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IN SINTESI
Con soggetti passivi: Quindi nel caso in cui la società con stabile organizzazione in italia effettua
un’operazione nei confronti di un soggetto passivo residente in italia, comunque l’inversione contabile
sussiste, solo nel caso in cui sia la stabile organizzazione ad effettuare direttamente l’operazione allora
non si applica l’inversione contabile.
Con privato: in questo caso l’inversione contabile non c’è, perché non si tratta di soggetto passivo
cessionario. Come fa a liquidare l’imposta? Se ha una stabile organizzazione in italia utilizza la sua
partita iva per liquidarla. Se è effettuata direttamente dalla stabile organizzazione stessa cosa, se
invece non ha stabile organizzazione o si identifica richiedendo una partita iva oppure richiede un
rappresentante finanziario in italia.
Altri esempi:
Società tedesca che vende un’immobile in itala ad una società francese, è imponibile in italia? si, perché
si guarda l’ubicazione. Si applica l’inversione contabile? No perché la società francese non è stabilita
nel territorio dello stato. per assolvere l’imposta il tedesco o si identifica o nomina un rappresentante
fiscale.
Società tedesca cede un immobile in italia ad una società francese con stabile organizzazione in itala. È
imponibile in italia? si. Qui opera l’inversione contabile? No perché la società madre che ha effettuato
l’operazione non è stabilita nello stato italiano.
Società tedesca cede un immobile ad una stabile organizzazione in italia di una società francese. In
questo caso opera l’inversione contabile? Si, perché è stabilita nel territorio dello stato.
(ripasso art 17) Inversione contabile -> non si applica quando il cliente è un provato (soggetto che non
ha partita iva), poi non si applica quando l’operazione è resa o ricevuta direttamente dalla stabile
organizzazione. Affinché si applichi l’inversione contabile è necessario che l’operazione sia effettuata
da soggetti NON RESIDENTI. (la stabile organizzazione che effettua operazioni in italia non è
considerata non residente, perché colui che effettua l’operazione deve comunque essere un soggetto
non residente, quindi se l’operazione è effettuata da una stabile organizzazione in italia, essa si
considera soggetto passivo stabilito in Italia).
Il secondo comma parla di obblighi (obblighi di fatturazione e di versamento) -> un soggetto extra Ue
(società americana) che vende un bene immobile a una società italiana, si applica l’inversione
contabile? Si perché è un soggetto non residente, ma l’italiano deve emettere fattura e versare l’iva o
solo versare l’iva? Emettere fattura e versare l’iva, quindi quegli obblighi non sono solo di versamento
ma sono anche obblighi di fatturazione. Si parla solo di obblighi di versamento quando? I famosi
“tuttavia”, nel caso di cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto non residente
in italia, ma che è stabilito in un altro stato dell’unione, il quale emette fattura senza iva e il cessionario
deve solo liquidare l’imposta e provvedere al versamento.
Società tedesca con stabile organizzazione in italia che vende un immobile in italia ad un privato, opera
l’inversione contabile? No, come assolve l’iva? Deve obbligatoriamente utilizzare la partita iva della
stabile organizzazione, quindi non può ne nominare un rappresentante fiscale ne chiedere la partita
iva (identificarsi), perché già ha una partita iva in capo alla stabile organizzazione.
L’identificazione diretta è prevista dall’art 35 solo per soggetti residenti in altri stati dell’Ue, oppure
soggetti extra Ue ma con i quali l’italia ha rapporti di collaborazione (come per esempio San Marino).
Questi possono chiedere direttamente la partita iva solo i soggetti che fanno parte dell’unione. Invece
quelle fuori Ue solitamente ricorrono al rappresentante fiscale. -> la nomina, affinché abbia validità ai
fini iva, deve essere anteriore alla data di effettuazione dell’operazione, deve essere effettuata con atto
pubblico o con scrittura privata registrata (perché in entrambi i casi abbiamo la data certa) e deve
essere comunicata all’altro contraente prima dell’effettuazione del pagamento. Inoltre è importante
ricordare che il rappresentante fiscale risponde in solido con gli obblighi del rappresentato. Ad
esempio se un commercialista diventa sfortunatamente un rappresentante fiscale di una cartiera non
troveranno la cartiera ma il commercialista che fa il rappresentante fiscale, ecco perché bisogna essere
sicuri della serietà del rappresentato.
Regime degli acquisti
cessioni intracomunitarie (Esportazioni)
Le norme le troviamo nel decreto legge 331 del ’93 (e non nel dpr 633 del ’72). Anomalia -> perché una
disposizione in materia iva è disciplinato da un decreto legge? (utilizzato solitamente per le
emergenze). È un regime che doveva essere introdotto in maniera transitoria, è un regime basato sulla
tassazione nel paese di destinazione. Ovviamente come sempre l’italia era un po’ in ritardo
nell’attuazione della direttiva, e a quel punto hanno deciso, vista la transitorietà del regime e il ritardo
accumulato di emanarlo con un decreto legge. Doveva essere transitorio, ed eliminato nel momento in
cui sarebbero stati inseriti i nuovi articoli nel dpr 633, in realtà dopo è diventato un regime definitivo,
e quindi praticamente ci troviamo questa disposizione in un decreto legge che tratta di tutt’altre cose.
