DIRITTO TRIBUTARIO
Alessandra Magliaro
Corso 2019
Unitn
1 18.09
Il diritto tributario è una branca del diritto amministrativo. Diritto tributario: perché? Il fatto fiscale si
innesca in tutta una serie di questioni che sembrerebbero lontane dal diritto tributario. I primi accenni
relativi a questioni tributarie sono emersi da delle tavolette di argilla trovate presso i Sumeri: i tributi
venivano utilizzati per pagare la guerra. Finita la guerra rimasero i collettori delle imposte e diventarono
importanti, con grandi poteri: ogni fatto giuridico era tassato (funerali ES). Gli antichi egizi avevano un
sistema di tributi diretti e indiretti: avevano un’imposta sull’agricoltura tarata sulla ricchezza, la quale
derivava dall’esondazione del Nilo il sistema tributario era legato alla fertilità del terreno. Anche noi
oggi abbiamo l’imposizione del tributo sul reddito immobiliare, che viene calcolato sulla base della
rendita catastale (=rendita media, non effettiva).
Nell’Antico Egitto la gestione delle imposte era affidata agli scribi, che godevano di esenzioni =>
nascono discriminazioni. Con queste imposte pesanti il regno si sfalda. Nell’Antica Grecia il sistema
tributario si gestiva su base volontaria. No taxation without representation
Nella Magna Charta si stabiliva il principio basta all’imperio di uno
per la determinazione dei tributi. Anche nella rivoluzione francese di parla di discriminazioni fiscali:
clero e nobili non erano tassati. Margareth Thatcher, primo ministro inglese negli anni ’70, pensa alla
poll tax:
c.d. imposta che gravava sulla persona a prescindere dalla capacità reddituale; il suo governo
cade. Con l’Illuminismo si ha una sorta di liberazione dai tributi => quattro regole di Adam Smith.
Solo le prime sono state riprese negli ordinamenti moderni:
1. I sudditi devono contribuire al mantenimento del governo in proporzione delle loro facoltà art.
53 Cost
2. L’imposta deve essere certa e non arbitraria democraticità art. 23 Cost.
TRE PRINCIPI:
I. l’introduzione dei tributi compete all’istituzione che più rappresenta il popolo
II. ogni discriminazione fiscale deve essere eliminata
III. l’imposizione dei tributi deve tenere conto della capacità economica del singolo
Quali servizi indispensabili devo essere finanziati con l’imposizione tributaria? Istruzione, sanità, igiene
pubblica. Non solo. Nel primo dopoguerra molte imprese belliche vengono sostenute dallo stato (con
l’I.R.I.) per essere riconvertite ed evitare la crisi. Questa determinazione dipende dalla politica che si
vuole attuare. Anni’ 70 politica di Welfare scuola gratis, sanità gratis per tutti = aumento imposizione
fiscale.
Il diritto tributario va distinto dalla scienza delle finanze, che studia l’applicazione dei tributi in ottica
economica; studia le leggi economiche che vanno ad organizzare un sistema tributario. Il giurista
invece attua con istituti giuridici le scelte politiche in materia fiscale. Il diritto tributario non si occupa di
tutte le entrate statali, ma solo di quelle tributarie. Le entrate statali possono infatti derivare da
sanzioni, debito pubblico, beni venduti dallo stato.
prestazione economica patrimoniale imposta che ha la caratteristica a determinare il
TRIBUTO =
concorso alle spese pubbliche. L’imposta è coattiva: l’obbligazione tributaria deriva dalla legge. Il fine
dell’imposta è quello di concorrere alle spese pubbliche è possibile chiedere un tributo e finalizzarlo
al soddisfacimento di una determinata spesa (c.d. imposta di scopo)? In Italia vige il principio di unità
del bilancio: tutte le entrate sono in un unico bilancio, che soddisfa le varie spese. Le imposte di scopo
sono giuridicamente valide se lo scopo non è soddisfatto? Il contribuente deve essere rimborsato.
Questo non avviene. Le imposte di scopo tendono ad avere valenze meramente politiche. Vengono
poste in essere da piccoli enti territoriali, con possibilità per il contribuente di vedere se lo scopo
effettivamente viene realizzato. Se non realizzato il contribuente non voterà più quella forza politica. I
para-fiscalità =
tributi nascono da un fatto economico. Non si inserisce nella concezione di tributi la
contributi dovuti per previdenza e assistenza sociale, perché risponde ad un principio diverso (quello
assicurativo, art. 38 Cost).
