sviluppi allora riduco la tassazione!
• l’interesse
funzione indennitaria: vi sono attività che comunque danneggiano pubblico e
attraverso il tributo in qualche maniera si vuole indennizzare il danno che la collettività subisce.
es: se si conferiscono rifiuti in discarica di paga un imposta. paradossalmente per il legislatore il
massimo risultato sarebbe non riscuotere neanche un euro per quel tributo perché starebbe a
quell’attività
significare che ritenuta dannosa non viene svolta.
Quindi riassumendo la funzione tipica dei tributi è quella di fornire le risorse necessarie agli enti
pubblici per funzionare, quindi individuare in base a termini di equità ed effettività dei criteri per la
ripartizione di questo carico; accanto a questa funzione ricordiamo le tre suddette.
Il diritto tributario è un diritto che non può fare a meno degli altri diritti, perché comunque la
disciplina del tributo presuppone un fatto o un accadimento che già in qualche modo interessa
com’è
qualche altro ramo del diritto; se io devo analizzare tassato il reddito di un impresa devo
cos’è
chiedermi un impresa; se io devo occuparmi della tassazione di una successione allora
“secondo livello”,
questo interessa il diritto di famiglia. Il diritto tributario è un diritto di che galleggia
su altri diritti, mette radici in altri diritti.
Concetto di tributo: diverso dal concetto di tassa o di imposta (utilizzati nel linguaggio corrente in
modo erroneamente interscambiale). Il tributo individua il genus, concetti di imposta e tassa
indicano le specie; quindi il tributo comprende imposte e tasse. Molte sono le disposizioni
dell’ordinamento
disseminate nei vari rami che fanno esplicito riferimento al concetto di tributo.
Troviamo disposizioni sul concetto di tributo innanzitutto nella costituzione, nei trattati
internazionali, nelle convenzioni internazionali, nel codice civile, nel codice di procedura civile e via
di seguito. dall’ente
Tributo: si tratta di somme di denaro che vengono riscosse pubblico (perlopiù lo stato ma
non solo), iure imperie cioè coattivamente, per volontà di legge, al semplice verificarsi di
dell’obbligazione.
determinati presupposti che la legge stessa prevede come fonti Quindi il tributo è
l’unica
sempre caratterizzato da una componente autoritativa. Ma il tributo non è entrata autoritaria
dall’ente
che può essere riscossa pubblico, ve ne sono anche altre.
Innanzitutto distinguiamo il tributo dalle prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio, anche
per esempio la multa che paghiamo al vigile ha il carattere autoritativo ma in quel caso vi è
l’elemento c’è
che nella nozione di tributo non troviamo mai, in quel caso una violazione di legge. Il
tributo viene pagato per un presupposto previsto dalla legge che non consiste nella violazione di
un dovere giuridico.
Altre entrate pubbliche autoritative sono:
- i prestiti forzosi: si hanno quando la legge dello stato obbliga i cittadini o alcune categorie di
cittadini a prestare forzatamente il proprio denaro allo stato. Il cittadino da soldi allo stato ma
non li da a titolo definitivo, lo stato è obbligato a restituirli nei termini previsti e con interessi
previsti da determinati piani di ammortamento. Mentre rispetto a questo il tributo ha il carattere
della definitività.
- i contributi previdenziali e assistenziali: in questo caso il contributo viene pagato a enti
pubblici (inps, inali ecc) al verificarsi di certi presupposti, normalmente la percezione di un
salario o di uno stipendio, il versamento di queste somme fa nascere in capo a chi versa questo
contributo il diritto di una futura controprestazione (trattamento pensionistico o una prestazione
sanitaria). quindi io verso questi contributi per andare a costituire una specie di tesoretto che mi
viene restituito sotto forma di pensione. Anche queste entrate hanno natura autoritativa,
vengono riscosse iure imperi però sono nettamente distinguibili dai tributi veri e propri perché il
all’ente
tributo non va a costituire un tesoretto tuo personale ma viene versato pubblico.
Allora il tributo lo possiamo definire come quella entrata pubblica in virtù di un rapporto di
dell’ente
soggezione del cittadino nei confronti pubblico, autoritativamente, non a fronte della
violazione di un dovere giuridico, senza diritti alla restituzione e non per far sorgere una
controprestazione.
