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L’assetto federale può rispondere a svariate esigenze, tra cui:

quella di avvicinare i governanti ai governati. In questo senso, il federalismo va quasi di pari

• passo alla democrazia.

quella di rafforzare l’autonomia degli Stati federati, che vogliono al tempo stesso gestire meglio le

• risorse in una situazione di integrazione per sentirsi più forti. Questo è ovviamente il caso degli

Stati Uniti d’America.

quella di governare territori di grandissime dimensioni (ad esempio, il Canada, la Russia, l’India,

• il Brasile, ecc.)

quella di gestire divisioni o situazioni complesse a livello religioso, etnico, sociale, ecc. (ad

• esempio, il Belgio e la Svizzera) 14

quella di dividere il potere centrale per renderlo meno offensivo ed evitare un totalitarismo.

• Questo è il caso della Germania dopo la seconda guerra mondiale.

Quali sono le caratteristiche degli ordinamenti federali? Una prima caratteristica è ovviamente la

prevalenza del governo federale su quello federato, che si declina attraverso numerosi

strumenti: generalmente, la Corte Costituzionale o la Corte Suprema può risolvere i conflitti tra

Stato federale e Stati federati in maniera favorevole allo Stato federale; vi sono anche poteri

sostitutivi o addirittura sanzionatori nei confronti degli Stati federati.

Il carattere federale di uno Stato non determina necessariamente la presenza di una forma di

governo piuttosto che un’altra. Non c’è quindi un nesso stretto tra federalismo e forma di governo,

ma un rapporto c’è: infatti, negli ordinamenti federali, generalmente, la seconda Camera (o

Camera alta, cioè, in Italia, il Senato) è una Camera rappresentativa delle istanze degli Stati

federati. Questo capita in tutti gli Stati federali e anche in molti Stati regionali.

In un ordinamento di carattere federale, le fonti del diritto non saranno solo quelle federali, ma

saranno anche quelle statali. Convivono quindi due fonti del diritto di livelli diversi. In ciascuna

Costituzione dovranno essere trovati modi per far convivere questi due livelli di norme e per

risolvere eventuali autonomie.

In un ordinamento di carattere federale in senso stretto, non vi può essere la revisione

costituzionale se non mediante la partecipazione degli Stati membri. Questo è un indicatore molto

importante per capire se un ordinamento è federale oppure no.

In tutti gli ordinamenti decentrati (siano essi federali o regionali) vi è poi un riparto delle

competenze tra lo Stato federale e gli Stati federati.

La Repubblica Federale Tedesca, tra i Paesi dell’Unione Europea, è quello che ha la forma di

federalismo più avanzata e più significativa.

Nel 1949 viene approvata ed entra in vigore la Legge fondamentale tedesca, la Costituzione

tedesca. Il 1991 è un’altra data fondamentale della storia costituzionale tedesca, in quanto avviene

la riunificazione: infatti, i Laender, che erano inclusi nella Repubblica Democratica Tedesca

(Germania dell’Est), vengono inglobati nella Repubblica Federale Tedesca. Nel 2006 e nel 2009

vengono poi approvate ed entrano in vigore due importanti revisioni costituzionali, denominate

“riforme del federalismo”, che modificano in parte l’assetto federale dello Stato.

L’ordinamento tedesco ha assunto una forma federale nel 1949 per due ragioni: innanzitutto, per

rendere il potere meno offensivo, e poi perché i Laender esistevano già e sembrava quindi logico

ripartire da ciò che già c’era, mantenendo i Laender.

Ci sono 16 Laender. Ciascun Land ha una propria Costituzione, che deve essere compatibile con

la Legge fondamentale tedesca, cioè con la Costituzione federale tedesca.

Il Bundesrat è il Senato tedesco, ossia la Camera alta, che si distingue dalla Camera bassa

(Bundestag): esso è composto dai rappresentanti dei Governi dei Laender. Il Governo di ciascun

Land invia al Bundesrat da 3 a 6 rappresentanti, a seconda della popolazione del Land. C’è quindi

una graduazione della partecipazione del Land alla composizione del Bundesrat, a differenza degli

Stati Uniti, in cui gli Stati grandi e gli Stati piccoli hanno sempre 2 senatori ciascuno. La cosa

interessante è che i rappresentanti dei Laender votano con vincolo di mandato, in base alle

direttive che il Governo del Land impartisce loro.

L’Austria, secondo la dottrina, ha un federalismo debole, perché nella pratica si è tradotto in una

concentrazione di potere a vantaggio della federazione e in una diminuzione dei poteri dei

Laender. L’Austria è composta da 9 Laender, che hanno proprie Costituzioni.

La peculiarità dell’ordinamento austriaco è che si fa largo uso dell’amministrazione federale

indiretta: infatti, i Laender esercitano delle funzioni amministrative che non sono proprie dei

Laender ma che la federazione delega ai Laender.

I membri del Bundesrat sono nominati dagli organi statali, e anche qui il numero dei rappresentanti

per ciascuno Stato è ponderato (in questo caso, va da 6 a 12). A differenza del modello tedesco, in

Austria il componente del Bundesrat non ha vincolo di mandato. Questo ha una conseguenza

interessante: infatti, il nesso tra i rappresentanti del Bundesrat e i Governi dei Laender è molto più

affievolito, visto che ciascun rappresentante vota secondo il suo personale pensiero. Peraltro, in

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Austria la Camera alta è molto debole. Infatti, anche quando il Bundesrat vota in maniera non

conforme al Bundestag, il Bundestag può superare questo veto con una nuova deliberazione.

