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IN SINTESI

Con soggetti passivi: Quindi nel caso in cui la società con stabile organizzazione in italia effettua

un’operazione nei confronti di un soggetto passivo residente in italia, comunque l’inversione contabile

sussiste, solo nel caso in cui sia la stabile organizzazione ad effettuare direttamente l’operazione allora

non si applica l’inversione contabile.

Con privato: in questo caso l’inversione contabile non c’è, perché non si tratta di soggetto passivo

cessionario. Come fa a liquidare l’imposta? Se ha una stabile organizzazione in italia utilizza la sua

partita iva per liquidarla. Se è effettuata direttamente dalla stabile organizzazione stessa cosa, se

invece non ha stabile organizzazione o si identifica richiedendo una partita iva oppure richiede un

rappresentante finanziario in italia.

Altri esempi:

Società tedesca che vende un’immobile in itala ad una società francese, è imponibile in italia? si, perché

si guarda l’ubicazione. Si applica l’inversione contabile? No perché la società francese non è stabilita

nel territorio dello stato. per assolvere l’imposta il tedesco o si identifica o nomina un rappresentante

fiscale.

Società tedesca cede un immobile in italia ad una società francese con stabile organizzazione in itala. È

imponibile in italia? si. Qui opera l’inversione contabile? No perché la società madre che ha effettuato

l’operazione non è stabilita nello stato italiano.

Società tedesca cede un immobile ad una stabile organizzazione in italia di una società francese. In

questo caso opera l’inversione contabile? Si, perché è stabilita nel territorio dello stato.

(ripasso art 17) Inversione contabile -> non si applica quando il cliente è un provato (soggetto che non

ha partita iva), poi non si applica quando l’operazione è resa o ricevuta direttamente dalla stabile

organizzazione. Affinché si applichi l’inversione contabile è necessario che l’operazione sia effettuata

da soggetti NON RESIDENTI. (la stabile organizzazione che effettua operazioni in italia non è

considerata non residente, perché colui che effettua l’operazione deve comunque essere un soggetto

non residente, quindi se l’operazione è effettuata da una stabile organizzazione in italia, essa si

considera soggetto passivo stabilito in Italia).

Il secondo comma parla di obblighi (obblighi di fatturazione e di versamento) -> un soggetto extra Ue

(società americana) che vende un bene immobile a una società italiana, si applica l’inversione

contabile? Si perché è un soggetto non residente, ma l’italiano deve emettere fattura e versare l’iva o

solo versare l’iva? Emettere fattura e versare l’iva, quindi quegli obblighi non sono solo di versamento

ma sono anche obblighi di fatturazione. Si parla solo di obblighi di versamento quando? I famosi

“tuttavia”, nel caso di cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto non residente

in italia, ma che è stabilito in un altro stato dell’unione, il quale emette fattura senza iva e il cessionario

deve solo liquidare l’imposta e provvedere al versamento.

Società tedesca con stabile organizzazione in italia che vende un immobile in italia ad un privato, opera

l’inversione contabile? No, come assolve l’iva? Deve obbligatoriamente utilizzare la partita iva della

stabile organizzazione, quindi non può ne nominare un rappresentante fiscale ne chiedere la partita

iva (identificarsi), perché già ha una partita iva in capo alla stabile organizzazione.

L’identificazione diretta è prevista dall’art 35 solo per soggetti residenti in altri stati dell’Ue, oppure

soggetti extra Ue ma con i quali l’italia ha rapporti di collaborazione (come per esempio San Marino).

Questi possono chiedere direttamente la partita iva solo i soggetti che fanno parte dell’unione. Invece

quelle fuori Ue solitamente ricorrono al rappresentante fiscale. -> la nomina, affinché abbia validità ai

fini iva, deve essere anteriore alla data di effettuazione dell’operazione, deve essere effettuata con atto

pubblico o con scrittura privata registrata (perché in entrambi i casi abbiamo la data certa) e deve

essere comunicata all’altro contraente prima dell’effettuazione del pagamento. Inoltre è importante

ricordare che il rappresentante fiscale risponde in solido con gli obblighi del rappresentato. Ad

esempio se un commercialista diventa sfortunatamente un rappresentante fiscale di una cartiera non

troveranno la cartiera ma il commercialista che fa il rappresentante fiscale, ecco perché bisogna essere

sicuri della serietà del rappresentato.

Regime degli acquisti

cessioni intracomunitarie (Esportazioni)

Le norme le troviamo nel decreto legge 331 del ’93 (e non nel dpr 633 del ’72). Anomalia -> perché una

disposizione in materia iva è disciplinato da un decreto legge? (utilizzato solitamente per le

emergenze). È un regime che doveva essere introdotto in maniera transitoria, è un regime basato sulla

tassazione nel paese di destinazione. Ovviamente come sempre l’italia era un po’ in ritardo

nell’attuazione della direttiva, e a quel punto hanno deciso, vista la transitorietà del regime e il ritardo

accumulato di emanarlo con un decreto legge. Doveva essere transitorio, ed eliminato nel momento in

cui sarebbero stati inseriti i nuovi articoli nel dpr 633, in realtà dopo è diventato un regime definitivo,

e quindi praticamente ci troviamo questa disposizione in un decreto legge che tratta di tutt’altre cose.

