Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 105
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 1 Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 105.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato (Schemi riassuntivi) Pag. 91
1 su 105
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il contratto di compravendita

Compravendita: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo del prezzo.

Nella compravendita, la proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Esso è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti reali e, di solito, ad esecuzione istantanea.

Il contratto di compravendita è:

  • Consensuale: è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti, e non necessita la traditio della cosa;
  • Oneroso: è a titolo oneroso in quanto presuppone il corrispettivo di un prezzo: il trasferimento della proprietà di una cosa/diritto a titolo gratuito sarebbe una donazione mentre se effettuato verso il trasferimento della proprietà di una cosa diversa sarebbe una permuta.
  • A prestazioni corrispettive: le prestazioni delle parti sono correlate e corrispettive;
  • Ad effetti reali: il trasferimento della proprietà o del diritto è effettivo;
  • Di solito ad esecuzione istantanea: le prestazioni delle parti sono eseguite in un unico momento.

corrispettive È a prestazioni corrispettive, in quanto la prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo;

→Ad effetti reali È ad effetti reali in quanto il consenso produce l'effetto traslativo;! Eccezionalmente, ed in alcune ipotesi, può avere effetti obbligatori (Esempio: Vendita di cose altrui).

→A forma libera È a forma libera, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (per esempio, la compravendita di immobili);

→Ad esecuzione istantanea È, di solito, ad esecuzione istantanea, nel senso che le prestazioni sono eseguite contestualmente.

La causa del contratto di compravendita è il trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo. L'oggetto del contratto di compravendita è la cosa il diritto compravenduto verso il prezzo.

Il prezzo è essenziale. La mancanza del prezzo dovrebbe rendere nulla l'oggetto.

infatti è un elemento essenziale del contratto, esso, deve essere determinato o determinabile e la sua mancanza rende nullo il contratto. Solo l'omessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità comportano la nullità del contratto risolvendosi nella mancanza di uno dei requisiti essenziali dello stesso mentre l'omesso pagamento del prezzo pattuito può dar luogo soltanto alla sua risoluzione. La determinazione del prezzo può essere affidata ad un terzo. Mentre, in certe ipotesi, il codice detta delle regole per determinare quel prezzo che le parti non hanno determinato:
  1. Il contratto di vendita può ritenersi concluso anche se la determinazione del prezzo è rimessa ad un successivo accordo delle parti, a condizione che a tal fine siano stati convenzionalmente precostituiti nel contratto stesso i necessari criteri, punti di riferimento e parametri precisi e concreti in modo tale che la futura determinazione ad opera

1. La determinazione del prezzo nel contratto di vendita può essere implicita o esplicita. Nel caso in cui il prezzo non sia espressamente stabilito, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo di mercato al momento della consegna, salvo diverso accordo tra le parti. Tuttavia, se la determinazione del prezzo richiede un'ulteriore negoziazione, il contratto potrebbe non essere attuabile.

2. Nel caso in cui il venditore abitualmente vende le cose oggetto del contratto, la mancata determinazione esplicita del prezzo non rende il contratto nullo. Si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, da desumere dal listino o dalle mercuriali vigenti al momento della consegna, a meno che non sia stato pattuito diversamente.

Le spese del contratto di vendita e le altre spese accessorie sono di norma a carico del compratore. Tuttavia, le parti sono libere di concordare diversamente, ad esempio dividendo le spese in parti uguali o ponendole a carico del venditore. Per "spese del contratto di compravendita" si intendono tutte le spese necessarie per la conclusione del contratto e che sono strettamente connesse alla sua causa, efficienza e strumentalità.

La vendita è caratterizzata da una prestazione di dare, a differenza dall'appalto, il quale è caratterizzato da una prestazione di fare. Le obbligazioni del compratore e del venditore La compravendita, oltre all'effetto reale, fa sorgere obbligazioni a carico del venditore e del compratore. Il compratore deve pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto. Il venditore deve consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa/diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. La determinazione del tempo di esecuzione di tali obblighi non è necessaria ai fini della perfezione del contratto. La mancanza di specifici patti in proposito comporta solo la possibilità per l'acquirente di esigere l'immediata consegna della cosa e per il venditore di pretendere il versamento del prezzo contestualmente a tale consegna.

obbligazioni del venditore

  • Consegnare la cosa al compratore nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Essa, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita;
  • Fare acquistare la proprietà della cosa/diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
  • Garantire il compratore dall'evizione. Si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell'azione del terzo. L'evizione può essere:
    • Totale: Il venditore sarà tenuto al risarcimento del danno nei limiti dell'interesse contestuale negativo, consistente nel rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore;
    • Parziale: il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quando questo deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che ha subito l'evizione.
altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono dichiarati nel contratto, il compratore che ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo.

Garantire il compratore dai vizi della cosa. (Vizio: Imperfezione o anomalia materiale della cosa che la rende idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce, in modo apprezzabile, il valore. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. I vizi possono distinguersi in:

  • Palesi, quando sono riconoscibili;
  • Occulti, quando non sono riconoscibili al momento della compravendita e si manifestano in un momento successivo.

L'obbligo del venditore di

garanzia per i vizi della cosa venduta riguarda esclusivamente i vizi e la mancanza di qualità essenziali intrinseche alla cosa venduta ed esistenti al momento della conclusione del contratto e della consegna nel caso di vendita obbligatoria. Cause di esclusione della garanzia: - Patto di esclusione della garanzia: il compratore può comprare "a rischio" la cosa nello stato di fatto in cui si trova. Tuttavia, il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. - Conoscenza, da parte del compratore, dei vizi della cosa al momento della conclusione del contratto. - Vizi facilmente riconoscibili, salvo il caso in cui il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi. L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta è quindi possibile solo in determinate circostanze e non può essere applicata se il venditore ha agito in mala fede o ha taciuto intenzionalmente i vizi della cosa al compratore.garanzia non opera nel caso di compravendita di cosafutura, laddove il compratore non può al momento della conclusione delcontratto prendere visione della cosa; pertanto, nei caso in cui l'acquirentenon abbia potuto esaminare anteriormente la cosa da lui acquistata, iltermine per la denuncia dei vizi decorre solo da quando egli la riceve inconsegna.

Risarcimento del danno

Il venditore è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di aver ignoratosenza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore idanni derivati dai vizi della cosa.

Denuncia dei vizi, decadenza dal diritto e prescrizione

Scoperto il vizio, il compratore deve, a pena di decadenza, immediatamentedenunciarlo. Il compratore infatti decade dal diritto alla garanzia, se nondenuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversotermine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denuncia può non essere analitica e specifica, con precisa indicazione

dei difetti della cosa, ma può limitarsi ad una comunicazione generica, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento l'entità e la natura dei vizi riscontrati. Il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore esime il compratore dalla necessità della denuncia. Infine, l'azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna.

Azione di garanzia e azione di adempimento

L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta e l'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita si distinguono per i presupposti e per gli effetti.

▪ L'azione di garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

▪ Ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo

solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere eseguibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.

I rimedi:

Se la garanzia è dovuta e il vizio sussiste, il compratore ha due rimedi:

  1. Azione redibitoria: Mira alla risoluzione del contratto. Se esercitata con successo, il contratto è risolto. Il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
  2. Azione estimatoria: Mira a conservare il contratto, attraverso una riduzione. Essa ha lo scopo di risarcire al compratore l'
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
105 pagine

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dispensando di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Capra Domenico.