Riprendiamo innanzi tutto il Principio di DESTINAZIONE, doveva essere transitorio perché sulla base
di questo principio, nel caso di transazioni da uno stato membro ad un altro, la tassazione non avviene
sulla base del principio generale della territorialità (cessione di beni -> luogo dove viene consegnato
oppure spedito) -> vale il regime esattamente opposto! Non si guarda il territorio dal quale parte il
bene ma il luogo in cui arriva la spedizione, nel quale teoricamente sarà consumato. Andiamo in
deroga al principio generale, e la territorialità è dettata dal luogo in cui arriva la spedizione. Sulla base
di questo principio le cessioni intracomunitarie che partono dall’italia non sono imponibili in italia,
viceversa sono imponibili le importazioni di acquisti intracomunitari.
Questo regime fondato sul principio di tassazione nel paese di destinazione si applica sotto il profilo
soggettivo solo quando i soggetti coinvolti sono soggetti passivi (sia cedente, ovviamente, che
cessionario), sotto il profilo oggettivo si applica alle cessioni di beni mobili (parliamo di trasferimento
fisico) e servizi accessori. Questi sono i due profili essenziali, necessari per capire la peculiarità del
regime.
Mentre il meccanismo ordinario è “vi faccio pagare l’iva e la incasso”, qua c’è un soggetto che si auto
liquida l’imposta, quindi se questo soggetto è una Cartiera praticamente non paga mai l’imposta
all’erario e si inceppano i meccanismi intracomunitari e da luogo alle frodi all’iva.
Se vale il principio di tassazione nel paese di destinazione significa che se tizio soggetto passivo vende
a Caio soggetto passivo un pene mobile che parte dall’Italia e finisce in Francia, per tizio l’operazione
sarà una cessione intracomunitaria e sarà non imponibile, quindi non applica l’imposta. Però si ricorda
che le operazioni non imponibili differiscono da quelle esenti perché se da una parte non si applica
l’imposta dall’altra danno diritto a detrazione. Quindi il nostro signor tizio emetterà una fattura senza
iva, e l’acquirente cessionario, che effettua dal suo punto di vista un acquisto intracomunitario, e deve
auto liquidarsi l’imposta. Quindi si crea un altro presupposto dell’imposta -> a ogni cessione
intracomunitaria deve corrispondere un acquisto intracomunitario, quindi se in italia non si paga iva
perché il paese di destinazione è in Francia, allora in Francia ci deve essere un soggetto passivo che
dichiara di avere fatto un acquisto intracomunitario e che paga l’imposta in Francia. Quindi le cessioni
sono non imponibili, mentre gli acquisti sono imponibili all’imposta.
Si tratta a questo punto di capire quando si ha la cessione intracomunitaria e l’acquisto
intracomunitario.
Cessione intracomunitaria: (Art 1 comma 1)
Ci deve essere innanzi tutto in Cessione (trasferimento a titolo oneroso di un diritto di proprietà o
costituzione e trasferimento di un diritto reale di godimento). È prevista espressamente in questo caso
l’onerosità! Occorre che il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta oppure che sia un ente non
commerciale che svolge anche attività commerciale e che quindi è in possesso di partita iva.
Requisiti:
- Cessione
- A titolo oneroso
- Nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta
- Trasporto o spedizione del bene dall’italia ad un altro stato membro (movimentazione fisica)
La cosa che dobbiamo sottolineare è: ha importanza chi effettua il trasporto? No, perché la norma
espressamente dice che il trasporto può essere effettuato dal cedente, dall’acquirente o da terzi per
loro conto.
Io sono soggetto passivo francese . Ho bisogno di un chilo di farina per la mia attività commerciale a
Parigi, e la voglio acquistare dall’Italia. Quindi si applica la cessione intracomunitaria senza iva. Del
trasporto me ne occupo io (francese). L’italiano si fida o deve preoccuparsi di verificare qualcos’altro?
Questo è il problema! La norma ci dice che uno dei presupposti per entrare nel regime delle cessioni
intracomunitarie, e quindi emettere fattura senza iva, è che effettivamente ci sia la movimentazione
fisica del bene, quindi che effettivamente il bene arrivi in uno stato membro. Ma io cedente come faccio
a sapere se il cessionario effettivamente porta la merce in uno stato membro o invece la va a rivendere
fuori dall’Ue ecc? serve una Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dell’italia e dell’ingresso del
bene in un altro stato dell’unione. È difficile dare la prova perché il francese dice che la merce la porta
in Francia per destinarla all’attività in Francia, ma l’agenzia delle entrate deve trovare in Francia
qualcuno che ha fatto un acquisto intracomunitario dal soggetto passivo italiano di quel chilo di farina.
Quindi come si risolve? -> prova documentale del Documento di Trasporto o Lettera di Vettura. Questo
documento è in triplice copia. Quando i