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IMPRESA COMMERCIALE (IMPRENDITORE INDIVIDUALE) O DA UNA SOCIETÀ DI
PERSONE COMMERCIALE O DA UN ENTE COMMERCIALE: esenzione nella misura
del 41,86% (nella stessa misura è prevista indeducibilità delle minusvalenze realizzate
dalla cessione di partecipazioni in regime Pex)
3. PARTECIPAZIONI CEDUTE DA UN SOGGETTO IRPEF (PERSONA FISICA) O DA UN
ENTE NON COMMERCIALE al di fuori dall’esercizio di un impresa commerciale (sia
nel caso di partecipazioni qualificate che non qualificate): imposta sostitutiva del 26%.
INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE
Minusvalenze realizzate: il regime di esenzione delle plusvalenze in regime Pex comporta,
simmetricamente, la totale indeducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito
della cessione di partecipazioni in regime Pex e dei costi diretti specificatamente
relativi alla cessione delle medesime partecipazioni.
Minusvalenze da partecipazione: in ogni caso, sono sempre interamente indeducibili le
minusvalenze connesse alle svalutazioni di partecipazioni detenute in regime
d’impresa, eseguite secondo la disciplina del bilancio civilistico in presenza di perdite delle
società partecipate. 30 novembre 2022
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS
Dal 1° gennaio 2005 entrano in vigore i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nell’Unione
Europea: sono stati inseriti in un apposito Regolamento UE 1606/2002 con l’obiettivo di
favorire l’informativa di carattere finanziario e di migliorare la comparabilità tra bilanci.
Essendo un Regolamento UE, questo ha carattere generale ed è obbligatorio per tutti gli
Stati membri.
Il legislatore ha esteso l’area di validità delle regole civilistiche alle clausole generali
inderogabili dei principi contabili internazionali (regole di qualificazione, classificazione e
competenza temporale). (International Accounting
I principi contabili internazionali sono stati emanati dallo IASB
Standard Board), che si compone di 4 organismi (IASC Foundation, IASB, SAC e IFRIC)
Sono costituiti dai seguenti documenti elaborati e approvati dallo IASB ed ai quali rinvia il
Regolamento 1606/2002:
(International Accounting Standards):
- IAS principi emanati dallo IASC e dallo IASB
prima del 2001
(International Financial Reporting Standard):
- IFRS emanati dallo IASC e dallo IASB a
partire dal 2001 (International Financial Reporting Interpretations Committee
- Interpretazioni IFRIC )
- Interpretazioni SIC
Soggetti che devono applicare gli IAS/IFRS:
- Società quotate
- Banche
- Assicurazioni
- Società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
- Intermediari Finanziari
L’adozione degli IAS è facoltativa se si tratta di soggetti non quotati
Regola interpretativa (propria) degli IAS/IFRS:
- Le interpretazioni analitiche non devono essere interpretate alla luce dei principi
generali.
- I principi generali non devono essere applicati quando sono in contrasto con le
interpretazioni analitiche (prevalenza delle disposizioni speciali sulle disposizioni
generali).
FRAMEWORK IASB: documento che delinea la cornice concettuale all’interno della quale i
principi contabili devono essere emanati, rivisti ed applicati. Contiene:
- indicazione delle finalità
- finalità da assegnare al bilancio d’esercizio
- principi di redazione fondamentali
- nozioni di attività, passività, patrimonio netto, costo e ricavo
- concetti di capitale e di conservazione del capitale.
La finalità informativa dei principi contabili internazionali privilegia gli investitori in quanto
fornitori di capitale di rischio. Si ritiene che l’informativa che tutela gli investitori tuteli nel
contempo anche le esigenze degli altri fruitori del bilancio d’esercizio.
Poiché le decisioni di investimento di denaro dipendono, a parità di rischio, dai ritorni attesi
in termini di flussi di cassa e dalla loro distribuzione temporale, il bilancio ha lo scopo
“capacità dell’impresa di generare
principale di fornire informazioni sulla futura
disponibilità liquide e mezzi equivalenti e sulla relativa tempistica e sul loro
grado di certezza .”
- SITUAZIONE PATRIMONIALE: evidenzia le risorse economiche che gestisce l’impresa (al
fine di prevedere la capacità di generare flussi di cassa in futuro), la sua struttura
finanziaria (per prevedere le esigenze di finanziamento future ed il modo in cui i profitti
e flussi di cassa futuri verranno distribuiti), il suo grado di liquidità e solvibilità (per
prevedere la capacità dell’entità di soddisfare i propri impegni finanziari alla scadenza)
e la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente in cui opera.
- CONTO ECONOMICO: evidenzia la redditività dell’impresa, consente di valutare i
cambiamenti potenziali delle risorse economiche (incrementi o decrementi del PN) e
“la possibilità che la stessa generi in futuro flussi finanziari impiegando le risorse a
disposizione”, oltre a formulare un giudizio sull’efficacia con la quale può impiegare
risorse aggiuntive eventualmente apportate dagli investitori.
