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Le servitù
All'interno della categoria dei diritti reali parziari i giuristi romani non si sono mai posti la questione della distinzione fra i diritti di godimento e quelli di garanzia. Nella compilazione giustinianea si trova una categoria comprensiva di questi diritti ed assimilare le servitutes. È il giurista Marciano che distingue le servitutes praediorum e le servitutes personarum.
Tradizionalmente nei diritti reali di godimento vengono ricompresi le servitù, l'usufrutto, la superficie e l'enfiteusi. Sul piano pratico la superficie e l'enfiteusi attribuiscono a chi ne è titolare le stesse facoltà ricomprese nel diritto di proprietà: l'unica limitazione è il pagamento del canone. Nell'usufrutto è solo il nudo proprietario può sempre disporre del suo diritto, e di riacquistare la piena disponibilità della cosa al momento dell'estinzione dell'usufrutto. Nelle servitù, invece,
La compressione del diritto di proprietà è molto più limitata. Fra i diritti reali di godimento i più antichi sono le SERVITU'. La servitù viene definita come un peso gravante su un fondo a favore di un altro fondo. La SERVITU' è quel diritto reale parziario in base al quale il proprietario di un fondo (FONDO SERVENTE) è tenuto nei confronti del proprietario di un altro fondo (fondo DOMINANTE) a non esercitare un'attività sul proprio fondo che gli sarebbe consentita o a permettere che il proprietario del fondo dominante eserciti sul fondo servente un'attività. Caratteristica essenziale della servitù è l'INERENZA al fondo. La servitù non può essere alienata. Il proprietario del fondo dominante aveva una sorta di proprietà sul fondo servente e vantava un diritto sulla striscia di terreno su cui esercitava il passaggio o ricava l'acqua. Questa costruzione
dellaservitù andrò in crisi con l’emergere di nuovi tipi di servitù edell’usufrutto. La costituzione di una servitù è subordinata adeterminati requisiti e presuppone l’esistenza di una utilitàoggettiva del fondo dominante. L’utilità va commisurata allafunzione economico sociale ossia alla produzione agricola. L’utilitàoggettiva comporta che i fondi devono essere vicini in modo darendere possibile l’esercizio della servitù. La servitù impone alsoggetto passivo del rapporto, il proprietario del fondo servente, soloun comportamento negativo o di sopportare un’attività delproprietario. Sul proprietario del fondo servente poteva gravare uncomportamento positivo come l’obbligo di reficere parietem ditenere cioè il muro d’appoggio in buone condizioni nelle servitutesoneris ferendi. I romani procedevano alle classificazioni fra leservitù.
Innanzitutto fra servitù affermative e negative, servitù continue, esercitate senza che interviene l’attività del proprietario, ediscontinue. Non risultavano la distinzione fra servitù apparenti eservitù non apparenti. Tipicamente romana è la distinzione fra iuraprediorum rusticoum e prediorum urbano rum quelli situati in cittàe i fondi rustici. Poi vi sono i iura itinerum servitù di passaggio (iteril passaggio a piedi, actus il passaggio col bestiame, via la sommadelle precedenti più il trasporto di carri), l’aquae ductus (serve acondurre l’acqua), l’aque haustus (serve ad attingere l’acqua), laservitus altius non tollendi, oneris ferendi e stillicidii (far scolarel’acqua piovana sul fondo del vicino).L’USUFRUTTO viene definito come il diritto di usare le cose altruie di percepirne i frutti senza modificare la sostanza. L’usufrutto èun diritto reale parziario. Allaposizione dell'usufruttuario, quale titolare di un diritto reale parziario di godimento, si contrappone al nudo proprietario. A parte la facoltà di disporre della nuda proprietà e la tutela dell'aspettativa di rientrare nella completa disponibilità della cosa, i poteri sono ridotti a nulla. Il nudo proprietario non può intervenire nella gestione materiale della cosa né compiere alcun atto di amministrazione. All'usufruttuario manca il potere di disporre della cosa e di costituire diritti reali parziari, ma solo contratti obbligatori che prevedono l'utilizzo della cosa. L'elemento più importante dell'usufrutto è la salva rerum substantia, non modificare la situazione socio-economica. Sul modo in cui l'usufruttuario esercita le facoltà incide la CAUTIO BONI VIRI ARBITRATU SE USURUM FRUITURUM. L'arbitrium boni viri dell'usufruttuario si impegna ad usare la cosa e a percepire i frutti si riferiva al modo in cui.si comportava una persona corretta e in buona fede. Anche in assenza di cautio, l'usufruttuario può usare la cosa nel modo in cui lo farebbe un buon paterfamilias. I frutti sono fatti propri dall'usufruttuario mediante la perceptio se non coincide con la separatio la proprietà è acquistata dal nudo proprietario. Nell'usufrutto del gregge la cosa da restituire era il gregge nella consistenza numerica e i nati dovevano sostituirsi agli animali morti. Per l'usufrutto degli schiavi, non è frutto il figlio della schiava perché viene acquistato dal nudo proprietario. Per i servi fructuarii vi era la questione degli acquisti dello schiavo in linea generale vanno al proprietario. Il servus fructuarius faceva entrare nel patrimonio dell'usufruttuario quanto otteneva quale corrispettivo della disposizione di mezzi economici di quest'ultimo o mediante l'impiego della propria attività lavorativa, i mezzi provenivano
