Estratto del documento

VALSANIA LUCA

DIRITTO PUBBLICO 26/09/2017

IL DIRITTO

Il diritto: insieme di regole/norme giuridiche

Differenza tra norma giuridica e norma sociale:

Norma giuridica: è formata dal precetto e dalla sanzione; il rispetto viene

 garantito dal ricorso alla forza pubblica o coattiva applicata solamente dallo

Stato; interpretazione della norma garantita dai giudici :

(autorità indipendente)

Precetto: comportamento regolamentato

o Sanzione: reazione, conseguenza esercitata dallo Stato in seguito alla

o violazione della norma

Norma sociale: regola morale, religiosa, etica.

“Non uccidere” è un esempio di regola morale e giuridica allo stesso tempo

Lo Stato è l’unico soggetto ad essere sovrano poiché possiede il monopolio della forza

legittima e decide senza interferenze: monopolio della forza legittima -> sovranità.

Tuttavia oggi alcune “fette” di sovranità sono messe in crisi, poiché lo Stato ci rinuncia

delegandole ad altri soggetti (ad es. alcune normative UE).

Il diritto è fortemente legato a coordinate geografiche e storiche (ad es. l’adulterio

femminile era vietato e considerata condotta illegittima 20 anni fa in Italia, oggi non è più

reato).

Solamente lo Stato pone le regole giuridiche, salvo autorizzazione dello stesso a

riconoscere formazioni sociali, che possono produrre diritto solo se lo Stato lo

consente.

Art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza):

 Enunciato: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e son eguali davanti alla

o legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la

uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.”

1^comma: vietate le discriminazioni e ragionevolezza delle leggi

 (irragionevolezza: situazioni differenti interpretate in modo uguale e

situazioni uguali interpretate in modo differente)

2^comma: tutti devono essere messi nelle condizioni di esercitare

 i propri diritti

Differenza tra giurisprudenza e dottrina:

Giurisprudenza: insieme delle decisioni/pronunce dei giudizi da parte dei

 giudici attraverso sentenze;

Dottrina: insieme delle interpretazioni da parte degli studiosi di diritto al fine di

 evitare la creazione di un sistema incoerente. VALSANIA LUCA

Definizione di regola giuridica: regola precostituita da un corpo sociale (principio di

e che disciplina in astratto

certezza del diritto) (riferita in generale e non ad personam

la condotta dei consociati.

quindi ad una generalità indistinta di soggetti )

Differenza tra norma e disposizione:

Norma: enunciato linguistico/significato di una proposizione

 normativa/contenuto, ed è il significato che assume attraverso la sua

interpretazione;

Disposizione: enunciato scritto che contiene il divieto, cioè l’involucro esterno

 che contiene la norma. La disposizione viene scritta dal legislatore. 02/10/2017

LE NORME GIURIDICHE

La norma può contenere:

Regole: dal contenuto più specifico e dettagliato

 Princìpi: dal contenuto più generico che va specificato

Caratteri della norma giuridica:

Generalità

 Astrattezza: a cui vanno applicati i casi concreti

 Novità: innovazione dell’ordinamento giuridico

 Coercibilità o coattività

Definizione di ordinamento giuridico: l’insieme di più elementi (prescrizioni,

accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una

consuetudini, fatti normativi)

determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici.

Effetti prodotti dalla norma giuridica:

Effetti svantaggiosi:

 Doveri: situazione di svantaggio per il singolo ma a vantaggio/favore

o della società (ad es. welfare state);

Obblighi: situazione di svantaggio a vantaggio di soggetti determinati (ad

o es. l’obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori);

Effetti vantaggiosi:

 Diritti soggettivi: consentono al singolo di godere di un bene/servizio,

o diritto a far applicare la norma direttamente (ad es. diritto di proprietà);

Per la loro tutela è predisposto un giudice ordinario

Interessi legittimi: interesse al corretto uso del potere discrezionale da

o parte delle P.A.

Per la loro tutela è predisposto un giudice amministrativo

Soggetti destinatari delle norme giuridiche:

Persone fisiche: tutte le persone umane considerate come individui singoli:

 Capacità giuridica: si acquista con la nascita, titolarità dei diritti giuridici;

o Capacita di agire: si acquista con il compimento dei 18 anni, capacità di

o compiere azioni;

Persone giuridiche: formazioni sociali a cui l’ordinamento riconosce la capacità

 giuridica per antonomasia. VALSANIA LUCA

Chi produce le norme giuridiche:

Organi dello Stato apparato: Parlamento e Governo. Il Governo ha la capacità di

 esercitare provvisoriamente la funzione legislativa attraverso i decreti legge e i

decreti legislativi mentre il Parlamento rimane l’unico organo titolare della

funzione legislativa e controlla l’operato del Governo in caso di esercizio

provvisorio dello stesso;

Soggetti dello Stato ordinamento: Regioni, Province e Comuni;

 Soggetti esterni all’ordinamento nazionale: Unione Europea;

 I destinatari stessi delle regole : referendum abrogativo

 (cittadini) (richiesto il

e referendum costituzionale

“quorum”) (no “quorum”).