Rispetto al bilancio civilistico, il conto economico del bilancio IAS non rappresenta le
operazioni derivanti da valutazioni, che influenzano il patrimonio senza transitare dal
conto economico.
- RENDICONTO FINANZIARIO: fornisce informazioni utili per prevedere la possibilità che
l’entità generi flussi finanziari o mezzi equivalenti e le sue esigenze di utilizzo di tali
flussi.
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Sono contenuti nel Framework, integrato dallo IAS1:
- Clausola generale (Framework, IAS1 e IAS10): il bilancio ha la finalità di fornire
informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni
della struttura finanziaria dell’impresa. Queste informazioni sono utili per un’ampia
gamma di utilizzatori, al fine di prendere decisioni economiche. La corretta
applicazione dei principi contabili porta alla redazione di un bilancio che presenta un
quadro chiaro e fedele delle informazioni richieste. Sono previsti: divieto di deroghe e
raccomandazione di informativa complementare se utile.
(al contrario degli IAS che vogliono evitare sopravvalutazioni dei valori, la
legge fiscale vuole certezza: vuole evitare sottovalutazioni ed elusioni.
Tuttavia, la legge fiscale soccombe per certi aspetti ai principi internazionali
proprio perché è imposto dal regolamento UE)
- Assunti fondamentali:
Principio di continuità della gestione: la capacità dell’impresa di continuare
la propria attività costituisce presupposto indispensabile per la redazione del
(going concern).
bilancio secondo criteri di funzionamento
Principio di competenza economica
- Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili:
Comprensibilità: il bilancio deve essere comprensibile per i potenziali
utilizzatori (soggetti dotati di una ragionevole conoscenza economica o
contabile).
Significatività e rilevanza: l’informativa deve essere significativa e rilevante
per le esigenze degli utilizzatori, che devono essere messi in grado di valutare i
flussi finanziari che saranno generati dall’impresa. Tale capacità deriva a sua
volta dalla natura e dalla rilevanza quantitativa delle informazioni di bilancio.
Attendibilità (articolata nei principi di rappresentazione fedele, prevalenza della
sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza): l’informativa deve
essere priva di errori o distorsioni e rappresentare correttamente la realtà
economica sottostante.
- prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni di gestione devono
essere rappresentate secondo la loro effettiva sostanza e natura economica, a
prescindere dalla forma giuridica o contrattuale che le stesse assumono (es.
leasing finanziario).
(In Italia, al contrario, vi è sempre data maggiore rilevanza alla forma giuridica,
anche se successivamente è stato limitato)
- neutralità: iI bilancio deve essere neutrale rispetto alle categorie di
interlocutori
- prudenza: ha una rilevanza giuridica secondaria rispetto al Codice civile, ed è
(«cautela adeguata al giudizio di
intesa come razionalizzazione delle valutazioni
valutazione in oggetto»)
- completezza: l’informazione deve essere completa. La completezza non deve
essere intesa in assoluto, ma in combinazione con il principio di rilevanza (ad es.
divieto di compensi di partite).
Comparabilità dei bilanci: in questo modo, è possibile procedere ad un
confronto significativo delle informazioni contenute in due o più bilanci.
Presuppone costanza dei criteri di valutazione. La comparabilità può essere
temporale (fra bilanci delle stessa impresa nel tempo) e spaziale (fra bilanci di
due o più imprese).
NB: alcune assunzioni non sono previste dal Codice civile (es. prevalenza della sostanza
sulla forma, attendibilità, neutralità). Altre assunzioni sono declinate diversamente dal
Codice civile (es. prudenza secondo l’art.2423-bis).
Principi integrativi al Framework contenuti nello IAS1:
- Costanza di presentazione del modello di bilancio e classificazione delle voci e dei
principi contabili
- Divieto di effettuare compensi di partite
- Obbligo di indicare in bilancio ogni voce rilevante e di aggregazione dei
valori irrilevanti
- Obbligo di fornire informazioni comparative
Principio integrativo nello IAS8: costanza nell’applicazione dei principi contabili
Definizioni IAS:
- RICAVI: incremento dei benefici economici nel corso dell’esercizio sotto forma di
afflusso o rivalutazione di attività o decremento di passività. Consiste in un incremento
del PN diverso da quello apportato dai partecipanti (sotto forma di capitale sociale)
(al contrario, il Codice civile definisce i ricavi come entrata sotto forma di
corrispettivo derivante dall’immissione sul mercato di beni e servizi alla cui produzione
è diretta l’attività dell’impresa)
- COSTI: decremento di benefici economici nel corso dell’esercizio sotto forma di
deflusso o svalutazione attività o incremento di passività. Consiste in un decremento
del PN diverso da quello apportato dai partecipanti (capitale sociale).
- ATTIVITA’: risorse controllate dall’impresa, risultato di operazioni svolte in passato,
dalle quali sono attesi futuri benefici economici.
- PASSIVITA’: obbligazioni e debiti attuali dell’impresa nascenti da operazioni svolte in
passato, il cui regolamento (estinzione delle passività) porterà alla fuoriuscita
dall’impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici.
Il