Oggi c’è una crisi delle classificazioni, anche perché c’è una leggerezza del legislatore nell’individuare
le fattispecie, comunque restano quattro categorie di tributi:
- IMPOSTE = prestazioni/obbligazioni patrimoniali coattive legate alla capacità contributiva che
servono a finanziare le spese pubbliche indivisibili (quelle per cui non c’è la possibilità di
ripartire su ciascuno il beneficio: giustizia, difesa, sanità, istruzione).
2
- TASSE = entrate patrimoniali coattive che caratterizzano i servizi divisibili (es. tassa
universitaria che porta a beneficiare del titolo di studio).
Non è facile distinguere tra imposte e tasse, anche perché è lo stesso legislatore che fa
confusione con i termini ≫ ESEMPIO: canone RAI, che nasce come pagamento per l’utilizzo di un
servizio di televisione; negli anni ’60 un tizio va dal giudice per contestare il canone: aveva
comprato la televisione, ma non la utilizzava. La corte costituzionale dice che questo non è un
canone, ma è una tassa ≫ che la persona goda del servizio o meno no conta; la tassa va dovuta
in quanto si ha la proprietà del bene. Negli anni ’80 dei soggetti segnalano che i servizi non
arrivano per problemi di trasmissione: lo stato non permette di vedere le trasmissioni. La Corte
costituzionale dice che non è una tassa, ma un’imposta che ha come presupposto il possesso
dell’apparecchio. Anche se il contribuente non riceve il segnale, deve pagare.
ESEMPIO: servizio di trasposto pubblico quando pago l’autobus pago una tassa? NO, pago una
tariffa, un prezzo. Potrebbe essere però configurata come tassa.
C’è una riserva di legge alcuni enti territoriali che non hanno potestà legislativa (es. comuni);
se volessero avere mano più libera non dovrebbero istituire nuove tasse, ma trasformare alcune
tasse in entrate non tributarie. ES: tassa sui rifiuti che diventa tariffa di igiene ambientale; tassa
per l’occupazione di suoli pubblici che diventa canone. Il comune può quindi regolamentare
queste entrate non tributarie. La corte costituzionale dà un freno a queste manovre: nella tariffa
di igiene ambientale, dice la corte, dovrebbe esserci una corrispettività del servizio prestato con
l’attività che il comune fa; nella TIA però c’è anche una quota per lo spazzamento delle aree
pubbliche (di natura indivisibile). Per il canone occupazione aree pubbliche la corte
costituzionale dà una giustificazione.
Tassa c’è quando l’amministrazione soltanto potrebbe garantire il servizio. ES: trasporto pubblico
non è tassa quindi, perché può essere svolto dal privato. La valenza di titolo pubblico di una
laurea è una cosa che solo lo stato può dare. Bisogna saper distinguere tributi e non tributi.
- CONTRIBUTI: sono coattivi. Sono esclusi quelli previdenziali, quelli volontari, quelli all’ordine
professionale sono dubbi. Contributo è quell’entrata tributaria dovuta per lo svolgimento di un
servizio pubblico che lo stato fa uti cives e non uti singuli. ES: contributo di miglioria.
- MONOPOLI FISCALI: situazioni in cui una norma prevede che a tutti sia vietata una
determinata attività, tranne che ad uno che è il monopolista. All’apice deve esserci quindi una
norma. L’entrata per il monopolista è in parte tributaria: oggi sono pochissimi i monopoli fiscali
che rimangono => monopolio sul tabacco, sul gioco.
Noi studieremo le imposte. È importante distinguere se c’è tributo o meno –> per la giurisdizione per
esempio. 19.09
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Negli stati autoritari il sovrano aveva la possibilità di gestire il prelievo tributario senza il consenso dei
cittadini; oggi invece negli ordinamenti democratici il principio di obbligatorietà dell’imposizione
tributaria è collegata alla solidarietà sociale; l’obbligazione tributaria nasce da obbligazione di legge. I
criteri di determinazione delle imposte sono contenuti nella legge; si sottrae all’autorità fiscale la
possibilità di intervenire discrezionalmente.
