Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 95
Appunti di diritto tributario Pag. 1 Appunti di diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 95.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto tributario Pag. 91
1 su 95
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Verifica e processi verbali

Nel corso della verifica il contribuente è tenuto a rispettare le richieste dell'Amministrazione.

La descrizione dettagliata delle operazioni compiute nel corso delle indagini è effettuata nel processo verbale di verifica, scritto giorno per giorno, all'interno del quale vengono riportate le ispezioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute.

Deve essere redatto anche il processo verbale di constatazione, che sintetizza i dati rilevanti.

Dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni decorre un termine di trenta giorni, entro cui il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, che devono essere valutate dagli uffici impositori.

L'avviso notificato prima del termine non è invalido se è anticipato per ragioni di particolare urgenza, indicate nella motivazione dell'avviso.

Collaborazione dei comuni

I comuni possono partecipare

All'attività di accertamento, segnalando all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza elementi utili a integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente deve segnalare all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, insieme a dati e fattirilevanti.

Scambio di informazioni con altre amministrazioni finanziarie

Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedono lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie degli Stati contraenti, sia al fine di applicare le disposizioni della convenzione, sia per l'applicazione delle imposte di ciascuno Stato contraente.

L'Amministrazione finanziaria può anche autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri.

Rapporti tra istruttoria amministrativa e processo

La verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza è un'attività amministrativa, ma la Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia sono anche organi di polizia giudiziaria, per cui, se nel corso della verifica emergono notizie di reato, devono darne notizia alla Procura della Repubblica: ogni fase successiva del procedimento dovrà svolgersi applicando le norme del codice penale.

La Guardia di finanza, operante come polizia giudiziaria, può trasmettere agli uffici fiscali documenti, dati e notizie reperiti in sede di indagini preliminari, ma è necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Epilogo dell'istruttoria

Dopo la conclusione della verifica, il processo verbale è esaminato dall'Agenzia delle entrate; il verbale è trasmesso alla Procura della Repubblica se i verificatori ritengono di aver rilevato fatti penalmente rilevanti.

Il contribuente può presentare all'Agenzia

delle entrate, entro sessantagiorni, una memoria difensiva, contenente osservazioni e richieste. Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo che una violazione è stata rilevata, e può presentare istanza di accertamento con adesione, chiedendo all'ufficio di formulare una proposta: può nascere un accordo che diventa la formazione di un accertamento con adesione. Se non c'è ravvedimento operoso o accertamento con adesione, l'ufficio può emettere un avviso di accertamento e può notificare un atto di contestazione delle sanzioni amministrative. L'avviso di accertamento Natura giuridica L'atto finale del procedimento amministrativo di applicazione delle imposte è un provvedimento chiamato "avviso di accertamento". L'avviso di accertamento è espressione di una funzione vincolata, infatti molto spesso è anche chiamato "atto di imposizione", per mettere inrilievo che con esso l'ufficio impone il debito tributario, e consiste sostanzialmente nella verifica dell'imponibile. L'avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo vincolato, che determina autoritariamente l'obbligazione tributaria. Contenuto e sottoscrizione Nell'avviso di accertamento possiamo distinguere due parti: la motivazione e il dispositivo (detto parte precettiva). La componente fondamentale è soltanto la determinazione dell'imponibile: infatti l'avviso di accertamento stabilisce l'imposta dovuta. Gli avvisi di accertamento contengono di regola anche la sanzione, dato che la sanzione collegata al tributo deve essere irrogata con l'avviso di accertamento del tributo. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, altrimenti è nullo. La motivazione Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.indicato per presentare un ricorso contro l'atto notificato. La motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria è un requisito fondamentale per garantire la trasparenza e la tutela dei diritti del contribuente. Essa deve essere chiara e completa, in modo tale da consentire al contribuente di comprendere appieno le ragioni che hanno portato all'emissione del provvedimento impositivo. In particolare, gli avvisi di accertamento devono essere motivati in modo autonomo, senza semplicemente richiamare altri atti. Tuttavia, è possibile che vengano allegati all'avviso di accertamento altri documenti o atti che supportano la motivazione, ad esempio relazioni tecniche o perizie. L'art. 7 dello Statuto prevede anche che gli atti dell'Amministrazione finanziaria debbano indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato. Inoltre, devono essere indicati l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto e le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale competente per presentare un ricorso. In conclusione, la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria è un elemento essenziale per garantire la trasparenza e la tutela dei diritti del contribuente. Essa deve essere chiara, completa e autosufficiente, consentendo al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'emissione del provvedimento impositivo.

