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ES.
6 seggi da attribuire, 3 liste
Cifra elettorale:
- Lista A: 1500
- Lista B: 900
- Lista C:700
Si inizia a dividere:
1500:1=1500
1500:2=750
1500:3=500
1500:4=375
1500:5=300
1500:6=250
900:1=900
900:2=450
900:3=300
900:4=225
900:5=180
900:6=150
700:1=700
700:2=350
700:3=233
700:4=175
700:5=146
700:6=110
Quindi 3 seggi per la lista A, 2 seggi per la lista B e un seggio per la lista C.
2) Metodo del quoziente:
- si considera la cifra generale data dal totale di voti di tutte le liste e si divide per il
numero di seggi totali ottenendo il quoziente elettorale. Si considera in seguito la
cifra elettorale di ciascuna lista e si divide per il quoziente elettorale. In teoria si
otterrebbe il numero di seggi per lista (Metodo quoziente naturale). In realtà però in
questo modo non si riesce bene poiché a volte sono presenti dei resti ottenuti dalle
divisioni e non si assegnano tutti i seggi presenti
- I correttivi servono a risolvere il problema:
• Correttivo del resto più forte: i seggi rimanenti si distribuiscono a chi ha i resti più alti
• Correttivo del quoziente rettificato: il quoziente viene abbassato perché nel primo
passaggio si divide la cifra totale per il numero di seggi +1 abbassando così il quoziente.
Ciò consente di non avere resti
Es.
10 seggi, cifra generale 1000, quoziente elettorale: 1000/10=100
Si divide ora la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale:
Lista A: 466/100=4,66
Lista B: 351/100=3,51
Lista C: 183/100=1,83
Espressi dalla cifra intera, i seggi assegnati sarebbero: 4 per la lista A, 3 per la lista B e 1 per la
lista C. Restano 2 seggi da assegnare.
• Correttivo resto più alto: viene attribuito un seggio alla lista C (0.83) e un seggio alla lista A
(0.66).
• Quoziente rettificato: quoziente elettorale: 1000/11=90,9
Lista A: 466/90,9=5,13
Lista B: 351/90,9=3,83
Lista C: 183/90,9=2,01
Espressi dalla cifra intera i seggi assegnati sarebbero 5 per la lista A, 3 per la lista B e 2 per la lista
C. No rimane nessun seggio da assegnare.
Il Parlamento
• Il Parlamento Repubblicano si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il modello di biCameralismo deriva dalla forma dualista dello Statuto Albertino,
in cui Re e Parlamento erano le due forze portanti e il Senato era la camera regia
rappresentativa del Re e i costituenti l’hanno adottata anche ma per l'incertezza sui
successivi sviluppi post-fascismo delle vicende politiche italiane e sugli equilibri che si
sarebbero stabiliti tra le diverse forze destinate a confrontarsi nel nuovo Parlamento
Repubblicano. Si è voluto inoltre distaccarsi completamente dal totalitarismo di regime e
questo sistema valorizza al massimo la rappresentanza politica.
• Le scelte della Costituzione hanno portato all’adozione di un bicameralismo uguale,
paritario e indifferenziato, in virtù del quale i rami del parlamento esercitano gli stessi poteri
e gli atti parlamentari sono il frutto del necessario accordo delle due camere.
• Le uniche differenze riguardano il sistema elettorale e il numero dei membri: 630 deputati e
315 senatori, oltre ai Senatori a vita. La carica dura 5 anni.
• Le più recenti proposte di riforma si sono mosse nella direzione della differenziazione del
tipo di rappresentanza espressa dalle due Camere, nel senso di fare della Camera dei
Deputati la sede di rappresentanza generale e del Senato la sede di rappresentanza delle
autonomie regionali e locali, con conseguenti diversi poteri dell’una e dell’altra Camera.
I Regolamenti Parlamentari:
• Secondo quanto disposto dall'articolo 64 della costituzione, "ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta". I regolamenti parlamentari non hanno
soltanto un contenuto riguardante la struttura organizzativa, ma toccano nel vivo il rapporto
tra le forze politiche rappresentate in Parlamento.
Gruppo Parlamentari
• I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o movimenti politici all'interno
delle camere. E’ difficile chiarire la loro natura giuridica e le funzioni parlamentari che
svolgono. Il loro dei diversi organismi articola la vita politica dell’assemblea. Essi rafforzano
il collegamento tra il popolo e il Parlamento.
• Art 67: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato”
(non è un soggetto che deve rappresentare un interesse specifico). E’ quindi un articolo di
garanzia del Parlamento.
• L’appartenenza ad un gruppo è uno status parlamentare. L'adesione a un gruppo è
obbligatoria e non facoltativa, tant'è che coloro che non manifestano nessuna scelta
entrano a far parte di un unico gruppo misto, molto disomogeneo. In un regolamento
parlamentare è appunto chiesto a ogni deputato di dichiarare la propria appartenenza ad
un gruppo.
• Un gruppo si costituisce dal punto di vista teorico sulla base di un consenso o di un’idea
comune di carattere politica. Dal punto di vista pratico si costituisce sulla base numerica: la
soglia minima di rappresentanza affinché si possa dar vita un gruppo è 20 deputati e 10
senatori.
