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Estratto del documento

FORME DI STATO IN SENSO SINCRONICO

STATO UNITARIO (es. Francia napoleonica)

Potere tutto concentrato nel governo centrale, che controlla il territorio attraverso organi da lui

direttamente dipendenti che fanno capo al prefetto

Prefetto = colui che rappresenta l’autorità centrale in periferia

STATO COMPOSTO/FEDERALE (es. USA)

Gli Stati autonomi si accordano e formano una federazione  ciascuno Stato rinuncia a legiferare

su determinate materie, trasferendo la competenza ad un organo legislativo federale

Riparto di competenza legislativa  la costituzione specifica le materie di competenza del

legislativo federale, sul resto legiferano i singoli Stati

Conflitti fra Stati membri e Stato federale vengono risolti da un organo federale (Corte

costituzionale)

Gli Stati decidono congiuntamente nell’ambito di un parlamento federale  costituzione federale

Ognuno degli Stati ha una propria costituzione e hanno un proprio potere legislativo, esecutivo e

giudiziario

Lo Stato federale è uno Stato composto? Secondo la dottrina tradizionale sì ma oggi prevale il no

perché non possiamo dire che gli enti che compongono la federazione sono ancora dei veri Stati

(hanno ancora le caratteristiche tipiche dello Stato = indipendenza + originarietà?)

Sono degli Stati di nome ma non di fatto  allora lo Stato federale è un tipo di Stato unitario

STATO REGIONALE

Lo Stato conferisce parte del proprio potere legislativo a enti territoriali (regioni, province..)

Gli enti territoriali hanno un loro potere esecutivo  giunta presieduta dal governatore

Gli enti territoriali non hanno un loro potere giudiziario

L’autonomia potrebbe non essere attribuita in modo uguale a tutti gli enti (es. regioni a statuto

speciale)

Riparto di competenza legislativa  lo Stato può legiferare su tutto eccetto sulle materie la cui

competenza è stata attribuita agli enti territoriali

Nel tempo si sono verificati 2 fenomeni:

• Belgio inizialmente accentrato si trasforma in federazione

• Revisione costituzionale italiana del 2001  art. 117 lo stato ha competenza su determinate

materie, su tutto il resto hanno competenza le regione

CARATTERI COMUNI REGIONALE-FEDERALE

• Diversi livelli di governo dotati di autonomia politica  Stati federali + regioni/province

• Distribuzione delle competenze legislative

• Garanzia costituzionale delle competenze di ciascun livello  riparto di competenza

legislativa garantito dalla costituzione

CARATTERI DIVERSI REGIONALE-FEDERALE

• Processo storico di formazione

• Potestà degli Stati federati di dotarsi autonomamente di una costituzione

• Partecipazione al procedimento di revisione costituzionale  regioni non partecipano, se

non in misura minima

• Presenza di una seconda Camera rappresentativa delle entità federale

• Riparto di competenza legislativa

• Esercizio della funzione giurisdizionale

FEDERALISMO DUALE vs. FEDERALISMO COOPERATIVO

Federalismo duale (spesso nel contesto dello Stato liberale)  rigida separazione delle

competenze

Federalismo cooperativo (spesso nel contesto dello Stato di democrazia pluralista)  integrazione

delle rispettive competenze + periferia immessa nel processo di formazione delle leggi centrali

2 – UNIONE EUROPEA

UNIONE EUROPEA

Nella confederazione i deliberati degli organi comuni si indirizzano agli Stati, non i cittadini degli

Stati membri della confederazione + i giudici non li possono usare per risolvere controversie  è

compito degli Stati tradurre in norme statale ciò che viene deliberato dagli organi comuni.

Diretta applicabilità  i deliberati dell’UE (regolamenti e direttive) entrano direttamente

nell’ordinamento statale, creano diritti/doveri in capo ai cittadini e devono essere usati dai giudici

statali per risolvere controversie.

In caso di contrasto prevale la norma dell’UE

L’UE esercita una parte della sovranità statale (esclude in parte il principio di esclusività).

L’Italia l’ha fatto con l’Art. 11 della costituzione  “l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia

fra le nazioni”

Questo articolo era stato pensato per l’ONU ma è stato utilizzato pure per cedere parte della

propria sovranità all’UE.

Solo nel 2001 è stato inserito un riferimento nell’art. 117  “La potestà legislativa è esercitata nel

rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali”

Fino a Maastricht c’erano CEE + CECA + EURATOM

Con Maastricht  CEE + CECA + EURATOM = Comunità Europea (CE)

All’interno dell’UE ci sono 3 ordini:

• CE  i paesi membri dell’UE deliberano insieme attraverso gli organi dell’UE (metodo

unitario)

• Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)  i paesi membri decidono

individualmente ma è necessaria l’unanimità

• Cooperazione per la Giustizia e gli Affari Interni (CGAI)  i paesi membri decidono

individualmente ma è necessaria l’unanimità

Trattato di Lisbona 2009  CE + PESC + CGAI = Unione Europea (UE)

Anche PESC e CGAI rientrano tra le politiche dell’UE e quindi le delibere vengono prese da organi

dell’UE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CONSIGLIO EUROPEO (presidente della Commissione + capi di governo/stato)

Traccia l’indirizzo politico generale dell’UE

CONSIGLIO (ministri degli stati membri in base alla materia su cui bisogna deliberare)

Presieduto da ciascun capo di governo a turno per 6 mesi; approva regolamenti e direttive

COMMISSIONE (presidente + 27 commissari)

Il presidente della Commissione viene proposto dal Consiglio europeo, tenuto conto delle elezioni,

al parlamento che lo approva a maggioranza qualificata (dura 2 anni e mezzo).

Il presidente della commissione, in accordo con il consiglio, sceglie i commissari in base alle

nomine proposte dagli Stati; il presidente può chiedere le dimissioni dei commissari.

Il parlamento deve approvare l’intera commissione; il parlamento può costringere la commissione a

dimettersi con una mozione di censura

Ha potere di iniziativa degli atti normativi (regolamenti e direttive), vigila sul rispetto dei trattati,

stabilisce l’entità dei finanziamenti agli stati membri

PARLAMENTO (750 rappresentanti degli stati membri eletti a suffragio universale per 5 anni)

I seggi sono attribuiti in proporzione alla popolazione degli stati.

Elegge presidente della Commissione, approva l’intera Commissione, approva regolamenti e

direttive.

Ha potere di iniziativa normativa indiretta (approva/rigetta proposte della Commissione).

Ha potere di controllo sulla Commissione  commissioni temporanee d’inchiesta, presentazione di

interrogazioni, mozione di censura

CORTE DI GIUSTIZIA (tanti giudici quanti sono gli stati membri)

Assicura il rispetto del diritto comunitario

CORTE DEI CONTI

Esamine le entrate e le spese degli organi dell’UE

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (rappresentanti delle diverse categorie economiche e

sociali)

Organo consultivo di Consiglio, Commissione e Parlamento. Esprime i suoi pareri

COMITATO DELLE REGIONI (rappresentanti delle collettività regionali e locali)

Esprime le istanze ed è organo consultivo

PRINCIPI DELL’UE

Principio di proporzionalità regressiva  i paesi con una dimensione minore hanno più seggi in

parlamento di quanti ne avrebbero secondo il profilo meramente proporzionale

Principio di attribuzione  le competenze dell’UE sono quelle previste dai trattati

Principio di auto integrazione del diritto comunitario  l’UE può esercitare i poteri necessari per

realizzare gli scopi del trattato pur se questo non lo prevede espressamente

Principio dei poteri impliciti  l’attribuzione di una certa competenza all’UE comporta anche

quella del potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio efficace

Principio di proporzionalità  l’UE deve usare solo i mezzi strettamente necessari per conseguire

gli obiettivi, senza ricorrere a misure eccessive rispetto agli obiettivi stessi

Principio di sussidiarietà  in casi di competenze attribuite sia all’UE che agli stati membri è

necessario stabilire, volta per volta, quale intervento sia più adatto a perseguire l’obiettivo

Principio di leale cooperazione  gli stati devono adempiere agli obblighi comunitari ed evitare

comportamenti che possono compromettere il perseguimento degli obiettivi comunitari

3 – FORME DI GOVERNO

FORME DI GOVERNO

Forma di governo = modo in cui si strutturano i rapporti tra gli organi dello Stato (capo dello Stato

+ parlamento + governo)

Sono organi che partecipano alla funzione di indirizzo politico (organi politicamente attivi)

Capo dello Stato e governo condividono il potere esecutivo

Governo formato da componente monocratica (presidente del consiglio) + componente collegiale

(consiglio dei ministri)

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Si afferma nel passaggio da stato assoluto a stato liberale (nasce in Inghilterra a fine 600, poi in

Francai dopo la rivoluzione francese)

Netta separazione dei poteri tra il re e il parlamento (anche se il re partecipava in parte alla

funzione legislativa sanzionando le leggi approvate dal parlamento e alla funzione giurisdizionale

nominando i giudici e concedendo la grazia)

Il re costituiva il punto di riferimento della classe aristocratica (nobiltà)

Il re nomina/revoca i ministri, può sciogliere anticipatamente il parlamento

Il re otteneva l’incarico su base ereditaria, il parlamento veniva eletto da cittadini abbienti e istruiti

Impeachment (messa in stato d’accusa)  parlamento poteva mettere in stato d’accusa i ministri

che commettevano illeciti nell’esercizio delle loro funzioni

Controfirma  attestazione da parte di un ministro della volontà manifestata dal re

Con l’emergere della borghesia (i cui interessi erano rappresentati dal parlamento), il parlamento

ha assunto un’importanza maggiore e si è passati alla forma di governo parlamentare

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

Tra il re ed il parlamento si inserisce un nuovo organo, il governo, che ha ottenuto autonomia dal

re

Il fulcro del sistema è il parlamento che accorda la fiducia al governo.

Capo dello Stato e capo del governo sono 2 persone distinte.

Inizialmente era una forma di governo dualista:

• L’esecutivo era ripartito tra Capo dello Stato e governo

• Il governo doveva avere la doppia fiducia (re + parlamento)

• Il Capo dello Stato poteva sciogliere anticipatamente il parlamento

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
70 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabiomere di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Ciammariconi Anna.