Diritto processuale civile
Docente
Eugenio Dalmotto
Obiettivi formativi
Il corso è finalizzato a fornire agli studenti una conoscenza approfondita dei principi generali della materia e del funzionamento del processo di cognizione.
Risultati attesi
Per superare l'esame lo studente dovrà padroneggiare le nozioni fondamentali del diritto processuale civile e conoscere il funzionamento del processo ordinario di cognizione, di primo grado e di impugnazione, del processo sommario di cognizione e del processo del lavoro. Per il superamento dell'esame è indispensabile una conoscenza adeguata dei concetti generali e della normativa, oltre alla dimostrazione di una adeguata capacità di ragionamento.
Programma
- Le fonti del diritto processuale civile
- Gli organi giudiziari
- Le parti
- L'esercizio dell'azione e i poteri del giudice
- Gli atti processuali
- L'introduzione della causa
- La trattazione della causa
- L'istruzione probatoria
- La decisione della causa
- Il processo in contumacia
- La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo
- Il processo davanti al giudice di pace
- Le impugnazioni
- Il processo del lavoro
- Il processo sommario di cognizione
Libri
- G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci, ult. ed.
- A. Carratta - C. Mandrioli, Diritto processuale civile, Giappichelli, ult. ed.
- P. Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, Bononia University Press, ult. ed.
Esame
Colloquio orale. È possibile che l'accesso alla prova orale venga subordinato al superamento di una o più prove nella forma di quiz a risposta multipla sulle nozioni fondamentali.
Le fonti del diritto processuale civile
Anche se la Costituzione riveste un ruolo importante nella materia processualcivilistica, la fonte principale è ovviamente il codice di procedura civile, che è un testo normativo emanato nell'ottobre del 1940. Il codice è stato redatto da una commissione di giuristi, scelti da Mussolini e dal guardasigilli Grandi, tra i quali spiccava Calamandrei. Il testo, ancorché emanato in epoca fascista, non ha una particolare impostazione politica. Gli interventi modificativi maggiormente significativi sul codice sono quello del 1950 ("controriforma") e quello del 1973 (introduzione di un modello processuale del lavoro). Nel 1990 viene poi emanata una novella del codice di procedura civile (una novella è un intervento di riforma che va ad incidere su testi già in vigore, modificando alcuni articoli). Dopo la riforma del 1990 e la sua travagliata entrata in vigore, non ci sono più stati interventi significativi come quelli della riforma del 1990. Tuttavia, dalla fine degli anni '90, quasi ogni anno viene emanata una legge che opera piccoli aggiustamenti al codice di procedura civile (aggiustamenti quasi sempre parziali e mai risolutivi). C'è stata poi anche la riforma del diritto internazionale privato, intervenuta nel 1995. Nel 2003, poi, il legislatore ha introdotto un nuovo procedimento speciale specificamente dedicato alle controversie di carattere societario. Tuttavia, questo modello processuale non ha aiutato le imprese ed è stato cancellato dall'ordinamento alcuni anni dopo.
Accanto al codice di procedura civile, esistono inoltre molte leggi speciali che disciplinano la materia processuale. Ad esempio, la disciplina del divorzio non è contenuta nel codice ma in una legge speciale del 1970.
Il codice di procedura civile è diviso in più libri. Il Libro I è dedicato alle disposizioni generali, mentre il Libro II è dedicato al processo ordinario di cognizione. Gli altri due Libri sono il Libro III, che tratta del processo di esecuzione, e il Libro IV, che tratta dei procedimenti speciali.
Il Libro I si occupa dei soggetti che intervengono nel processo (giudice, pubblico ministero, parti, difensori), della dinamica del processo e degli atti processuali.
