Diritto pubblico comparato
DENINIZIONE DI CONCETTO DI DIRITTI FONDAMENTELI:
vengono così definiti:
• + importanti
• A fondamento
• Inviolabili
• Inalienabili
• Valgono per tutti
• Parti tutelati
si po' affrontare un discorso di tipo formale e sostanziale, per cui si
Norma giuridica:
può dire dal punto di che la norma giuridica è una norma
vista sostanziale,
caratterizzata, dall’esteriorità, coercibilità, prescrività e sanzionabilità ecc.
La norma giuridica viene anche caratterizzato definito dal tipo di procedura che viene
definito l’approccio che prediligo è quello di tipo positivista nel senso che mentre il
contenuto è abbastanza controvertibile, invece la procedura è un fatto oggettivo, il
fatto che si abbia a che fare con una legge perché quell’atto è stato approvato due volte
perché dalla camera o dal senato o perché ci sia stato il procedimento del 138, questo è
un dato certo. ecc.
Anche in materia di diritti di libertà si contrappone questi due approcci, cioè un
approccio più di stile sostanzialista, e un approccio più di tipo positivista.
Anche qua non è neutrale seguire uno o l’altro approccio, in molti i casi le due cose
coincidono; in alcuni casi invece non coincidono quindi seguire due approcci diversi. In
questo caso seguire un approccio invece che un altro ci porta a seguire un approccio
piuttosto che un altro ci pota ad avere garanzie ci porta ad arrivare ad un esito più
affidabile.
In questo senso per quanto riguarda i diritti di libertà, esso è un diritto particolarmente
importante, è un diritto fondamentale di cui non si può privare la persona, è un diritto
che strettamente legata alla persona, tocca la sfera personale dell’individuo, sono tutti
approcci di tipo sostanzialista, nel senso che in alcuni casi come la libertà personale o i
diritti legati alla sfera dell’integrità della persona, riguardano la persona. Ci sonod ei
casi molto dubbi per esempio tutti i diritti legati alla libertà di manifestazione del
pensiero sono diritti che riguardano la persona, la sua integrità o il suo fisico o sono
invece slegati dalla sfera della persona.
Non è così chiaro in che ambito rientra ragionando in questo modo.
Invece ci può aiutare di ad esaminare il dato normativo.
Questo è l’approccio più semplice anche forse che ha più limiti, però va preso in
considerazione cioè dire che il diritto fondamentale è un diritto che è considerato tale o
costituzione.
dal legislatore o dalla
Prima di tutto bisogna vedere se un diritto considerato inviolato dalla costituzione; la
costituzione ci dice che un diritto inviolabile è un diritto inviolabile esempio libertà di
manifestazione del pensiero, il domicilio ecc.
Certe situazioni che ad un certo tempo fa non erano considerate, situazioni che
rientravano, che potevano essere annoverate nella sfera dei diritti fondamentali, invece
col tempo lo sono diventate, e oggi vengono rivendicate come diritti fondamentali.
Senza arrivare alla sfera dei diritti legati alla sessualità basti pensare il cognome della
persona, infatti a differenza del passato oggi le corti europee riconoscono questo diritto
come fondament+ale.
Questo è interessante esaminare per i collegamenti che la materia presenta con la
società il contesto culturale, sociale e tecnologico.
Con i tipi di approccio di cui si parlava prima, diventa sempre più difficile, perché anche
se uno vuole ave1111re un approccio positivista deve avere a che fare con la filosofia
sociologia ecc. lo stesso dato normativo non è più sufficiente a risolvere tutte le nostre
questioni.
Non possiamo dire che un diritto è fondamentale solo perché ce lo ha detto la
costituzione, perché ormai molti diritti sono fuori dalla costituzione, e sono fuori oltre
anche le carte internazionali. Il diritto alla vita non vi è nella costituzione, ma veniva
dato per presupposto.
In questo caso dandolo per presupposto l’approccio positivistico non c’è più, la
presupposizione da dove si prende? Si prende da motivi sociologici, religioso ecc. è una
materia complessa.
Vari tipi di approcci relativi alla materia dei diritti di libertà.
