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Valsania Luca - Diritto pubblico 26/09/2017

Il diritto

Il diritto: insieme di regole/norme giuridiche.

Differenza tra norma giuridica e norma sociale

Norma giuridica: è formata dal precetto e dalla sanzione; il rispetto viene garantito dal ricorso alla forza pubblica o coattiva applicata solamente dallo Stato; interpretazione della norma garantita dai giudici: (autorità indipendente).

  • Precetto: comportamento regolamentato.
  • Sanzione: reazione, conseguenza esercitata dallo Stato in seguito alla violazione della norma.

Norma sociale: regola morale, religiosa, etica.

“Non uccidere” è un esempio di regola morale e giuridica allo stesso tempo.

Lo Stato è l’unico soggetto ad essere sovrano poiché possiede il monopolio della forza legittima e decide senza interferenze: monopolio della forza legittima -> sovranità.

Tuttavia oggi alcune “fette” di sovranità sono messe in crisi, poiché lo Stato ci rinuncia delegandole ad altri soggetti, ad es. alcune normative UE.

Il diritto è fortemente legato a coordinate geografiche e storiche, ad es. l’adulterio femminile era vietato e considerata condotta illegittima 20 anni fa in Italia, oggi non è più reato.

Solamente lo Stato pone le regole giuridiche, salvo autorizzazione dello stesso a riconoscere formazioni sociali, che possono produrre diritto solo se lo Stato lo consente.

Art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza)

Enunciato: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e son eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

  • 1^ comma: vietate le discriminazioni e ragionevolezza delle leggi (irragionevolezza: situazioni differenti interpretate in modo uguale e situazioni uguali interpretate in modo differente).
  • 2^ comma: tutti devono essere messi nelle condizioni di esercitare i propri diritti.

Differenza tra giurisprudenza e dottrina

Giurisprudenza: insieme delle decisioni/pronunce dei giudizi da parte dei giudici attraverso sentenze.

Dottrina: insieme delle interpretazioni da parte degli studiosi di diritto al fine di evitare la creazione di un sistema incoerente.

Valsania Luca

Definizione di regola giuridica: regola precostituita da un corpo sociale (principio di certezza del diritto) e che disciplina in astratto la condotta dei consociati, riferita in generale e non ad personam, quindi ad una generalità indistinta di soggetti.

Differenza tra norma e disposizione

Norma: enunciato linguistico/significato di una proposizione normativa/contenuto, ed è il significato che assume attraverso la sua interpretazione.

Disposizione: enunciato scritto che contiene il divieto, cioè l’involucro esterno che contiene la norma. La disposizione viene scritta dal legislatore.

02/10/2017 - Le norme giuridiche

La norma può contenere:

  • Regole: dal contenuto più specifico e dettagliato.
  • Princìpi: dal contenuto più generico che va specificato.

Caratteri della norma giuridica

  • Generalità.
  • Astrattezza: a cui vanno applicati i casi concreti.
  • Novità: innovazione dell’ordinamento giuridico.
  • Coercibilità o coattività.

Definizione di ordinamento giuridico

L’insieme di più elementi (prescrizioni, consuetudini, fatti normativi), accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici.

Effetti prodotti dalla norma giuridica

Effetti svantaggiosi:

  • Doveri: situazione di svantaggio per il singolo ma a vantaggio/favore della società, ad es. welfare state.
  • Obblighi: situazione di svantaggio a vantaggio di soggetti determinati, ad es. l’obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori.

Effetti vantaggiosi:

  • Diritti soggettivi: consentono al singolo di godere di un bene/servizio, o diritto a far applicare la norma direttamente, ad es. diritto di proprietà.
  • Per la loro tutela è predisposto un giudice ordinario.
  • Interessi legittimi: interesse al corretto uso del potere discrezionale da parte delle P.A.
  • Per la loro tutela è predisposto un giudice amministrativo.

Soggetti destinatari delle norme giuridiche

Persone fisiche: tutte le persone umane considerate come individui singoli:

  • Capacità giuridica: si acquista con la nascita, titolarità dei diritti giuridici.
  • Capacità di agire: si acquista con il compimento dei 18 anni, capacità di compiere azioni.

