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Ci sono dei momenti basilari nello studio del sistema tributario che

riguardano punti di arrivo del nostro sistema ed anche quello della

maggiora parte dei paesi industrializzati. no taxation without

Principio che deriva dalla Magna Carta

rappresentation  la decisione relativa all’imposizione deve essere più

vicina possibile al consenso e non al soggetto regnate. Anche la

rivoluzione americana ha all’interno, come scintilla, la rivolta contro la

tassa del the. Ancora, la Rivoluzione francese, tra tutti gli altri principio

che l’hanno ispirata, c’era anche quella della non discriminazione basata

su censo o altro.

Venendo alla storia moderna, nella GB della Thatcher, questo primo

ministro era riuscito a superare una grandissima rivolta sindacale, quella

relativa ai minatori, all’epoca fortissimi in GB, era riuscita a vincere una

guerra; il governo della Thatcher cade sull’imposizione di una tassa, la

Poll Tax.

Vediamo come il dato fiscale sia un dato rilevante all’interno

dell’ordinamento; con l’illuminismo si diffondono le quattro regole di

Adam Smith: 1

1. I sudditi di uno Stato devono contribuire al manteniamo del governo

in proporzione delle loro facoltà; (istituzionalizzata a ns art. 53

Cost.)

2. Imposta deve essere certa e non arbitraria; principio che ritroviamo

nell’art. 23 Cost principio di

riserva legale in materia tributaria,

3. Imposta che deve essere elevata nel tempo e nel modo in cui è

probabilmente più comodo per il contribuente di pagarla (questa

regola ormai non viene tanto più presa in considerazione);

4. Ogni imposta deve essere cosi stabilita che esca dalle tasche del

popolo quanto meno è possibile per il pubblico tesoro dello Stato

(cioè, controllo spese pubbliche affinché venga richiesto al

contribuente di pagare solo quanto necessario a sostenerle) regola

più importante ma più disattesa;

Il fenomeno tributario si pone in modo diverso a seconda dei momenti

soprattutto a seconda della classe politica: con una classe abbiente, si

avranno imposte più sui consumi che sui redditi; in caso opposto, ci

saranno imposte più legate al reddito, con fini redistributivi per

sostenere le pubbliche spese. Le spese pubbliche devono essere

caratterizzate da:

a) Indivisibilità: per cui non è possibile comprenderne l’effettivo vantaggio

sul singolo

b) Consolidamento: siano considerate spese indifferibili (es. difesa, che ci

viene dal sistema degli Egizi).

Il problema è dato dal fatto che questi bisogni che dovevano avere

consolidamento e indivisibilità, non sono più tanto identificati: quali

possono essere? La sanità ad es., che nel nostro paese è

caratterizzata da consolidamento e indivisibilità, mentre in altri paesi

non lo è e ci si rivolge a un meccanismo assicurativo più che tributario.

Il problema è appunto l’elevato numero di imposte, come anche

l’elevato importo, che è legato al problema di dover capire quali spese

devono essere sostenute. Questo è stato causato da molti fenomeni, ad

esempio dal fatto che fino a qualche anno fa noi avevamo ancora molte

imprese statali, che avevamo ereditato dall’IRI, Istituto di Riconversione

Industriale (era un istituto che si occupava di riconvertire le aziende

belliche, finita la guerra per evitare il loro fallimento e lo fa con i soldi

pubblici). Tuttavia, l’azienda che fa panettoni, essendo un’azienda

statale, se va in perdita, viene finanziata con le imposte della

popolazione bisogno consolidato che viene meno qui: bisogno

tributario disfunzionale soprattutto dal punto di vista della tecnica

legislativa. Questo comporta che man mano gli strumenti tributari si

sovrappongano.

Diritto tributario =complesso di norme che regola imposizione e

riscossione tributi, il rapporto che si instaura tra soggetto attivo e

passivo dell’imposizione e quelli che sono i rapporti collegati. Diritto

tributario come diritto autonomo nasce recentemente, ottiene con

metodo giuridico gli obbiettivi indicati degli economisti. Il diritto

tributario si occupa solo dei tributi, che è solo una particolare forma di

entrata; oltre a questo, entrate possono essere anche dai prestiti da

singoli, vendita di immobili (attività commerciale poste in essere

dall’ente, es. vendita di beni demaniali), partecipazioni in società e cosi

interessi, oppure anche sanzioni monetarie. Noi non ci occupiamo di

queste entrate, ma solo di quelle tributarie

≠ scienza delle finanze, che studia lo stesso fenomeno dal pdv economico.