Il diritto tributario è settore del diritto amministrativo; in altri settori del diritto amministrativo c’è
sempre bisogno di un intervento della pa. Nel diritto tributario c’è una riserva di legge. Lasciare una
discrezionalità all’amministrazione creerebbe dei problemi collegati alle aree di governo. La riserva di
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
legge la troviamo nell’art. 23 Cost:
imposta se non in base alla legge . La riserva di legge può essere:
Assoluta:
- ES 25 cost in materia di diritto penale
Relativa:
- ES 23 cost; nella riserva relativa non tutto deve essere disciplinato da una legge. Ci
possono essere atti regolamentari che possono disciplinare alcune aree. Gli aspetti coperti dalla
riserva sono:
individuazione del presupposto
soggetto passivo dell’obbligazione
base imponibile
passaggio fra base imponibile ed imposta ≫ imposta proporzionale o progressiva?
Rinforzata:
- le modifiche legislative devono avere un certo tipo di procedura
3
Riserva di legge = le norme impositrici devono essere basate su atti aventi forza di leggi o atti formali
di legge. Vediamo le fonti: Statuto dei diritti dei contribuenti L.
1. LEGGE. C’è una legge in senso formale importante:
212/2000 . È una legge che deriva da lontano: il contribuente del 1950 doveva fare pochi adempimenti
nei confronti del fisco (presentava dichiarazione poi aspettava la riscossione). Poi tutta una serie di
adempimenti vengono spostati sul contribuente: il contribuente non deve aspettare un atto
dell’amministrazione. Si addossano al contribuente adempimenti fiscali importanti. Nel 2000 esce allora
1. Le disposizioni della presente
questo statuto, che è una legge ordinaria. L’art. 1 comma 1 L. 212:
legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi
generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo
espressamente e mai da leggi speciali. ≫ la qualificazione come statuto ci dice che è si tratta di più
di una legge. La corte costituzionale l’autoqualificazione delle disposizioni dello statuto come attuative
della costituzione. Lo statuto:
a- in primis si rivolge al legislatore le disposizioni tributarie devono essere chiare
b- poi stabilisce principi importanti in materia di affidamento del contribuente
c- stabilisce altri principi collegati all’attuazione del prelievo
Ci sono poi atti aventi forza di legge, come i decreti legge (in caso di necessità ed urgenza) e decreti
legislativi.
2. DECRETO LEGGE ≫ è molto utilizzato in diritto tributario:
- in modo fisiologico
quando si decida di modificare le aliquote delle imposte di fabbricazione per evitare fenomeni
collegati alle rendite fiscali o agli accaparramenti; in questo caso non si può utilizzare lo
strumento della legge ordinaria; si usa il d-l perché entra in vigore immediatamente,
scongiurando accaparramenti.
o quando il governo si trovi ad emanare un d-l per erogare delle provvidenze; se non ci sono
fondi a bilancio, è fisiologico che la spesa venga coperta con altri fondi
- in modo patologico (senza necessità ed urgenza)≫ La corte costituzionale per molto tempo
in caso di mancanza di necessità ed urgenza si trovava impossibilitata ad agire: nei 60gg prima
della conversione era impossibile adire la corte. Nel 1995 con la sent. 29 la corte afferma che
potrà andare ad indagare sulla necessità ed urgenza anche se c’è già stata conversione del
decreto-legge. Così si è ridotto l’emanazione dei d-l.
Altro fenomeno = REITERAZIONE DEI D-L: se il dl non è stato convertito può essere reiterato.
La Corte cost. nel 1996 con la sent. 360 si trova davanti ad un dl con 17 reiterazioni. La corte
dichiara illegittima la reiterazione.
3. DECRETO LEGISLATIVO ≫ prevede una legge delega del parlamento con criteri direttivi e il
termine entro il quale deve essere emanato il decreto. È uno strumento utile in materia tributaria: la
disciplina di dettaglio viene confezionata da esperti dell’amministrazione finanziaria nel ministero
dell’economia.
4. LEGGI REGIONALI ≫ si è parlato a lungo del c.d. federalismo fiscali. Nel 2001 con la modifica della
costituzione si è detto che è stato superato il criterio di gerarchia delle fonti per approdare ad un
criterio di competenza. Come si individua questo criterio?
Stato competente esclusivamente x tributi erariali
Prima del 2001 lo stato riceveva i tributi, poi li ripartiva. Poi è sembrato più logico che il tributo venisse
riscosso direttamente dall’ente territoriale ≫ basta gerarchia.
