Ci sono dei momenti basilari nello studio del sistema tributario che
riguardano punti di arrivo del nostro sistema ed anche quello della
maggiora parte dei paesi industrializzati. no taxation without
Principio che deriva dalla Magna Carta
rappresentation la decisione relativa all’imposizione deve essere più
vicina possibile al consenso e non al soggetto regnate. Anche la
rivoluzione americana ha all’interno, come scintilla, la rivolta contro la
tassa del the. Ancora, la Rivoluzione francese, tra tutti gli altri principio
che l’hanno ispirata, c’era anche quella della non discriminazione basata
su censo o altro.
Venendo alla storia moderna, nella GB della Thatcher, questo primo
ministro era riuscito a superare una grandissima rivolta sindacale, quella
relativa ai minatori, all’epoca fortissimi in GB, era riuscita a vincere una
guerra; il governo della Thatcher cade sull’imposizione di una tassa, la
Poll Tax.
Vediamo come il dato fiscale sia un dato rilevante all’interno
dell’ordinamento; con l’illuminismo si diffondono le quattro regole di
Adam Smith: 1
1. I sudditi di uno Stato devono contribuire al manteniamo del governo
in proporzione delle loro facoltà; (istituzionalizzata a ns art. 53
Cost.)
2. Imposta deve essere certa e non arbitraria; principio che ritroviamo
nell’art. 23 Cost principio di
riserva legale in materia tributaria,
3. Imposta che deve essere elevata nel tempo e nel modo in cui è
probabilmente più comodo per il contribuente di pagarla (questa
regola ormai non viene tanto più presa in considerazione);
4. Ogni imposta deve essere cosi stabilita che esca dalle tasche del
popolo quanto meno è possibile per il pubblico tesoro dello Stato
(cioè, controllo spese pubbliche affinché venga richiesto al
contribuente di pagare solo quanto necessario a sostenerle) regola
più importante ma più disattesa;
Il fenomeno tributario si pone in modo diverso a seconda dei momenti
soprattutto a seconda della classe politica: con una classe abbiente, si
avranno imposte più sui consumi che sui redditi; in caso opposto, ci
saranno imposte più legate al reddito, con fini redistributivi per
sostenere le pubbliche spese. Le spese pubbliche devono essere
caratterizzate da:
a) Indivisibilità: per cui non è possibile comprenderne l’effettivo vantaggio
sul singolo
b) Consolidamento: siano considerate spese indifferibili (es. difesa, che ci
viene dal sistema degli Egizi).
Il problema è dato dal fatto che questi bisogni che dovevano avere
consolidamento e indivisibilità, non sono più tanto identificati: quali
possono essere? La sanità ad es., che nel nostro paese è
caratterizzata da consolidamento e indivisibilità, mentre in altri paesi
non lo è e ci si rivolge a un meccanismo assicurativo più che tributario.
Il problema è appunto l’elevato numero di imposte, come anche
l’elevato importo, che è legato al problema di dover capire quali spese
devono essere sostenute. Questo è stato causato da molti fenomeni, ad
esempio dal fatto che fino a qualche anno fa noi avevamo ancora molte
imprese statali, che avevamo ereditato dall’IRI, Istituto di Riconversione
Industriale (era un istituto che si occupava di riconvertire le aziende
belliche, finita la guerra per evitare il loro fallimento e lo fa con i soldi
pubblici). Tuttavia, l’azienda che fa panettoni, essendo un’azienda
statale, se va in perdita, viene finanziata con le imposte della
popolazione bisogno consolidato che viene meno qui: bisogno
tributario disfunzionale soprattutto dal punto di vista della tecnica
legislativa. Questo comporta che man mano gli strumenti tributari si
sovrappongano.
Diritto tributario =complesso di norme che regola imposizione e
riscossione tributi, il rapporto che si instaura tra soggetto attivo e
passivo dell’imposizione e quelli che sono i rapporti collegati. Diritto
tributario come diritto autonomo nasce recentemente, ottiene con
metodo giuridico gli obbiettivi indicati degli economisti. Il diritto
tributario si occupa solo dei tributi, che è solo una particolare forma di
entrata; oltre a questo, entrate possono essere anche dai prestiti da
singoli, vendita di immobili (attività commerciale poste in essere
dall’ente, es. vendita di beni demaniali), partecipazioni in società e cosi
interessi, oppure anche sanzioni monetarie. Noi non ci occupiamo di
queste entrate, ma solo di quelle tributarie
≠ scienza delle finanze, che studia lo stesso fenomeno dal pdv economico.