≠ diritto finanziario, che si occupa di tutte le entrate e le spese e studia il

bilancio dello stato;

Cosa si intende per tributo?

Il diritto tributario è recente, prende origine e ha una sua ovvia

discendenza dagli studi economici, in particolare dalla scienza delle

finanze, e l’influenza è sentita, tanto è che oggi l’imposta sui redditi

delle persone fisiche (IRPEF), dove viene assunto a presupposto

d’imposta il reddito che non è mai definito dal leg. fiscale che cosa sia,

ci deriva dagli studi economici; abbiamo poi avuto un percorso con cui ci

siamo poi avvicinati agli istituti privatistici; oggi invece il diritto

tributario è considerato più vicino a istituti di diritto pubblico e non più

privato

Tributo= prestazione patrimoniale coattiva, caratterizzata a

determinare il concorso con le spese pubbliche (definizione che

deriva da altre discipline):

Patrimonialità e coattività: questo lo distingue dalle altre

 prestazioni patrimoniali, l’imposta è determinata dall’autorità del

soggetto attivo, senza il concorso di quella del soggetto passivo (≠

entrate private, che derivano da consenso o fatto illecito);

Determina il sorgere di un’obbligazione;

 Ha effetti permanenti, i suoi effetti sono irreversibili e definitivi (≠

 prestito forzoso);

Serve a finanziare le spese pubbliche. Le spese pubbliche

 considerate indivisibili. Oggi si sente parlare dei c.d. tributi di

scopo come ad esempio il comune di Rimini che per una fiera ha

imposto un tributo di scopo per realizzare quell’opera: è sicuramente

un tributo, ma il problema è che alla spesa nel ns ordinamento

(per principio dell’unità che regola la redazione del bilancio), non si

può apporre un vincolo di destinazione ad un’entrata, in

realtà dunque dal punto di vista tributario ha una valenza extra

politica, che a noi non interessa.

Cosa si intende per finanziamento delle spese pubbliche?

Le spese pubbliche sono indivisibili: il tesauro afferma che vi è una

differenza tra spese indivisibile, coperte dalle imposte, e spese divisibili,

finanziate dalle tasse. Nel nostro ordinamento per i principi che

attengono alla redazione del bilancio che prevede l’unicità non si

possono apporre dei vincoli di destinazione ad un’entrata; quindi quando

si parla di tributi di scopo ha valenza politica da punto di vista tributario

A noi interessa la fattispecie da cui nasce il tributo: un fatto economico, che

la distingue dall’entrata delle

sanzioni che hanno come presupposto delle violazioni.

Non rientra nel nostro campo di studio tutto quello che è il sistema

contributivo, previdenziali e assistenziali che sono esterni al campo

tributario; non sono sottoposti alle riserve di legge del sistema

tributario; fanno riferimento all’art 38 cost, non all’art. 53!

Quindi il diritto tributario ha un oggetto ridottissimo! Ma comunque

pone una serie di problemi non da poco.

Questa macro-categoria di tributo è distinta in quattro istituti:

1. Imposte

Noi in realtà facciamo diritto dell’imposta, c’è una sovrapposizione

quasi totale tra tributo e imposta

che corrispondono a entrate e obbligazioni di tipo patrimoniali, coattiva

e che devono finanziare

spese pubbliche indivisibili, quindi hanno il carattere di sacrificio.

L’imposta è dovuta dal legislatore e cosi è istituita per sostenere

spese pubbliche indivisibili.

2. Tasse

La tassa giuridicamente ha un collegamento non con il principio del

sacrificio, ma con il principio del beneficio, quindi è correlata a una

certa controprestazione, anche possibile e non effettiva, che viene

data dal soggetto pubblico. Ecco che allora si fa riferimento non più a

spese indivisibili ma abbiamo un collegamento con spese che sono

divisibili! Es: Università (nel ns sistema in parte l’università è

finanziata attraverso imposte ma voi pagate comunque tasse

universitarie, la controprestazione a fronte di queste tasse è il titolo

di laurea, cioè il fatto che il mio titolo venga riconosciuto, quello che

paghiamo noi in forma di tassa cosi che il titolo che io avrò sia

riconosciuto dall’ordinamento). Altro es: tassa concessioni

governative, pagate perché si vuole andare a caccia e per questo è

necessario il permesso; oppure, documento che si vuole ottenere

dall’amministrazione (e si paga per ottenere documento che abbia

quel valore legale).