La Francia ha poco a che vedere con il federalismo, perché l’ordinamento francese è un

ordinamento tradizionalmente molto centralizzato. In realtà, dal 1958 (data di approvazione della

Costituzione) ad oggi, alcune revisioni costituzionali hanno modificato il quadro di partenza, e ci

consentono di dire che oggi l’ordinamento francese è uno Stato unitario ma decentralizzato. In

particolare, l’accelerazione nel senso della decentralizzazione è avvenuta nel 2004, con una

revisione della Costituzione francese.

Oggi, la Francia è composta, partendo dal livello più basso di governo, da Comuni, Dipartimenti,

Regioni e Collettività.

In Francia non è riconosciuta potestà legislativa alle Regioni, ed è per questo che non si può

parlare di Stato regionale, ma di Stato unitario decentralizzato.

L’ordinamento della Spagna è un ordinamento che non possiamo definire di carattere federale ma

che è stato definito come Stato autonomico o anche come Stato regionale a regionalismo

differenziato. Infatti, le Regioni hanno gradi di autonomia diversi le une dalle altre. Un altro

ordinamento che ha i caratteri del regionalismo differenziato è quello italiano.

La Spagna è costituita da 17 Comunità Autonome. La scelta a vantaggio di un sistema a carattere

regionale della Costituzione del 1978 è da leggere in contrapposizione con la passata esperienza

franchista, che invece aveva fatto dell’accentramento del potere una delle proprie linee di

orientamento.

L’ordinamento spagnolo ha a che fare con delle spinte di carattere autonomistico e separatistico

molto accentrate, come quella basca e quella catalana.

Il Senato spagnolo è un Senato a composizione mista, perché per 4/5 i senatori sono eletti dai

cittadini, mentre per il restante 1/5 sono eletti dalle assemblee legislative delle Comunità Autonome

(uno per ciascuna Comunità più uno per ciascun milione di abitanti).

L’Italia è uno Stato regionale, anche detto Stato delle autonomie, espressione usata perché

accanto alle Regioni ci sono altri enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitane).

Anche l’Italia è uno Stato a regionalismo differenziato, perché ci sono 5 Regioni a statuto speciale

e 15 Regioni a statuto ordinario. La specialità delle regioni a statuto speciale trova traccia visibile

negli statuti delle Regioni a statuto speciale, che sono approvati con legge costituzionale.

Oltre al 1948, data di entrata vigore della Costituzione italiana, una data importante è il 2001,

quando viene modificato il Titolo V della Costituzione, ribaltando l’architettura del riparto delle

competenze. tra Stato e Regioni. L’art. 117 Cost. ci dice oggi che ci sono alcune materie di

competenza esclusiva dello Stato, alcune materie a competenza concorrente, e altre materie a

competenza residuale.

Il Belgio è un caso particolare dal punto di vista dell’assetto federale. Nel 1994, l’ordinamento

belga diventa federale partendo da un modello di Stato unitario: perciò, il federalismo belga nasce

da un procedimento di disgregazione di un precedente Stato unitario (c.d. federalismo per

divisione, diverso dagli altri ordinamenti federali, nati per aggregazione).

Il Belgio è composto da 6 entità territoriali. Di queste entità, 3 sono vere e proprie Regioni (Fiandre,

Regione Vallona e Bruxelles), mentre 3 sono delle Comunità, che non hanno carattere territoriale

ma carattere personale (comunità fiamminga, comunità francofona e comunità germanofona). I

parlamentari del Belgio non appartengono soltanto ad un gruppo politico, ma appartengono ad un

gruppo linguistico, che può non coincidere con il gruppo politico. Per deliberare alcune leggi, è

necessario che concorra una percentuale minima di parlamentari di un certo gruppo linguistico.

Questo complica molto le deliberazioni parlamentari, ma tiene conto del pluralismo belga.

La Repubblica di Cipro è composta da due comunità: una turco-cipriota ed una greco-cipriota. La

Costituzione cipriota del 1960 è però, di fatto, disapplicata, perché la componente politica turco-

cipriota si è ritirata dagli organi costituzionali rappresentativi a partire dagli anni ’70. Infatti, si è

formata la Repubblica Turca di Cipro del Nord, e quindi, quello che in origine doveva essere un

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modello basato sullo status personale diventa nella pratica un modello che segue la distribuzione

territoriale.

Il Regno Unito è composto da 4 entità nazionali (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord).

L’elemento unificante tra queste entità è stata la Corona, progressivamente sostituita dal

Parlamento di Westminster e dal Governo del Regno Unito.

Negli anni ’90 si assiste nel Regno Unito al c.d. processo di devolution, che è la concessione di

prerogative autonomiche differenziate. A partire dai governi laburisti di Blair, assistiamo quindi a

delle progressive concessioni di autonomia alle entità nazionali. Questo processo trova una prima

codificazione in alcuni atti del Parlamento inglese del 1998.

Vi sono poi degli ordinamenti che al proprio interno riconoscono un numero l

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RickyDazza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Comba Mario.