≠ diritto finanziario, che si occupa di tutte le entrate e le spese e studia il
bilancio dello stato;
Cosa si intende per tributo?
Il diritto tributario è recente, prende origine e ha una sua ovvia
discendenza dagli studi economici, in particolare dalla scienza delle
finanze, e l’influenza è sentita, tanto è che oggi l’imposta sui redditi
delle persone fisiche (IRPEF), dove viene assunto a presupposto
d’imposta il reddito che non è mai definito dal leg. fiscale che cosa sia,
ci deriva dagli studi economici; abbiamo poi avuto un percorso con cui ci
siamo poi avvicinati agli istituti privatistici; oggi invece il diritto
tributario è considerato più vicino a istituti di diritto pubblico e non più
privato
Tributo= prestazione patrimoniale coattiva, caratterizzata a
determinare il concorso con le spese pubbliche (definizione che
deriva da altre discipline):
Patrimonialità e coattività: questo lo distingue dalle altre
prestazioni patrimoniali, l’imposta è determinata dall’autorità del
soggetto attivo, senza il concorso di quella del soggetto passivo (≠
entrate private, che derivano da consenso o fatto illecito);
Determina il sorgere di un’obbligazione;
Ha effetti permanenti, i suoi effetti sono irreversibili e definitivi (≠
prestito forzoso);
Serve a finanziare le spese pubbliche. Le spese pubbliche
considerate indivisibili. Oggi si sente parlare dei c.d. tributi di
scopo come ad esempio il comune di Rimini che per una fiera ha
imposto un tributo di scopo per realizzare quell’opera: è sicuramente
un tributo, ma il problema è che alla spesa nel ns ordinamento
(per principio dell’unità che regola la redazione del bilancio), non si
può apporre un vincolo di destinazione ad un’entrata, in
realtà dunque dal punto di vista tributario ha una valenza extra
politica, che a noi non interessa.
Cosa si intende per finanziamento delle spese pubbliche?
Le spese pubbliche sono indivisibili: il tesauro afferma che vi è una
differenza tra spese indivisibile, coperte dalle imposte, e spese divisibili,
finanziate dalle tasse. Nel nostro ordinamento per i principi che
attengono alla redazione del bilancio che prevede l’unicità non si
possono apporre dei vincoli di destinazione ad un’entrata; quindi quando
si parla di tributi di scopo ha valenza politica da punto di vista tributario
A noi interessa la fattispecie da cui nasce il tributo: un fatto economico, che
la distingue dall’entrata delle
sanzioni che hanno come presupposto delle violazioni.
Non rientra nel nostro campo di studio tutto quello che è il sistema
contributivo, previdenziali e assistenziali che sono esterni al campo
tributario; non sono sottoposti alle riserve di legge del sistema
tributario; fanno riferimento all’art 38 cost, non all’art. 53!
Quindi il diritto tributario ha un oggetto ridottissimo! Ma comunque
pone una serie di problemi non da poco.
Questa macro-categoria di tributo è distinta in quattro istituti:
1. Imposte
Noi in realtà facciamo diritto dell’imposta, c’è una sovrapposizione
quasi totale tra tributo e imposta
che corrispondono a entrate e obbligazioni di tipo patrimoniali, coattiva
e che devono finanziare
spese pubbliche indivisibili, quindi hanno il carattere di sacrificio.
L’imposta è dovuta dal legislatore e cosi è istituita per sostenere
spese pubbliche indivisibili.
2. Tasse
La tassa giuridicamente ha un collegamento non con il principio del
sacrificio, ma con il principio del beneficio, quindi è correlata a una
certa controprestazione, anche possibile e non effettiva, che viene
data dal soggetto pubblico. Ecco che allora si fa riferimento non più a
spese indivisibili ma abbiamo un collegamento con spese che sono
divisibili! Es: Università (nel ns sistema in parte l’università è
finanziata attraverso imposte ma voi pagate comunque tasse
universitarie, la controprestazione a fronte di queste tasse è il titolo
di laurea, cioè il fatto che il mio titolo venga riconosciuto, quello che
paghiamo noi in forma di tassa cosi che il titolo che io avrò sia
riconosciuto dall’ordinamento). Altro es: tassa concessioni
governative, pagate perché si vuole andare a caccia e per questo è
necessario il permesso; oppure, documento che si vuole ottenere
dall’amministrazione (e si paga per ottenere documento che abbia
quel valore legale).
