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PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

Ordinamenti giuridici:

Generali/Particolari:

 Generali: benessere della collettività (Stato- Regioni)

o Particolari: sportivi

o

Originari/Derivati:

 Stato: unico ordinamento originario (non riconosce nulla al di sopra di sé)

o Regioni: generali ma derivati, non si possono creare da soli

o

Common Law/Civil Law:

 Common Law: basato non solo su regole scritte ma anche sulle

o consuetudini

Civil Law: diritto scritto

o

LO STATO

Politicità: ordinamento statale assume tra le proprie finalità la cura di tutti gli

 interessi generali della collettività statale.

Sovranità: supremo potere di comando secondo cui lo Stato è in grado di agire

 senza resistenza al proprio interno e senza interferenze dall’esterno.

SOVRANITA’

1. Potere di comando originario e indipendente

2. Supremazia rispetto agli ordinamenti minori

La sovranità è potere costituente NON costituito. Si origina da sé, cioè l’assemblea

costituente ha creato lo Stato, dopodiché lo Stato

(sorta attraverso un voto popolare)

si autogenera, l’Assemblea si scioglie e da questo momento in poi si avranno

poteri costituiti. VALSANIA LUCA

Potere costituente: è una manifestazione straordinaria della sovranità. Il

potere costituente è esercitato dal popolo al momento dell’insurrezione dello Stato.

Come già detto, il potere costituente si esaurisce in un solo atto. 24/10/2017

LA COSTITUZIONE

Legge fondamentale di un paese che fissa limiti al potere di chi comanda e

 definisce le condizioni e i limiti dell’esercizio dell’attività;

Legge superiore a tutte le altre;

 Fissa i diritti dei soggetti verso l’autorità che non può legalmente violarli;

 Diritti PRIMA del potere e la persona PRIMA dell’autorità;

 La Costituzione italiana è scritta, votata, rigida e lunga:

 Rigida: perché resiste alle modifiche da parte di una legge ordinaria

o . Il principio della rigidità

(procedura aggravata rif. a art. 138 Cost.)

costituzionale si sostituisce al principio dell’onnipotenza parlamentare;

La Costituzione italiana è una Costituzione del dopoguerra: NON di mera

 garanzia e libera nel fine MA di valori ed indirizzo, poiché non c’è più fiducia in

un ordine naturale e spontaneo (con riferimento a quanto accaduto con il fascismo e

ma occorre creare ordine artificiale; principio della separazione dei

il nazismo),

poteri;

Professore e giurista italiano Zagrebelsky definisce le costituzioni del

 dopoguerra segnate da cosiddetto “effetto Auschwitz” in conseguenza di

quanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale;

Si differenzia dallo Statuto Albertino del 1848: è una carta costituzionale

 concessa dal Sovrano ai cittadini; è flessibile (non necessitava di alcuna revisione

e corta accentramento del potere nelle mani del

costituzionale) (80 artt.);

sovrano;

Altre caratteristiche della Costituzione:

Formale: insieme delle disposizioni scritte

 Materiale: non scritta ma è il frutto delle interpretazioni che la dottrina dà alle

 disposizioni formali, costituzione fatta da prassi e contenuti, integra la

Costituzione formale

Vivente: integrazione non scritta della Costituzione da parte della Corte

 Costituzionale adattare la Costituzione stessa.

(custode della Costituzione) per

Norma sul voto di fiducia: appello nominale -> ogni singolo deputato vota o

meno la fiducia per evitare il fenomeno dei cosiddetti “franchi tiratori”, cioè coloro che

garantiscono di votare a favore e poi grazie al voto segreto non mantengono la loro

promessa. 30/10/2017

IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO (art. 138 Costituzione)

Prima ipotesi:

Camera I e Camera II approvano in prima deliberazione con maggioranza

 semplice: Intervallo di 3 mesi; VALSANIA LUCA

Camera I e Camera II approvano in seconda deliberazione con la maggioranza

 assoluta;

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 Entro tre mesi può essere richiesto un referendum costituzionale

 (almeno 500000

si tratta di una

elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei componenti di una Camera);

fase eventuale e non obbligatoria;

Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;

 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Seconda ipotesi:

Camera I e Camera II approvano in prima deliberazione con maggioranza

 semplice: Intervallo di 3 mesi;

Camera I e Camera II in seconda deliberazione approvano a maggioranza dei

 2/3;

Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;

 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Differenza tra maggioranza semplice e maggioranza assoluta:

Maggioranza semplice maggioranza dei presenti in

 (per tutte le leggi ordinarie):

aula se si raggiunge il numero legale

(50% + 1) (corrispondente al 50% + 1 dei

per poter procedere alla votazione;

componenti dell’aula)

Maggioranza assoluta: maggioranza assoluta dei componenti

 (se ci sono 400

deputati in aula, quindi si è raggiunto il numero legale, la legge dev’essere approvata

da almeno 316 deputati (50% + 1 dei componenti).