Regioni a statuto ordinario:
1) possono avere compartecipazione di tributi erariali
2) possono avere possibilità di regolamentare alcuni aspetti di tributi loro spettanti ma istituiti con
legge nazionale (es. IRAP)
3) possono istituire tributi propri con il limite che non si tratti di presupposti già colpiti da imposta
nazionale; non ci sono tante aree che non siano colpite da legge erariale dello stato. ES: imposta
di soggiorno c’è normativa nazionale, poi ogni Comune è libero di istituirla o meno e regolarla
autonomamente. ES 2: imposta sui cani, che una volta esisteva; questa potrebbe essere
regolata dalle regioni.
Regioni a statuto speciale + TN e BZ: per loro vige il principio opposto, quindi ben potrebbero istituire
un tributo che colpisce un presupposto già colpito a livello nazionale ES: sardegna voleva istituire le c.d.
tasse sul lusso che stabilivano un’imposta sul soggiorno + imposta sulla plusvalenza derivante dalla
vendita di immobili situati in certi punti della regione (plusvalenza = costo rivendita – costo acquisto).
La corte costituzionale era intervenuta dichiarando l’illegittimità di questa legge ≫ una tassazione sulle
plusvalenze immobiliari è già prevista un’imposta a livello nazionale. Questa imposizione è stata
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istituita per colpire le c.d. plusvalenze speculative. La normativa regionale non era in armonia con la
disposizione nazionale perché non prevedeva un limite temporale che invece lo stato richiedeva. Ecco
che la legge sarda è illegittima.
Comuni: non avendo capacità legislativa, possono emanare solo regolamenti. Non c’è possibilità di
istituire un tributo. Possono però intervenire su alcune fattispecie interne ad una normativa nazionale o
regionale.
5. FONTI SOVRANAZIONALI: nel diritto tributario nazionale, ogni stato è dotato di potestà impositiva
indipendente e sovrana nel proprio territorio. Il fenomeno tributario non prende solitamente in
considerazione la cittadinanza: viene invece preso in considerazione la residenza nel territorio. Si
considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta (365 gg) siano iscritti
all’anagrafe della popolazione residente o abbiano la residenza nel territorio o abbiano il domicilio nel
territorio. Qual è la differenza tra residenti e non? Per esempio sul reddito: i residenti sono tassati sui
redditi ovunque prodotti nel mondo; i non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia.
Altri paesi possono avere però altri meccanismi, magari collegati alla fonte del reddito: se sono
residente in Italia con appartamento in argentina che affitto, questo reddito è soggetto ad imposta
italiana; in argentina potrei però essere tassato perché l’immobile si trova lì. Per evitare una doppia
imposizione, gli stati hanno fatto delle convenzioni sul modello dell’Ocse. Si utilizza il criterio
d’imposta: si può per esempio detrarre dal reddito l’imposta estera in Italia.
Altri trattati sono stati volti ad abolire gli ostacoli per la liberalizzazione agli scambi introducendo
zone di libero scambio. Più cogenti sono quei trattati che stabiliscono delle unioni doganali = i beni, le
persone e i capitali all’interno dei paesi trattanti possono circolare liberamente + politica unica relativa
alle importazione e alle esportazioni. 5
Le disposizioni fiscali nel trattato non sono tante e riguardano:
tributi indiretti
A) (su scambi, consumo, circolazione) es- artt. 110-111-113 TFUE = il consiglio
europeo adotta le disposizioni, quindi può adottare regolamenti o direttive (normali o self-
executive).
imposte dirette
B) => potestà legislativa all’art. 115 TFUE: il consiglio può stabilire direttive volte
al riavvicinamento delle disposizioni legislative. Il requisito dell’unanimità è “pesante”, può
essere usato in maniera ricattatoria.
Art. 107: divieto di aiuto di stato ≫ salvo deroghe dei trattati, sono incompatibili con il mercato interno
gli aiuti concessi dagli stati che falsino la concorrenza. Gli aiuti di stato sono spesso veicolati da sistemi
tributari: io d un credito d’imposta alle imprese dell’Abruzzo; è chiaro che posso incorrere a un divieto
di aiuti di stato.
Ci sono però alcuni aiuti compatibili con il trattato.
ARTICOLO 23 COSTITUZIONE
L’art. 23 Cost si applica a tutti i tributi: la caratteristica dei tributi è infatti la coattività, l’imposizione e
non la libera scelta. Il 23 è anche la norma che permette ad es l’istituzione
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