FONTI DEL DIRITTO: FONTI ATTO E FONTI FATTO

Fonti atto: atti normativi posti in essere da organi o enti

 (che contengono norme)

nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (ad es. i decreti legge e

decreti legislativi);

Fonti fatto: fonti non scritte, determinate fa fatti sociali o naturali considerati

 “idonei” a produrre diritto ; eventi naturali o sociali cui

(ad es. la consuetudine)

l’ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche. 03/10/2017

L’atto normativo è un testo che, come tutti i testi scritti, si articola in enunciati (o

disposizioni).

Gli enunciati rappresentano l’unità linguistica minima portatrice di un

 significato completo, ovvero un’espressione linguistica.

Che cos’è la consuetudine:

“Comportamento ripetuto” (usus/diurnitas) e “convinzione che un dato

 comportamento sia giusto ed obbligatorio” (opinio iuris ac necessitatis):

ripetizione di un comportamento nel tempo a cui l’ordinamento riconosce la

giuridicità e l’obbligatorietà;

“Oltre la legge” (praeter legem) e “secondo la legge” (secundum legem”):

 significa che la consuetudine colma le lacune informative della legge scritta

La consuetudine può essere:

Costituzionale: come nel caso della formazione del Governo

 (Presidente del

Consiglio dei Ministri viene nominato dal Capo dello Stato, art. 92 Costituzione

2^comma);

Internazionale: come nel caso del divieto di schiavitù:

 Art. 92 Costituzione (enunciato): “Il Governo della Repubblica è composto dal

 Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

VALSANIA LUCA

Il Presidente della Repubblica nomina il

Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.”

FONTE DEL DIRITTO

Fatti o Atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche;

 Fonti interne e Fonti esterne;

 Fonti di produzione, sulla produzione, fonti di cognizione:

 Fonti di produzione: fonti abilitate ad introdurre direttamente le regole

o giuridiche proprio richiamate da una fonte sulla

(“riconosciute”)

produzione;

Fonti sulla produzione o norme di riconoscimento: indicano il soggetto, la

o procedura e l’atto attraverso cui è possibile introdurre regole giuridiche,

ossia ad innovare l’ordinamento (ad es. artt. 70 – 81 costituzione, art. 138

Costituzione);

Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza

o delle fonti di produzione (ad es. la Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana e

dell’UE, i Bollettini Ufficiali delle Regioni).

Art. 70 Costituzione (enunciato):

 “La funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalla due Camere:”

Art. 81 Costituzione (enunciato):

 “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le

spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del

ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito

solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle

Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di

eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi

fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il

rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non

può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a

quattro mesi. Il contenuto

della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio

tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle

pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta

dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge

costituzionale.”

Art. 138 Costituzione (enunciato):

 “Le leggi di revisione della Costituzione e le

altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive

deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza

assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le

leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum

non è promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo

a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle

Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” VALSANIA LUCA

09/10/2017

I PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LE FONTI DEL DIRITTO

Principio della gerarchia delle fonti

 Principio di competenza

 Principio cronologico

 Principio di specialità

Principio della gerarchia delle fonti del diritto:

1) Costituzione

a. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

2) Fonti primarie (Leggi e atti aventi forza di legge)

3) Fonti secondarie (Regolamenti governativi)

1) COSTITUZIONE: contiene i princìpi generali/linee guida che regolamentano

l’ordinamento, atto fondamentale che è al di sopra di qualunque legge ordinaria del

Parlamento. Una legge si dice invalida quando entra in contrasto con la Costituzione,

quindi viene annullata dalla Corte Costituzionale perché gerarchicamente inferiore.

La Costituzione è rigida poiché può essere modificata solamente da leggi costituzionali

o di revisione costituzionale (rif. a art. 138 Cost.).

1 a.) Le leggi

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Appunti di Diritto Pubblico 1^ anno Pag. 1 Appunti di Diritto Pubblico 1^ anno Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Pubblico 1^ anno Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Pubblico 1^ anno Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Pubblico 1^ anno Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucaragio98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sartoretti Claudia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community