I diritti di libertà in senso tecnico cioè in senso moderno della cosa, ne possiamo parlare
soltanto con il costituzionalismo moderno, c’è sono quando al centro dell’ordinamento
giuridico, al centro dell’organizzazione dei poteri statali si pone l’individuo, si impone
l’idea per cui i poteri devono essere al servizio dell’individuo e non l’individuo ai servizi
dei poteri.
Una delle grandi conquiste del costituzionalismo moderno è quella di scrivere in
costituzione di fissare principi di costituzione in cui la forma di governo i poteri sono
strumentali diritti di libertà e non viceversa.
Il principio di massima espansine ei diritti individuali, che strettamente connessa questa
situazione, cioè l’idea per cui che in un ordinamento liberare democratico l’individuo
deve poter essere libero di fare tendenzialmente quello che vuole, cioè deve essere
messo nelle condizioni, art. 2 3 della costituzione, di esprimere liberamente la propria
libertà, salvo i limiti che sono previsti dall’ordinamento.
Legittimamente significa nel rispetto delle norme costituzionali. E per contro il principio
di legalità per cui invece i poteri costituiti devono poter fare solo ciò che consente loro
di fare il diritto le norme giuridiche.
Per gli individui vige una situazione diversa ai primi tempi, che l’individuo deve essere
come regola libero. L’ordinamento deve fare in modo di rendere gli individui liberi.
Invece i poteri vanno controllati fare in modo che rispettino le regole; nel complesso
questa situazione è lo stato di diritto.
Stiamo ragionando dalla situazione attuale e escludere completamente che anche in
epoche antiche non ci fossero delle situazioni riconducibili a forme di diritti, non del
tutto corretto c’è una solita bibliografia anche di storici di filosofia ecc. che dimostra
come anche nell’epoca medievale una sorta di situazioni giuridiche di vantaggio, che
però non avevano l’aspetto la fisionomia e le caratteristiche, di quelli che oggi sono i
diritti di sindacati. Però c’erano dei diritti di matrice consuetudinaria, i primi elementi
da mettere a fuoco sono la nascita di diritti su base consuetudinaria, ma anche diritti
banali come diritti abitudinari.
Per la nostra materia hanno una fondamentale importanza i diritti fondamentali su base
consuetudinaria.
Particolarmente se poi queste consuetudini sono poi di livello internazionale, sia a livello
interno anche se di consuetudini ce ne sono poche, ma soprattutto a livello
internazionale ci sono delle consuetudini in materia dei diritti fondamentali molto
importanti e quelle che sono riconosciute a livello internazionale sono le più importanti.
Esempio il divieto di tortura, anche se in un certo senso non è più una consuetudine per
in un certo senso è stata positivizzata dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo
art. 3.
Però la corte ci ha detto che la tortura prima di essere ancora fosse messo nella
convenzione dei diritti del uomo, è un diritto di matrice consuetudinaria.
Hanno un’alta importanza i diritti di matrice consuetudinaria, sono diritti che sono
riconosciuti a livello globale.
In divieto di tortura non fa parte della nostra costituzione lo si può ricavare dall’articolo
2 che una più controversi intanto perché usa il verbo riconoscere.
Ha dato alito a diverse interpretazioni, in particolare a una diatriba fra i cosiddetti
fautori dell’interpretazione aperta o chiusa dell’articolo 2.
La corte di cassazione tende a dare un’interpretazione aperta per l’art. 2, ed è
abbastanza problematico; mentre la corte costituzionale tende a dare
un’interpretazione chiusa.
Che differenza c’è fra le due cose, quella aperta considera inviolabili tutti quei diritti
che ritengo che siano più importanti, fondamento che valgano per tutti che siano
involabili ecc. ex articolo 2 della costituzione.
Questo lo fa la cassazione, quando c’è una situano percepita particolarmente
importante o un’esigenza di tutela particolarmente diffusa, attraverso l’articolo 2 da
importanza a quella situazione come inviolabile.
