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DELL'EREDITÀ

Nel diritto romano l'acquisto dell'eredità non sempre esigeva l'accettazione da parte del chiamato. Si distingueva tra eredi sui et necessari e gli eredi estranei e volontari.

Gli eredi necessari si distinguevano a loro volta in:

  • sui et necessari: discendenti in potestà del decuius al momento della sua morte (es. figli, nipoti, moglie, nuora). Divenivano eredi senza accettazione indipendentemente dalla loro volontà. Tuttavia, l'acquisto ipso iure poteva essere evitato se il padre nell'istituire il figlio aggiungeva la condizione "se vorrà", in tal modo l'erede necessario diveniva volontario ed era quindi necessaria la sua accettazione.
  • Eredi necessari: erano i propri servi affrancati per testamento, diventando allo stesso tempo liberi ed eredi. Anche essi diventavano eredi senza accettazione e anche se non lo volevano.

Gli eredi estranei e volontari non appartenevano alla famiglia del decuius e non erano a lui giuridicamente sottoposti.

Potevano decidere liberamente se accettare l'eredità. In epoca classica l'accettazione dell'eredità, detta adictio, assunse due forme:

  1. Cretio: atto solenne compiuto in presenza di 7 testimoni e consistente in una dichiarazione orale. Essa poteva essere perfetta se veniva inclusa la diseredazione dell'erede legittimo o imperfetta se poteva acquistare attraverso pro erede.
  2. Pro erede gestio: comportamento tale da far desumere la volontà di accettare dell'erede istituito.

In epoca giustinianea la cretio scomparve, e il termine aditio fu utilizzato per indicare una volontà esplicita ma non solenne di accettare in contrapposizione alla pro erede gestio. Poteva accadere che fra la chiamata dell'erede e l'accettazione ricorresse un periodo più o meno lungo: durante tale periodo i rapporti e i beni del defunto non appartenevano a nessuno e si diceva che l'eredità era giacente, in attesa dell'accettazione.

L'eredità giacente poteva sia aumentare di consistenza sia diminuire a seguito di fenomeni naturali come frutti/distruzione cosa nascita/morte servi. L'acquisto dell'eredità comportava la confusione dei patrimoni pertanto l'erede era sempre tenuto ultra vires per gli obblighi assunti dal decuius. Tuttavia erano intrasmissibili tutte le potestà personali come la patria potestà, manus e tutela, l'usufrutto e i diritti analoghi. I rapporti obbligatori erano fondati sull'amicizia e fiducia delle parti. La confusione dei patrimoni poteva diventare dannosa per i creditori del defunto in quanto l'erede, il cui patrimonio era aggravato da debiti, poteva sfruttare l'eredità ricevuta per soddisfare i propri debitori. Per questo motivo, per tutelare le ragioni dei creditori, il pretore introdusse la SEPARATIO BONORUM in virtù della quale l'attivo dell'eredità veniva utilizzato per soddisfare i creditori del defunto.

che avessero chiesto la separazione, mentre i creditori dell'erede veniva attribuito l'eventuale residuo. L'erede paga i creditori in ordine di presentazione. Giustiziano concesse il BENEFICIUM INVENTARI cioè consenti ad ogni erede di accettare l'eredità evitando ogni responsabilità ultra vires. Il magistrato poteva concedere all'erede che ne faceva richiesta di pagare i creditori del defunto nei limiti dell'attivo ereditario se dall'attivo veniva fatto un inventario entro breve termine. In epoca arcaica si riteneva che il patrimonio del soggetto morto senza erede sui fosse res nullius cosi come l'eredità giacente. In tali casi chiunque poteva impossessarsi dei beni ed usucapirli (usucapio pro erede). Con l'ampliamento delle categorie di successibili la possibilità di prendere possesso le cose ereditarie venne meno soprattutto quando le 12 tavole autorizzarono l'adgnato proximo e i gentili ad appropriarsi.

Dei beni. Se l'adgnato prossimo moriva l'eredità veniva data all'adgnato di grado successivo essendo ammessa la successione gradum.

COMUNIONE EREDITARIA E LA DIVISIONE

Nel diritto romano la comunione che sorgeva dall'istituzione di più persone come eredi era chiamata COMMUNIO INCIDENS inquinato si caratterizzava per la transitorietà. I crediti e i debiti erano frazionati ai coeredi in proporzione alle loro quote a meno che l'obbligazione non sia indivisibile.

Per le cose corporali si verificava uno stato di comunione a cui ogni erede partecipava in misura della sua quota. La forma più antica di comunione ereditaria era il CONSORTIO ERCTO NON CITO tra i fratelli coeredi del genitore.

