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PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Ordinamenti giuridici:
Generali/Particolari:
Generali: benessere della collettività (Stato- Regioni)
o Particolari: sportivi
o
Originari/Derivati:
Stato: unico ordinamento originario (non riconosce nulla al di sopra di sé)
o Regioni: generali ma derivati, non si possono creare da soli
o
Common Law/Civil Law:
Common Law: basato non solo su regole scritte ma anche sulle
o consuetudini
Civil Law: diritto scritto
o
LO STATO
Politicità: ordinamento statale assume tra le proprie finalità la cura di tutti gli
interessi generali della collettività statale.
Sovranità: supremo potere di comando secondo cui lo Stato è in grado di agire
senza resistenza al proprio interno e senza interferenze dall’esterno.
SOVRANITA’
1. Potere di comando originario e indipendente
2. Supremazia rispetto agli ordinamenti minori
La sovranità è potere costituente NON costituito. Si origina da sé, cioè l’assemblea
costituente ha creato lo Stato, dopodiché lo Stato
(sorta attraverso un voto popolare)
si autogenera, l’Assemblea si scioglie e da questo momento in poi si avranno
poteri costituiti. VALSANIA LUCA
Potere costituente: è una manifestazione straordinaria della sovranità. Il
potere costituente è esercitato dal popolo al momento dell’insurrezione dello Stato.
Come già detto, il potere costituente si esaurisce in un solo atto. 24/10/2017
LA COSTITUZIONE
Legge fondamentale di un paese che fissa limiti al potere di chi comanda e
definisce le condizioni e i limiti dell’esercizio dell’attività;
Legge superiore a tutte le altre;
Fissa i diritti dei soggetti verso l’autorità che non può legalmente violarli;
Diritti PRIMA del potere e la persona PRIMA dell’autorità;
La Costituzione italiana è scritta, votata, rigida e lunga:
Rigida: perché resiste alle modifiche da parte di una legge ordinaria
o . Il principio della rigidità
(procedura aggravata rif. a art. 138 Cost.)
costituzionale si sostituisce al principio dell’onnipotenza parlamentare;
La Costituzione italiana è una Costituzione del dopoguerra: NON di mera
garanzia e libera nel fine MA di valori ed indirizzo, poiché non c’è più fiducia in
un ordine naturale e spontaneo (con riferimento a quanto accaduto con il fascismo e
ma occorre creare ordine artificiale; principio della separazione dei
il nazismo),
poteri;
Professore e giurista italiano Zagrebelsky definisce le costituzioni del
dopoguerra segnate da cosiddetto “effetto Auschwitz” in conseguenza di
quanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale;
Si differenzia dallo Statuto Albertino del 1848: è una carta costituzionale
concessa dal Sovrano ai cittadini; è flessibile (non necessitava di alcuna revisione
e corta accentramento del potere nelle mani del
costituzionale) (80 artt.);
sovrano;
Altre caratteristiche della Costituzione:
Formale: insieme delle disposizioni scritte
Materiale: non scritta ma è il frutto delle interpretazioni che la dottrina dà alle
disposizioni formali, costituzione fatta da prassi e contenuti, integra la
Costituzione formale
Vivente: integrazione non scritta della Costituzione da parte della Corte
Costituzionale adattare la Costituzione stessa.
(custode della Costituzione) per
Norma sul voto di fiducia: appello nominale -> ogni singolo deputato vota o
meno la fiducia per evitare il fenomeno dei cosiddetti “franchi tiratori”, cioè coloro che
garantiscono di votare a favore e poi grazie al voto segreto non mantengono la loro
promessa. 30/10/2017
IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO (art. 138 Costituzione)
Prima ipotesi:
Camera I e Camera II approvano in prima deliberazione con maggioranza
semplice: Intervallo di 3 mesi; VALSANIA LUCA
Camera I e Camera II approvano in seconda deliberazione con la maggioranza
assoluta;
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Entro tre mesi può essere richiesto un referendum costituzionale
(almeno 500000
si tratta di una
elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei componenti di una Camera);
fase eventuale e non obbligatoria;
Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Seconda ipotesi:
Camera I e Camera II approvano in prima deliberazione con maggioranza
semplice: Intervallo di 3 mesi;
Camera I e Camera II in seconda deliberazione approvano a maggioranza dei
2/3;
Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Differenza tra maggioranza semplice e maggioranza assoluta:
Maggioranza semplice maggioranza dei presenti in
(per tutte le leggi ordinarie):
aula se si raggiunge il numero legale
(50% + 1) (corrispondente al 50% + 1 dei
per poter procedere alla votazione;
componenti dell’aula)
Maggioranza assoluta: maggioranza assoluta dei componenti
(se ci sono 400
deputati in aula, quindi si è raggiunto il numero legale, la legge dev’essere approvata
da almeno 316 deputati (50% + 1 dei componenti).