La sfera giuridica dell'usufruttuario. In tutti gli altri acquisti andavano a vantaggio del nudo proprietario. L'usufrutto ha carattere personale ed è temporaneo. Cessa alla morte o alla capitis deminutio del titolare. L'usufrutto costituito a favore di persona alieno iuris ubiecta viene acquistato dal paterfamilias. Il carattere personale del diritto ne rende impossibile la trasmissione. Oggetto del diritto di usufrutto sono le cose corporali e inconsumabili. Solo successivamente è stato ammesso l'usufrutto su cose consumabili e obbligato alla restituzione del tantundem eiusdem generis (quasi usufrutto). L'USUS consiste nel potere di godere direttamente la cosa senza il fructus di farne propri i frutti. L'HABITATIO nella facoltà di usare una casa di abitazione e non si estingue per capitis deminutio e per non usus. Le OPERAE SERVORUM ED ANIMALIUM. I IURA IN RE ALIENA erano i diritti reali parziari delle res in iure cessio incorporales. IlIl negozio più adoperato era l'legatum per mentre mortis causa erano costituiti pervindicationem. In tema di servitù rustiche erano res mancipi, quindi era applicabile la mancipatio. I Iura praediorum rusticorum potevano acquistarsi con usucapione fino alla LEX SCRIBONIA che ha sancito l'inusucabilità. Per la costituzione delle servitù e dell'usufrutto sui fondi provinciali, oggetto della proprietà pubblicistica dello stato esclusi dalla proprietà quiritaria sui quali né usufrutto né servitù potevano costituirsi mediante mancipatio o in iure cessio. I iura in re aliena venivano costituiti mediante pactiones et stipulationes, anche se la stipulatio ha solo effetti obbligatori e l'accordo non ha rilevanza per il trasferimento della proprietà. L'uso della pactio sui fondi provinciali poiché gli effetti si verificano sul piano del ius honorarium. Già all'inizio del tardo-antico cadono in
Desuetudine la mancipatioe l'in iure cessio e la trasformazione della proprietà provinciale inpura e semplice, le pactiones et stipulationes divengono il modo dicostituzione dei diritti reali parziari. Con Giustiniano è ritornatol'acquisto per usucapione della servitù e viene estesa lapraescriptio longi temporis.
I diritti reali parziari si estinguono per confusio, quando coincidonola titolarità del diritto e la proprietà della cosa (res sua neminiservit); perimento del fondo servente o dominante; venir menodell'utilità oggettiva; rinuncia patto fatto valere iurae pretorio;pagamento della litisaestimatio; inattività del titolare per un anno (usfrutto di cosemobili) o due anni per non usus alle servitù rustiche e all'usufruttoo usucapio libertatis delle servitù urbane.
Cause d'estinzione dell'usufrutto sono la scadenza del termine, la morte o la capitis deminutio dell'usufruttuario; il
mutamento della funzione economico-sociale della cosa. Per quanto concerne la difesa giudiziaria, la tutela dei iurapraediorum consisteva nella vindicatio della parte del fondo servente soggetta alla servitù cui si opponeva la controvindicatio del titolare del fondo, mentre nell'agere per sponsionem il proprietario del fondo servente prometteva all'attore di pagare una certa somma. Si configura così la vindicatio servitutis che dà luogo ad una formula petitoria: l'actio confessoria. Seguiva la clausola arbitraria e la condemnatio al quanti ea res est. L'usufrutto viene tutelato dalla vindicatio usufructus cui segue la clausola restitutoria e la condemnatio pecuniaria. LA SUPERFICIE E L'ENFITEUSI Il diritto di superficie è costituito dalla divisione della proprietà per piani orizzontali, al quale si ha quando si riconosce a soggetti diversi la proprietà dell'edificio e del suolo o dei singoli piani che costituiscono l'edificio.diritto di superficie è il diritto della porzione orizzontalmente delimitata alla quale si accompagna il diritto di appoggiare la costruzione sul terreno o sulla costruzione sottostante. Nell'esperienza romana vigeva il principio superficies solo cedit e bisogna distinguere due filoni, l'uno attinente alle concessioni pubbliche, l'altro alle private. Il primo si tratta delle tabernae del foro a Roma e concessioni di edifici costruiti su suolo pubblico. Gli edifici venivano dati in uso ai privati con affitti a lungo termine o a tempo indeterminato con il corrispettivo di un canone vectigal, integrava una locatio-conductio di diritto pubblico. Il secondo filone è rappresentato da concessioni fatte da privati contro la corresponsione di un canone detto solarium. Nelle locationes pubbliche il concessionario non era tutelato nei confronti dello stato ma nei confronti dei terzi era protetto da un INTERD.