Riprendiamo innanzi tutto il Principio di DESTINAZIONE, doveva essere transitorio perché sulla base

di questo principio, nel caso di transazioni da uno stato membro ad un altro, la tassazione non avviene

sulla base del principio generale della territorialità (cessione di beni -> luogo dove viene consegnato

oppure spedito) -> vale il regime esattamente opposto! Non si guarda il territorio dal quale parte il

bene ma il luogo in cui arriva la spedizione, nel quale teoricamente sarà consumato. Andiamo in

deroga al principio generale, e la territorialità è dettata dal luogo in cui arriva la spedizione. Sulla base

di questo principio le cessioni intracomunitarie che partono dall’italia non sono imponibili in italia,

viceversa sono imponibili le importazioni di acquisti intracomunitari.

Questo regime fondato sul principio di tassazione nel paese di destinazione si applica sotto il profilo

soggettivo solo quando i soggetti coinvolti sono soggetti passivi (sia cedente, ovviamente, che

cessionario), sotto il profilo oggettivo si applica alle cessioni di beni mobili (parliamo di trasferimento

fisico) e servizi accessori. Questi sono i due profili essenziali, necessari per capire la peculiarità del

regime.

Mentre il meccanismo ordinario è “vi faccio pagare l’iva e la incasso”, qua c’è un soggetto che si auto

liquida l’imposta, quindi se questo soggetto è una Cartiera praticamente non paga mai l’imposta

all’erario e si inceppano i meccanismi intracomunitari e da luogo alle frodi all’iva.

Se vale il principio di tassazione nel paese di destinazione significa che se tizio soggetto passivo vende

a Caio soggetto passivo un pene mobile che parte dall’Italia e finisce in Francia, per tizio l’operazione

sarà una cessione intracomunitaria e sarà non imponibile, quindi non applica l’imposta. Però si ricorda

che le operazioni non imponibili differiscono da quelle esenti perché se da una parte non si applica

l’imposta dall’altra danno diritto a detrazione. Quindi il nostro signor tizio emetterà una fattura senza

iva, e l’acquirente cessionario, che effettua dal suo punto di vista un acquisto intracomunitario, e deve

auto liquidarsi l’imposta. Quindi si crea un altro presupposto dell’imposta -> a ogni cessione

intracomunitaria deve corrispondere un acquisto intracomunitario, quindi se in italia non si paga iva

perché il paese di destinazione è in Francia, allora in Francia ci deve essere un soggetto passivo che

dichiara di avere fatto un acquisto intracomunitario e che paga l’imposta in Francia. Quindi le cessioni

sono non imponibili, mentre gli acquisti sono imponibili all’imposta.

Si tratta a questo punto di capire quando si ha la cessione intracomunitaria e l’acquisto

intracomunitario.

Cessione intracomunitaria: (Art 1 comma 1)

Ci deve essere innanzi tutto in Cessione (trasferimento a titolo oneroso di un diritto di proprietà o

costituzione e trasferimento di un diritto reale di godimento). È prevista espressamente in questo caso

l’onerosità! Occorre che il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta oppure che sia un ente non

commerciale che svolge anche attività commerciale e che quindi è in possesso di partita iva.

Requisiti:

- Cessione

- A titolo oneroso

- Nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta

- Trasporto o spedizione del bene dall’italia ad un altro stato membro (movimentazione fisica)

La cosa che dobbiamo sottolineare è: ha importanza chi effettua il trasporto? No, perché la norma

espressamente dice che il trasporto può essere effettuato dal cedente, dall’acquirente o da terzi per

loro conto.

Io sono soggetto passivo francese . Ho bisogno di un chilo di farina per la mia attività commerciale a

Parigi, e la voglio acquistare dall’Italia. Quindi si applica la cessione intracomunitaria senza iva. Del

trasporto me ne occupo io (francese). L’italiano si fida o deve preoccuparsi di verificare qualcos’altro?

Questo è il problema! La norma ci dice che uno dei presupposti per entrare nel regime delle cessioni

intracomunitarie, e quindi emettere fattura senza iva, è che effettivamente ci sia la movimentazione

fisica del bene, quindi che effettivamente il bene arrivi in uno stato membro. Ma io cedente come faccio

a sapere se il cessionario effettivamente porta la merce in uno stato membro o invece la va a rivendere

fuori dall’Ue ecc? serve una Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dell’italia e dell’ingresso del

bene in un altro stato dell’unione. È difficile dare la prova perché il francese dice che la merce la porta

in Francia per destinarla all’attività in Francia, ma l’agenzia delle entrate deve trovare in Francia

qualcuno che ha fatto un acquisto intracomunitario dal soggetto passivo italiano di quel chilo di farina.

Quindi come si risolve? -> prova documentale del Documento di Trasporto o Lettera di Vettura. Questo

documento è in triplice copia. Quando i

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serena.pescantina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortoleva Maria Grazia.