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ES.

6 seggi da attribuire, 3 liste

Cifra elettorale:

- Lista A: 1500

- Lista B: 900

- Lista C:700

Si inizia a dividere:

1500:1=1500

1500:2=750

1500:3=500

1500:4=375

1500:5=300

1500:6=250

900:1=900

900:2=450

900:3=300

900:4=225

900:5=180

900:6=150

700:1=700

700:2=350

700:3=233

700:4=175

700:5=146

700:6=110

Quindi 3 seggi per la lista A, 2 seggi per la lista B e un seggio per la lista C.

2) Metodo del quoziente:

- si considera la cifra generale data dal totale di voti di tutte le liste e si divide per il

numero di seggi totali ottenendo il quoziente elettorale. Si considera in seguito la

cifra elettorale di ciascuna lista e si divide per il quoziente elettorale. In teoria si

otterrebbe il numero di seggi per lista (Metodo quoziente naturale). In realtà però in

questo modo non si riesce bene poiché a volte sono presenti dei resti ottenuti dalle

divisioni e non si assegnano tutti i seggi presenti

- I correttivi servono a risolvere il problema:

• Correttivo del resto più forte: i seggi rimanenti si distribuiscono a chi ha i resti più alti

• Correttivo del quoziente rettificato: il quoziente viene abbassato perché nel primo

passaggio si divide la cifra totale per il numero di seggi +1 abbassando così il quoziente.

Ciò consente di non avere resti

Es.

10 seggi, cifra generale 1000, quoziente elettorale: 1000/10=100

Si divide ora la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale:

Lista A: 466/100=4,66

Lista B: 351/100=3,51

Lista C: 183/100=1,83

Espressi dalla cifra intera, i seggi assegnati sarebbero: 4 per la lista A, 3 per la lista B e 1 per la

lista C. Restano 2 seggi da assegnare.

• Correttivo resto più alto: viene attribuito un seggio alla lista C (0.83) e un seggio alla lista A

(0.66).

• Quoziente rettificato: quoziente elettorale: 1000/11=90,9

Lista A: 466/90,9=5,13

Lista B: 351/90,9=3,83

Lista C: 183/90,9=2,01

Espressi dalla cifra intera i seggi assegnati sarebbero 5 per la lista A, 3 per la lista B e 2 per la lista

C. No rimane nessun seggio da assegnare.

Il Parlamento

• Il Parlamento Repubblicano si compone della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica. Il modello di biCameralismo deriva dalla forma dualista dello Statuto Albertino,

in cui Re e Parlamento erano le due forze portanti e il Senato era la camera regia

rappresentativa del Re e i costituenti l’hanno adottata anche ma per l'incertezza sui

successivi sviluppi post-fascismo delle vicende politiche italiane e sugli equilibri che si

sarebbero stabiliti tra le diverse forze destinate a confrontarsi nel nuovo Parlamento

Repubblicano. Si è voluto inoltre distaccarsi completamente dal totalitarismo di regime e

questo sistema valorizza al massimo la rappresentanza politica.

• Le scelte della Costituzione hanno portato all’adozione di un bicameralismo uguale,

paritario e indifferenziato, in virtù del quale i rami del parlamento esercitano gli stessi poteri

e gli atti parlamentari sono il frutto del necessario accordo delle due camere.

• Le uniche differenze riguardano il sistema elettorale e il numero dei membri: 630 deputati e

315 senatori, oltre ai Senatori a vita. La carica dura 5 anni.

• Le più recenti proposte di riforma si sono mosse nella direzione della differenziazione del

tipo di rappresentanza espressa dalle due Camere, nel senso di fare della Camera dei

Deputati la sede di rappresentanza generale e del Senato la sede di rappresentanza delle

autonomie regionali e locali, con conseguenti diversi poteri dell’una e dell’altra Camera.

I Regolamenti Parlamentari:

• Secondo quanto disposto dall'articolo 64 della costituzione, "ciascuna Camera adotta il

proprio regolamento a maggioranza assoluta". I regolamenti parlamentari non hanno

soltanto un contenuto riguardante la struttura organizzativa, ma toccano nel vivo il rapporto

tra le forze politiche rappresentate in Parlamento.

Gruppo Parlamentari

• I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o movimenti politici all'interno

delle camere. E’ difficile chiarire la loro natura giuridica e le funzioni parlamentari che

svolgono. Il loro dei diversi organismi articola la vita politica dell’assemblea. Essi rafforzano

il collegamento tra il popolo e il Parlamento.

• Art 67: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato”

(non è un soggetto che deve rappresentare un interesse specifico). E’ quindi un articolo di

garanzia del Parlamento.

• L’appartenenza ad un gruppo è uno status parlamentare. L'adesione a un gruppo è

obbligatoria e non facoltativa, tant'è che coloro che non manifestano nessuna scelta

entrano a far parte di un unico gruppo misto, molto disomogeneo. In un regolamento

parlamentare è appunto chiesto a ogni deputato di dichiarare la propria appartenenza ad

un gruppo.

• Un gruppo si costituisce dal punto di vista teorico sulla base di un consenso o di un’idea

comune di carattere politica. Dal punto di vista pratico si costituisce sulla base numerica: la

soglia minima di rappresentanza affinché si possa dar vita un gruppo è 20 deputati e 10

senatori.

