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Indice

  • Il diritto privato
  • I soggetti del diritto privato
  • Il diritto di famiglia
  • Successioni e donazioni
  • I diritti reali
  • Le obbligazioni
  • Il contratto in generale
    • Nozione e formazione
    • Effetti e disciplina
    • Invalidità e rimedi
  • I principali contratti tipici
  • Altri contratti
  • Responsabilità civile
  • Obbligazioni ex lege e titoli di credito
  • La responsabilità del debitore e le garanzie dell'obbligazione

Capitolo 10

I principali contratti tipici

Il contratto di compravendita

Compravendita: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo del prezzo.

Nella compravendita, la proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Esso è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti reali e, di solito, ad esecuzione istantanea.

Caratteristiche del contratto di compravendita

  • Consensuale: È consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti, e non necessita la traditio della cosa;
  • Oneroso: È a titolo oneroso in quanto presuppone il corrispettivo di un prezzo: il trasferimento della proprietà di una cosa/diritto a titolo gratuito sarebbe una donazione mentre se effettuato verso il trasferimento della proprietà di una cosa diversa sarebbe una permuta;
  • A prestazioni corrispettive: È a prestazioni corrispettive, in quanto la prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo;
  • Ad effetti reali: È ad effetti reali in quanto il consenso produce l'effetto traslativo; eccezionalmente, ed in alcune ipotesi, può avere effetti obbligatori (esempio: vendita di cose altrui);
  • A forma libera: È a forma libera, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (per esempio, la compravendita di immobili);
  • Ad esecuzione istantanea: È, di solito, ad esecuzione istantanea, nel senso che le prestazioni sono eseguite contestualmente.

La causa del contratto di compravendita è il trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo. L'oggetto del contratto di compravendita è la cosa il diritto compravenduto verso il prezzo.

Il prezzo è essenziale. La mancanza del prezzo dovrebbe rendere nulla l'oggetto infatti è un elemento essenziale del contratto, esso, deve essere determinato o determinabile e la sua mancanza rende nullo il contratto. Solo l'omessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità comportano la nullità del contratto risolvendosi nella mancanza di uno dei requisiti essenziali dello stesso mentre l'omesso pagamento del prezzo pattuito può dar luogo soltanto alla sua risoluzione. La determinazione del prezzo può essere affidata ad un terzo.

Mentre, in certe ipotesi, il codice detta delle regole per determinare quel prezzo che le parti non hanno determinato:

  1. Il contratto di vendita può ritenersi concluso anche se la determinazione del prezzo è rimessa ad un successivo accordo delle parti, a condizione che a tal fine siano stati convenzionalmente precostituiti nel contratto stesso i necessari criteri, punti di riferimento e parametri precisi e concreti in modo tale che la futura determinazione ad opera delle parti o del giudice sia attuabile senza che debba intervenire, a tale scopo, un'ulteriore attività negoziale.
  2. Quando il contratto di vendita ha per oggetto cose che il venditore abitualmente vende, la mancata determinazione espressa del prezzo non importa la nullità del contratto, dovendosi presumere che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, da desumere, se trattasi di prezzo di mercato, tranne patto contrario, dal listino o dalle mercuriali vigenti al momento della consegna.

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono, di regola, a carico del compratore. Le parti sono però libere di disporre diversamente, assumendole in parti eguali ponendole a carico del venditore. Per "spese del contratto di compravendita" devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità.

La vendita è caratterizzata da una prestazione di dare, a differenza dall'appalto, il quale è caratterizzato da una prestazione di fare.

Le obbligazioni del compratore e del venditore

La compravendita, oltre all'effetto reale, fa sorgere obbligazioni a carico del venditore e del compratore.

Il compratore deve pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto.

Il venditore deve consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa/diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

La determinazione del tempo di esecuzione di tali obblighi non è necessaria ai fini della perfezione del contratto. La mancanza di specifici patti in proposito comporta solo la possibilità per l'acquirente di esigere l'immediata consegna della cosa e per il venditore di pretendere il versamento del prezzo contestualmente a tale consegna.

Le obbligazioni del venditore

  • Consegnare la cosa al compratore nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Essa, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita;
  • Fare acquistare la proprietà della cosa/diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
  • Garantire il compratore dall'evizione. Si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell'azione del terzo. L'evizione può essere:
    • Totale: Il venditore sarà tenuto al risarcimento del danno nei limiti dell'interesse contestuale negativo, consistente nel rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore;
    • Parziale: Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quando questo deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che ha subito l’evizione, altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
  • Garantire il compratore dai vizi della cosa. (Vizio: Imperfezione o anomalia materiale della cosa che la rende idonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisce, in modo apprezzabile, il valore. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

I vizi possono distinguersi in:

  • Palesi, quando sono riconoscibili;
  • Occulti, quando non sono riconoscibili al momento della compravendita e si manifestano in un momento successivo.

L'obbligo del venditore di garantire il compratore dai vizi della cosa riguarda esclusivamente i vizi e la mancanza di qualità essenziali intrinseche alla cosa venduta ed esistenti al momento della conclusione del contratto edella consegna nel caso di vendita obbligatoria.

Cause di esclusione della garanzia

L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso. Le cause di esclusione della garanzia sono:

  • Patto di esclusione della garanzia: Il compratore può comprare "a rischio" la cosa nello stato di fatto in cui si trova. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
  • Conoscenza, da parte del compratore, dei vizi della cosa al momento della conclusione del contratto;
  • Vizi facilmente riconoscibili salvo il caso in cui il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi.