La corte costituzionale da un’interpretazione chiusa, dice che l’articolo 2 non può
essere una norma o una disposizione che può funzionare, che funziona come il cilindro
del prestigiatore, che di lì tiri fuori quello che vuoi.
Intervenire solo a livello giurisprudenziali sono operazioni creatrici di diritto anche
molto importanti con delle ripercussioni su tutto il sistema.
Invece i fautori dell’interpretazione chiusa sostengono l’opportunità la necessità di
collegare il 2 con altre norme giuridiche o contenute nella stessa costituzione, o anche
eventualmente con leggi ordinarie che qualifichino una certa situazione come
fondamentale.
Per esempio la legge che ha considerato il diritto di cambiare le coordinate anagrafiche i
soggetti che subiscono interventi conversione sessuale, la legge dell’82 considera il
diritto alla rettifica del sesso diritto fondamentale, la corte costituzionale l’ha
considerato un diritto fondamentale inviolabile perché era intervenuto il legislatore.
Perché questo diverso approccio fra corte costituzionale o corte di cassazione, le
sentenze della corte di cassazione valgono tra le parti; la corte costituzionale invece
quello che afferma è legge vera e propria.
Prima di affermare l’inviolabilità di un diritto anche per rispetto della sfera e
discrezionalità del legislatore, va molto molto più cauta.
Tendenzialmente richiede appunto un ulteriore parametro legislativo.
In base all’interpretazione aperta dell’articolo 2 il divieto di tortura si può condurre
all’articolo 2.
Secondo un approccio più di tipo costituzionalista bisognerebbe passare attraverso
l’articolo 13, libertà personale, attraverso anche l’art. 3, divieto di discriminazioni,
dignità della persona primo comma e secondo comma. Art. 25 legati al processo ecc.
LEZIONE DEL 20 SETTEMBRE 2016
è una fonte della costituzione di diritto. Nasce a
CONSUETUDINE INTERNAZIONALE:
seguito di un comportamento ripetuto nel tempo.
Come prima fonte di riconoscimento la più antica, dei diritti fondamentali la
consuetudine.
Pro e contro della consuetudine come fonte della tutela dei diritti fondamentali;
mediatico e frugatici; i diritti fondamentali possono trovare la consuetudine una fonte
efficace di riconoscimento e tutela?
In particolare quando un diritto fondamentale è riconosciuto fa parte di una
consuetudine fonte di diritti di riconoscimento dal basso; dalla società, è un
comportamento molto sentito da parte della società, la consuetudine nazionale è una
fonte molto radicata e quindi molto sentita ed importante.
Quindi i:
• sono il radicamento del diritto
PRO
• sono una tutela aleatoria al momento di chiedere di rivendica la
CONTRO
sussistenza della consuetudine stessa. Lentezza,
Esempio di diritto fondamentale attuale: diritto alla fecondazione assistita. La
consuetudine è una fonte di riconoscimento che richiede tempi molto lunghi.
Come si è nel tempo anche per rimediare a queste manchevolezze, in questo tipo di
tutela, e in generale in materia di tutela dei diritti fondamentali, imposto in primo
piano (approccio consuetudinario) un approccio diverso è stato quello così detto
positivista.
Seguendo questo tipo di approccio centrale è il ruolo della legge, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali.
Quali sono le caratteristiche della legge, tanto è un riconoscimento calato dall’alto cioè
è il legislatore che d’imperio riconosce un determinato diritto come fondamentale.
LEZIONE DEL 19 SETTEMBRE 2016
Progressione dello stato moderno in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali.
LEZIONE 2 DEL 26/09/2016
Una progressione progressa perché passa dal principio di legalità cioè la difesa della libertà con
forma riduttiva dello stato costituzionale di diritto in difesa delle libertà contro lo stesso
parlamento e alla responsabilità internazionale dello stato, in difesa delle libertà contro lo
stesso stato.
La costituzione tutta è servente alla difesa delle libertà fondamentali; l’organizzazione dello
stato, il presidente della repubblica, la corte costituzionale ecc. non è fine a ses stessa, ma
servono a garantire al meglio quelle che sono le nostre libertà costituzionali.