Se siamo di fronte ad un tributo tutte le cause di contenzioso si svolgono davanti ad un giudice ad
“commissione tributaria”,
hoc che si chiama se invece non siamo di fronte ad un tributo la causa si
l’iva.
svolge in tribunale. Se siamo di fronte ad un tributo non si applica
Distinzione tra imposta e tassa:
• dall’art
Imposte: hanno una ratio cioè una natura solidaristica (principio di solidarietà sancito 2
della costituzione). Devono essere pagate da tutti i soggetti che fanno parte di una certa
comunità per il solo fatto di far parte di quella comunità. La comunità ha bisogno di risorse per
funzionare che vengono date dai soggetti che ne fanno parte. Le imposte rispondono alla logica
solidaristica, perché il soggetto fa parte di quella comunità. Le imposte vanno pagate non da chi
ha la cittadinanza ma da chi è fiscalmente residente. Si usa dire che le imposte si pagano a
“indivisibili” dall’ente
fronte dei servizi pubblici forniti pubblico (ordine pubblico, istruzione, tutela
salute, funzioni amministrative ecc..). Il problema delle imposte è quello di individua dei criteri di
riparto equi, i paesi moderni adottano criteri di riparto che in qualche maniera fanno riferimento
alla ricchezza dei cittadini, il criterio equo tiene conto della ricchezza ( non rileva sesso, età,
L’indice
quanto riceve il cittadino dallo stato..ecc). di riparto è dato dalla capacità contributiva di
ciascun singolo contribuente. la capacità contributiva esprime la forza economica dei
contribuenti data innanzitutto dal reddito (può essere data però anche dal patrimonio), la forza
economica può essere data anche indirettamente (spesa e patrimonio). Importante è che
l’imposta dall’ente
non si paga in base ai vantaggi che si ottengono pubblico ma in base a degli
L’obbligazione
indici espressione di capacità contributiva. tributaria è tendenzialmente da parte
l’ente
del debitore indisponibile cioè creditore non può rinunciare al credito a suo piacimento,
normalmente il diritto del creditore è disponibile.
• dall’imposta, l’imposta
Tassa: è un tributo, che si differenzia se ha una ratio solidaristica della
c’è
tassa si dice che ha una ratio commutativa cioè nella tassa una qualche forma di scambio,
assomiglia ad un prezzo ma non lo è (per esempio tassa di occupazione dello spazio pubblico,
io ho un pubblico esercizio e chiedo al comune se posso mettere le sedie e i tavolini sulla
piazza, il comune dice ti do la concessione e devi pagare la tassa; altro esempio le tasse
scolastiche o la licenza di pesca o caccia). Si parla di ratio commutativa per sottolineare come ci
sia una qualche forma di scambio, questo non è così intenso come sarebbe se fosse un prezzo.
La tassa ha un po i caratteri del corrispettivo ma non così accentuati da potersi parlare di
corrispettivo, bisogna avere una certa sensibilità di cogliere quando questo carattere della
l’iva,
commuttatività diventa vera e propria corrispettività. Sulla tassa non si applica sul prezzo
si! Per decidere se siamo di fronte ad una tassa con corrispettivo dobbiamo avvalerci di alcuni
criteri, il primo criterio è quello della denominazione cioè vedere come quella determinata
dell’obbligazione
entrata viene qualificata dalla legge, poi bisogna vedere la disciplina completa l’ente
(se le due parti sono su un piano di parità questo pone su una natura corrispettiva, se
pubblico ha poteri che può esercitare in modo unilaterale questo lo pone nella natura di tassa).
DIRITTO TRIBUTARIO LEZIONE 2 (20/09/16)
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA => TENDENZIALMENTE INDISPONIBILE
Che cosa vuol dire INDISPONIBILE?
Vuol dire che riguarda tutta la platea dei contribuenti. Lo è però solo TENDENZIALMENTE perché
ci sono degli istituti di natura procedurale che sembrano confliggere con il principio di
indisponibilità. Questi istituti sono: l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziaria e la
transazione fiscale. Questi istituti danno la possibilità al contribuente e alla agenzia delle entrate di
raggiungere un accordo sul maggior imponibile. L’agenzia può quindi negoziare il proprio credito a
fronte del fatto che il contribuente paga subito l’importo che viene negoziato. (TRATTATI PIU’
AVANTI)
FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO (
Dove troviamo le norme che compongono il diritto
tributario?)
Le fonti sono molteplici. Ci sono norme di diritto INTERNO/ INTERNAZIONALE/COMUNITARIO.
Una NORMA contiene disposizioni o regole che emanano un concetto GENERALE e ASTRATTO.
Le fonti del diritto sono organizzate in modo GERARCHICO: la fonte di grado superiore prevale
sulla fonte di grado inferiore e la fonte inferiore non può contrastare una fonte di grado superiore.
FONTI DIRITTO INTERNO COSTITUZIONE E
LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGI ORDINARIE, DECRETI LEGGE,
DECRETI LEGISLATIVI
LEGGI REGIONALI
REGOLAMENTI
Al vertice della piramide troviamo la COSTITUZIONE e le LEGGI COSTITUZIONALI.
Nella nostra costituzione ci sono parecchie disposizioni che riguardano la materia
tributaria.
Possiamo trovare sia norme che si riferiscono alla PRODUZIONE del diritto tributario sia
norme che si riferiscono al CONTENUTO del diritto tributario.
