VALSANIA LUCA
DIRITTO PUBBLICO 26/09/2017
IL DIRITTO
Il diritto: insieme di regole/norme giuridiche
Differenza tra norma giuridica e norma sociale:
Norma giuridica: è formata dal precetto e dalla sanzione; il rispetto viene
garantito dal ricorso alla forza pubblica o coattiva applicata solamente dallo
Stato; interpretazione della norma garantita dai giudici :
(autorità indipendente)
Precetto: comportamento regolamentato
o Sanzione: reazione, conseguenza esercitata dallo Stato in seguito alla
o violazione della norma
Norma sociale: regola morale, religiosa, etica.
“Non uccidere” è un esempio di regola morale e giuridica allo stesso tempo
Lo Stato è l’unico soggetto ad essere sovrano poiché possiede il monopolio della forza
legittima e decide senza interferenze: monopolio della forza legittima -> sovranità.
Tuttavia oggi alcune “fette” di sovranità sono messe in crisi, poiché lo Stato ci rinuncia
delegandole ad altri soggetti (ad es. alcune normative UE).
Il diritto è fortemente legato a coordinate geografiche e storiche (ad es. l’adulterio
femminile era vietato e considerata condotta illegittima 20 anni fa in Italia, oggi non è più
reato).
Solamente lo Stato pone le regole giuridiche, salvo autorizzazione dello stesso a
riconoscere formazioni sociali, che possono produrre diritto solo se lo Stato lo
consente.
Art. 3 Costituzione (principio di uguaglianza):
Enunciato: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e son eguali davanti alla
o legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
1^comma: vietate le discriminazioni e ragionevolezza delle leggi
(irragionevolezza: situazioni differenti interpretate in modo uguale e
situazioni uguali interpretate in modo differente)
2^comma: tutti devono essere messi nelle condizioni di esercitare
i propri diritti
Differenza tra giurisprudenza e dottrina:
Giurisprudenza: insieme delle decisioni/pronunce dei giudizi da parte dei
giudici attraverso sentenze;
Dottrina: insieme delle interpretazioni da parte degli studiosi di diritto al fine di
evitare la creazione di un sistema incoerente. VALSANIA LUCA
Definizione di regola giuridica: regola precostituita da un corpo sociale (principio di
e che disciplina in astratto
certezza del diritto) (riferita in generale e non ad personam
la condotta dei consociati.
quindi ad una generalità indistinta di soggetti )
Differenza tra norma e disposizione:
Norma: enunciato linguistico/significato di una proposizione
normativa/contenuto, ed è il significato che assume attraverso la sua
interpretazione;
Disposizione: enunciato scritto che contiene il divieto, cioè l’involucro esterno
che contiene la norma. La disposizione viene scritta dal legislatore. 02/10/2017
LE NORME GIURIDICHE
La norma può contenere:
Regole: dal contenuto più specifico e dettagliato
Princìpi: dal contenuto più generico che va specificato
Caratteri della norma giuridica:
Generalità
Astrattezza: a cui vanno applicati i casi concreti
Novità: innovazione dell’ordinamento giuridico
Coercibilità o coattività
Definizione di ordinamento giuridico: l’insieme di più elementi (prescrizioni,
accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una
consuetudini, fatti normativi)
determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici.
Effetti prodotti dalla norma giuridica:
Effetti svantaggiosi:
Doveri: situazione di svantaggio per il singolo ma a vantaggio/favore
o della società (ad es. welfare state);
Obblighi: situazione di svantaggio a vantaggio di soggetti determinati (ad
o es. l’obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori);
Effetti vantaggiosi:
Diritti soggettivi: consentono al singolo di godere di un bene/servizio,
o diritto a far applicare la norma direttamente (ad es. diritto di proprietà);
Per la loro tutela è predisposto un giudice ordinario
Interessi legittimi: interesse al corretto uso del potere discrezionale da
o parte delle P.A.