Il Libro II ha un'ampia parte dedicata al procedimento ordinario dinanzi al tribunale, che è il processo moderno, il modello processuale al quale tutti gli altri procedimenti si ispirano. Vi è poi la parte dedicata alle impugnazioni e, infine, la disciplina del processo del lavoro, che, essendo il processo del lavoro un procedimento speciale, dovrebbe in teoria essere contenuta nel Libro IV, dedicato appunto ai procedimenti speciali. La scelta di includere il processo del lavoro nel Libro II trova la sua ratio nell'importanza che riveste il processo del lavoro nella società moderna.
Gli organi giudiziari
Gli organi giudiziari sono il giudice e i suoi ausiliari.
Il giudice
Bisogna innanzitutto distinguere tra giudici ordinari e giudici speciali. I giudici ordinari sono:
- Il giudice di pace, che è un giudice onorario e non un giudice professionale. Al giudice di pace sono attribuite le cause di minor valore. Il giudice di pace ha preso il posto del giudice conciliatore (giudice professionale), la cui figura è stata abolita nel 1990 e sostituita appunto dal giudice di pace. Questa ristrutturazione della figura del giudice di più basso livello ha avuto una vita effimera, perché ben presto il giudice di pace ha virato verso un'accentuata professionalità (è stata richiesta la laurea in giurisprudenza, e al giorno d'oggi quasi tutti i giudici di pace sono avvocati). Il giudice di pace è ovviamente un giudice monocratico.
- Il tribunale, che può assumere una composizione monocratica (1 giudice) o in composizione collegiale (3 giudici). Il tribunale può essere giudice d'appello per le controversie affidate al giudice di pace, ed è giudice di primo grado per tutte le controversie che non sono affidate al giudice di pace.
- La Corte d'Appello, che è un giudice collegiale (3 giudici). La Corte d'Appello può essere giudice di primo grado in determinate materie, ed è giudice d'appello per le controversie affidate al Tribunale.
- La Corte di Cassazione, che è un giudice collegiale (5 giudici o 9 giudici, quando a Sezioni Unite). La Corte di Cassazione è giudice di legittimità.
Una volta esisteva anche il pretore, ma è stato abrogato da una legge della fine degli anni '90. Ma la figura del pretore in qualche maniera sopravvive ancora, perché esiste oggi il Tribunale in composizione monocratica.
I giudici speciali sono principalmente i tribunali militari, le commissioni tributarie, i tribunali amministrativi regionali (tar), il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.
Il rapporto tra giudici ordinari e giudici speciali è stabilito dalla Costituzione, nel senso che la Costituzione prevede che l'amministrazione della giustizia sia affidata normalmente ai giudici ordinari. La Costituzione prevede però anche i tar, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Inoltre, la Costituzione dice che, salvo quelli previsti nella Costituzione stessa, i giudici speciali previsti dall'ordinamento sarebbero dovuti essere abrogati. Questa disposizione è stata però disattesa, e quindi molti giudici speciali continuano tuttora ad esistere. Ogni tanto è intervenuta la Costituzione, che ha abrogato alcuni giudici speciali, tra cui ad esempio le capitanerie di porto.
Oltre ai giudici ordinari e speciali, possono essere previste delle sezioni specializzate. Una sezione specializzata è ad esempio la sezione del Tribunale dedicata ai minori. Questa figura delle sezioni specializzate non ha avuto moltissimo successo, salvo che nell'ultimo periodo, in cui sono ritornate di moda perché sono state introdotto, su input comunitario, delle sezioni specializzate per le controversie in materia di proprietà industriale ed in materia societaria. Le sezioni specializzate non sono quindi dei giudici speciali: sono dei giudici ordinari, a cui viene attribuita una speciale competenza.
La giurisdizione è l'esercizio, da parte dei giudici ordinari, del potere di decidere sulle controversie a loro affidate, con efficacia vincolante nei confronti dei consociati. Normalmente, la giurisdizione si definisce in negativo, facendo riferimento ai limiti alla giurisdizione. Un giudice ordinario non può decidere una controversia a lui sottoposta in tutti i casi in cui il potere giurisdizionale non è attribuito a lui, bensì ad un giudice speciale (limiti interni alla giurisdizione), e nei casi in cui il potere giurisdizionale non è attribuito a lui, bensì ad un giudice straniero (limiti esterni alla giurisdizione). Esiste anche un terzo ordine di limiti alla giurisdizione, in cui il giudice ordinario non ha potere di decidere la controversia, semplicemente perché quella controversia non è tutelabile attraverso l'esercizio della giurisdizione ma in materia opera una riserva di amministrazione.
Per quanto riguarda i limiti interni alla giurisdizione, la giurisdizione è di solito contesa tra il giudice ordinario e il giudice speciale amministrativo (tar e Consiglio di Stato). Si distingue tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. In linea di principio, la tutela dei diritti soggettivi è attribuita al giudice ordinario, mentre la tutela degli interessi legittimi è attribuita al giudice amministrativo. In realtà, c'è una tendenza negli ultimi anni a ripartire la giurisdizione tra i giudici ordinari e i giudici speciali sempre più sulla base della materia (ad esempio, tutta la materia dei pubblici servizi è di competenza del giudice amministrativo).
Per quanto riguarda i limiti esterni alla giurisdizione, la materia è tradizionalmente trattata dal diritto internazionale privato (l. 218/1995, che ha abrogato gli artt. 2-3-4 del codice di procedura civile). La fonte più importante non è tuttavia quella interna, ma è quella esterna, che ingloba l'ordinamento italiano (ad esempio, i regolamenti dell'Unione Europea). Esistono in materia la Convenzione di Bruxelles ed un regolamento dell'UE sull'esecuzione delle sentenze straniere. Le disposizioni contenute nella l. 218/1995 sono comunque simili alla Convenzione di Bruxelles ed al regolamento dell'UE. Le vecchie norme del codice di procedura civile abrogate dalla l. 218/1995 si ispiravano ad una filosofia che aveva principale riguardo alla nazionalità delle parti, con una tendenza ad attrarre le controversie nell'ordinamento italiano, mentre la filosofia delle convenzioni internazionali, del regolamento dell'UE e della l. 218/1995 è quella della territorialità.
Per quanto riguarda il limite derivante da un potere di supremazia della pubblica amministrazione, in questi casi vi è una totale assenza di giurisdizione, derivante appunto dal potere di discrezionalità della p.a. e dalla mancanza di posizioni tutelabili.
Il difetto di giurisdizione si ha quando viene chiamato a giudicare una controversia un organo giurisdizionale che non ha il potere di deciderla. Il difetto di giurisdizione è rilevabile in via di principio anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ed è infatti uno dei difetti più gravi. Questo può avere potenzialmente devastanti, visto che è possibile rilevare il difetto di giurisdizione anche molti anni dopo che il processo è in corso. Tuttavia, talvolta, le parti possono influire tramite accordi sulla giurisdizione: infatti, le regole di legge sulla giurisdizione sono inderogabili per ciò che concerne i limi interni alla giurisdizione e il difetto assoluto di giurisdizione, ma possono essere derogate per ciò che concerne il riparto di giurisdizione tra il giudice interno e quello straniero. Infatti, tra le fonti che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice interno e giudice straniero c'è anche la volontà delle parti. La regola di diritto internazionale privato è sempre derogabile dalle parti, a meno che non sia espressamente dichiarata inderogabile. Questo si riflette sul tema del difetto di giurisdizione perché mentre laddove le regole di riparto sono inderogabili sussiste sempre il potere del giudice di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento il difetto di giurisdizione, laddove invece le regole siano derogabili il potere d'ufficio del giudice non sussiste: solo le parti possono rilevare il difetto di giurisdizione, e lo debbono fare nei termini che la legge processuale assegna. Infatti, se ad esempio un convenuto argentino accetta, d'accordo con l'attore italiano, di essere giudicato da un giudice italiano e sussiste un difetto di giurisdizione, il giudice non può rilevare il difetto di giurisdizione d'ufficio, in virtù del fatto che l'accettazione è un fatto concludente che dimostra la volontà della parte convenuta. La deroga ai criteri legali avviene ex post anziché ex ante, ma è logico che il giudice non possa rilevare il difetto, perché deve accettare la volontà delle parti, che, così come poteva essere manifestata prima, può essere manifestata dopo. Laddove alle parti è dato di scegliere convenzionalmente la giurisdizione, anche se non l'hanno fatto prima che il processo iniziasse, lo possono fare dopo.