Il “doppio quorum” si raggiunge con il 50% + 1 degli aventi diritto al voto ed è
anche chiamato “quorum di validità”:
NON E’ NECESSARIO per il referendum costituzionale;
E’ NECESSARIO per il referendum abrogativo.
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE: LIMITI ESPLICITI E LIMITI IMPLICITI
Limiti espliciti (scritti):
Art. 139 Costituzione: combinato disposto con art. 1 Costituzione
Limiti impliciti (non scritti):
Principio democratico
(art. 1 Cost.)
Principio lavorista
Principio delle inviolabilità della persona umana
(art. 2 Cost.)
Principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.)
Principio della unità ed indivisibilità della Repubblica
(art. 5 Cost.)
Principio della libertà
Principio della tutela e del rispetto delle minoranze
I princìpi supremi possono essere solamente ampliati, salvaguardandone il principio di
base. VALSANIA LUCA
Art. 1 Costituzione (enunciato):
“L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.”
Art. 2 Costituzione (enunciato):
“La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.”
Art. 4 Costituzione (enunciato):
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Art. 5 Costituzione (enunciato):
“La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento ammnistrativo; adegua i princìpi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”
31/10/2017
LO STATO
Lo Stato nasce e si afferma attorno al ‘600 – ‘700:
Particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il
monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un
apparato amministrativo;
Nasce come risposta alla dispersione del potere basato sull’ordinamento
feudale;
L’avvento dello Stato comporta un processo di concentrazione del potere
politico.
NASCITA DELLO STATO MODERNO
Processo storico di accentramento del potere a partire da quella dispersione
territoriale dei differenti centri di potere indipendenti che rappresentavano le
signorie dell’Europa medievale;
Concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato
territorio in capo ad un un’unica autorità;
Presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia
professionale e di un esercito professionale.
Lo Stato può essere definito come:
1. Un popolo organizzato (popolo)
2. Su un territorio (territorialità)
3. Sotto un unico potere sovrano (sovranità)
Il popolo, il territorio e la sovranità sono i 3 elementi fondamentali che costituiscono lo
Stato.
IL POPOLO VALSANIA LUCA
È l’elemento personale dello Stato e può essere definito come il complesso delle
persone fisiche legato allo Stato da un rapporto di cittadinanza. Viene quindi
considerato come l’insieme dei cittadini che appartengono stabilmente a un
determinato ordinamento statale. È
importante la distinzione tra: popolo, popolazione e nazione:
Popolo: l’insieme dei cittadini dello Stato
Popolazione: tutti coloro che si trovano nello Stato
(cittadini, stranieri e apolidi)
Nazione: tutti coloro che sono uniti per razza, lingua, religione…
IL TERRITORIO
Il territorio è l’elemento materiale dello Stato.
È delimitato da confini che possono essere naturali (fiumi, montagne…)
o artificiali se stabiliti da trattati o convenzioni con altri Stati. Entro i suoi confini lo
Stato esercita in modo pieno ed esclusivo il proprio potere sovrano, senza cioè subire
limitazioni da parte di altri Stati.
FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
Forma di Stato: rapporto tra governanti e governati
(chiamati sudditi e non
come ad es. lo stato assoluto, lo stato liberale, lo stato
cittadini)
liberaldemocratico, lo stato totalitario e lo stato teocratico ;
(stato islamico)
Forma di Governo: modo in cui si distribuisce il potere politico fra i vari organi
dello Stato:
Monarchia costituzionale;
o Governo parlamentare;
o Governo presidenziale;
o Governo semipresidenziale;
o Governo direttoriale.
o
Governo parlamentare: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica (privo
e potere giudiziario sono quegli organi costituzionali
della funzione di indirizzo politico)
imprescindibili. 06/11/2017
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
Parlamento maggioritario
(o a prevalenza del Governo)
Parlamento compromissorio
(o a prevalenza del Parlamento)
Parlamentarismo razionalizzato: al fine di evitare un’eccessiva instabilità e
debole