Il “doppio quorum” si raggiunge con il 50% + 1 degli aventi diritto al voto ed è

anche chiamato “quorum di validità”:

NON E’ NECESSARIO per il referendum costituzionale;

 E’ NECESSARIO per il referendum abrogativo.

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE: LIMITI ESPLICITI E LIMITI IMPLICITI

Limiti espliciti (scritti):

Art. 139 Costituzione: combinato disposto con art. 1 Costituzione

Limiti impliciti (non scritti):

Principio democratico

 (art. 1 Cost.)

Principio lavorista

 Principio delle inviolabilità della persona umana

 (art. 2 Cost.)

Principio di eguaglianza

 (art. 3 Cost.)

Principio della unità ed indivisibilità della Repubblica

 (art. 5 Cost.)

Principio della libertà

 Principio della tutela e del rispetto delle minoranze

I princìpi supremi possono essere solamente ampliati, salvaguardandone il principio di

base. VALSANIA LUCA

Art. 1 Costituzione (enunciato):

 “L’Italia è una Repubblica democratica,

fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle

forme e nei limiti della Costituzione.”

Art. 2 Costituzione (enunciato):

 “La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 4 Costituzione (enunciato):

 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che

concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Art. 5 Costituzione (enunciato):

 “La Repubblica, una e indivisibile,

riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo

Stato il più ampio decentramento ammnistrativo; adegua i princìpi ed i metodi

della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”

31/10/2017

LO STATO

Lo Stato nasce e si afferma attorno al ‘600 – ‘700:

Particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il

 monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un

apparato amministrativo;

Nasce come risposta alla dispersione del potere basato sull’ordinamento

 feudale;

L’avvento dello Stato comporta un processo di concentrazione del potere

 politico.

NASCITA DELLO STATO MODERNO

Processo storico di accentramento del potere a partire da quella dispersione

 territoriale dei differenti centri di potere indipendenti che rappresentavano le

signorie dell’Europa medievale;

Concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato

 territorio in capo ad un un’unica autorità;

Presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia

 professionale e di un esercito professionale.

Lo Stato può essere definito come:

1. Un popolo organizzato (popolo)

2. Su un territorio (territorialità)

3. Sotto un unico potere sovrano (sovranità)

Il popolo, il territorio e la sovranità sono i 3 elementi fondamentali che costituiscono lo

Stato.

IL POPOLO VALSANIA LUCA

È l’elemento personale dello Stato e può essere definito come il complesso delle

persone fisiche legato allo Stato da un rapporto di cittadinanza. Viene quindi

considerato come l’insieme dei cittadini che appartengono stabilmente a un

determinato ordinamento statale. È

importante la distinzione tra: popolo, popolazione e nazione:

Popolo: l’insieme dei cittadini dello Stato

 Popolazione: tutti coloro che si trovano nello Stato

 (cittadini, stranieri e apolidi)

Nazione: tutti coloro che sono uniti per razza, lingua, religione…

IL TERRITORIO

Il territorio è l’elemento materiale dello Stato.

È delimitato da confini che possono essere naturali (fiumi, montagne…)

o artificiali se stabiliti da trattati o convenzioni con altri Stati. Entro i suoi confini lo

Stato esercita in modo pieno ed esclusivo il proprio potere sovrano, senza cioè subire

limitazioni da parte di altri Stati.

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

Forma di Stato: rapporto tra governanti e governati

 (chiamati sudditi e non

come ad es. lo stato assoluto, lo stato liberale, lo stato

cittadini)

liberaldemocratico, lo stato totalitario e lo stato teocratico ;

(stato islamico)

Forma di Governo: modo in cui si distribuisce il potere politico fra i vari organi

 dello Stato:

Monarchia costituzionale;

o Governo parlamentare;

o Governo presidenziale;

o Governo semipresidenziale;

o Governo direttoriale.

o

Governo parlamentare: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica (privo

e potere giudiziario sono quegli organi costituzionali

della funzione di indirizzo politico)

imprescindibili. 06/11/2017

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

Parlamento maggioritario

 (o a prevalenza del Governo)

Parlamento compromissorio

 (o a prevalenza del Parlamento)

Parlamentarismo razionalizzato: al fine di evitare un’eccessiva instabilità e

 debole

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A.A. 2017-2018
20 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucaragio98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sartoretti Claudia.