Tra le norme di PRODUZIONE del diritto tributario vanno ricordate:
-Art. 23 <nessun nuovo tributo possa essere imposto senza una legge>
-Art. 75 <vieta i referendum abrogativi sulle legge tributarie>
-Art. 81 <vieta di imporre nuovi tributi a mezzo della legge di approvazione del bilancio
dello stato> 119, 120 <disciplinano il ruolo, le funzioni e l’autonomia finanziaria delle
-Art. 117, 118,
regioni> l’Art. 53 della
Tra le norme che riguardano il CONTENUTO del diritto tributario va ricordato
costituzione: 1 COMMA <tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in base alla
propria capacità contributiva> 2 COMMA <il sistema tributario è informato a criteri di
progressività>.
Si trovano poi delle disposizioni che vietano di utilizzare lo strumento fiscale per
discriminare le persone in base al sesso, al credo politico o al credo religioso.
Sotto la costituzione troviamo le fonti primarie: LEGGI.
Nel concetto di legge rientrano sia le leggi FORMALI, ovvero quelle approvate dai 2 rami
del parlamento, sia i DECRETI LEGGE e DECRETI LEGISLATIVI.
-Decreto legislativo: il parlamento con legge FORMALE delega il governo, il quale con un
decreto legislativo attua questa delega. La delega deve avere un tempo limitato, un
oggetto definito e deve fissare i principi e i criteri direttivi ai quali il governo si deve
attenere.
-Decreti legge: il governo emette un decreto legge in piena autonomia, senza avere una
precedente investitura da parte del parlamento. Questo è possibile quando ci troviamo
difronte ad una caso straordinario di necessità e urgenza.
NB il giorno stesso il decreto deve essere presentato in parlamento perché venga
convertito in legge. La conversione deve avvenire entro 60 gg altrimenti il decreto legge
decade.
Che cosa succede se una legge è incostituzionale?
L’incostituzionalità viene verificata dalla CORTE COSTITUZIONALE.
Se una legge è incostituzionale questa decade con EFFICACIA RETROATTIVA, che però
non travolge RAPPORTI ESAURITI e/o SITUAZIONI CONSOLIDATE.
In materia tributaria un rapporto non si considera esaurito quando il soggetto ha
impugnato l’accertamento entro 60 gg o è ancora in tempo per impugnarlo.
l’accertamento è stato impugnato entro 60
Ciò significa che ha efficacia retroattiva quando
gg o si è ancora in tempo per farlo.
Tuttavia quando io verso un’imposta normalmente posso chiedere il DIRITTO DI
RIMBORSO entro 48 mesi.
Ciò significa che ha efficacia retroattiva anche quando non sono ancora trascorsi 48 mesi
dal pagamento dell’imposta.
Allo stesso piano delle fonti primarie troviamo le LEGGI REGIONALI.
Fino a qualche anno fa si è discusso del cosiddetto federalismo fiscale, rispetto al quale si
distinguono 2 visioni differenti:
-VISIONE CENTRALISTA: solamente lo stato può disciplinare i tributi; si riteneva che
lasciare le regioni libere di introdurre tributi propri avrebbe prodotto il caos tributario
innescando meccanismi di concorrenza fiscale tra le regioni.
-VISIONE FEDERALISTA: anche le regioni possono disciplinare nuovi tributi; poiché la
costituzione prevede che le regioni hanno autonomia amministrativa e possono legiferare
certe materie, si sosteneva che non c’è vera e propria autonomia amministrativa se non vi
finanziaria e non c’è vera autonomia finanziaria se non c’è autonomia
è anche autonomia
tributaria.
In merito a questo è intervenuta la corte costituzionale stabilendo che le regioni non
possono autonomamente introdurre nuovi tributi ma devono aspettare una LEGGE
QUADRO da parte dello stato che ne stabilisca i limiti e le condizioni. La legge che è stata
successivamente emanata dal parlamento è una legge che ha fortemente limitato lo
spazio di intervento per le legge regionali, questa legge infatti ha stabilito che le regioni
dell’ordinamento tributario statale,
possono introdurre dei tributi propri rispettando i principi
i principi di coordinamento con le altre regioni e SOLAMENTE su quei presupposti(fatto al
cui verificarsi sorge l’obbligo di pagare l’imposta) per cui la legge statale non ha previsto
dei tributi e SOLAMENTE sulle materie in cui le regioni possono legiferare. (La possibilità
di intervento delle regioni è stata ridotta praticamente a zero).
Al di sotto delle fonti primarie troviamo le fonti secondarie: REGOLAMENTI.
I regolamenti sono atti normativi che contengono regole e disposizioni di carattere
generale e astratto che vengono adottati dal governo, dai ministri e dal presidente del
consiglio.
Questi seguono un particolare iter legislativo che prevede il parere del consiglio di stato e
il visto da parte della corte dei conti. Si possono distinguere 3 tipi di regolamenti:
ESECUTIVI: contengono semplici disposizioni di dettaglio che vanno a rendere più
concrete/operative le leggi di rango primario.
ATTUATIVI o INTEGRA
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