Ci sono alcuni gruppi che però non raggiungendo il numero adeguato, hanno comunque

funzione rappresentativa se possiedono una certa diffusione a livello nazionale (liste in 20

collegi) e se abbiano ottenuto un determinato successo elettorale (almeno un deputato in

Parlamento).

• L’oratore di gruppo è colui che parla a nome di tutto il gruppo, il quale manifesta la

posizione riguardo l’ordine nel giorno del gruppo di appartenenza in ogni ambito per far si

che tutti i gruppi possano esprimere la loro posizione ed è come se lo facesse ciascun

parlamentare. E’ comunque consentito il diritto di parola al parlamentare che non è

d’accordo con le linee di condotta del gruppo.

• Nelle commissioni parlamentari, articolazioni del parlamento che vengono composte su

base proporzionale in base a minoranza e maggioranza, sono i componenti del gruppo a

decidere i propri rappresentanti.

• Ad ogni parlamentare inoltre è consentito il diritto parlamentare ovvero presentare la

propria proposta di legge. Nel calendario dei lavori sono stabiliti i tempi di discussione su

un determinato argomento.

• Possono esserci sanzioni del gruppo verso un parlamentare che possono portare

all’espulsione di esso.

Le camere si articolano, al loro interno, in alcune strutture permanenti più ristrette, composte in

proporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari: le giunte e le commissioni.

Le Giunte

• Strutture con competenze tecniche. I parlamentari che ne fanno parte vengono designati

dai presidenti di assemblea sempre tenendo conto della proporzione parlamentare.

Prendono il loro nome in base alla loro funzione:

- Giunte per il regolamento: da’ pareri sull’interpretazione dei regolamenti quando per

esempio si vuole apportare delle modifiche a quest’ultimi.

- Giunte per le elezioni: controlla la regolarità elle operazioni parlamentari e giudica

casi di irregolarità e illeggibilità.

- Giunte per l’autorizzazione a procedere: quando si decide sul procedere col

procedimento giudiziario su un parlamentare.

- Giunte per immunità parlamentare e giunte per affari europei

Le commissioni Parlamentari

• Articolazioni interne del Parlamento la cui composizione è data dai gruppi parlamentari. Le

commissioni possono essere temporanee, che si occupano di compiti specifici con durata

corrispondente all’espletamento di quel compito (commissioni di inchiesta per esempio) e

permanenti, con durata pari alla durata della legislatura.

• Hanno una funzione fondamentale nel procedimento legislativo poiché un progetto di legge

deve passare all’esame delle commissioni che riflettono la specializzazione dei ministeri.

Svolgono inoltre funzioni di vigilanza di indirizzo, di vigilanza e controllo del Governo.

• Esistono le commissioni monoCamerali e le commissioni biCamerali, composta da un

ugual numero di deputati e Senatori

Ineleggibilità e Incompatibilità:

• Art 65 riguarda la capacità elettorale passiva ovvero il diritto di essere eletto parlamentare

con le sue limitazioni.

1. Si parla di ineleggibilità in riferimento a quelle situazioni che impediscono di diventare

deputato. In questi casi l’elezione è nulla. La ragione per cui il Parlamento la prevede è per

far si che quel deputato non influisca in modo negativo sulla funzione parlamentare, per

non far partecipare una persona non adeguata al ruolo e che pongono il soggetto in una

situazione di vantaggio. E’ un esempio la presenza di cariche non compatibili:

- Sindaci con più di 20.000 abitanti

- Funzioni pubbliche determinate

- Magistrati ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte alla giurisdizione degli uffici

presso cui hanno esercitato le funzioni nei 6 mesi precedenti la candidatura.

2. Si parla di incompatibilità quando è presente un cumulo delle cariche. La differenza

riguarda gli effetti. L’incompatibilità non annulla l’elezione ma può portare alla decadenza di

una carica. Il candidato può scegliere quale carica mantenere. Tutto per assicurare

l’imparzialità dell’esercizio delle funzioni. Cariche incompatibili:

- Senatore- deputato

- Membro del consiglio superiore della magistratura

- Giudice corte costituzionale

- Presidente della repubblica

- Enti pubblici o privati con carica assegnata dal governo

Status di parlamentare

• Riguarda le garanzie che secondo l'articolo 68 della costituzione devono essere attribuite ai

parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, che tuttavia non copre la responsabilità

politica del parlamentare nei confronti del proprio gruppo

Art 68 1° comma: Insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse: possibilità di un

 parlamentare di manifestare la propria libertà di parola in maniera più ampia rispetto al

cittadino comune purchè lo faccia nell’ambito della sua attività politica.

Art 68 2° comma: Inviolabilità: la non sottoponibilità dei parlamentari a procedimento

 penale, né all’arresto, né ad alcuna misura restrittiva della libertà personale, da parte della

autorità giudiziaria,

senza una previa autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.

Modalità di validità delle sedute di delibere (porre un oggetto in fondazione)

- L'articolo 64.3 della costituzione fissa il numero legale nella metà più uno degli appartenenti

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A.A. 2016-2017
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cla133_burgio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cocco Giovanni.