Ci sono alcuni gruppi che però non raggiungendo il numero adeguato, hanno comunque
funzione rappresentativa se possiedono una certa diffusione a livello nazionale (liste in 20
collegi) e se abbiano ottenuto un determinato successo elettorale (almeno un deputato in
Parlamento).
• L’oratore di gruppo è colui che parla a nome di tutto il gruppo, il quale manifesta la
posizione riguardo l’ordine nel giorno del gruppo di appartenenza in ogni ambito per far si
che tutti i gruppi possano esprimere la loro posizione ed è come se lo facesse ciascun
parlamentare. E’ comunque consentito il diritto di parola al parlamentare che non è
d’accordo con le linee di condotta del gruppo.
• Nelle commissioni parlamentari, articolazioni del parlamento che vengono composte su
base proporzionale in base a minoranza e maggioranza, sono i componenti del gruppo a
decidere i propri rappresentanti.
• Ad ogni parlamentare inoltre è consentito il diritto parlamentare ovvero presentare la
propria proposta di legge. Nel calendario dei lavori sono stabiliti i tempi di discussione su
un determinato argomento.
• Possono esserci sanzioni del gruppo verso un parlamentare che possono portare
all’espulsione di esso.
Le camere si articolano, al loro interno, in alcune strutture permanenti più ristrette, composte in
proporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari: le giunte e le commissioni.
Le Giunte
• Strutture con competenze tecniche. I parlamentari che ne fanno parte vengono designati
dai presidenti di assemblea sempre tenendo conto della proporzione parlamentare.
Prendono il loro nome in base alla loro funzione:
- Giunte per il regolamento: da’ pareri sull’interpretazione dei regolamenti quando per
esempio si vuole apportare delle modifiche a quest’ultimi.
- Giunte per le elezioni: controlla la regolarità elle operazioni parlamentari e giudica
casi di irregolarità e illeggibilità.
- Giunte per l’autorizzazione a procedere: quando si decide sul procedere col
procedimento giudiziario su un parlamentare.
- Giunte per immunità parlamentare e giunte per affari europei
Le commissioni Parlamentari
• Articolazioni interne del Parlamento la cui composizione è data dai gruppi parlamentari. Le
commissioni possono essere temporanee, che si occupano di compiti specifici con durata
corrispondente all’espletamento di quel compito (commissioni di inchiesta per esempio) e
permanenti, con durata pari alla durata della legislatura.
• Hanno una funzione fondamentale nel procedimento legislativo poiché un progetto di legge
deve passare all’esame delle commissioni che riflettono la specializzazione dei ministeri.
Svolgono inoltre funzioni di vigilanza di indirizzo, di vigilanza e controllo del Governo.
• Esistono le commissioni monoCamerali e le commissioni biCamerali, composta da un
ugual numero di deputati e Senatori
Ineleggibilità e Incompatibilità:
• Art 65 riguarda la capacità elettorale passiva ovvero il diritto di essere eletto parlamentare
con le sue limitazioni.
1. Si parla di ineleggibilità in riferimento a quelle situazioni che impediscono di diventare
deputato. In questi casi l’elezione è nulla. La ragione per cui il Parlamento la prevede è per
far si che quel deputato non influisca in modo negativo sulla funzione parlamentare, per
non far partecipare una persona non adeguata al ruolo e che pongono il soggetto in una
situazione di vantaggio. E’ un esempio la presenza di cariche non compatibili:
- Sindaci con più di 20.000 abitanti
- Funzioni pubbliche determinate
- Magistrati ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte alla giurisdizione degli uffici
presso cui hanno esercitato le funzioni nei 6 mesi precedenti la candidatura.
2. Si parla di incompatibilità quando è presente un cumulo delle cariche. La differenza
riguarda gli effetti. L’incompatibilità non annulla l’elezione ma può portare alla decadenza di
una carica. Il candidato può scegliere quale carica mantenere. Tutto per assicurare
l’imparzialità dell’esercizio delle funzioni. Cariche incompatibili:
- Senatore- deputato
- Membro del consiglio superiore della magistratura
- Giudice corte costituzionale
- Presidente della repubblica
- Enti pubblici o privati con carica assegnata dal governo
Status di parlamentare
• Riguarda le garanzie che secondo l'articolo 68 della costituzione devono essere attribuite ai
parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, che tuttavia non copre la responsabilità
politica del parlamentare nei confronti del proprio gruppo
Art 68 1° comma: Insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse: possibilità di un
parlamentare di manifestare la propria libertà di parola in maniera più ampia rispetto al
cittadino comune purchè lo faccia nell’ambito della sua attività politica.
Art 68 2° comma: Inviolabilità: la non sottoponibilità dei parlamentari a procedimento
penale, né all’arresto, né ad alcuna misura restrittiva della libertà personale, da parte della
autorità giudiziaria,
senza una previa autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.
Modalità di validità delle sedute di delibere (porre un oggetto in fondazione)
- L'articolo 64.3 della costituzione fissa il numero legale nella metà più uno degli appartenenti
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