Il Ministero è coadiuvato dal Servizio per il Controllo Interno Finanze e dal Servizio consultivo e ispettivo
tributario (Secit). Del Ministero fa parte il Dipartimento per le politiche fiscali che svolge le attività
strumentali alle scelte di politica finanziaria.
b. Le Agenzie sono enti pubblici economici soggetti ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro. Esse
hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono autonome dal punto di vista regolamentare,
amministrativo, patrimoniale, contabile e finanziario.
Le Agenzie fiscali sono 4: Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, del Demanio. Esse hanno
assunto le funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti ministeriali.
Diritto Tributario Pagina 58 di 266
Alessandro Remigio Sezione Appunti
58. Schemi di attuazione dei tributi
Il modello standard di attuazione delle norme fiscali prevede che tale attuazione del tributo è affidata prima
di tutto agli stessi contribuenti ai quali sono imposti gli obblighi dell’autoliquidazione, di versamento, di
dichiarazione.
L’amministrazione finanziaria è titolare di un particolare potere da cui scaturiscono atti e provvedimenti
dotati dei caratteri ed effetti tipici degli atti amministrativi (autoritarietà, imperatività, esecutorietà).
Se il contribuente omette di dichiarare o non ha compiutamente dichiarato il presupposto o la base
imponibile del tributo, è compito dell’amministrazione finanziaria emettere un atto amministrativo definito
“atto di accertamento” (o atto di imposizione).
Il potere impositivo è affiancato dal potere di svolgere indagini e da quello di infliggere sanzioni:
l’emanazione di un atto d’imposizione comporta, di regola, l’applicazione di sanzioni.
Distinto dal potere di determinare il tributo vi è quello di riscuoterlo mediante la formazione di un titolo
esecutivo (il ruolo) con cui vengono riscosse le somme dovute in base alle dichiarazioni dei contribuenti e le
somme dovute in base agli atti di accertamento.
Diritto Tributario Pagina 59 di 266
Alessandro Remigio Sezione Appunti
59. Principi generali dell’azione amministrativa
Il nucleo centrale del rapporto contribuente-fisco è: il contribuente deve adempiere a degli obblighi
(dichiarare e versare); il fisco deve controllare e, se del caso, esercitare i suoi poteri autoritativi.
Tuttavia i rapporti tra contribuenti e fisco sono molto più fitti. Prima degli anni 90, l’amministrazione
finanziaria agiva come autorità emanatrice di atti unilaterali. Dopo gli anni 90 questa impostazione è mutata
per effetto della legge sui procedimenti amministrativi. Con questa legge, l.241/1990, vi è stata la modifica
di alcune regole comportamentali delle PPAA.
Tale legge, riformata nel 2005, realizza i principi di imparzialità e buon andamento previsti dall’art. 97 Cost.
L’art. 1 della legge indica i principi generali dell’azione amministrativa: economicità (adeguato uso delle
risorse a disposizione), efficacia (raggiungimento di risultati), pubblicità (prima si parlava di segretezza
dell’attività amministrativa), trasparenza. Si tratta di importanti precetti applicabili anche all’ambito
tributario.
Rilevanti sono i principi dell’ordinamento comunitario tra i quali vanno ricordati il principio di imparzialità,
il principio di partecipazione, l’obbligo di motivazione, il principio di contraddittorio, la risarcibilità dei
danni prodotti dalla PA, il termine ragionevole, il principio di proporzionalità.
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60. La disciplina generale dei procedimenti tributari
Le regole dei procedimenti tributari sono raccolte in un testo unico pur provenendo da più fonti. Seppur con
alcune limitazioni, i principi dettati in materia di procedimenti amministrativi sono quelli contenuti nella l.
241/1990.
In secondo luogo occorre considerare lo Statuto dei diritti del contribuente approvato con l. 212/2000.
Tuttavia vi sono notevoli differenze tra disciplina dei procedimenti amministrativi e disciplina dei
procedimenti tributari. Infatti della legge generale sui procedimenti amministrativi non si applicano né le
norme del capo terzo, in tema di partecipazione del cittadino al procedimento, né le norme del capo quinto,
in materia di accesso.
Si applicano in materia tributaria:
- il capo primo (principi generali);
- il capo secondo delinea la figura del responsabile del procedimento che svolge il ruolo di guida del
procedimento, di coordinatore dell’istruttoria e di organi di impulso ed è il soggetto mediante il quale la PA
dialoga con il cittadino;
- il capo quarto-bis (efficacia e invalidità dei provvedimenti amministrativi).
Il procedimento d’imposizione inizia sempre d’ufficio, sia quando è manca la dichiarazione sia quando la
dichiarazione è stata presentata e l’attività dell’ufficio è rivolta a controllare e a rettificare la dichiarazione.
Con quest’ultima, il contribuente non mira ad avviare un procedimento ma assolve un obbligo imposto dalla
legge.
