Diritti reali
Cosa è qualsiasi porzione del mondo reale idonea ad essere oggetto di un diritto patrimoniale. La trattazione sulle res con la distinzione fra res in nostro patrimonio ed extra nostrum patrimonium a cui si collega la distinzione fra res in commercio ed extra commercium. Una cosa è in commercio quando sia idonea ad essere oggetto di rapporti giuridici, mentre extra commercium quando su di essa tali rapporti non siano possibili.
Res in patrimonio e res extra patrimonium
Le res in patrimonio sono quelle su cui vi è un diritto di proprietà, mentre res extra patrimonium sono quelle cose su cui non vi è un diritto di proprietà. Gaio afferma che la prima divisione è fra res divini e res humani iuris. Le res divini iuris non sono oggetto di rapporti giuridici privati e rientrano nelle res extra commercium. Le res divini iuris sono sottoposte a una ulteriore divisione fra res sacrae e res religiosae.
Le res sacrae sono consacrate agli dei superi, ossia le cose dedicate ad una divinità e sono innanzitutto cose immobili ma anche cose mobili destinate al culto pubblico e consacrare ex auctoritate populi romani con l’assenso del proprietario anche le res privatae. Due atti sono necessari perché la cosa diventi sacra: la destinazione della cosa al culto (dedicatio) e la consecratio cerimonia che avviene con una autorità religiosa. L’assurgere del cristianesimo a religione di stato provoca uno sfavore verso i luoghi di culto pagano con la proibizione della consacrazione di nuovi templi. Res religiosa diventava il fondo o il luogo destinato al sepolcro in quanto vi fosse seppellito il cadavere protetto dal ius sacrum. Le res sanctae sono le mura e le porta della città poste sotto la protezione degli dei.
Res humani iuris
Nell’ambito delle res humani iuris fondamentale è la distinzione fra res publicae e res privatae. Le res publicae sono quelle di cui titolare è il populus romanus che esercita su di esse un diritto diverso dal dominium ex iure Quiritium. Tra le res publicae vi sono le res in usu publico, soggette all’immediato utilizzo, le cose che vengono sfruttate dallo stato per la potenzialità economica, come l’ager publicus e i fondi provinciali, res comune omnium le cose appartenenti a tutti gli uomini.
Nelle res privatae due partizioni fra res mancipi e res nec mancipi, res corporales che esistono nel mondo naturale e res incorporales non hanno tale esistenza situazioni giuridiche soggettive. Res corporalis cosa in senso giuridico, cose mobili e cose immobili, cose fungibili appartengono a un genere e si determina la misura e cose infungibili adempiono a una funzione economico sociale nella loro individualità, cose consumabili non sono passibili di una utilizzazione perpetua e cose inconsumabili, cose divisibili e cose indivisibili, cose semplici res quae uno spiritu continentur, e cose composte corpora ex coharentibus che hanno un aspetto unitario e corpora ex distantibus non hanno un aspetto unitario, cose fruttifere producono nuove cose i frutti senza che ciò esaurisca la cosa madre, prima della separazione sono parte integrante della cosa madre quando si staccano diventano oggetto di separato diritto o si acquisra mediante perceptio, cose infruttifere (ci sono i frutti civili corrispettivo ricavato dai contratti di utilizzazione temporanea della cosa a titolo oneroso).
Azioni reali e personali
L’azione reale ha ad oggetto la cosa legittimato passivo dell’azione è chiunque si intrometta fra il titolare del diritto reale e la cosa che ne è oggetto. L’azione personale si dirige verso la persona del convenuto e fa valere un diritto su di essa. Legittimato passivo è il debitore oggetto dell’azione. I diritti reali, come diritti assoluti, comportano soltanto un dovere negativo degli altri consociati quello di astenersi dall’intromettersi nel rapporto diretto fra il titolare e la cosa. Le actiones in rem servono a far valere la pretesa che il titolare del diritto reale ha in seguito alla violazione di tale dovere di astensione.
Proprietà romana
La proprietà come signoria di diritto su una cosa si distingue per il carattere onnicomprensivo dei poteri attribuiti al titolare poteri negativamente determinati. I diritti reali parziari adempiono a una funzione specifica e si esercitano su una cosa di proprietà di un altro soggetto. Si distinguono i diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia (vantaggio su una cosa o divieto di esercitare qualcuno dei suo poteri o il soddisfacimento di un credito).
All’epoca di Gaio esistevano due forme di proprietà: duplex dominium la proprietà quiritaria e l’in bonis habere e unum dominium dei peregrini. Differenti forme di appartenenza: possessiones dell’ager publicus, proprietà gentilizia, agri gentilicii, la proprietà individuale dei singoli patresfamilias, proprietà relativa con la legis actio sacramenti in rem e rientrati i diritti reali parziari. Il paterfamilias aveva un potere unitario sulle persone e sulle cose (carattere dominium, potesta, manus, mancipium) → patrimonializzazione.
