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METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO
L’accertamento è un procedimento tributario, che si inquadra nel grande genus del diritto
amministrativo.
1. accertamento analitico: art. 38 dpr 600/73. L’ufficio deve procedere al controllo della
correttezza degli elementi inseriti in dichiarazione con approccio analitico.
2. Accertamento sintetico che si fonda sulla presunzione per cui dal sostenimento di una spesa
è ragionevole dedurre un reddito idoneo a sostenerla se spendo 10 mila euro per massaggi, si
presuppone che abbia un reddito per farlo. È un accertamento che si basa sulle spese sostenute
dal contribuente. ES. rette di scuole private, assicurazioni vita, viaggi, ecc. si tiene conto poi del
nucleo familiare. Quando il reddito consumato si scosta per almeno 1/5 da quello dichiarato ecco
che può essere fatto un accertamento sintetico. È sempre una situazione indice di evasione? È
un accertamento presuntivo che obbliga l’amministrazione a fare il contraddittorio col
contribuente prima di disporre l’accertamento. Potrebbero essere soldi derivanti da risarcimento
danni, eredità, donazioni, interessi di patrimoni.
3. Redditometro: accertamento basato sul fatto che io ho degli indici di capacità contributiva
elevati (es. possiedo macchine costose, dipendenti domestici ecc) che vanno rapportati al
reddito. Questo accertamento non si basa sulle spese, ma sulla base di un indice presuntivo
disposto in sede centrale dell’agenzia delle entrate.
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4. Accertamento induttivo nei confronti dei soggetti tenuti alle scritture contabili: non solo gli
imprenditori, ma anche i liberi professionisti. Art. 39 dpr 600/73 negli anni ’50 fu stabilito
obbligo di presentare la dichiarazione per i soggetti IPERF. Negli anni ’70 fu attuata la grande
riforma: si stabilì una sorta di patto non scritto fra amm e contribuente sulla base del quale
i soggetti che tenevano una contabilità corretta/attendibile si procedeva con accertamento
analitico; questo per abbassare il reddito effettivo del contribuente. Se la contabilità era piena di
errori o non è proprio tenuta si sarebbe proceduto ad accertamento induttivo. Stessa cosa se il
contribuente è stato invitato ad andare in ufficio, ma il soggetto non si è presentato.
L’accertamento induttivo è una stima presuntiva che va a ricostruire il reddito.
Oggi questo patto è venuto meno. Si dice: io vedo che tu hai sostenuto delle spese, ma dico che
è irragionevole che tu le abbia sostenute sono un piccolo imprenditore del tessile e do una
grande sponsorizzazione ad una società sportiva. L’amm non contesta la sponsorizzazione, ma
contesta l’anti-economicità dell’operazione. Se hai avuto entrate per 3 e speso in sponsor
per 10: perchè?
Il patto degli anni ’70 era contabilità perfetta X accertamento analitico. Questo patto non
scritto viene meno quando ci si accorge che vengono richiesti una serie di adempimenti
contabili. La grande impresa deve tenere la contabilità per operare, ma il piccolo imprenditore
non ha bisogno della stessa contabilità. Eppure questo concetto di tenuta della contabilità era
da utilizzarsi sia per la grande impresa che per il piccolo imprenditore: è un aggravio eccessivo
per il piccolo imprenditore. Quindi nel 1985 il legislatore permette a soggetti che rientrino in
certi limiti di corrispettivi di avere la contabilità semplificata. Vendo però meno il patto, come si
declina? La contabilità semplificata non si presta bene all’accertamento analitico.
Si sviluppano una serie di accertamenti basati su indici presuntivi per piccole imprese si
predispongono dei valori in cui il legislatore indica il ricavo medio dell’imprenditore e se questo è
all’interno non verrà accertato. Come stabilire questo ricavo medio? Si sono succeduti nel tempo
una serie di strumenti:
a. coefficienti presuntivi
b. parametri
c. studi di settore: oggi aboliti; se tu non sei congruo con lo studio, io ti accerto.
d. ISA: indici sintetici di affidabilità; se tu hai un alto punteggio di affidabilità fiscale, io ti
premio. Non è uno strumento che fa scattare l’accertamento (com’era lo studio di settore),
ma è un premio perché si riducono le burocrazie. Se l’ISA è alto non servono garanzie,
oppure il termine per l’accertamento è ridotto. Gli ISA sono entrati a regime quest’anno. Oggi
questi ISA non sembrano molto affidabili.
La fase di controllo di chiude con: L’AVVISO DI ACCERTAMENTO o avviso di rettifica.
Questo avviso deve essere notificato al contribuente (è atto recettizio) ed è un provvedimento
amministrativo diviene inoppugnabile in assenza di ricorso; deve essere notificato formalmente entro
un certo termine a pena di decadenza e deve essere motivato. L’art. 42 del dpr 600 indica quali sono
gli elementi che deve contenere questo avviso:
Competenza dell’ufficio a emettere l’avviso: è competente l’ufficio dove c’è domicilio fiscale del
o contribuente
Termine: 5 anni se c’è dichiarazione; 7 se non c’è. NB: 5 anni che decorrono dal 31.12 dell’anno in cui
o è stata presentata la dichiarazione. Per i soggetti con massimo grado ISA il termine è 4 anni.