O l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

La notificazione

L'avviso di accertamento deve essere notificato al suo destinatario. La notificazione non è soltanto il modo in cui l'atto viene portato a conoscenza del destinatario, ma la modalità con cui l'avviso di accertamento viene ad esistenza: l'atto di imposizione esiste ed esplica i suoi effetti solo se notificato.

Gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna dell'atto al personale del servizio postale. È dalla ricezione dell'atto che decorre il termine per impugnare.

La notifica dell'avviso di accertamento può anche avvenire tramite PEC.

La notificazione deve essere effettuata non oltre un termine previsto a pena di decadenza, in ogni caso superiore a 60 giorni dalla notifica del processo verbale.

Se la notificazione non avviene entro quel termine, l'atto notificato

inritardo è annullabile. Gli effetti dell'avviso di accertamento sull'obbligazione tributaria.

La dichiarazione è un atto che concorre, insieme al presupposto, a costituire l'obbligazione, influenzando la sua esigibilità.

Se l'obbligazione non è esigibile, è necessaria l'emanazione di un atto impositivo. La dottrina però è divisa su questo punto: ci si chiede se gli effetti dell'avviso di accertamento siano di natura dichiarativa o costitutiva.

Secondo la teoria dichiarativa, l'obbligazione tributaria sorge non appena si verifica il presupposto di fatto del tributo; l'obbligazione nasce così per legge, direttamente dal presupposto, ed è poi dichiarata dallo stesso contribuente e accertata dall'Amministrazione finanziaria.

Per la teoria costitutiva, invece, anche se dal presupposto di fatto o dalla somma del presupposto e della dichiarazione scaturisce una obbligazione di fonte legale,

l’atto impositivo dell’amministrazione ha valore costitutivo di una obbligazione tributaria. Quindi l’avviso di accertamento svolge una funzione fondamentale, perché, se il contribuente non presenta la dichiarazione, o la presenta con contenuti inesatti, il fisco, per ottenere l’attuazione della legge tributaria, deve necessariamente emettere l’avviso di accertamento: perciò l’avviso di accertamento costituisce l’obbligazione che il contribuente ha omesso di dichiarare, o non ha dichiarato integralmente. L’avviso di accertamento ha efficacia retroattiva, con riferimento al momento in cui il debito d’imposta doveva sorgere come effetto della dichiarazione. Per questo, il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi sulla maggiore imposta, a partire da quando doveva essere effettuato il versamento dell’imposta che è stata costituita dall’avviso, ma che doveva essere dichiarata e versata in.precedenza.Gli effetti esecutivi L'avviso di accertamento è un titolo esecutivo: esso deve contenere infatti anche l'intimazione ad adempiere quando è decorso il termine per la proposizione del ricorso, con l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine del pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata all'Agente della riscossione, il quale procederà alla procedura di esecuzione forzata. Avviso annullabile e avviso nullo Nello Statuto, all'art.10-bis, è sancita la "nullità" degli atti impositivi non preceduti dalla richiesta di chiarimenti o non motivati e la nullità degli atti non conformi alle risposte agli interpelli. La "nullità" è intesa in "senso debole", cioè non è usata per indicare che l'atto è privo di effetti, ma che l'atto è efficace anche se viziato, ma può essere impugnato e annullato. Quindi la

“nullità in senso debole” equivale all’annullabilità del diritto privato.

Quando la nullità non è espressamente prevista, l’interprete deve valutare la ratio della norma violata. Deve ritenersi invalidante la violazione di norme:

  1. dirette a garantire che l’Atto amministrativo sia conforme ai presupposti di fatto e di diritto;
  2. limitanti i poteri dell’amministrazione finanziaria.

I vizi non invalidanti sono considerati semplici irregolarità.

La nullità è invece diversa: è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione del giudicato o negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Bisogna quindi distinguere tra nullità in senso forte e nullità in senso debole.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
95 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Mauro Michele.