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APPUNTI DI
DIRITTO
TRIBUTARIO
LA TEORIA DELLA NORMA TRIBUTARIA
CLASSIFICAZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO NELL’AMBITO DELLE SCIENZE GIURIDICHE
DIRITTO FINANZIARIO
- L’acquisizione delle risorse necessarie allo Stato per perseguire i suoi fini (attività finanziaria) vengono attinte in due modi
- Attività iure gestionis di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato o altre attività privatistiche
- Acquisizione iure imperii di ricchezza dai cittadini
La branca del diritto che disciplina l’attività finanziaria è il diritto finanziario, che comprende quindi rapporti assai eterogenei, alcuni di natura privatistica, altri di natura pubblicistica
SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO
- Mentre il diritto finanziario accentra la sua attenzione sulle norme giuridiche, la scienza delle finanze analizza le leggi economiche causali e di interdipendenza che regolano l’attività finanziaria
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTABILITÀ DI STATO
- L’eterogeneità delle materie che compongono il diritto finanziario ha indotto la dottrina ad operare all’interno della materia una suddivisione:
- Contabilità di stato: materie più strettamente privatistiche
- Diritto tributario: materie di rilevanza pubblicistica. Complesso delle norme che disciplinano l’attività dello stato e degli enti pubblici diretta a procurarsi, in forza del potere di supremazia a loro attribuito dalla legge, i mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento delle loro finalità
I RAPPORTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO CON LE ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO
- Il diritto tributario recepisce gran parte dei principi del diritto amministrativo
- Il diritto tributario ha rapporti con il diritto costituzionale
- Il diritto tributario ha rapporti con il diritto privato
- Il diritto tributario ha rapporti con il diritto processuale civile
- Il diritto tributario ha rapporti con il diritto penale
IL PROBLEMA DELL’AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO
- Per autonomia si intende una non rilevante intensità di rapporti di dipendenza di un dato settore normativo dalle discipline proprie di altre branche dell’ordinamento
LA SUPPOSTA MULTISISTEMATICITÀ DEL DIRITTO TRIBUTARIO E LA CRISI DEL CONCETTO DI DIRITTO TRIBUTARIO
- Un’ordinanza della Corte Costituzionale ha definito il diritto tributario con il carattere della multisistematicità, considerandolo quindi non un sistema unitario e coerente ma un aggregato di microsistemi settoriali: Falsità è contrario
SEGUE: NOSTRE CONCLUSIONI. AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO SOSTANZIALE
- Il diritto tributario è un ramo autonomo del diritto, caratterizzato da:
- Il canone fondamentale della capacità contributiva
- Le dismesse se si possano ammettere o no un divieto di ricorso all’analogia analogo a quello vigentel
- La potestà normativa delle regioni incontra dei limiti, oltre che nella costituzione, anche nelle leggi dello stato, per questo si parla di fonti parallele subprimarie
- L’art. 119 così conservita autonomia finanziaria sia dal lato delle spese che da quello delle entrate, ma la legge 281/1970 ha limitato l’autonomia finanziaria solo al lato delle spese. La situazione sta cambiando (AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO)
- Per le regioni a statuto speciale i singoli statuti prevedono una più corposa potestà normativa
LE FONTI COMUNITARIE
- Fonti primarie: artt. 95 – 99 del trattato di Roma
- Fonti derivate:
- Regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono applicabili in ciascuno degli stati membri (attribuiscono ai singoli cittadini diritti tutelabili davanti ai giudici nazionali)
- Direttive: hanno come destinatari gli stati membri e non i singoli cittadini uti singuli
- Se la direttiva scade senza che lo stato la introduca nell’ordinamento, purché questa non sia condizionata e sufficientemente precisa, essa assume efficacia diretta e vincolante all’interno degli stessi stati membri, come i regolamenti
- Sentenze interpretative della CGCE: hanno diretta applicabilità all’interno di ciascuno stato senza tener conto del diritto nazionale difforme
SEGUE: I RAPPORTI FRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO NAZIONALE
- Le norme comunitarie, che occupano gli spazi loro riservati, prevalgono sulle norme statali incompatibili che possono essere direttamente disapplicate dai giudici senza che debba essere coinvolta la corte costituzionale, in virtù delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Costit.