Innanzitutto, si deve tenere conto che tante volte per alcuni tributi
non è chiaro se siamo di fronte ad un’imposta o a una tassa. Corte
Cost. dice che è irrilevante il nome che viene dato, l’importante è il
contenuto: si devono guardare gli elementi. Es: canone
radiotelevisivo, che nasce come pagamento da pagare per la
ricezione del servizio pubblico di televisione della Rai. Viene eccepita
una questione davanti alla Corte costituzionale negli anni ’70 relativa
al pagamento del canone: il privato non usava mai la tv pur avendola
come oggetto di design, perché dunque dovrebbe pagare il canone
non usufruendo mai del servizio? La corte costituzionale ci ha detto
che in verità, pur essendo denominata canone, la sua natura
giuridica è di tassa, per la fruizione o fruibilità del servizio (c’era un
sistema particolare infatti, il rivenditore doveva certificare acquirente
del televisore, a cui veniva dato libretto per pagamento canone). La
Corte dice dunque che è una tassa, poi si torna davanti alla corte con
un problema diverso: valle lombarda in cui i televisori non ricevevano
le trasmissioni; dunque va bene la non fruizione volontaria, ma se
invece la non fruizione dipende da un problema esterno, è evidente
che non si dovrebbe pagare questo canone. La corte dice che in
realtà siamo davanti ad un‘imposta, non a una tassa, che ha come
presupposto la sola proprietà di un apparecchio atto a trasmettere.
La corte ci dice che è un’entrata tributaria. Es. Tassa del rusco a
Bologna, dei rifiuti. Smaltimento dei rifiuti che viene trasformata in
tariffa, non essendo dunque più un tributo: davanti alla corte, questa
ha analizzato le caratteristiche della tariffa rispetto alla tassa che
esisteva prima, ma non ve ne sono di significative, infatti siamo
comunque sempre davanti ad una tassa non è un servizio solo per
cui io pago una tariffa, quindi la TIA non è tariffa, ma nulla di diverso
da un tributo.
A prescindere dalla qualificazione è molto più importante cercare di
capire i limiti esterni: per le imposte è più semplice mentre per le
tasse non è così semplice. Es: servizio posto in essere da ente locale
potrebbe essere sia coperto da una tassa sia da un corrispettivo
(trasporto pubblico urbano).
Come facciamo a distinguere se siamo in presenza di una tassa o di
qualcosa che tributario non è? È importante sia per le controversie
(perché in materia di tributi ho un giudice particolare) e anche per le
convenzioni internazionali, per i principi costituzionali. Nel momento
in cui un servizio viene prestato da ente pubblico e solo lui
potrebbe prestarmelo, allora probabilmente siamo davanti ad
una tassa, mentre se potesse essere dato anche da un privato,
siamo davanti ad un corrispettivo di diritto privato!
3. Contributi
Questo è quel provento che deve essere pagato in funzione di
un’attività che l’amministrazione pone in essere non su richiesta di
un soggetto (che invece riguarderebbe più la tassa), ma nei confronti
della collettività (arreca più arricchimento nei confronti di soggetti
individuati). Es: comune decide di fare una strada in una parte della
città che non era collegata, è chiaro che i soggetti che hanno
immobili che insistono in queste zone hanno arricchimento maggiore
di altri. Ecco allora la ratio per la richiesta di un contributo: questo
era il contributo proprio ma oggi quando il legislatore non sa
esattamente che natura giuridica dare ad un’entrata ma vuole che
sia considerata tributaria la chiama contributo. Da questo derivano
molti contenuti impropri: ad esempio contributo unificato
nell’ambito dell’amministrazione della giustizia (quest’ultima è
finanziata con imposte ma quando vado a chiedere qualcosa in
particolare vado a chiedere contributo unificato).
4. Monopoli fiscali
Sono monopoli di diritto, non siamo in presenza di un monopolio di
fatto (che si viene a creare per condizioni di mercato): quello di
diritto è quando si ottiene unica autorizzazione a fare una certa
attività, l’entrata del monopolio è tributaria. Oggi anche per regole
europee i monopoli fiscali sono molti calati, ad es. oggi è rimasto il
monopolio del tabacco, ma questo dunque vuole dire che quando
vado da tabaccaio pago un tributo? Quando vado dal tabaccaio
concludo un rapporto di diritto privato, ma l’entrata del monopolista
è parzialmente tributaria. Ma a noi non interessa tanto perché non
studieremo i monopoli fiscali.