Persone giuridiche: formazioni sociali a cui l’ordinamento riconosce la capacità giuridica per antonomasia.

Valsania Luca

Chi produce le norme giuridiche

  • Organi dello Stato apparato: Parlamento e Governo. Il Governo ha la capacità di esercitare provvisoriamente la funzione legislativa attraverso i decreti legge e i decreti legislativi mentre il Parlamento rimane l’unico organo titolare della funzione legislativa e controlla l’operato del Governo in caso di esercizio provvisorio dello stesso.
  • Soggetti dello Stato ordinamento: Regioni, Province e Comuni.
  • Soggetti esterni all’ordinamento nazionale: Unione Europea.
  • I destinatari stessi delle regole (cittadini): referendum abrogativo (richiesto il “quorum”) e referendum costituzionale (no “quorum”).

Fonti del diritto: fonti atto e fonti fatto

Fonti atto: atti normativi posti in essere da organi o enti che contengono norme nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento, ad es. i decreti legge e decreti legislativi.

Fonti fatto: fonti non scritte, determinate da fatti sociali o naturali considerati “idonei” a produrre diritto, ad es. la consuetudine; eventi naturali o sociali cui l’ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche.

03/10/2017

L’atto normativo è un testo che, come tutti i testi scritti, si articola in enunciati, o disposizioni.

Gli enunciati rappresentano l’unità linguistica minima portatrice di un significato completo, ovvero un’espressione linguistica.

Che cos’è la consuetudine

  • “Comportamento ripetuto” (usus/diurnitas) e “convinzione che un dato comportamento sia giusto ed obbligatorio” (opinio iuris ac necessitatis): ripetizione di un comportamento nel tempo a cui l’ordinamento riconosce la giuridicità e l’obbligatorietà.
  • “Oltre la legge” (praeter legem) e “secondo la legge” (secundum legem”): significa che la consuetudine colma le lacune informative della legge scritta.

La consuetudine può essere:

  • Costituzionale: come nel caso della formazione del Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato dal Capo dello Stato, art. 92 Costituzione 2^ comma).
  • Internazionale: come nel caso del divieto di schiavitù.

Art. 92 Costituzione (enunciato): “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Valsania Luca Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.”

Fonte del diritto

  • Fatti o Atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
  • Fonti interne e Fonti esterne.
  • Fonti di produzione, sulla produzione, fonti di cognizione:
  • Fonti di produzione: fonti abilitate ad introdurre direttamente le regole giuridiche (“riconosciute”) proprio richiamate da una fonte sulla produzione.
  • Fonti sulla produzione o norme di riconoscimento: indicano il soggetto, la procedura e l’atto attraverso cui è possibile introdurre regole giuridiche, ossia ad innovare l’ordinamento, ad es. artt. 70 – 81 Costituzione, art. 138 Costituzione.
  • Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione, ad es. la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’UE, i Bollettini Ufficiali delle Regioni.

Art. 70 Costituzione (enunciato): “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere:”

Art. 81 Costituzione (enunciato): “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.”

Art. 138 Costituzione (enunciato): “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

Valsania Luca 09/10/2017

I principi che regolano i rapporti tra le fonti del diritto

  • Principio della gerarchia delle fonti.
  • Principio di competenza.
  • Principio cronologico.
  • Principio di specialità.

Principio della gerarchia delle fonti del diritto

  1. Costituzione.
    1. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
  2. Fonti primarie (Leggi e atti aventi forza di legge).
  3. Fonti secondarie (Regolamenti governativi).

1) Costituzione: contiene i princìpi generali/linee guida che regolamentano l’ordinamento, atto fondamentale che è al di sopra di qualunque legge ordinaria del Parlamento. Una legge si dice invalida quando entra in contrasto con la Costituzione, quindi viene annullata dalla Corte Costituzionale perché gerarchicamente inferiore.

La Costituzione è rigida poiché può essere modificata solamente da leggi costituzionali o di revisione costituzionale (rif. a art. 138 Cost.).

1 a.) Le leggi

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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