L'esclusione della garanzia non opera nel caso di compravendita di cosa futura, laddove il compratore non può al momento della conclusione del contratto prendere visione della cosa; pertanto, nei caso in cui l'acquirente non abbia potuto esaminare anteriormente la cosa da lui acquistata, il termine per la denuncia dei vizi decorre solo da quando egli la riceve in consegna.

Risarcimento del danno

Il venditore è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Denuncia dei vizi, decadenza dal diritto e prescrizione

Scoperto il vizio, il compratore deve, a pena di decadenza, immediatamente denunciarlo. Il compratore infatti decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia può non essere analitica e specifica, con precisa indicazione dei difetti della cosa, ma può limitarsi ad una comunicazione generica, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento l'entità e la natura dei vizi riscontrati.

Il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore esime il compratore dalla necessità della denuncia. Infine, l'azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna.

Azione di garanzia e azione di adempimento

L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta e l'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita si distinguono per i presupposti e per gli effetti.

  • L'azione di garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
  • Ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.

I rimedi

Se la garanzia è dovuta e il vizio sussiste, il compratore ha due rimedi:

  • Azione redibitoria: Mira alla risoluzione del contratto. Se esercitata con successo, il contratto è risolto. Il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi;
  • Azione estimatoria: Mira a conservare il contratto, attraverso una riduzione del prezzo. Essa ha lo scopo di risarcire al compratore l’interesse negativo costituito dalla differenza di valore determinata dal vizio della cosa.

Vi sono poi 2 casi in cui il compratore insoddisfatto utilizza rimedi che sfuggono alla garanzia e ai suoi tempi:

  • Mancanza di qualità promesse: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
  • Aliud pro alio: Consegna di cosa diversa da quella convenzionalmente pattuita nel contratto. Questa ipotesi si verifica quando si assume che la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, in quanto, appartenendo ad un genere o sottogenere diverso, risulti funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale della cosa venduta, e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno determinato il compratore all'acquisto. L'azione aliud pro alio dà luogo all'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o adempimento ed è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni.

Esempio: Se l'oggetto del contratto è l'acqua potabile e viene invece consegnata acqua non potabile, si può intuire che l'acqua non potabile è diversa del tutto da quella potabile e non può essere utilizzata con gli stessi obiettivi.

NB: L'azione redibitoria e l'azione estimatoria sono incompatibili tra loro, in quanto l'una mira alla risoluzione e l'altra alla conservazione del contratto.

Vendita con patto di riscatto

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi. Il patto di riscatto è sottoposto, per la sua validità, a limitazioni e cautele.

Innanzitutto, il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

In secondo luogo, il patto di riscatto è sottoposto a precisi termini temporali. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni nella vendita di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Poiché sia lecita, occorre che la vendita con patto di riscatto non ricada sotto il divieto del patto commissorio, che è nullo (è il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata data in pegno passi al creditore). E quindi nulla per illiceità della causa la vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati, stipulata in funzione di un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti per costituire una garanzia reale a favore del creditore.

Vendita obbligatoria

Vi sono ipotesi nelle quali non consegue l'effetto traslativo automaticamente al consenso perché la cosa, per esempio, non è ancora venuta ad esistenza, perché il venditore non è ancora divenuto "proprietario" della cosa stessa. In queste, o in altre ipotesi, si parla di "vendita obbligatoria". Vendite, cioè, dove il venditore, visto che l'effetto reale non ha potuto verificarsi, ha l'obbligazione di trasferire successivamente al consenso la proprietà.

  • Vendita di cose determinate solo nel genere: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose individuate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione. In questo caso non si è, infatti, in grado di sapere quali specifici beni della massa siano trasferiti (quali sacchi di grano nel granaio quali bottiglie di vi-rà nella cantina). Solo l’individuazione separa materialmente le cose compravendute o trasferite dalla massa di genere.
  • Vendita di cosa futura: Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Può succedere che la cosa non venga ad esistenza e, in questo caso, la vendita è nulla. Se però le parti vollero concludere un contratto aleatorio, la vendita resta valida, e il compratore è tenuto a pagare il prezzo, anche se la cosa non viene ad esistenza.
  • Emptio rei speratae: È la vendita di cosa sperata (futura); il prezzo è pagato se la cosa viene ad esistenza, e il venditore assume il rischio che la cosa non venga ad esistenza; in tal caso il contratto è nullo;
  • Emptio spei: È la vendita di una speranza (contratto aleatorio); il rischio grava sul compratore; il prezzo è fissato globalmente, a prescindere dalla quantità del bene prodotto; l'acquirente assume e sopporta il rischio che il bene medesimo non venga ad esistenza.
  • Vendita di cosa altrui: Con la vendita di cosa altrui, il venditore non vende una cosa che non è sua, ma si obbliga a procurarsi la cosa altrui, e ritrasmetterla al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
  • Vendita di cosa altrui, in cui il compratore è a conoscenza dell'altruità della cosa;
  • Vendita di cosa altrui, in cui il compratore ignora l’altruità: in questo caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà; il compratore può ottenere una riduzione del prezzo, oltre ad un risarcimento dei danni;
  • Vendita di cosa parzialmente di altri: si ha se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui; il compratore può, in questo caso, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario, altrimenti si può solo ottenere una riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno.
  • Vendita a rate con riserva di proprietà: In questo tipo di vendita l'effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell'ultima rata.
  • Vendita sottoposta a condizione sospensiva: L'apposizione di una condizione sospensiva ad un contratto di compravendita è pienamente
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dispensando di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Capra Domenico.
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