Perché se noi queste libertà non li abbiamo ma non le possiamo garantire, poco ci importa di
come è strutturato lo stato; l’idea stessa dello stato moderno cioè lo stato liberale, si radica
sull’idea della difesa della libertà il famoso ARTICOLO 16 DELLA DISCHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO del 1789 si dice che lo stato che on pratica la separazione dei poteri, e la protezione
dei diritti fondamentali non ha addirittura la costituzione.
I liberali non riconoscevano come costituzione un testo costituzionale che non fosse strutturato
in modo da separare i poteri al fine di proteggere le libertà fondamentali.
Quindi si può dire da un punto di vista teorico, che le costituzioni sono le uniche testi
fondamentali, in cui vengono espressi i principi fondati sull’organizzazione la struttura di base
dello stato ma dal punto di vista della tecnologia liberale, queste stesse costituzioni non
sarebbero riconosciute tali se tutta questa strutturazione non convergesse a questo simile, a
proteggere le libertà fondamentali.
Anche la nostra costituzione visibilmente sfidata a questo principio, il principio della
separazione dei poteri.
I poteri sono disegnati in maniera autonoma e distinti uno dall’altro, e poi perché troviamo
anche delle tracce testuali nella costituzione circa questo studio; quando la costituzione parla
della magistratura, dice che un ordine distinto autonomo, indipendente rispetto agli altri poteri.
La garanzia di potere non sconosciuta al testo europeo regionale, anzi è tutto presupposto.
La CORTE COSTITUZIONALE dedica anche dei conflitti tra distribuzione fra poteri, l’idea è quella
di disarticolare il potere dello stato perché non sia concentrato, in un unico soggetto che
potrebbe fare il bello e cattivo tempo del privilegio delle libertà.
Più il potere statale è disarticolato più noi siamo protetti, perché il potere è diffuso, non è
concentrato, non è arbitrario.
Le nostre libertà sono tutelate in autonoma, questo è un principio importante. Noi abbiamo
tutto un catalogo nella nostra costituzione sulla libertà che sono capillarmente e
dettagliatamente tutelate, e come cappello di queste liberta si può individuare, l’articolo
chiave che è (questo è il nostro identikit costituzionale.)
L’ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE,
Quindi concludendo:
ART. 2- I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO
« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. »
Quest’articolo enuncia che lo Stato italiano, comprese le regioni, province, comuni e tutti
coloro che si trovano nel territorio italiano, riconosce quei diritti inviolabili (elencati nella parte
prima dei Diritti e Doveri dei cittadini), vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna
legge può infrangere, cioè sopprimere e che nessuna persona può violare; lo Stato non solo deve
rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati.
Con la parola “riconosce” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio d’ogni
individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc), sia come membro
d’organizzazioni sociali (famiglia, partiti politici, ecc). I
noltre è introdotto il principio di solidarietà politica, economica e sociale.
I doveri di solidarietà politica si riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a
partecipare alla vita della comunità di cui fa parte (diritto di voto).
Adempiere ai doveri di solidarietà economica significa agire non pensando solo al nostro
tornaconto, ma considerare anche gli altri (pagare le tasse).
Adempiere ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita dichi ha
bisogno (volontariato).
vuol dire che li riconosce e quindi ci sarebbero comunque anche se la costituzione,
RICONOSCE:
non se occupasse.
Il fatto stesso che si nasce si ha la donazione della libertà; il fatto che la nostra costituzione
dica riconosce è un cedimento dei diritti naturali.
Il fatto che un diritto venga garantito non significa che il diritto venga inventato
GARANTISCE:
ma che viene protetto.
Tecnica della tutela della garanzia dei diritti.
quando si parla di si riferisce allo stato persona, lo stato governo,
LA REPUBBLICA: STATO
l’apparato dello stato, i cittadini, comprende anche le strutturazioni costituzionali che non
appartengono allo stato; tutte le conformazioni sociali.
non possono essere violati, nessuno può violarli la costituzione lo proibisce,
INVIOLABILI:
colpisce un limite alla revisione costituzionale, sono formule che hanno una ri
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