Firma: sottoscrizione del capo ufficio
o Notificazione secondo le regole previste dal dpr e cpc (raccomandata); il contribuente ha 60gg dalla
o ricezione per impugnare
Dispositivo: imponibile ricostruito e l’imposta che non è stata versata o è stata versata in misura
o minore
Motivazione [dpr 600 + L. 241 + Statuto]: non deve esprimere i motivi di opportunità, ma deve
identificare l’iter seguito dall’agenzia delle entrate. La motivazione serve ad informare il contribuente
dell’iter seguito per ricostruire il reddito, ma non è prova. La motivazione è un minus rispetto alla prova.
Con lo statuto dei diritti del contribuente una parte della dottrina porta in luce il fatto che la
motivazione dovrebbe contenere anche la prova, i mezzi di prova a supporto di quella motivazione. La
per relationem
motivazione può essere anche = fare riferimento ad un altro atto (es. processo verbale
di contestazione finale). Nel nostro ordinamento non vi è un obbligo generale di contraddittorio
preventivo = prima dell’emanazione di un atto lesivo per il contribuente (es. avviso di accertamento
sintetico). Vi sono però casi in cui il contraddittorio è espressamente stabilito dalla legge => quando è
obbligatorio, se il contribuente ha presentato memorie, la motivazione deve essere rafforzata con
le motivazioni dedotte dal contribuente; nella motivazione deve essere dato conto delle memorie e
delle osservazioni fatte dal contribuente e delle ragioni che hanno spinto l’amm ad emettere l’avviso di
accertamento. 04.10
Per quanto riguarda le imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IVA, IRAP), dal 2010, l’atto di accertamento
o atto impoesattivo
contiene anche l’intimazione ad adempiere (= ). In passato l’attività di
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accertamento e di riscossione del tributo erano nettamente separate. L’attività di accertamento era
affidata all’Agenzia delle entrate e la riscossione era attribuita a soggetti privati: la prima stilava un
elenco di contribuenti, i secondi riscuotevano e nel termine previsto per la riscossione il concessionario
principio non riscosso per riscosso
doveva versare l’importo finale previsto (=c.d. ): dovevano
versare allo Stato anche ciò che non avevano riscosso (salvo che provassero obbligazioni inesigibili).
Ciò creava una certezza temporale per le entrate dello Stato e garantiva anche una certa solerzia del
concessionario (che doveva sbrigarsi a riscuotere per non rimetterci). Questo sistema funzionava, ma al
contempo creava tutta una serie di perplessità. Successivamente tale regime viene meno, si creò
dunque una sorta di evasione da riscossione, poiché il concessionario versava allo stato ciò che
effettivamente aveva riscosso. Nel 2006 per ovviare a tale sistema viene istituita Equitalia a cui
affidato il compito di riscuotere le imposte. Ad oggi è l’Agenzia delle entrate e riscossioni che si occupa
di tale attività. La modifica del 2010 che inserisce l’intimazione ad adempiere fa sì che ci sia un
accentramento di accertamento e riscossione; per le imposte sui redditi non c’è più bisogno di
notifica dell’atto di accertamento e notifica di riscossione, perchè l’avviso di accertamento ha
funzione di accertamento della maggiore imposta dovuta E di intimazione ad adempiere.
INVALIDITA’ DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO ≫ Nel diritto civile c’erano azione di nullità e di
annullamento:
→ la prima è azione dichiarativa, la seconda costitutiva, quindi l’atto annullabile è valido fino ad esercizio
dell’azione di annullamento
→ la prima è imprescrittibile, la seconda è soggetta a termine. Poi con la L. 241/90 e modifica del 2005
arriva il cambiamento:
21-septies nullo
≫ il stabilisce che è il provv amm che manca degli elementi essenziali, che è viziato
da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché
negli altri casi previsti dalla legge;
21-octies annullabile
≫ il che è il provv adottato in violazione di norme di legge o viziato da eccesso
di potere o da incompetenza. Si applica al procedimento tributario? Sì, perchè lo si ricava a contrariis da
alcune di esclusione. PROBLEMA quando si parla di invalidità degli atti (dal 2005): nell’ord. tributario
l’azione di nullità non è imprescrittibile, poiché se così fosse si renderebbe incerto il gettito tributario.
Eppure le ipotesi di nullità in tributario sono tante: molti atti devono avere dei contenuti a pena di
nullità con questo il legislatore voleva impedire all’amm di integrare requisiti essenziali dell’atto.
21-octies non è annullabile
≫ il co 2 che il provvedimento adottato in violazione delle norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora per la natura vincolata del provv sia palese che il suo contenuto
. Come si
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato [c.d. regolarizzazione]
concilia tale norma con il diritto tributario? Si potrebbe dire che non è annullabile il provv emanato in
violazione delle norme sul procedimento, tuttavia se il provv viola norme costituzionali o dello statuto
esso è annullabile e dunque non regolarizzabile.
L’atto di accertamento deve essere unitario. L’amministrazione controlla il contribuente em