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Successione universale e particolare

Successione universale: quando l’erede succede completamente nell’universalità del patrimonio o in una quota proporzionale inteso nel complesso delle attività e passività del decuius.

Successione particolare: quando il legatario succede in uno o più determinati diritti del decuius che non vengono considerati parte dell’interno patrimonio.

Tipi di successione previsti dall’ordinamento

  • Legittima o ab intestatio: disciplinata dalla legge nel caso in cui il de cuius non abbia disposto testamento di tutti i suoi beni o parte di essi.
  • Testamentaria: si basa sulle disposizioni testamentarie redatte dallo stesso decuius. La possibilità di disporre dei suoi beni è limitata alla cd quota disponibile infatti la legge prevede una quota intangibile che va obbligatoriamente predisposta a favore dei soggetti legati al decuius da stretti vincoli di parentela.
  • Necessaria o contro testamento: pur in presenza di eredi necessari, se il de cuius ha disposto oltre i limiti della quota disponibile, la sua volontà risulta inefficace e subentra la volontà della legge che attribuisce agli eredi necessari quanto gli spetta.

Successione nel diritto romano

Nel diritto romano, la successione mortis causa comportava il subentro di una o più persone nella stessa situazione giuridica del defunto. Tuttavia, il subentro nell’ereditas non era vantaggioso per l’erede, infatti la responsabilità dell’erede era estesa non solo all’attività ma anche alle passività, e si verificava una confusione del patrimonio ereditario con quello personale dell’erede. Per questo, l’erede rispondeva dei debiti del decuius oltre l'attivo ereditario.

In origine, i beni venivano trasmessi all’interno della stessa famiglia. Il diritto di succedere si otteneva per legge e designazione dal decuius. L’eredità però non si riferiva all’intero patrimonio del decuius perché certi cespiti erano intrasmissibili come, ad esempio, i diritti reali dell’usufrutto, uso e abitazione, in quanto erano diritti personalissimi. Mentre a livello obbligatorio quelli derivanti da mandato e ex delitto. Anche a livello pubblico non gli succedeva nelle varie cariche ricoperte dal de cuius e neanche nei rapporti famigliari.

Successione testamentaria

Il testamento era l’atto unilaterale scritto o orale compiuto alla presenza di testimoni con il quale il pater disponeva dei propri beni per quando avrebbe cessato di vivere.

Caratteristiche

  • Iuris civile: accessibile solo ai cittadini romani.
  • Personale: volontà non manifestabile attraverso volontari come i rappresentanti e nuncius.
  • Atto formale: richiede il rispetto di determinate forme.
  • Unilaterale: efficacia dalla sola volontà disponente.
  • Mortis causa: acquistava rilievo giuridico solo alla morte del testatore.
  • Revocabile: in qualsiasi momento si poteva mutare la propria volontà.

La forma più antica di testamento era il Testamentum Calatis Comititis, che consisteva nell’adozione di un pater familiae, adrogatio, compiuta in presenza dei comizi curiati convocati a questo scopo dal pontefice massimo due volte l’anno. Successivamente, per consentire la successione dei beni dopo la morte, si fece ricorso ad una forma di mancipatio ossia la Mancipatio Familiae: il testatore alienava fiduciosamente il suo patrimonio in blocco ad una persona di sua fiducia (familiae emptor) con l’accordo che dopo la sua morte egli attribuisse ai destinatari ciascun bene secondo la volontà del testatore.

Nel 2 sec a.C., si diffuse la forma tipica del testamento romano ossia il Testamentum Per Res Et Libram. Secondo tale istituto, l’atto di nomina dell’erede veniva fatto senza le formalità dell’adrogatio e delle solennità comiziali in quanto inserito in un atto avente la struttura di mancipatio familiae. In questa forma di testamento, il familiae emptor partecipava solo formalmente non acquistando nulla e non intromettendosi nell’attuazione delle disposizioni. Il testatore, mediante una sua dichiarazione, consegnava il testamento al familiae emptor. Il testamento veniva redatto in presenza di 5 testimoni ed il libripens, a cui si aggiungeva un breve processo verbale che attestava il rispetto delle varie formalità richieste dalla mancipatio familiae. Le tavolette venivano sigillate dai 7 soggetti intervenuti.

Nel periodo post classico si affermò la distinzione fra il Testamentum Civile, per il quale correvano 5 testimoni, e il Testamentum Pretorio, per il quale ne occorrevano 7.

Le disposizioni testamentarie, per essere valide, dovevano recare l’inequivocabile, chiara e solenne designazione del successore (vocatus ad successionem). L’erede poteva essere istituito sotto condizione sospensiva, non sotto condizione risolutiva o a termine. I quali, se indebitamente apposti, si consideravano come non apposti. L’erede poteva essere costituito rispetto all’intero patrimonio del decuius, rispetto ad una quota, solo per una certa cosa, esclusa una certa cosa.

L’istituzione di uno o più eredi poteva essere accompagnata da una disposizione con la quale il testatore chiamava all’eredità o ad una quota di essa altre persone nell’eventualità che l’erede non accettasse. Era l’istituto della sostituzione. Nel diritto classico vigevano diversi tipi di sostituzione:

  • Volgare: quando il primo chiamato non poteva o non voleva accettare.
  • Pupillare: aveva luogo quando il pater nominava un erede al suo erede impubere che in caso morisse senza raggiungere la pubertà. Non individuava un erede a se stesso ma al figlio incapace di testare.
  • Quasi pupillare/esemplare: per la quale si poteva nominare un erede al discendente infermo di mente nel caso in cui morisse in tale stato.
  • Militare: consentito al pater che prestava servizio nell’esercito di nominare un sostituto per il figlio emancipato. Se il figlio per qualsiasi ragione non raccoglieva i beni lasciati dal pater, il sostituto gli subentrava ricevendo soltanto i beni lasciati dal pater al figlio o non tutti i beni apparenti al figlio.

Capacità di testare e ricevere

Mancanza capacità attiva (fare testamento): non potevano fare testamento, previa autorizzazione del tutore, le donne, i filii familias, i servi pubblici limitatamente a metà del proprio peculio. Invece in nessun caso potevano fare testamento gli impuberi, i latini iuniani, i sordi, i muti e i pazzi, gli apostati (coloro che abbandonavano la propria religione/fede) e gli eretici.

La capacità di ricevere (capacità passiva): tutti i soggetti giuridici. Capacità che doveva sussistere in 3 momenti: redazione testamento, morte del testatore, acquisizione successoria. Non potevano ricevere per testamento le donne nei confronti di cittadini con reddito superiore ai 100mila assi, le persone incerte (non persone giuridiche e persone identificabili in modo inequivoco) i figli naturali.

Legge Furia testamentaria -> dichiara non capace il destinatario di un legato di valore eccedente i mille assi: requisito oggettivo risiedente nell’entità della disposizione.

Lex Iulia et Papia -> requisito soggettivo: volendo favorire i matrimoni fecondi e perseguendo un fine di incremento delle entrate, le due leggi negavano in tutto o in parte la capacità nella caelibes successione testamentaria ai (uomini e donne in età fertile orbi patres non uniti in matrimonio), agli (coniugi senza prole), ai solitarii (vedovi o divorziati senza figli). Matrimonio e procreazione erano dunque oneri veri e propri imposti ai consociati al fine di acquistare i lasciti testamentari.

L’erede o il legatario potevano essere colpiti da indegnità, ossia perdita di quanto acquistato a titolo ereditario nel caso in cui avessero arrecato offese o compiuto fatti contro l'integrità fisica del decuius o contro atti della volontà testamentaria. Interveniva anche in altri casi previsti da legge come ad esempio se l'erede sottraeva cose ereditarie o vendeva l’eredità pur essendo ancora vivente il testatore; gli adulteri che contraevano nuovo matrimonio e il tutore che sposava la pupilla. Questo istituto riconosceva la possibilità di essere riammesso all’eredità se il testatore perdonava l'offesa subita riabilitando l'offensore. Nel caso in cui non vi fosse riabilitazione, la quota dell’indegno andava al fisco.

Revoca del testamento

Il testamento era revocabile fino alla morte del testatore. Esso poteva essere revocato solo con un altro testamento. Distruzione o cancellazione del testamento non comportavano la revoca dell’atto il quale veniva considerato ancora valido ed efficace dallo ius civile, di conseguenza gli eredi disegnati restavano tali.

Il testamento diveniva privo di efficacia se risultava desertum, ossia se nessuno degli invocati all’eredità si presentava, quindi quando l'erede era premorto al testatore o rinunciava all’eredità. Se risultava ruptum, ossia nasceva un discendente non inserito nel testamento o non veniva diseredato oppure veniva redatto un nuovo testamento, se il testamento era privo di un requisito formale oppure se il testatore non aveva capacità testamentaria attiva o gli eredi capacità testamentaria passiva. Se risultava avere capacità attiva al momento della redazione ma non quando moriva in quanto aveva subito una capitis deminutio.

Successione ab intestatio

Si faceva ricorso alla successione ab intestatio in questi casi:

  • Defunto non aveva fatto testamento.
  • Testamento redatto divenuto nullo.
  • Nessuno dei soggetti istituiti come eredi era divenuto tale.

In epoca arcaica, gli unici eredi erano:

  • I figli rimasti sotto la potestas del pater fino alla sua morte.
  • La moglie in manum considerata come una figlia.
  • Discendenti di grado ulteriore comprese nuore e pronuore in manum.

I sui erede succedevano automaticamente.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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