Per la loro tutela è predisposto un giudice amministrativo
Soggetti destinatari delle norme giuridiche:
Persone fisiche: tutte le persone umane considerate come individui singoli:
Capacità giuridica: si acquista con la nascita, titolarità dei diritti giuridici;
o Capacita di agire: si acquista con il compimento dei 18 anni, capacità di
o compiere azioni;
Persone giuridiche: formazioni sociali a cui l’ordinamento riconosce la capacità
giuridica per antonomasia. VALSANIA LUCA
Chi produce le norme giuridiche:
Organi dello Stato apparato: Parlamento e Governo. Il Governo ha la capacità di
esercitare provvisoriamente la funzione legislativa attraverso i decreti legge e i
decreti legislativi mentre il Parlamento rimane l’unico organo titolare della
funzione legislativa e controlla l’operato del Governo in caso di esercizio
provvisorio dello stesso;
Soggetti dello Stato ordinamento: Regioni, Province e Comuni;
Soggetti esterni all’ordinamento nazionale: Unione Europea;
I destinatari stessi delle regole : referendum abrogativo
(cittadini) (richiesto il
e referendum costituzionale
“quorum”) (no “quorum”).
FONTI DEL DIRITTO: FONTI ATTO E FONTI FATTO
Fonti atto: atti normativi posti in essere da organi o enti
(che contengono norme)
nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (ad es. i decreti legge e
decreti legislativi);
Fonti fatto: fonti non scritte, determinate fa fatti sociali o naturali considerati
“idonei” a produrre diritto ; eventi naturali o sociali cui
(ad es. la consuetudine)
l’ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche. 03/10/2017
L’atto normativo è un testo che, come tutti i testi scritti, si articola in enunciati (o
disposizioni).
Gli enunciati rappresentano l’unità linguistica minima portatrice di un
significato completo, ovvero un’espressione linguistica.
Che cos’è la consuetudine:
“Comportamento ripetuto” (usus/diurnitas) e “convinzione che un dato
comportamento sia giusto ed obbligatorio” (opinio iuris ac necessitatis):
ripetizione di un comportamento nel tempo a cui l’ordinamento riconosce la
giuridicità e l’obbligatorietà;
“Oltre la legge” (praeter legem) e “secondo la legge” (secundum legem”):
significa che la consuetudine colma le lacune informative della legge scritta
La consuetudine può essere:
Costituzionale: come nel caso della formazione del Governo
(Presidente del
Consiglio dei Ministri viene nominato dal Capo dello Stato, art. 92 Costituzione
2^comma);
Internazionale: come nel caso del divieto di schiavitù:
Art. 92 Costituzione (enunciato): “Il Governo della Repubblica è composto dal
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
VALSANIA LUCA
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.”
FONTE DEL DIRITTO
Fatti o Atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche;
Fonti interne e Fonti esterne;
Fonti di produzione, sulla produzione, fonti di cognizione:
Fonti di produzione: fonti abilitate ad introdurre direttamente le regole
o giuridiche proprio richiamate da una fonte sulla
(“riconosciute”)
produzione;
Fonti sulla produzione o norme di riconoscimento: indicano il soggetto, la
o procedura e l’atto attraverso cui è possibile introdurre regole giuridiche,
ossia ad innovare l’ordinamento (ad es. artt. 70 – 81 costituzione, art. 138
Costituzione);
Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza
o delle fonti di produzione (ad es. la Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana e
dell’UE, i Bollettini Ufficiali delle Regioni).
Art. 70 Costituzione (enunciato):
“La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalla due Camere:”
Art. 81 Costituzione (enunciato):
“Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito
solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi
fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi. Il contenuto
della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge
costituzionale.”
Art. 138 Costituzione (enunciato):
“Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo
a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” VALSANIA LUCA
09/10/2017
I PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LE FONTI DEL DIRITTO
Principio della gerarchia delle fonti
Principio di competenza
Principio cronologico
Principio di specialità
Principio della gerarchia delle fonti del diritto:
1) Costituzione
a. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
2) Fonti primarie (Leggi e atti aventi forza di legge)
3) Fonti secondarie (Regolamenti governativi)
1) COSTITUZIONE: contiene i princìpi generali/linee guida che regolamentano
l’ordinamento, atto fondamentale che è al di sopra di qualunque legge ordinaria del
Parlamento. Una legge si dice invalida quando entra in contrasto con la Costituzione,
quindi viene annullata dalla Corte Costituzionale perché gerarchicamente inferiore.
La Costituzione è rigida poiché può essere modificata solamente da leggi costituzionali
o di revisione costituzionale (rif. a art. 138 Cost.).
1 a.) Le leggi
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