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Gli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi o delegati
I Decreti delegati o decreti legislativi, sono atti aventi forza di legge emessi dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento. Di regola, il Parlamento ricorre a tale delega quando la materia da disciplinare richiede un certo grado di specializzazione, oppure quando la disciplina da introdurre necessiti di essere trattata in modo unitario ed omogeneo. Da notare che ciò che viene delegato al Governo non è il potere legislativo bensì il solo esercizio della funzione legislativa. Essi una volta emessi e entrati in vigore, hanno efficacia e non richiedono controlli né ratifiche da parte del Parlamento.
I decreti legge L'art. 77 Cost. dispone che in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può, sotto la sua responsabilità, adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, ma il giorno stesso deve presentarsi alle Camere per la conversione, queste ultime.
anche se sono sciolte vengono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. In base al medesimo articolo della Costituzione, il decreto-legge dovrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni o perdere la sua efficacia sin dall'inizio. Quasi mai, però, le Camere riescono a rispettare tali termine, soprattutto a causa delle lungaggini parlamentari e delle divisioni in seno alle maggioranze. Di fronte all'inerzia del legislatore, il Governo ha cominciato a riprodurre in nuovi decreti il contenuto dei decreti non convertiti in 60 giorni, eventualmente tenendo conto degli emendamenti approvati dalle Camere. Il referendum abrogativo Il referendum abrogativo dispone della capacità di innovare il diritto oggettivo in negativo, in quanto abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge. L'abrogazione deve essere proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, assumendo così il carattere di atto dello Stato aventeforza di legge. Una volta intervenuta l'abrogazione, si ritiene comunemente che si costituisca un vincolo preclusivo nei confronti del legislatore ordinario, in omaggio al principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.). Al Parlamento sarà, quindi, precluso introdurre una disciplina che ricalchi i principi ispiratori e i contenuti essenziali della vecchia disciplina. Tale vincolo, però, non può essere permanente: in dottrina si propende per una durata pari ad una legislatura o comunque per un periodo di cinque anni, durante i quali non può essere neppure riproposta la richiesta referendaria bocciata dal corpo elettorale (art. 38 legge 352/1970).
I regolamenti parlamentari