Es. Ronaldo è venuto a giocare alla Juventus: come mai? C’è una
norma di diritto tributario per cui se prendi residenza in Italia, per i
tuoi tributi esteri paghi solo fino ad un tetto di 100.000 euro. Altro es.
legge Beckam: prevedeva che gli sportivi professionisti avessero
tassazione estremamente bassa (il fenomeno fiscale può essere visto
non solo a posteriori).
Non è così semplice individuare un’imposta e cosi suddividerla, ma
l’importante è capire se siamo di fronte ad un tributo o meno. Questa
classificazione si fa sempre e ne dobbiamo dar conto.
Fonti di diritto tributario
Nelle concezioni autoritarie dello Stato il sovrano poneva tributi a suo
piacimento. Dalla Magna Carta si afferma quel principio che vuole il
potere di imporre tributi all’organo rappresentativo dei sudditi, si cerca
di incentrarlo sui doveri di solidarietà verso la comunità. Si pagano le
imposte e i tributi in forza del dovere di solidarietà verso la comunità.
Qui si vede la grande distinzione tra l’obbligazione tributaria e le altre
obbligazione di diritto civile. Nel diritto civile l’obbligazione nasce dal
consenso o dal torto, dal fatto illecito, nell’obbligazione tributaria invece
nasce dalla legge. Quindi i poteri di determinazione tributaria sono oggi
sottratti all’esecutivo e affidati al potere più rappresentativo della
società - in tutti i paesi più avanzati e democratici - il potere legislativo.
Questo punto di arrivo deve poi equilibrarsi: il potere di imporre i tributi
è estremamente importante, ma da sempre, tutti i governanti, hanno
tenuto contro anche di altre finalità, ad esempio quella di non alienarsi il
consenso dei sudditi con imposizione fiscale eccessivamente onerosa o
quella di tenere conto particolari situazioni che determinano un
abbassamento del prelievo su determinati soggetti (soggetti che hanno,
ad esempio un basso reddito o anche per la meritevolezza socio-
economica dell’attività svolta).
Il principio di legalità si pone nel diritto tributario perché è possibile
porlo; in altri settori del diritto amministrativo è impensabile togliere
completamente all’esecutivo una parte delle scelte perché non sarebbe
funzionale a quelli che sono gli obiettivi che quel settore va a
regolarizzare o per cui è finalizzato. Nel diritto tributario invece questa
discrezionalità amministrativa manca e può mancare perché le
conseguenze non sono così terribili, nel senso si fa un bilancio
previsionale sulle spesa da affrontare, sulla base delle quali si calibra
l’imposizione sulla popolazione e se si sbaglia nella previsione, ad
esempio il carico tributario è insufficiente, si possono utilizzare altri
strumenti (chiedere dei prestiti, etc…) o in caso un eccesso, si possono
o diminuire le entrate tributarie per l’anno successivo o rimborsare i
contribuenti (esempio entrata in Italia nell’eurozona). Quindi un errata
determinazione delle aliquote non provoca delle conseguenze
irreparabili dal punto di vista del carico tributario. Questo tipo di
articolazione - per cui il potere di imposizione tributaria è affidato
all’organo legislativo - avviene anche nei paesi meno democratici,
perché si vuole evitare un meccanismo che possa alterare i poteri
amministrativi: se infatti fosse affidato all’esecutivo il potere di imporre i
tributi, potrebbe succedere che il Ministro del Tesoro avrebbe la
possibilità di decidere quale imposta introdurre e come spenderla,
questo a scapito delle altre articolazioni amministrative e ministeriali
(alterazione tra poteri amministrativi, serve ad una sorta di parificazione
degli organi di esecuzione). La discrezionalità delle autorità
amministrativa è molto parziale ed esiste nei profili collegati al
controllo/accertamento delle imposte, ma si parla di discrezionalità
tecnica in materia tributaria.
Riserva relativa di legge.
Art. 23 Costituzione
Nessuna prestazione personale [4, 24 3, 48 2, 52 2] o patrimoniale
[41, 42, 53] può essere imposta se
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