Già all’epoca monarchica esistevano fondi su cui lo stato non esercitava soltanto la sovranità ma ne disponeva dal punto di vista economico. L’ager publicus rappresenta una delle fonti principali di incremento oggetto di proprietà privata, l’altra fonte era i municipia, una volta divenuti cittadini conseguivano il dominium ex iure Quiritium. L’ager CAMPANUS veniva utilizzato mediante affitti a breve termine di 5 anni a cui provvedevano i censori → ager censorius.
Il modo più diffuso di utilizzo dell’ager publicus è l’ager occupatorius lasciato alla libera occupazione dei privati. Una protezione giudiziaria a queste possessiones fu approntata dal pretore con gli interdetti possessori.
Un altro caso di utilizzo dell’ager publicus è l’ager quaestorius si tratta di porzioni di ager publicus alienate all’incanto dai questori per sopperire alle necessità finanziarie dello stato, la concessione era perpetua ma gli assegnatari erano tenuti al pagamento del vectigal. Si trasforma poi in ager privatus vectigalisque.
La proprietà fondiaria trova un assetto definitivo nel clima di lotte politiche e tensioni sociali nella fine della repubblica. Nel caso dell’affitto perpetuo il pretore dava sia al titolare di ager publicus che di agri civitatium un actio in rem modellata sulla rei vindicatio → basi di una proprietà vettigalista vennero riconosciuti al titolare del ius in agro vectigali poteri analoghi a quelli del dominus ex iure quiritium, perché considerato una res corporalis. Il concessionario aveva la cautio damni infecti, l’operis novi nuntiatio, l’actio aquae pluviae arcendae e l’actio communi dividundo.
Nelle provincie esistevano differenze da regione a regione. All’infuori dell’Italia l’organizzazione dei territori entrati nella disponibilità del populus romunas assume forme diverse a seconda che si tratti di territori non autonomi o dei tipi di civitates: ROMANAE, LATINAE, PEREGRINAE (FOEDERATE, SINE FOEDERE LIBERAE, AUTONOME DI FATTO). Nei territori non autonomi tutti i fondi si trovano nel dominium populi vel caesaris. Nelle civitates foederatae i fondi erano sottratti a tale e la proprietà era regolata in base all’ordinamento della singola città. Nelle civitates sine foedere liberae erano frequenti i casi in cui parte del territorio rientrava nella disponibilità dell’aerarium populi romani o del fiscus caesaris come nelle civitates latinae o i municipia o le coloniae civium romanorum.
Una fondamentale distinzione per i fondi che l’aerarium o il fiscus utilizzavano mediante affitti a breve termine e fondi che venivano lasciati nella disponibilità dei privati contro il pagamento dell’imposta dava luogo al fenomeno della proprietà provinciale. Si distinguono le provincie dipendenti dall’imperatore dove i fondi sottoposti a tributuum erano detti praedia tributaria e le province senatorie dove sottoposti a stipendium erano chiamati praedia stipendaria. La proprietà provinciale viene protetta con un actio in rem a cui si aggiungono altri mezzi di difesa della proprietà. Sui praedia provinciali possono essere costituiti diritti reali parziari.
La crisi economica del III sec d.C. ebbe influsso sull’obsolescenza della distinzione res mancipi e res nec mancipi e l’equiparazione dei fundi italici con i praedia provincialia. Con il volgarismo non si distingue la possessio e dominium pertanto vengono utilizzati ulteriori termini.
È sempre fallito qualsiasi tentativo di fornire qualsiasi contenuto che non si esaurisca nella constatazione del diritto assoluto e indeterminato dei poteri del proprietario definiti solo negativamente attraverso l’individuazione dei limiti. La proprietà romana il dominium ex iure quiritium e l’in bonis habere assicura al titolare del diritto i poteri più ampi e assoluti e la libertà nell’esercizio degli stessi. Nello spazio la proprietà del dominus soli si estende dal sottosuolo allo spazio aereo sovrastante: dominus ab inferis usque ad sidera (signore degli inferi e delle stelle), vige il principio superfices solo cedit per cui qualsiasi cosa costruita su un fondo era acquistata dal proprietario di quest’ultimo.
Il carattere assoluto della proprietà romana si manifesta nel fatto che è illimitata nel tempo: è soltanto il proprietario il quale può spogliarsi della cosa; è escluso una proprietà limitata nel tempo. La libertà di disposizione è un elemento essenziale della proprietà. Nell’economia chiusa del tardo-antico si è affermata l’inalienabilità dei patrimoni connessi alle funzioni che si tramandavano di padre in figlio: nelle corporazioni di mestiere gli atti di disposizione erano permessi solo all’interno della corporazione stessa e dopo si assiste alla generalizzazione dei divieti di disposizione dei beni costituenti la dos e la donatio proprie nuptias e dei patrimoni ecclesiastici.
Il proprietario godeva di un’assoluta libertà nella disposizione materiale delle cose. Il dominus non era tenuto ad utilizzare la cosa nell’interesse della comunità potendo disinteressarsene. Nel tardo antico la mancata coltivazione dei fondi può portare dopo un certo periodo all’attribuzione della loro proprietà a chi li avesse posti a cultura.
