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LE IMPOSTE SUI REDDITI

CAPITOLO PRIMO. Il sistema. Tipologia delle imposte sui redditi. Le imposte sono variamente classificate, secondo criteri e scopi assai diversi. La distinzione basilare è quella tra imposte dirette e indirette. Sono dirette le imposte che hanno come presupposto il reddito o il patrimonio, indirette tutte le altre. Secondo la definizione dei giuristi, le imposte dirette colpiscono manifestazioni dirette della capacità contributiva (ad esempio, il reddito), mentre le indirette colpiscono espressioni indirette di capacità contributiva (ad esempio, i consumi).

Le imposte dirette si dividono in personali e reali. Nelle imposte personali sul reddito assume rilievo la situazione personale o familiare del contribuente (ad esempio, l'ammontare del reddito complessivo, la struttura del nucleo familiare, ...). Nelle imposte reali non hanno rilievo elementi di natura personale.

Le origini delle imposte sui redditi. Il sistema italiano delle imposte sul...

reddito nasce nella forma di imposte reali, che colpiscono specifici tipi di reddito. L'urbanesimo accentuò il rilievo della proprietà e della rendita edilizia e, quindi, dell'imposta sui redditi dei fabbricati.

In Italia, dopo l'Unità, non fu accolta l'idea di istituire un'imposta generale sul reddito; fu invece introdotta, accanto alle due imposte fondiarie, un'imposta sugli altri redditi, denominata "imposta di ricchezza mobile".

In altri Paesi, il sistema di imposizione sul reddito era caratterizzato da imposte generali sul reddito di tipo progressivo; in Italia, invece, si è giunti con molto ritardo a creare, con l'Irpef, un'imposta con tali caratteri.

La tassazione dei redditi societari è un fenomeno relativamente recente. La svolta si è avuta negli anni '70, con l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dal 2004 rinominata in imposta sul reddito delle società (IRES).

reddito delle società (Ires). Nei sistemi tributari, vi è una tradizionale prevalenza delle imposte sul reddito rispetto a quelle sui patrimoni.

La riforma tributaria degli anni '70. Il sistema introdotto con la riforma del 1971-73 si impernia, in via primaria e principale, su due imposte che colpiscono tutti i redditi delle persone fisiche e degli enti (Irpef e Irpeg); ciò che acquista specificamente rilievo è, di regola, l'esistenza di un reddito complessivo a disposizione del soggetto. La perfezione del disegno teorico è contraddetta dalle pratiche evasive ed elusive ed, inoltre, dai regimi di esenzione o di agevolazione, dai regimi sostitutivi, dalle norme che permettono di "erodere" la base imponibile, etc.

Nel 1998, alla tassazione dei redditi, si è affiancata l'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) che non colpisce il reddito, ma il "valore della produzione netta".

Le riforme della seconda

Metà degli anni '90. Con la legge 23 dicembre 1996 il parlamento ha accordato al Governo una serie di deleghe, la cui realizzazione ha apportato modifiche riguardanti: l'istituzione dell'Irap; il riordino dell'Irpeg con l'introduzione di due aliquote; il trattamento fiscale dei redditi di capitale e di talune plusvalenze; la disciplina delle operazioni straordinarie; il credito d'imposta correlato agli utili societari; gli enti non commerciali e le Onlus.

La riforma del 2003. Con la legge 7 aprile 2003 è stata approvata una delega per la riforma del sistema fiscale statale, i cui tratti salienti erano due: la formazione di un "codice" e la riforma della disciplina dei singoli tributi (e la loro riduzione a cinque imposte).

La delega è stata realizzata in parte. Il nuovo sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni, denominato regime di participation exemption, comporta l'eliminazione del credito d'imposta.

Nel previgente sistema di tassazione gli utili erano tassati prima presso la società (con Irpeg) e poi presso il socio, mal'imposta pagata dalla società era imputata al socio, cui era attribuito un credito d'imposta. Se il socio risiede in uno Stato diverso da quello in cui risiede la società partecipata, il metodo dell'imputazione presenta difficoltà applicative. Il sistema dell'imputazione ha ceduto il passo al sistema dell'esenzione, che modella la tassazione sulla situazione oggettiva della società, invece che su quella soggettiva del socio. La detassazione del dividendo è attuata in modo completo solo nei confronti dei soggetti passivi Ires. Per i soggetti passivi dell'imposta sulle società, il sistema dell'imputazione è stato sostituito dal criterio dell'esenzione (participation exemption), che riguarda non solo i dividendi, ma anche le plusvalenze derivanti da partecipazioni sociali.

immobilizzate. Per le persone fisiche, per gli imprenditori individuali e per i soci delle società di persone permane la tassazione, ma solo una parte del loro ammontare; la doppia imposizione economica è quindi eliminata solo in parte.