Innanzitutto, si deve tenere conto che tante volte per alcuni tributi

non è chiaro se siamo di fronte ad un’imposta o a una tassa. Corte

Cost. dice che è irrilevante il nome che viene dato, l’importante è il

contenuto: si devono guardare gli elementi. Es: canone

radiotelevisivo, che nasce come pagamento da pagare per la

ricezione del servizio pubblico di televisione della Rai. Viene eccepita

una questione davanti alla Corte costituzionale negli anni ’70 relativa

al pagamento del canone: il privato non usava mai la tv pur avendola

come oggetto di design, perché dunque dovrebbe pagare il canone

non usufruendo mai del servizio? La corte costituzionale ci ha detto

che in verità, pur essendo denominata canone, la sua natura

giuridica è di tassa, per la fruizione o fruibilità del servizio (c’era un

sistema particolare infatti, il rivenditore doveva certificare acquirente

del televisore, a cui veniva dato libretto per pagamento canone). La

Corte dice dunque che è una tassa, poi si torna davanti alla corte con

un problema diverso: valle lombarda in cui i televisori non ricevevano

le trasmissioni; dunque va bene la non fruizione volontaria, ma se

invece la non fruizione dipende da un problema esterno, è evidente

che non si dovrebbe pagare questo canone. La corte dice che in

realtà siamo davanti ad un‘imposta, non a una tassa, che ha come

presupposto la sola proprietà di un apparecchio atto a trasmettere.

La corte ci dice che è un’entrata tributaria. Es. Tassa del rusco a

Bologna, dei rifiuti. Smaltimento dei rifiuti che viene trasformata in

tariffa, non essendo dunque più un tributo: davanti alla corte, questa

ha analizzato le caratteristiche della tariffa rispetto alla tassa che

esisteva prima, ma non ve ne sono di significative, infatti siamo

comunque sempre davanti ad una tassa non è un servizio solo per

cui io pago una tariffa, quindi la TIA non è tariffa, ma nulla di diverso

da un tributo.

A prescindere dalla qualificazione è molto più importante cercare di

capire i limiti esterni: per le imposte è più semplice mentre per le

tasse non è così semplice. Es: servizio posto in essere da ente locale

potrebbe essere sia coperto da una tassa sia da un corrispettivo

(trasporto pubblico urbano).

Come facciamo a distinguere se siamo in presenza di una tassa o di

qualcosa che tributario non è? È importante sia per le controversie

(perché in materia di tributi ho un giudice particolare) e anche per le

convenzioni internazionali, per i principi costituzionali. Nel momento

in cui un servizio viene prestato da ente pubblico e solo lui

potrebbe prestarmelo, allora probabilmente siamo davanti ad

una tassa, mentre se potesse essere dato anche da un privato,

siamo davanti ad un corrispettivo di diritto privato!

3. Contributi

Questo è quel provento che deve essere pagato in funzione di

un’attività che l’amministrazione pone in essere non su richiesta di

un soggetto (che invece riguarderebbe più la tassa), ma nei confronti

della collettività (arreca più arricchimento nei confronti di soggetti

individuati). Es: comune decide di fare una strada in una parte della

città che non era collegata, è chiaro che i soggetti che hanno

immobili che insistono in queste zone hanno arricchimento maggiore

di altri. Ecco allora la ratio per la richiesta di un contributo: questo

era il contributo proprio ma oggi quando il legislatore non sa

esattamente che natura giuridica dare ad un’entrata ma vuole che

sia considerata tributaria la chiama contributo. Da questo derivano

molti contenuti impropri: ad esempio contributo unificato

nell’ambito dell’amministrazione della giustizia (quest’ultima è

finanziata con imposte ma quando vado a chiedere qualcosa in

particolare vado a chiedere contributo unificato).

4. Monopoli fiscali

Sono monopoli di diritto, non siamo in presenza di un monopolio di

fatto (che si viene a creare per condizioni di mercato): quello di

diritto è quando si ottiene unica autorizzazione a fare una certa

attività, l’entrata del monopolio è tributaria. Oggi anche per regole

europee i monopoli fiscali sono molti calati, ad es. oggi è rimasto il

monopolio del tabacco, ma questo dunque vuole dire che quando

vado da tabaccaio pago un tributo? Quando vado dal tabaccaio

concludo un rapporto di diritto privato, ma l’entrata del monopolista

è parzialmente tributaria. Ma a noi non interessa tanto perché non

studieremo i monopoli fiscali.