- Le limitazioni di sovranità dell’art. 11 Costit possono riguardare anche materie soggette a riserva di legge come il diritto tributario
- Se una fonte comunitaria incide indirettamente in materia di rapporti civili, etico-sociali e politici con disposizioni contrastanti con la Costituzione, la Corte Costituzionale potrebbe essere richiamata a sindacato della loro applicabilità
IL DIVIETO DI ABROGAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE MEDIANTE REFERENDUM: SUA LATITUDINE
- Il divieto di referendum in materia tributaria non riguarda solo le norme tributarie sostanziali ma anche le norme procedurali (vedi pg. 56)
LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA LORO LIMITATA RETROATTIVITÀ. LA QUESTIONE DEI RAPPORTI ESAURITI E DELLA COMPATIBILITÀ DI TALI SENTENZE CON L’ART. 81 COST
- Anche i negozi giuridici, gli atti amministrativi, le sentenze sono fonti di diritto, ma creano norme concrete e individuali
- Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale invece sono fonti di diritto aventi efficacia erga omnes
- La loro efficacia è di norma ex tunc ma in diritto tributario c’è un limite nei rapporti tributari esauriti
- Il rapporto di imposta costituitosi anteriormente alla sentenza anche se non è spontaneo, è esaurito
- Non è ancora spirato il termine decadenza per richiedere il rimborso dell’imposta
- Se pende il giudizio provocato dall’impugnazione degli atti di imposizione
- Le sentenze della Corte Costituzionale che impongono oneri per le casse dello stato non sono in contrasto con l’art. 81/4 della Costituzione perché non esiste un obbligo costituzionale al pareggio di bilancio
LA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE
- Ha una certa importanza in campo tributario la consuetudine internazionale (trattamento tributario del capo di stato estero o di rappresentanti diplomatici o consolari esteri)
- La legge ordinaria che confligesse con la consuetudine internazionale deve essere disapplicata dai giudici, in virtù del disposto dell’art. 10/1 Costit.
- Il conflitto può risultare da inconsapevolezza e principi costituzionali potrebbero essere esercitato dalla Corte Costituzionale in via incidentale e con effetti limitati al caso deciso
L’IRRETROATTIVITÀ E L’ULTRATTIVITÀ DELLE NORME TRIBUTARIE SANZIONATORIE
- Il principio d’irretroattività, già proprio del sistema penale, è stato esteso anche alle sanzioni amministrative
- Il principio della retroattività della norma penale più favorevole (art. 2 c. p.) non trova applicazione in materia di violazioni finanziarie. Quindi alle stesse si applica la legge in vigore al momento del fatto, anche se successivamente modificata da una norma più favorevole
LA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA TRIBUTARIA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
- C’è un doppio concetto di interpretazione autentica
- Nozione rigorosa o ristretta:
- La legge interpretativa deve lasciare intatto o inalterato il testo della legge interpretata
- Il legislatore-interprete deve scegliere uno dei possibili significati attribuibili al testo della legge interpretata
- Il quid novi consiste nell’esclusione di tutti i possibili significati alternativi a quello scelto
- Nozione larga di legge di interpretazione autentica: la legge di interpretazione autentica come tecnica di statuizione della retroattività
- Si creano norme effettivamente innovative mascherandole da norme interpretative
- Quest’ultima categoria, se applicata alle norme tributarie, può essere tacciata di incostituzionalità, perché si tratta di norme innovative mascherate che non potrebbero agire in divieto di retroattività
- Nozione rigorosa o ristretta:
LA NORMA TRIBUTARIA NELLO SPAZIO
EFFICCIA E VALIDITÀ DELLA NORMA TRIBUTARIA NELLO SPAZIO
- Problema della determinazione dello spazio
- Le leggi di comuni e province sono valide su tutto il territorio nazionale (cioè vanno osservate da tutti i soggetti dell’ordinamento italiano) ma efficaci solo sul territorio dell’ente in questione
- La legge tributaria è esclusiva nel territorio dello stato; i criteri per risolvere i conflitti di giurisdizione tipici del diritto internazionale privato non si applicano alla materia tributaria
- Nella determinazione dei presupposti di imposta il legislatore è comunque vincolato ad un qualche criterio di collegamento con il territorio dello stato
- Questo limite deriva da una norma consuetudinaria di diritto internazionale entrata nell’ordinamento italiano tramite l’art. 10 Costit o, secondo altri, dall’art. 53 dove l’espressione “tutti” va intesa in senso limitativo
- Problema della rilevanza da attribuirsi ai fatti realizzatisi in tutto o in parte fuori territorio dello stato
- Problema dei limiti territoriali della potestà amministrativa di attuazione del prelievo
LA DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE E I METODI PER SCONGIURARLA
- Si ha doppia imposizione internazionale quando un situazione di fatto economicamente rilevante determina la nascita in capo ad un medesimo soggetto di due obbligazioni tributarie in relazione ad imposte dello stesso tipo previste dalle legge di due paesi diversi
- Questa è provocata dai fatto che in un paese una situazione di fatto è assunta a presupposto di tributo sulla base di un criterio oggettivo (legame tra fatto e territorio dello stato); nell’altro paese invece la situazione di fatto è assunta a presupposto di tributo sulla base di un criterio soggettivo (legame tra soggetto e territorio dello stato).
- Più raramente lo stesso fatto è assunto a presupposto di tributo sulla delle stesso criterio
- La doppia imposizione internazionale è evitata con:
- Misure unilaterali:
- Esclusione dall’imponibile interno dei fatti extraterritoriali tassati all’estero: il criterio soggettivo cede il passo a quello oggettivo
- Misure unilaterali: