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Riguardo alla scelta del singolo magistrato, infatti, non si arriva al punto di avere un diritto
costituzionalmente garantito alla scelta del singolo magistrato. Anzi, è il capo dell’ufficio a scegliere
il singolo magistrato. In realtà, i meccanismi di designazione dei giudici sono riconnessi a
normative regolamentari, dette normative tabellari: quindi, di fatto, l’assegnazione del giudice sulla
singola controversia segue dei meccanismi semi-automatici.
Tutto il discorso sulla competenza, comunque, riguarda i giudici intesi come uffici giudiziari.
Per individuare la competenza del singolo ufficio giudiziario, si utilizzano il criterio del valore ed il
criterio della materia, e poi, successivamente, il criterio del territorio. Le disposizioni in materia
di competenza sono contenute negli artt. 7 e segg.
Il giudice di pace, sulla base del criterio del valore e della materia, ha una competenza generale
per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 € (art. 7). Quindi, abbiamo sia
un criterio di valore (sino a 5.000€) che un criterio di materia (cause relative a beni mobili). Un
altro esempio di combinazione tra questi criteri è contenuto nel comma 2 dell’art. 7: infatti, il
giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000€. Vi sono
poi una serie di competenze del giudice di pace individuate per materia, indipendentemente dal
valore della causa. Infatti, il giudice di pace è competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di
immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali.
A breve le competenze del giudice di pace verranno significativamente elevate: infatti, è stata
approvata una legge delega di riforma della magistratura onoraria. In particolare, verranno elevati i
limiti di valore e verranno attribuite nuove competenze al giudice di pace, tra cui le esecuzioni
forzate.
Il tribunale è l’organo che per valore e per materia ha competenza generale. Infatti, l’art. 9 dice
che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. In più,
il tribunale ha delle competenze specifiche. Infatti, l’art. 9 dice che il tribunale è altresì esclusivamente
competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle
persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di
valore indeterminabile.
La differenza tra il tribunale monocratico e il tribunale collegiale non si riflette sui criteri di
competenza, ma su un criterio di riparto interno. La maggior parte delle cause è attribuita al
tribunale in composizione monocratica.
La distinzione tra tribunale ordinario e tribunale delle imprese indica invece una ripartizione delle
competenze: il tribunale delle imprese è una sezione specializzata del tribunale, ma, pur
essendo una sezione del tribunale, è considerato un giudice speciale, a differenza delle altre
sezioni. Quindi, vi è in questo caso una questione di competenza, mentre tra le altre sezioni del
tribunale non vi è una questione di competenza.
Il tribunale è poi competente, per materia, come giudice d’appello per le sentenze del giudice di
pace.
La Corte d’Appello è competente, per materia, come giudice d’appello per le sentenze del
tribunale. In più, la Corte d’Appello ha competenza per materia in alcune materie, come per
esempio la materia dell’antitrust.
Il valore si determina in rapporto alla domanda della parte attrice. La domanda può anche essere
molto lontana rispetto alla realtà delle cose. Questo è molto importante ai fini della determinazione
della competenza. Questo concetto è codificato nell’art. 10: il valore della causa, ai fini della
competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e
gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
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Esistono delle cause per le quali in realtà il valore non può essere determinato. Se il valore è
lasciato indeterminato dalle parti, si presume che il giudice adito determini in concreto il valore
della causa. Vi sono poi delle cause che non si prestano ad essere quantificate: ad esempio,
un’azione di disconoscimento della paternità non ha un valore quantificabile.
Questi criteri per la determinazione del valore della causa sono applicabili anche in altri campi,
come il campo della determinazione dello scaglione dell’imposta unificata, che l’attore paga
quando vuole iniziare un giudizio.
Più complesso è individuare la competenza per territorio. Questa è una materia su cui insistono
numerosi criteri. In linea generale, si possono distinguere tre criteri:
un foro generale, che si applica sempre quando il convenuto è una persona fisica o una
• persona giuridica. Il foro generale è il criterio generale di competenza ed è ispirato al principio
di ragionevolezza. Infatti, l’art. 18 e l’art. 19 dicono che è competente il giudice del luogo del
convenuto. Quando il convenuto è una persona fisica, l’art. 18 dice che è competente il giudice del
luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in
cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica
o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
Quando il convenuto è una persona giuridica, l’art. 19 dice che è competente il giudice del luogo
dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento
e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le
società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e
seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
Per quanto riguarda la sede, sappiamo che vi è la sede legale, ma vi è anche la sede effettiva.
Perciò, l’attore può scegliere tra due fori: quello della sede legale e quello della sede effettiva.
un foro facoltativo, che non esclude il foro generale ma che si aggiunge allo stesso quando la
• vicenda attiene a diritti di obbligazione, che sono i più frequenti nelle aule dei tribunali. In questo
caso, l’attore può individuare il giudice competente sulla base del foro generale, ma può anche
individuare il giudice competente sulla base dei criteri che sono individuati dall’art. 20. In
particolare, l’attore può scegliere il giudice del luogo dove è sorta l’obbligazione o del luogo deve
eseguirsi l’obbligazione. Normalmente, l’obbligazione nasce nel luogo dove il contratto è
concluso (ossia, nel luogo dove il proponente ha ricevuto l’accettazione dell’altra parte). Il luogo
dove deve essere eseguita l’obbligazione è generalmente stabilita dalle parti, ma se nulla è
stabilito dalle parti operano in via suppletiva i criteri enunciati nel Libro IV del codice civile, nella
parte dedicata alle obbligazioni.
Se già applicando il criterio del foro generale possono esserci più giudici tra i quali l’attore può
scegliere, analizzando il criterio del foro facoltativo si nota come in effetti l’attore possa scegliere
il giudice più adatto alle sue esigenze (ad esempio, esigenze di rapidità), tra quelli competenti.
numerosi fori speciali, che si applicano ad ipotesi specifiche e che elidono la possibilità di fare
• ricorso al foro generale o al foro facoltativo.
Tra questi fori speciali, importantissimo è il foro per le cause relative a diritti reali ed azioni
possessorie. Infatti, l’art. 21 dice che per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause
in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile
o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della
circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è
sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del
luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
Un altro foro speciale è il foro per le cause ereditarie: in questo caso è competente il giudice
del luogo dove è stata aperta la successione. Per quanto riguarda il foro per le cause tra soci e
tra condomini, è competente il giudice del luogo dove ha sede la società o dove si trovano i
beni comuni o la maggior parte di essi. Un cenno va fatto anche al foro del domicilio eletto: in
questo caso, le parti possono accordarsi. Infatti, l’art. 30 dice che chi ha eletto domicilio a norma
dell'articolo 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Infine, un altro foro è il foro della pubblica amministrazione: infatti, l’art. 25 dice che per le
cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi
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speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del
luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che
sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
I criteri di individuazione della competenza sono derogabili o inderogabili? Sono inderogabili, in
linea generale, i criteri di competenza per valore