L'art. 37 del codice di procedura civile dice che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
L'art. 11 l. 218/1995 dice che il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Quindi, nei casi di limiti derogabili alla giurisdizione, potrà essere soltanto la parte costituita a eccepire il difetto di giurisdizione, mentre se la parte convenuta non si è costituita, se la giurisdizione non è derogabile o se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale, potrà essere il giudice a rilevare il difetto d'ufficio.
Il fatto che il rilievo del difetto di giurisdizione comporta l'emissione di una sentenza di carattere processuale e non di una sentenza di merito, con conseguente dispersione di tutta l'attività fatta per decidere la causa nel merito, ha portato il legislatore del 1940 a mettere a disposizione delle parti un mezzo preventivo per stabilire se il giudice ha o non ha la giurisdizione. Questo mezzo preventivo è il regolamento di giurisdizione (art. 41), che prevede che le parti possano sottoporre immediatamente alla Corte di Cassazione la questione sulla giurisdizione, in modo che essa decida una volta per tutte e non vanifichi l'attività per decidere sul merito. Il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, perché non c'è ancora stata una sentenza di merito. Se c'è già stata una sentenza che ha affermato o negato la giurisdizione, non è più possibile esperire il regolamento di giurisdizione, ma sarà necessario impugnare. Di per sé, il meccanismo è un meccanismo furbo, ma si è prestato a notevoli abusi, perché il fatto che venga portata la questione di giurisdizione direttamente in Cassazione, fa sì che il processo dove è sorta la questione di giurisdizione venga sospeso. La Cassazione, però, può metterci anche parecchi anni, e per questo il regolamento di giurisdizione è stato usato in chiave dilatoria, quando una parte ha interesse a ritardare il processo. Questa tecnica è stata adottata in passato in relazione a controversie in materia di elezioni, in modo da sospendere il giudizio di merito per far trascorrere il mandato elettorale. C'è stato anche chi ha detto che questo uso del regolamento di giurisdizione andasse contro il dovere di lealtà delle parti. Perciò, nel 1990, il legislatore ha preveduto che, anziché conseguire automaticamente la sospensione del giudizio, la sospensione dovesse essere disposta solo nel caso in cui il giudice istruttore non ravvisasse la manifesta infondatezza o l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione.
Il riconoscimento di un difetto di giurisdizione, fino a qualche tempo fa, produceva effetti ancor più gravi di quelli che produce ora. Infatti, si potrebbe immaginare che, dopo che viene rilevato il difetto di giurisdizione, non si possa nemmeno ricominciare il processo (si pensi ad una decadenza o ad una prescrizione). Perciò, per effetto di una pronuncia della Corte Costituzionale, quando si arriva ad una pronuncia che riconosce il difetto di giurisdizione, il processo può continuare davanti al giudice dotato di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Questo meccanismo di traslatio iudici è previsto nei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali, ma non nei rapporti tra giudice interno e giudice straniero, perché ovviamente il legislatore italiano può regolare i rapporti tra i giudici appartenenti all'ordinamento interno, ma non può regolare i casi in cui si debba ricominciare il processo dinanzi ad un giudice straniero.
In tema di giurisdizione, l'art. 5 afferma che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Si può porre il caso che una legge attribuisca la competenza ad un giudice prima che egli rilevasse il proprio difetto di giurisdizione: infatti, l'art. 8 l. 218/1995 dice che per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 c.p.c.
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