L'imposta pagata dalla società era, per l'Erario, un gettito non definitivamente acquisito, perché eliso dal credito d'imposta del socio. L'abolizione del credito d'imposta rende ora definitivo il gettito dell'Ires.

Imposta sui redditi delle società e imposta sui dividendi del socio sono indipendenti, con effetti, in taluni casi, di parziale doppia imposizione.

La participation exemption esclude la rilevanza delle perdite su partecipazioni e non comporta la detassazione integrale dei dividendi intra-gruppo. A ciò pone rimedio il consolidato nazionale, che, tassando la somma dei risultati fiscali conseguiti dalle singole società, permette la compensazione, all'interno dei gruppi.

delle perdite e degli utili.

CAPITOLO SECONDO. L'imposta sul reddito delle persone fisiche: aspetti generali.

Sezione prima (il presupposto)

Le nozioni economiche di reddito.

Le principali nozioni di reddito, elaborate dagli economisti, sono tre: il reddito come prodotto, il reddito come entrata e il reddito come consumo (oricchezza consumata).

Secondo la nozione di reddito come prodotto, un'entrata ha natura di reddito solo se deriva da una fonte produttiva. La nostra legislazione fiscale tassa sia i redditi prodotti in modo continuativo, sia i redditi variabili ed eventuali e quelli prodotti una tantum.

Il reddito-entrata rappresenta un netto ampliamento del concetto, poiché comprende sia i frutti del patrimonio e dell'attività del soggetto, sia gli incrementi patrimoniali, quale che ne sia l'origine causale.

Si può affermare che il nostro sistema, pur se indubbiamente fondato sul concetto di reddito come prodotto, mostra significative aperture verso

Il concetto di reddito entrata (ad esempio, sono tassate le plusvalenze non speculative e le vincite alle lotterie). La concezione del reddito come consumo implica che dovrebbe essere tassata solo la ricchezza consumata: non dovrebbe essere tassato né il reddito risparmiato, né il reddito di capitale. Il nostro sistema tassa in misura limitata i redditi di capitale (con imposte sostitutive proporzionali).

Le nozioni di reddito nel testo unico. Nel Testo unico non vi è una definizione di reddito. Vi è, invece, la definizione delle singole categorie reddituali. Poiché tutte le categorie reddituali indicano come reddito proventi derivanti da fonti produttive, il reddito può essere definito, in generale, come incremento di patrimonio, derivante da una fonte produttiva.

Il catalogo legislativo delle categorie reddituali è il seguente: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi

formattazione, etc.).

La ratio della classificazione conferire omogeneità di contenuto a ciascuna categoria, al fine di stabilire regole uniformi per la quantificazione dell'imponibile.

Al tempo stesso, il legislatore ha dovuto soddisfare l'esigenza di comprendere, nelle categorie delineate, tutta la materia imponibile. Questa esigenza ha portato:

  • alla elaborazione di categorie che utilizzano definizioni più ampie della nozione utilizzata;
  • alla inclusione, in alcune categorie, di redditi di carattere spurio;
  • alla elaborazione di una categoria residuale (redditi diversi) che non presenta omogeneità di contenuto.

A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione. Le diverse categorie reddituali sono uno strumento di individuazione e classificazione della materia imponibile e l'oggetto di regimi giuridici diversi, concernenti il sistema di determinazione dell'imponibile e regole formali diverse (obblighi di dichiarazione, metodi di formattazione, etc.).

accertamento,…).Il nostro sistema di tassazione dei redditi è informato, come già detto, alcriterio di tassazione del reddito inteso come prodotto.Si può comunque dire che le categorie reddituali “tipiche” sono tuttecategorie di “redditi prodotti”, alla luce di una nozione lata di fonteproduttiva, e di un concetto lato di nesso di causalità tra fon te e reddito.Nel caso dei “redditi diversi” non vi è una fonte unitaria che valga aregolare in modo uniforme tutte le ipotesi tassabili. In alcuni casi, quindi, ilreddito è inteso nell’accezione di “reddito entrata”.Il presupposto dell’imposta.Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso diredditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6.Vi sono redditi tassabili quando sono percepiti (“principio di cassa”); è ilcaso dei redditi di capitale,

di lavoro, diversi: possesso significa percezione. Nel caso dei redditi fondiari, il possesso va riferito all'immobile; nel caso del reddito d'impresa non vi è possesso del reddito, ma dell'apparato produttivo. Esistono quindi diverse nozioni di "possesso". Differenza tra reddito e patrimonio. Reddito e patrimonio sono concetti da tenere distinti, come sono da distinguere i proventi reddituali dalle entrate patrimoniali. Il patrimonio è l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto in un dato momento. Il reddito, invece, è un fenomeno dinamico: esso è infatti la risultante delle variazioni incrementative del patrimonio. Il patrimonio è uno stock, il reddito un flusso. Reddito sono soltanto le entrate o proventi che derivano da una.
Dettagli
A.A. 2021-2022
238 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentinaacqua di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Fortunato Nicola.