Nel procedimento tributario d’imposizione non vi è una serie di atti da porre in essere prima
dell’emanazione finale e non esiste neanche un ordine necessario di atti istruttori. Infatti l’atto di
imposizione è un atto solitario.
Nel procedimento tributario non è previsto generalmente che vi sia un contraddittorio con il contribuente in
quanto non si applicano le regole in tema di partecipazione del cittadino.
Il procedimento tributario d’imposizione si conclude o con un avviso di accertamento o anche senza
l’emanazione di alcun provvedimento.
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61. Lo statuto dei diritti del contribuente. Collaborazione,
affidamento, buona fede
Nello Statuto dei diritti del contribuente vi sono diverse norme che disciplinano il rapporto tra
amministrazione finanziaria e contribuenti.
Esso contiene:
- Norme riguardanti il procedimento d’imposizione (obblighi per la PA e garanzie per il contribuente);
- Norme sostanziali in materia di compensazione, interessi di mora, non applicabilità di sanzioni
amministrative;
- Disciplina dell’interpello ordinario;
- Disciplina del Garante del contribuente.
La regola fondamentale in materia è dettata dall’art. 10 che dispone che “i rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
La buona fede e l’affidamento sono posti come regole di comportamento per entrambi i soggetti. In
particolare l’amministrazione deve comportarsi secondo buona fede a tutela dell’affidamento del
contribuente.
Numerose disposizioni dello Statuto devono essere considerate applicazione dei suddetti principi a
cominciare dagli obblighi di informazione imposti alla PA che deve:
- Garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati;
- Informare il contribuente di ogni fatto dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o
l’irrogazione di una sanzione;
- Informare adeguatamente i contribuenti non residenti in Italia;
- Garantire che i modelli di dichiarazione e tutte le comunicazioni siano comprensibili.
Inoltre deve:
- Non richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in suo possesso;
- Prima di procedere all’iscrizione a ruolo deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari;
- Svolgere gli accessi, le ispezioni e le verifiche con particolari modalità per non turbare l’attività del
contribuente;
- Motivare i propri atti.
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62. Il contraddittorio
Ai procedimenti tributari non si applicano le norme generali in tema di partecipazione del cittadino, nè vi
sono norme che impongono l’applicazione del principio del contraddittorio.
A tal proposito, l’Ufficio non è obbligato ad avvertire il contribuente dell’indagine avviata nei suoi
confronti, né vi è un generale riconoscimento legislativo del diritto di partecipare al procedimento e di
difendersi.
Vi sono solo norme che attribuiscono all’Ufficio la mera facoltà di ascoltare il contribuente.
Diritto Tributario Pagina 63 di 266
Alessandro Remigio Sezione Appunti
63. Il diritto di accesso agli atti
Nel procedimento tributario non si applicano le norme in materia di accesso agli atti e documenti
amministrativi. Quindi, secondo la giurisprudenza, tale diritto non può essere esercitato durante lo
svolgimento del procedimento, ma solo dopo la sua conclusione.
L’interpello ordinario: L’art. 11 dello Statuto attribuisce ai contribuenti il diritto di sottoporre
all’amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze con cui si chiede all’amministrazione di
fornire la propria interpretazione di una disposizione tributaria riguardo ad un caso concreto e personale
(interpello ordinario).
L’istanza di parere deve essere inoltrata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che deve
rispondere per iscritto entro 120 gg. La risposta deve essere motivata e l’amministrazione non può ignorare
l’istanza. Se tace, vale il silenzio-assenso.
L’amministrazione non è tenuta a rispondere se non sussistono i presupposti sostanziali dell’istanza o se
questa è formalmente invalida (non sottoscritta o sottoscritta da persona illegittima). Se la stessa istanza è
presentata da un numero elevato di contribuenti, l’amministrazione può fornire una risposta collettiva
mediante una circolare.
L’istanza può essere presentata solo se riguarda una disposizione la cui interpretazione risulti
obbiettivamente incerta.
In secondo luogo, l’interpello deve riguardare l’applicazione delle disposizioni da interpretare ad un caso
personale e concreto. Quindi l’istanza non può essere presentata a scopo accademico, ma solo da chi svolge
un’attività che comporta l’applicazione delle norme a cui si riferisce l’interpello.
Nell’istanza è onere del contribuente indicare quale sia la sua interpretazione, altrimenti, in caso di silenzio
dell’amministrazione, non può aversi l’assenso tacito.
La risposta dell’Agenzia mira a circoscrivere l’efficacia del parere sul piano oggettivo. Infatti l’affidamento
del contribuente nella risposta ricevuta è tutelata dalla sanzione di nullità che inficia gli atti
dell’amministrazione contrastanti con i pareri resi.
Se il contribuente si attiene alla risposta dell’Agenzia, non possono essere emessi atti d’imposizione o
sanzionatori che contraddicono la risposta data. Qualsiasi
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