Es. Ronaldo è venuto a giocare alla Juventus: come mai? C’è una

norma di diritto tributario per cui se prendi residenza in Italia, per i

tuoi tributi esteri paghi solo fino ad un tetto di 100.000 euro. Altro es.

legge Beckam: prevedeva che gli sportivi professionisti avessero

tassazione estremamente bassa (il fenomeno fiscale può essere visto

non solo a posteriori).

Non è così semplice individuare un’imposta e cosi suddividerla, ma

l’importante è capire se siamo di fronte ad un tributo o meno. Questa

classificazione si fa sempre e ne dobbiamo dar conto.

Fonti di diritto tributario

Nelle concezioni autoritarie dello Stato il sovrano poneva tributi a suo

piacimento. Dalla Magna Carta si afferma quel principio che vuole il

potere di imporre tributi all’organo rappresentativo dei sudditi, si cerca

di incentrarlo sui doveri di solidarietà verso la comunità. Si pagano le

imposte e i tributi in forza del dovere di solidarietà verso la comunità.

Qui si vede la grande distinzione tra l’obbligazione tributaria e le altre

obbligazione di diritto civile. Nel diritto civile l’obbligazione nasce dal

consenso o dal torto, dal fatto illecito, nell’obbligazione tributaria invece

nasce dalla legge. Quindi i poteri di determinazione tributaria sono oggi

sottratti all’esecutivo e affidati al potere più rappresentativo della

società - in tutti i paesi più avanzati e democratici - il potere legislativo.

Questo punto di arrivo deve poi equilibrarsi: il potere di imporre i tributi

è estremamente importante, ma da sempre, tutti i governanti, hanno

tenuto contro anche di altre finalità, ad esempio quella di non alienarsi il

consenso dei sudditi con imposizione fiscale eccessivamente onerosa o

quella di tenere conto particolari situazioni che determinano un

abbassamento del prelievo su determinati soggetti (soggetti che hanno,

ad esempio un basso reddito o anche per la meritevolezza socio-

economica dell’attività svolta).

Il principio di legalità si pone nel diritto tributario perché è possibile

porlo; in altri settori del diritto amministrativo è impensabile togliere

completamente all’esecutivo una parte delle scelte perché non sarebbe

funzionale a quelli che sono gli obiettivi che quel settore va a

regolarizzare o per cui è finalizzato. Nel diritto tributario invece questa

discrezionalità amministrativa manca e può mancare perché le

conseguenze non sono così terribili, nel senso si fa un bilancio

previsionale sulle spesa da affrontare, sulla base delle quali si calibra

l’imposizione sulla popolazione e se si sbaglia nella previsione, ad

esempio il carico tributario è insufficiente, si possono utilizzare altri

strumenti (chiedere dei prestiti, etc…) o in caso un eccesso, si possono

o diminuire le entrate tributarie per l’anno successivo o rimborsare i

contribuenti (esempio entrata in Italia nell’eurozona). Quindi un errata

determinazione delle aliquote non provoca delle conseguenze

irreparabili dal punto di vista del carico tributario. Questo tipo di

articolazione - per cui il potere di imposizione tributaria è affidato

all’organo legislativo - avviene anche nei paesi meno democratici,

perché si vuole evitare un meccanismo che possa alterare i poteri

amministrativi: se infatti fosse affidato all’esecutivo il potere di imporre i

tributi, potrebbe succedere che il Ministro del Tesoro avrebbe la

possibilità di decidere quale imposta introdurre e come spenderla,

questo a scapito delle altre articolazioni amministrative e ministeriali

(alterazione tra poteri amministrativi, serve ad una sorta di parificazione

degli organi di esecuzione). La discrezionalità delle autorità

amministrativa è molto parziale ed esiste nei profili collegati al

controllo/accertamento delle imposte, ma si parla di discrezionalità

tecnica in materia tributaria.

Riserva relativa di legge.

Art. 23 Costituzione

Nessuna prestazione personale [4, 24 3, 48 2, 52 2] o patrimoniale

[41, 42, 53] può essere imposta se

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Magliaro Alessandra.
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