Vi era l’assenza dell’espropriazione per pubblica utilità: è conosciuta la confisca dei beni come sanzione criminale che consegue alla sacertas, e più tardi alle sanzioni penali che comportano una capitis deminutio masima o media. Nel tardo-antico il diverso rapporto fra lo stato e i sudditi porta all’espropriazione per fini pubblici.
Limiti e servitù
Esistono limiti alle facoltà del proprietario di fondi urbani o rustici in funzione degli interessi della comunità e dei vicini. Nei rapporti di vicinato si lascia libera esplicazione all’autonomia privata: i proprietari dei fondi vicinori li possono regolare mediante la costituzione di servitù pedriali. Le XII Tavole ordinavano di lasciare uno spazio, forse di 5 piedi, tra gli edifici: l’ambitus. Ciò comportava che non si potesse costruire il muro sul confine, dovendo ogni proprietario tenerlo lontano almeno di due piedi e mezzo dal confine. In periodo classico era possibile costruire sul confine ciò porta alla comunione del muro costruito in aderenza.
Vi sono limiti posti nell’interesse dei privati, che tendono a risolvere le libertà dei proprietari dei fondi vicini, che si rispecchiano nel principio del neminem laedere uno dei tria praecepta iuris. Vi è il problema delle immissioni: fumo, polveri, vapore, umidità, odori, che invadono un fondo altrui in seguito all’esercizio da parte del vicino di facoltà ricomprese nel diritto di proprietà. Dalla casistica emerge il criterio per cui va tollerata l’immissione corrispondente all’uso normale della cosa: per ciò si deve tener conto della funzione economico-sociale del fondo da cui provengono.
In diritto classico non sono conosciute né le servitù legali né le servitù coattive. Nelle servitù legali il proprietario di un fondo è tenuto nei confronti del proprietario di un fondo vicino ad un comportamento analogo a quello derivante da un servitù convenzionale, ma l’obbligo nasce da una norma. Servitù coattive sono quelle in cui l’obbligo non deriva da una legge, ma che il proprietario di un fondo è costretto a costruire a vantaggio del fondo vicino. L’unico caso che si potrebbe avvicinare ad una servitù legale è l’iter a sepulchrum.
La comproprietà
Il diritto soggettivo può avere uno o più titolari e in questo caso si ha il fenomeno della contitolarità, sia nei diritti reali, sia nelle successioni, sia nelle obbligazioni (quando si tratta di obbligazioni solidali o indivisibili) sia nelle potestà personali. Nell’esperienza romana il fenomeno della contitolarità nasce nella successione ereditaria con il consortium ercto non cito, la comunione ereditaria, nella quale si trovavano i sui eredes cioè i fili in potestate, che succedevano ab intestato al paterfamilias. Nel consortium ercto non cito erano ricomprese tutte le cose che rientravano nell’eredità e tutto il patrimonio dei sui erede, che come filisfamilias erano sprovvisti di capacità giuridica non potevano avere altri beni al momento dell’apertura della successione. Il consortium si estendeva a tutti gli acquisti che facessero i singoli consortese, era dunque una società universale.
Il regime del consortium era diverso da quello della communio classica: per le cose ricomprese i singoli consortes avevano una legittimazione solidale. Il singolo partecipante poteva disporne come se ne fosse stato l’unico titolare, quindi in seguito all’acquisto da parte del terzo, la cosa usciva dalla comunione e gli altri consortes perdevano qualsiasi diritto su di essa. Una legittimazione solidale analoga esisteva per gli acquisti: il singolo consors acquistava non soltanto per sé, ma per tutti gli altri. Il consortium era una comunione dinamica. I consortes partecipavano alla comunione per quote eguali.
Vi era poi il condominio la quale è governata dal concetto di quota, assunto come parametro per stabilire diritti e doveri di ogni partecipante in relazione alla cosa oggetto della comunione. La quota è una frazione ideale dell’intero con cui si fissa una misura di partecipazione di ogni singolo comunista. La quota si divide in pars pro indiviso e pars pro diviso.
Nella communio classica sorge il problema del rapporto tra il diritto del singolo comproprietario e la proprietà della cosa nella sua interezza. I prudentes talora riconosco al singolo comunista un potere nell’ambito della quota, talaltra una legittimazione solidale, limitata dal ius prohibendi degli altri partecipanti. Nell’esperienza romana manca il principio per cui nell’amministrazione della cosa comune prevale la volontà della maggioranza.
Per gli atti di disposizione giuridica i poteri del singolo comproprietario sono ristretti nell’ambito della quota. Il diritto del comunista si estende a tutta la cosa: qui funziona il ius adcrescendi. Il quale si applica quando il socius perde la titolarità della sua quota senza che altri l’acquisti. La cosa non diventa res nullius in bonis ma si ripartisce proporzionalmente fra gli altri comunisti. Nei limiti della quota il socius è legittimato a costituire diritti reali parziari e la quota ha rilevanza per l’acquisto di frutti naturali. Il godimento della cosa spetta a ogni comunista nell’ambito dell’uso normale senza alterare la funzione economico-sociale della cosa e tenendo conto del concorrente diritto degli altri comproprietari.
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