Lo stato di communio incidens poteva essere eliminato attraverso la DIVISIONE. Vi erano diversi tipi di divisione:

  • Volontaria: richiedeva unanimità di tutti i coeredi e si effettuava o con una serie di reciproche rinuncie, permute o alienazioni a terzi.
  • Giudiziaria: poteva avere luogo in due modi: azione di divisione che poteva essere applicata a tutti i tipi di divisione o l'actio familiae erciscunde con la quale il giudice procedeva alla distribuzione di lotti della cosa quante erano le quote ereditarie e poi mediante aggiudicatio le aggiudicava ai partecipanti della divisione. In entrambi i casi il giudizio si concludeva con l'aggiudicatio ossia l'atto con cui il giudice trasferiva la proprietà dei singoli beni ereditari ai coeredi. L'oggetto della divisione era tutta l'eredità del decuius con tutti i suoi frutti. Si aveva inoltre la DIVISIONE TESTAMENTARIA che scioglieva la comunione incidentale mediante disposizioni dettate dallo stesso decuius nel testamento. Poteva accadere che il decuius durante la propria vita avesse favorito attraverso attribuzioni patrimoniali ad personam o donazioni ad alcuni suoi discendenti. Al fine di evitare che in questo modo fossero pregiudicate irreparabilmente le

    Aspettative di altri possibili successori, coloro che avevano beneficiato di queste attribuzioni furono obbligati dal pretore a conferire i beni ricevuti alla massa ereditaria in modo da dividerli con gli altri soggetti convocati all'eredità. Questo istituto di creazione pretoria fu nominato collatio bonorum, nello specifico si distinguevano:

    • Collatio emancipati: introdotta per ovviare alle iniquità derivate dalla bonorium possesso sine tabula accordata al figlio emancipato
    • La collatio dotis: per la quale la figlia che aveva ricevuto una dote profetica doveva conferire agli altri eredi quanto ricevuto

    Nel diritto romano il legato era una disposizione mortis causa particolare con la quale il testatore attribuiva a carico del patrimonio ereditario ed a vantaggio di altra persona singoli beni. Si applicavano determinati principi.

    - Onerato solo soggetto individuato dal testatore come ricevente di una parte peggiore di quella prevista

    dalla legge.- Ammontare legato non poteva superare l'ammontare dell'acquisto fatto dall'erede- Onerati potevano essere solo coloro che avevano capacità testamentari passiva verso il disponente nonché lo schiavo purché nel medesimo testamento se ne disponesse la manomissione.- Legato andava fatto in forma imperativaC'erano varie tipologie di legato:- legato per vindicationem: trasmetteva direttamente la prioietá o il diritto che ne era oggetto dal testatore al legatario. Per tanto se il legatario non riceveva ciò che gli spettava poteva esperire con l'erede la rei vendicatio. Requisito essenziale era l'appartenenza della cosa al testatore sia al momento della redazione del testamento sia della morte. Solo se si trattava di cose fungibili bastava facessero parte del patrimonio del testatore alla sua morte- Legato per danationem: creava un'obbligazione in capo all'erede e a favore del legatario. Affinché

    Il legatario acquistasse la proprietà della cosa legata l'erede doveva trasmettergliela attraverso apposita mancipatio con iure cessio o traditio. Al suo interno vi fu compreso il legato per vindicationem che attribuiva il legato su una cosa non di proprietà del testatore.

    Legato si nem di modo: consisteva in un ordine rivolto all'erede di apportare che il legatario facesse alcun che. Da esso quindi nasceva un rapporto obbligatorio in capo all'erede a favore del legatario.

    Legato per precezionem: consisteva nell'attribuzione della proprietà della cosa ad uno dei coeredi a cui veniva alterniconfermata la facoltà di acquisire la cosa stessa prima di acquisire la sua quota di eredità.

    Le differenze fra i vari tipi di legato si attenuarono progressivamente a partire dall'età classica ad opera della legislazione e della giurisprudenza. Finchè Costanzo elimino le varie formule solenni comporto la scomparsa dei vari tipi di.

    Per l'acquisto del legato il diritto romano distingueva fra il momento in cui si acquistava il diritto al legato e il momento in cui si acquistava il legato vero e proprio. Il diritto sulla res legata si perfezionava con l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede. Quando diveniva esigibile l'acquisto del legato dipendeva dalla tipologia di legato.

    Si aveva nullità del legato se il legatario non era dotato di capacità testamentaria passiva, se la cosa era già di proprietà del legatario, se il testamento era nullo o se la parte che prevedeva la creazione del legato fosse nulla e la mancata accettazione dell'eredità.

    Il legato poteva essere sempre revocato dal testatore indicando espressamente il fatto, oppure vendendo la cosa oggetto di legato o per indicazione di nuovo legatario per la cosa.

    Il FEDECOMMESSO era una disposizione di ultima volontà con la quale il testatore in forma di preghiera si

    Rivolgeva ad un soggetto che aveva istituito erede o che avesse acquisito mortis causa il suo patrimonio affinché compisse dopo la sua morte una data attività a favore di altra persona.

    Con il tempo si ritenne insufficiente il mero obbligo morale che gravava sull'erede tanto che Augusto stabilì che in caso di inadempimento della disposizione fosse particolarmente riprovevole il fedecommissario (beneficiario) potesse agire extra ordinem.

    Lo speciale magistrato competente in tale materia aveva il compito di sovrintendere l'adempimento dei fedecommessi e prendere provvedimenti in caso di inadempimento.

    Oggetto poteva essere la restituzione dell'intera eredità o di una sua quota, la liberazione di schiavi o acquisti a titolo particolare.

    Differenza fra legati e fedecommessi:

    I legati sono contenuti in testamento o apposit

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.